Previdenziale
FONDO DI SOLIDARIETÀ RESIDUALE: RIDEFINITO L’AMBITO DI APPLICAZIONE
INPS, Messaggio n. 8673 del 12 novembre 2014
L’INPS, con il Messaggio n. 8673 del 12 novembre 2014, interviene nuovamente in materia di obbligo di versamento al Fondo di solidarietà residuale, ridefinendone l’ambito di applicazione e fornendo ulteriori chiarimenti applicativi a seguito dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro.
Con riferimento all’ambito di applicazione, l’Istituto, da un lato, esclude alcune imprese in precedenza incluse, dall’altro, ne include di quelle precedentemente escluse. Queste ultime, in particolare, si vedranno attribuito il CA 0J nel corso mese di novembre e, subordinatamente al verificarsi del requisito occupazionale, verseranno la contribuzione dovuta al Fondo residuale per i mesi pregressi (gennaio-ottobre 2014 compreso) entro il 16 dicembre prossimo come contribuzione arretrata. A partire dalle competenze relative a novembre 2014, verseranno la predetta contribuzione sotto forma di contribuzione ordinaria alle normali scadenze.
L’INPS chiarisce, infine, che il contributo arretrato (gennaio- settembre) al Fondo residuale va versato anche per quei lavoratori che, in tale periodo, siano cessati. Il datore di lavoro, quindi, è tenuto ad effettuare il versamento comprensivo della quota dovuta dal lavoratore anche nell’eventualità che non riesca a rivalersene sullo stesso.
L’INPS, con il Messaggio n. 8673 del 12 novembre 2014, interviene nuovamente in materia di obbligo di versamento al Fondo di solidarietà residuale, ridefinendone l’ambito di applicazione e fornendo ulteriori chiarimenti applicativi a seguito dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Con riferimento all’ambito di applicazione dell’obbligo di versamento al Fondo di solidarietà residuale, modificando le istruzioni e la tabella precedentemente fornite con il Messaggio n. 6897/2014 (cfr Aggiornamento AP n. 304/2014), l’Istituto
da un lato, ne esclude
le imprese pubbliche e private esercenti servizi di trasporto pubblico, autofiloferrotranvieri e di navigazione sulle acque interne e lagunari classificate con i CSC 1.15.01 (in presenza del CA 2B), 1.15.02 e 1.15.03;
le agenzie di somministrazione lavoro classificate con CSC 7.07.08 e contestuale CA 9° (le agenzie in questione non sono tenute al versamento al Fondo residuale in relazione ai lavoratori somministrati);
L’esclusione delle imprese sopra indicate trova giustificazione nel fatto che:
per le imprese pubbliche e private esercenti servizi di trasporto pubblico, autofiloferrotranvieri e di navigazione sulle acque interne e lagunari, alla data del 1° gennaio 2014, risultano in corso le procedure finalizzate alla costituzione di Fondi di solidarietà (ai sensi dell’art. 3, comma 4, Legge n. 92/2012);
per le agenzie di somministrazione lavoro sono stati sottoscritti gli accordi per la costituzione del Fondo di solidarietà di settore.
Qualora non si completasse l’iter costitutivo, l’Istituto dovrà procedere al recupero dei contributi da versare al Fondo residuale, con decorrenza 1° gennaio 2014.
dall’altro, vi include
le imprese del settore del credito e del credito cooperativo classificate con i CSC 6.01.01 e 6.01.02 e prive del CA 3D e 3F, in presenza del requisito occupazionale (superamento della soglia dimensionale di 15 dipendenti quale media del semestre precedente);
le imprese di assicurazione classificate con CSC 6.02.01 e prive dell’attribuzione del CA 2V, subordinatamente al verificarsi del requisito occupazionale sopra citato;
le imprese del settore commercio classificate con CSC 7.01.XX, 7.02.XX, 7.03.XX, 7.04.01 con CA 3X, con più di 15 dipendenti e fino al raggiungimento del limite dimensionale dei 50 dipendenti (oltre il quale versano, invece, la contribuzione per CIGS e, fino al 31 dicembre 2016, la mobilità);
le aziende pubbliche che, pur avendo capitale interamente pubblico, non hanno la natura pubblica (in quanto non contemplate dall’art. 1, D.Lgs n.
165/2001) e sono caratterizzate dal CA 0V.
