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Appunti critici del Rapporto intermedio dell'organo di coordinamento all'attenzione del DFF

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Disputa fiscale tra Svizzera-UE e Riforma III dell'imposizione delle imprese: sfida globale e fondamentale opportunità di riforma per

la piazza imprenditoriale svizzera e ticinese

Appunti critici del Rapporto intermedio dell'organo di coordinamento all'attenzione del DFF

1.

Le imposizioni speciali cantonali nei confronti dell'UE, dell'OCSE e del G-20: l'obiettivo dev'essere una non pregiudizievole alta competitività fiscale internazionale e una mitigata concorrenza intercantonale

Con il Rapporto dell'OCSE del 1998 sulla concorrenza fisca- le pregiudizievole[1] i regimi cantonali speciali, come previsti all'articolo 28 LAID, vennero esclusi dall'esame OCSE quali re- gimi pregiudizievoli a seguito del rifiuto, sempre rivolto all'OC- SE da parte degli USA, nell'anno 2003, di applicare i criteri OCSE ai potenziali regimi pregiudizievoli di alcuni Stati statu- nitensi. A tale rifiuto si associò pure la Svizzera. Pertanto, fino a tale periodo, unicamente le pratiche fiscali a livello federale svizzero venivano considerate dannose, il che portò con cele- rità ad una radicale modifica della prassi dell'AFC concernente l'imposizione delle società di servizi[2] e delle società ausilia- rie[3]. Pertanto, l'OCSE non era legittimata all'epoca ad ana- lizzare potenziali regimi fiscali pregiudizievoli di Stati membri con una struttura federalistica, come la Svizzera e gli USA, con quest'ultimi particolarmente interessati a non mettere sul banco degli imputati Stati confederati come il Delaware e altri Stati statunitensi.

I regimi speciali cantonali, introdotti con l'articolo 28 LAID, formarono la base per un'importante crescita annuale di nuo- vi contribuenti societari e di un rilevante gettito fiscale, di cui hanno beneficiato e tuttora beneficiano in modo differenziato i singoli Cantoni, nonché la Confederazione. La dislocazione in Svizzera di imprese "mobili" ha avuto fino ad oggi un consi- derevole sviluppo anche grazie all'attuazione della Riforma II dell'imposizione delle imprese[4] (in particolare con l'applica- zione del principio dell'apporto di capitale[5]).

La Commissione europea, al contrario dell'OCSE, intervenne nei confronti della Svizzera nel 2005 per sanzionare i regimi fiscali cantonali considerati pregiudizievoli poiché ritenuti in- compatibili con l'Accordo tra la Comunità economica europea e la Svizzera del 22 luglio 1972 sul libero scambio delle merci.

Con la decisione del 13 febbraio 2007 la Commissione euro-

pea decise di applicare il divieto degli aiuti di Stato, correlan- do tale divieto con la concorrenza fiscale dannosa, anche al di fuori dei confini dell'UE[6]. Con la riunione dei Ministri delle finanze degli Stati membri dell'UE del giugno 2010 venne for- mulata la richiesta alla Svizzera, tuttora in auge, ad allinearsi al Codice di condotta dell'UE in materia di tassazione delle im- prese che mira a contrastare la concorrenza fiscale dannosa.

Il rifiuto della Svizzera, ancora recentemente espresso, di non aderire a tale Codice, ha basi solide e legittime non essendo la Svizzera uno Stato membro dell'UE.

Le pressioni dell'UE sulla Svizzera, sempre focalizzate sui regi- mi cantonali speciali, ebbero un culmine il 19 dicembre 2011 con una sorta di ultimatum alla Svizzera formulato dal Consiglio europeo, volto a richiedere alla Svizzera di produrre entro giu- gno 2012 soddisfacenti progressi negli adattamenti necessari per abolire i regimi cantonali speciali, pena la minaccia di san- zioni. Tale posizione venne infine rafforzata dal Commissario europeo per gli Affari Fiscali il 19 aprile 2012. Il 1. giugno 2012 il Consiglio federale definì il mandato per un dialogo con l'UE volto a ricercare una soluzione per correggere il "ring fencing" dei regimi speciali cantonali di cui beneficerebbero le società con regime holding, di domicilio/amministrative e ausiliarie/miste.

Considerata l'importanza finanziaria ed economica, per la Confederazione e per molti Cantoni, che rivestono le impre- se al beneficio di regimi fiscali speciali cantonali, il DFF dovrà presentare al Consiglio federale, entro l'autunno del 2013, un rapporto e una richiesta per l'elaborazione di un progetto di riforma dell'imposizione delle imprese affinché il Consiglio fe- derale, dopo le necessarie consultazioni, possa licenziare un messaggio all'attenzione del Parlamento nel corso del 2014.