L’INPS ribadisce che
le imprese che operano con più posizioni contributive e realizzano il requisito occupazionale computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno dare comunicazione alle strutture territoriali dell’Istituto per consentire l’attribuzione del codice di autorizzazione “2C” che assume il nuovo significato di “Azienda che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi al Fondo solidarietà residuale”. A tali aziende dovranno essere attribuiti contestualmente i codici “0J” e “2C”;
nell’ipotesi in cui l’impresa eserciti attività plurime, con distinti inquadramenti attribuiti dall’Istituto, il requisito occupazionale deve essere distintamente determinato in relazione al numero di dipendenti occupati in ognuna delle attività.
Si allega di seguito la nuova tabella elaborata dall’INPS in cui sono esposte le caratteristiche delle aziende (CSC, CA) rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo residuale. Tale tabella sostituisce quella allegata al Messaggio n. 6897/2014 e inserita nell’Aggiornamento AP n. 304/2014.
Si allegano, inoltre, ulteriori due tabelle indicanti le imprese escluse dal predetto ambito di applicazione (per CA e per codice Ateco).
Preme, infine, evidenziare che
il possesso delle citate caratteristiche (CSC e CA) non determina automaticamente l’obbligo di versamento al Fondo residuale, che rimane subordinato alla verifica dei requisiti occupazionali previsti dalla normativa;
tutte le imprese appartenenti ai settori interessati mantengono l’attribuzione del codice di autorizzazione “0J”, a prescindere dal requisito dimensionale, e, come sopra evidenziato, saranno tenute al versamento solo al momento del superamento della soglia dimensionale di quindici dipendenti quale media del semestre precedente.
Aziende rientranti nell’ambito di applicazione del fondo di solidarietà residuale
SETTORE CSC CA
Industria
1.XX.XX 4A
escluso se 3X
1.XX.XX 1D
escluso se 1M o 3T
1.XX.XX 1E o 1F
1.18.08 escluso se 1M
1.19.01 – 1.20.01 – 1.21.01
Agricoltura 5.01.02 con 1D
Terziario
7.01.XX - 7.02.XX – 7.03.01 7.04.01
7.05.01 – 7.05.02 –7.05.03 - 7.05.04 7.06.01* – 7.06.02*
7.07.01 – 7.07.02 7.07.04
7.07.05 escluso se 3X
7.07.06
7.07.08 escluso se 5J o 5K o 9A
7.07.07
7.07.XX con 4A
esclusi se 5K o 5J
7.07.09 escluso se 1M
Enti Pubblici 2.01.01 – 2.01.02 0V
Credito 6.01.01 – 6.01.02 escluso se 3D o 3F
L’INPS ricorda che sono escluse dall’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà residuale le imprese rientranti nell’ambito di applicazione di Fondi di solidarietà già istituiti, indipendentemente dall’inquadramento previdenziale, riportate nella seguente tabella.
AZIENDA C.A.
Gruppo Poste italiane spa 3R
Credito cooperativo 3F
Società del gruppo FS 2M
Trasporto aereo e sistema aeroportuale 4P
Assicurativo e di assistenza 2V
Credito 3D
Infine sono escluse le aziende cui sono attribuiti i seguenti codici Ateco2007:
DESCRIZIONE CODICI ATECO2007
Attività di organizzazioni economiche e di datori di
lavoro 94.11.00
Attività di federazioni e consiglio di ordini e collegi
professionali 94.12.10
Attività di associazioni professionali 94.12.20 Attività dei sindacati di lavoratori dipendenti 94.20.00 Attività delle organizzazioni religiose nell’esercizio
del culto 94.91.00*
Attività dei partiti e delle associazioni politiche 94.92.00
Attività di altre organizzazioni associative n.c.a. 94.99.10 - 94.99.20 - 94.99.30 - 94.99.40 - 94.99.50 - 94.99.60 - 94.99.90
Attività di famiglie e convivenze come datori di
lavoro per personale domestico 97.00.00 Produzione di beni indifferenziati per uso proprio
da parte di famiglie e convivenze 98.10.00 Produzione di servizi indifferenziati per uso
proprio da parte di famiglie e convivenze 98.20.00 Organizzazioni ed organismi extraterritoriali. 99.00.00 Parlamentari assunzione collaboratori 99.99.97
Cantieri lavoro allievi 99.99.98
Condomini e proprietari di fabbricato (portiere e
addetto alle pulizie) 99.99.99*
*Preme evidenziare che i condomini e le Chiese e altre organizzazioni religiose vengono considerati due volte: da un lato sono inclusi nell’ambito di applicazione del Fondo residuale in funzione del CSC (rispettivamente 7.06.01 e 7.06.02), dall’altro ne sono esclusi in funzione del codice ATECO (rispettivamente 99.99.99 e 94.91.00).