Peter Steimle

Lic. oec. HSG, consulente tributario Senior managing partner della Steimle

& Partners Consulting Sagl, Lugano www.steimle-consulting.ch

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L'importante progetto di riforma, che porterà a secolari cam- biamenti nell'imposizione delle imprese svizzere, è fortemente correlato da altre iniziative sovrannazionali atte a contrastare la concorrenza fiscale pregiudizievole e ad assicurare un regime di trasparenza in ambito tributario. In tale contesto si segnala:

◆ il lavoro di gruppi di interesse delle Organizzazioni non go- vernative (di seguito ONG) aventi l'obiettivo di contrastare la corruzione e l'elusione fiscale di gruppi multinazionali, con particolare attenzione alle imprese operanti nel setto- re estrattivo di materie prime che ha portato al consenso politico internazionale di aumentare la trasparenza di flussi di pagamenti in questo settore ("Publish what you pay"). A ciò si aggiunge la regolamentazione statunitense emana- ta con il Dodd-Frank Act, le proposte, attualmente all'esame, della Commissione europea sempre mirate a tale settore e, infine, il rapporto sul settore delle materie prime in Svizzera come pubblicato il 27 marzo 2013. Essendo il commercio internazionale di materie prime un settore rilevante, gli svi- luppi qui accennati vanno costantemente monitorati;

◆ i lavori dell'OCSE, che godono del supporto del G-20, volti a contrastare l'erosione del substrato fiscale e il trasferimen- to intragruppo della base imponibile di gruppi multinazio- nali[7]. Il rispettivo piano di azione dovrà poi essere pre- sentato al G-20 e le misure concrete di tale progetto non saranno prive di conseguenze per come la riforma svizzera dell'imposizione delle imprese potrà essere articolata.

Purtroppo i lavori di una riforma dell'imposizione delle impre- se, con abolizione dei regimi cantonali speciali, sono tardivi e avrebbero dovuto essere affrontati anni addietro[8]. La Svizze- ra può cogliere ora un'importante opportunità di riforma, per- seguendo gli obiettivi come fissati nel Rapporto intermedio dell'organo di coordinamento[9]. Tali obiettivi (in particolare competitività e consenso internazionale) necessitano, a mio avviso, di ulteriori traguardi e meglio: (i) sostanziale miglio- ramento della competitività di taluni Cantoni sia nei rappor- ti internazionali che a livello intercantonale; (ii) attenuazione della concorrenza fiscale intercantonale; (iii) semplificazione del sistema impositivo delle imprese.

2.

Appunti critici del Rapporto intermedio dell'organo di coordinamento all'attenzione del DFF

Con i lavori del Rapporto intermedio, del 7 maggio 2013, si fornisce per la prima volta un quadro esaustivo, anche se pur sommario, della notevole importanza finanziaria ed economi- ca delle imprese a statuto fiscale speciale per la Svizzera e per alcuni Cantoni (purtroppo sulla base di dati non aggiornati), nonché essenziali elementi dei rapporti di concorrenza tra i Cantoni, sia allo stato attuale che in uno scenario di soppres- sione dei regimi fiscali speciali. Lodevole è anche l'analisi dei metri di paragone internazionali che determinano un'elevata competitività di piazze che beneficiano di insediamenti di im- presa "mobili", mettendo in luce l'incontestabilità del consen- so internazionale (attuale) di un'aliquota minima del 12% per l'imposizione degli utili di impresa.

Per quanto attiene i rapporti di concorrenza fiscale interna- zionale e intercantonale e la rilevanza del gettito fiscale de-

rivante da imprese a statuto speciale, per i singoli Cantoni il quadro risulta essere il seguente:

◆ la concorrenza fiscale intercantonale è particolarmente accentuata per le imprese soggette a tassazione ordinaria con differenze d'imposizione (considerando pure l'imposi- zione federale) superiori al 10%;

◆ per contro, per le imprese al beneficio di statuti fiscali spe- ciali, i rapporti di concorrenza intercantonale risultano es- sere minimi;

◆ i Cantoni che beneficiano del maggior gettito fiscale da imprese che rientrano nella definizione di statuto speciale di cui all'articolo 28 LAID (in particolare le società ausiliarie e quelle di domicilio) sono Ginevra, Neuchâtel, Vaud, Ticino, Sciaffusa, Basilea Campagna, Basilea Città, Zugo, Lucerna e Svitto con prevalenza anche di Cantoni ad imposizione ordinaria con aliquote d'imposta medio-alte. Tali Cantoni, in particolare Ticino, Vaud, Neuchâtel, Ginevra, Sciaffusa, Basilea Città e Basilea Campagna, hanno pertanto una for- te valenza di competitività fiscale internazionale e saranno quelli maggiormente colpiti dalla Riforma III dell'imposizio- ne delle imprese[10];

◆ un'abolizione degli statuti cantonali speciali, senza idonee contromisure, graverebbe fortemente alla competitività internazionale della Svizzera e provocherebbe un notevole inasprimento della concorrenza fiscale intercantonale, già ora fortemente accentuata nell'ambito dell'imposizione ordinaria. Dato che gruppi internazionali con attività "mo- bile" prediligono Cantoni urbani, tali imprese potrebbero spostare in altre idonee piazze estere le loro attività a grave pregiudizio dei gettiti fiscali diretti ed indiretti per i Cantoni e la Confederazione, degli istituti sociali, dell'occupazione e dell'indotto economico;

◆ il Canton Ticino (e i suoi Comuni) si situa tra i Cantoni che per mantenere la loro futura competitività internazionale dovrà adottare una massiccia riduzione della propria ali- quota fiscale che colpisce gli utili d'impresa (attualmente stabilita al 9% ai fini dell'imposta cantonale) e ciò a dipen- denza della portata delle altre misure di sostegno che sa- ranno prese dalla Confederazione.

In merito agli orientamenti indicati nel Rapporto intermedio e alle valutazioni alle quali giunge il Rapporto stesso, si eviden- ziano dei punti critici[11].

Il "mix" tra l'orientamento 2 (misure sostitutive in senso stretto) e l'orientamento 3 (riduzione dell'aliquota dell'imposta sull'uti- le per i Cantoni) merita considerazione, ma viste le valutazioni dei singoli orientamenti, a mio avviso, va preferibilmente ac-

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centuato e ponderato maggiormente l'orientamento che as- sicura un consenso internazionale duraturo e che è di semplice attuazione. In tale contesto occorre cogliere l'opportunità per un'importante riforma del sistema impositivo dell'impresa, sia a livello cantonale che federale, con l'obiettivo di mitigare l'at- tuale e futura concorrenza fiscale intercantonale affinché la Confederazione e i suoi Cantoni dimostrino nei confronti sia dei gruppi di impresa internazionali, sia nei confronti dell'OC- SE, del G-20, dell'UE e di altri gremi internazionali maggiore compattezza e unità. Ciò va attentamente valutato, conside- rata la dimensione e il ruolo geopolitico che la Svizzera riveste.

Una proposta di soluzione potrebbe essere rappresentata dal seguente modello:

◆ attraverso una modifica dell'articolo 128 capoverso 1 let- tera b Cost., l'imposta federale diretta viene elevata dall'at- tuale aliquota ad un'aliquota che produce un onere fiscale effettivo per l'impresa, per esempio al 12%, riconoscendo ai Cantoni su tale imposta – attraverso un'ulteriore modifica dell'articolo 128 capoverso 4 Cost. e dell'articolo 196 capo- verso 1 LIFD – una trattenuta non più del 17% ma pari a 7 punti percentuali su 12, trattenendo così la Confederazione un netto effettivo del 5%[12]. Ciò toglierebbe notevoli spa- zi di manovra ai Cantoni che adottano basse aliquote fiscali, attenuando così la competizione fiscale intercantonale e nel contempo assicurando ai Cantoni tramite l'imposta federale diretta maggiorata un notevole incremento di indiretto get- tito fiscale, di cui i Cantoni possono usufruire liberamente. I singoli Cantoni potranno, nell'ambito della propria autono- mia, determinare l'aliquota d'imposta che si aggiungerebbe all'aliquota ai fini dell'imposta federale diretta del 12%, con- formemente a criteri di competitività e di consenso politi- co finanziario. Per i Cantoni come il Ticino e i suoi Comuni, un'imposizione cantonale, comprensiva dell'imposizione co- munale, si dovrebbe situare tra il 2 e il 4 %.