In attesa dei necessari chiarimenti da parte dell’INPS, si ritiene che, sulla base della definizione di imprenditore contenuta nell’art. 2082 c.c. nonché in quella delineata dalla giurisprudenza e avvallata dall’INPS nella Circolare n.
100/2014, i predetti soggetti (condomini, Chiese e organizzazioni religiose nell’attività di culto) debbano considerarsi esclusi dall’obbligo di versamento al Fondo residuale.
TEMPISTICHE E MODALITÀ DI VERSAMENTO
L’INPS, con il Messaggio n. 6897/2014, aveva precisato che il contributo ordinario dovuto al Fondo residuale
per le mensilità da gennaio a settembre 2014 (mensilità pregresse) deve essere versato entro il 16 dicembre 2014 senza applicazione di interessi legali;
per la mensilità di ottobre 2014 (mensilità corrente) deve essere versato secondo le ordinarie scadenze e, dunque, entro il 16 novembre 2014 (posticipato al 17 novembre in quanto coincidente con la domenica).
Tali scadenze sono confermate dall’Istituto nel Messaggio n. 8673 del 12 novembre scorso, fatta eccezione, come di seguito indicato, per le imprese tenute al versamento a seguito degli ultimi chiarimenti forniti nel medesimo messaggio.
Tempistica di versamento per le imprese neoincluse nell’ambito di applicazione Con esclusivo riferimento alle aziende che, in conseguenza delle nuove indicazioni fornite dall’INPS con il Messaggio n. 8673, si vedranno attribuito il CA “0J” soltanto nel corso del corrente mese di novembre, l’Istituto chiarisce che:
il contributo di competenza ottobre 2014 sarà incluso nel contributo pregresso che diventerà pertanto gennaio-ottobre 2014, da inserire nel flusso Uniemens di novembre 2014, utilizzando il codice “M131” dell’elemento <CausaleADebito> e compilando gli elementi <Retribuzione> e <SommaADebito>.
A decorrere dalle competenze di novembre 2014, la contribuzione ordinaria sarà calcolata sulla base dell’aliquota complessiva che, anche per le imprese in esame, comprenderà il contributo al Fondo di solidarietà residuale (pertanto, il contributo al Fondo residuale sarà contribuzione corrente);
il versamento del contributo al Fondo di solidarietà residuale relativo al mese di ottobre 2014 sarà effettuato entro il 16 dicembre 2014 congiuntamente a quello del periodo gennaio-settembre 2014, senza applicazione di sanzioni e interessi.
A partire dalla contribuzione ordinaria al Fondo di solidarietà residuale relativa a novembre 2014 valgono le regole ordinarie di versamento e calcolo delle sanzioni civili in caso di ritardo adempimento degli obblighi contributivi.
Contribuzione arretrata per dipendenti e aziende cessati
Nel Messaggio n. 8673 del 12 novembre 2014, l’Istituto puntualizza che, con riferimento al versamento delle competenze arretrate dovute per il periodo gennaio - settembre 2014:
il datore di lavoro è tenuto alla denuncia e al versamento del contributo al Fondo di solidarietà residuale anche per i lavoratori che abbiano cessato il rapporto di lavoro nel predetto periodo, con riferimento al periodo di svolgimento del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro, infatti, è responsabile del versamento anche della quota a carico del lavoratore e ciò indipendentemente dall’eventuale mancata rivalsa sul lavoratore del relativo importo;
le aziende che abbiano cessato l’attività lavorativa entro settembre 2014 devono procedere al versamento della contribuzione in oggetto inviando l’UNIEMENS relativo all’ultima mensilità, con l’utilizzo del codice “M131” dell’elemento
<CausaleADebito> e la compilazione degli elementi <Retribuzione> e
<SommaADebito>. Il versamento del contributo con Modello F24 si effettua indicando come periodo di riferimento l’ultimo mese di attività e adottando la causale RC01.