In merito alle misure possibili del Rapporto intermedio[13] e alle rispettive conclusioni, si osserva inoltre quanto segue:

◆ è auspicabile una modifica della base imponibile, con de- duzione per interessi sul capitale proprio, misura che ha fra l'altro adottato con successo nella sua legislazione an- che il Principato del Liechtenstein. Ovviamente ciò privi- legerebbe imprese con forte capitalizzazione (da valutare nell'ambito di imprese estere che hanno beneficiato o che beneficeranno del principio degli apporti in capitale) e pro- babilmente non ne usufruirebbero imprese "mobili" dedica- te alle attività commerciali (trading materie prime);

◆ i regimi fiscali "Licence-Box" che sono oggetto di verifica da parte del Forum dell'OCSE sulle pratiche fiscali danno- se, otterranno verosimilmente un consenso internaziona- le qualora trattasi di effettiva attività di ricerca e sviluppo mirata ad ottenere una protezione brevettuale. La portata di tale misura è altamente incerta così come la definizio- ne dei diritti immateriali i cui redditi sarebbero fiscalmen- te privilegiati[14]. Il consenso dell'UE a tali modelli è però incerto[15] con le immaginabili ripercussioni negative sulla Riforma svizzera;

◆ per quanto riguarda il sistema della riduzione per parte- cipazioni (indiretto), come fra l'altro già previsto nei lavo- ri della Riforma III dell'imposizione delle imprese, è forte- mente auspicabile che venga abolito e sostituito con un sistema di esenzione (diretto) per redditi da dividendi e utili in capitale su partecipazioni qualificate. Molteplici Stati membri dell'UE che hanno da anni emanato una legislazio- ne "participation exemption", la quale è applicabile a ordinari soggetti di imposta indipendentemente dalla loro attività specifica, possono essere da esempio. Risulta però essen- ziale, contrariamente alle disposizioni attuali, prevedere quale condizione di esenzione fiscale un adeguato livello di assoggettamento degli utili di impresa della partecipata estera (criterio del "subject to tax"). Per esempio il Lussem- burgo impone un "subject to tax" di almeno il 10.5%;

◆ per quanto concerne l'inclusione di altri regimi speciali nella Riforma III dell'imposizione delle imprese, la caratteristica principale di questi regimi speciali (in particolare società di domicilio e ausiliarie) e del riparto fiscale internazionale, è rappresentata dal riconoscimento fiscale di componenti di presunti costi forfettizzati sopportati all'estero – che però non trovano riscontro in un assoggettamento estero – ri- spettivamente, per quanto riguarda il riparto internaziona- le, da una ripartizione forfettaria dell'utile tra la sede socie- taria svizzera e la sua affiliata estera considerata come una stabile organizzazione rispettivamente stabile organizza- zione svizzera di sede principale estera, senza che però la quota di riparto spettante allo Stato estero venga di fatto imposta all'estero. Tale trattamento tributario è attual- mente valido anche per le società principali[16] e l'impu- tazione forfettaria della quota di precipium sugli utili di suc- cursali svizzere riconosciuta alla sede principale estera. In data 29 maggio 2013 il Segretario di Stato Michael Ambühl, allora in carica, fece presente anche tali regimi speciali ad un gruppo di lavoro dei 27 Stati membri dell'UE riunitosi a Bruxelles. È ovvio che tali regimi sono in netto contrasto con i principi fissati dal gruppo di lavoro dell'OCSE dedicato a contrastare il fenomeno dell'erosione del substrato fiscale e trasferimento degli utili intragruppo delle multinazionali ("Base Erosion and Profit Shifting", BEPS).

Di seguito vengono inoltre evidenziati alcuni punti critici con riferimento alle misure di compensazione degli oneri di adeguamento[17]. Infatti, sia i Cantoni sia la Confederazione hanno interesse non solo a mantenere (trattenere) le impre- se internazionali "mobili", ma anche a promuovere nuovi inse- diamenti e così ottenere nuovi gettiti fiscali. Giustamente gli oneri derivanti dagli adeguamenti (riduzione del gettito fisca- le cantonale e comunale a seguito delle future riduzioni delle aliquote d'imposta cantonali) vanno equamente sopportati

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sia dai Cantoni sia dalla Confederazione. Secondo il Rapporto intermedio, i Cantoni possono essere sostenuti con: (i) degli sgravi fiscali a livello di Confederazione; (ii) un ampliamento della base di calcolo delle imposte dirette per le persone fisi- che; (iii) un adeguamento della ripartizione delle entrate tra la Confederazione e i Cantoni.

Appare, a mio avviso, altamente fuori luogo compensare gli oneri di un'importante riforma fiscale mirata all'impresa, ad- dossando indirettamente tali oneri alle persone fisiche con un ampliamento della base di calcolo delle imposte dirette nell'ambito di un'imposta sugli utili da partecipazione, rispet- tivamente adeguando l'imposizione parziale su partecipazioni aziendali. Occorre, fra l'altro, tener conto di un maggior gettito fiscale procurato dall'imposizione di dividendi maggiorati che sono frutto di una sostanziale minore imposizione degli utili di impresa. Soci imprenditori, che detengono quote di parte- cipazioni qualificate quali "commerciali", produrranno anche un gettito maggiore di oneri sociali AVS. Per contro, è da privile- giare l'aumento della partecipazione dei Cantoni alle entrate della Confederazione[18].

3.

Altre proposte, non contemplate nel Rapporto intermedio, volte a rafforzare la competitività fiscale Nell'attuale contesto critico, che forzatamente obbliga la Sviz- zera a riformare in maniera sostanziale il proprio ordinamento tributario, non mancano le idee e le proposte per "sostituire" i regimi fiscali speciali con modelli tributari che devono essere compatibili sia con il diritto interno, sia con i principi interna- zionali che contrastano il "ring fencing". Tra questi meritano di essere citati i seguenti modelli:

◆ il "Box commerciale intragruppo" che prevede un'aliquota pri- vilegiata da applicarsi agli utili su transazioni intragruppo, mentre agli utili realizzati su vendite extragruppo viene ap- plicata l'aliquota ordinaria;

◆ l'apporto di patrimonio aziendale nella partecipata svizzera da parte del soggetto controllante estero e l'ammissibilità fi- scale di ammortamenti su attivi valutati secondo criteri del valore commerciale e non contabile. In tal caso trattasi di apporti in capitale fiscalmente neutrali conformemente agli articoli 60 lettera a LIFD e 24 capoverso 2 lettera a LAID, i cui valori vengono rivalutati ai fini fiscali a valori commerciali per ottenere ammortamenti maggiorati fiscalmente ammessi.

Tali proposte meritano di essere esaminate per quanto attiene la loro compatibilità con il diritto interno e in merito al loro consenso internazionale.

4.

Conclusioni

Considerati gli importanti gettiti fiscali procurati ai Canto- ni e alla Confederazione dalle imprese a tassazione speciale, va rivolta priorità assoluta a tali contribuenti, alle loro di- rezioni e al loro personale nonché ai loro soci controllanti esteri e nazionali affinché si eviti che incertezze del diritto e prospettive fiscali future incerte portino ad un'emigrazione all'estero di tali imprese. Dev'essere pertanto assicurato un periodo di transizione "indolore", che dev'essere il più breve possibile, fornendo loro nel contempo attendibili, semplici e trasparenti proiezioni del loro futuro onere fiscale ordinario complessivo (poco importa la quota dell'imposta cantonale e federale diretta).

Per Cantoni come il Ticino, occorre assolutamente trattenere tali contribuenti (ora al beneficio di regimi fiscali speciali can- tonali) con un futuro onere fiscale complessivo e certo, se del caso leggermente superiore, che verrà percepito dal contri- buente come equo contributo per beneficiare di una piazza imprenditoriale altamente competitiva per i molti vantaggi (oltre a quelli meramente fiscali) di cui beneficia. In tale con- testo merita considerazione la proposta del Canton Ginevra, il cui Governo preconizza una diminuzione generalizzata del tasso d'imposizione degli utili di impresa dall'attuale elevato livello al 13%[19].

Con il raggiungimento di tale obiettivo primario, pure l'attrat- tività fiscale (ma non solo) della Svizzera e del Canton Ticino verrebbe assicurata, incentivando così l'insediamento di im- prese estere "mobili", ma anche dedite alla ricerca e allo svilup- po innovativo.

Considerato il sistema federalistico svizzero, con le autonomie cantonali e comunali, il sistema tributario appare essere agli occhi di gruppi imprenditoriali esteri e di organismi sovrana- zionali internazionali: (i) complesso e in parte non trasparen- te; (ii) dotato di un'accentuata concorrenza fiscale fra i singoli Cantoni e regioni di interesse economico con subordino degli aspetti di cui ha competenza la Confederazione.

Per assicurare in futuro la sovranità svizzera e un duratu- ro consenso internazionale dei risultati della Riforma e nel contempo incidere sull'accentuata concorrenza fiscale tra i Cantoni, a mio avviso, la Confederazione dovrebbe, nei con- fronti dei contribuenti e degli organismi sovranazionali, im- porre una quota rilevante dell'imposta federale diretta che, in base al presente lavoro, potrebbe essere del 12% dell'utile rispetto all'attuale 7.8%, parimenti aumentando conside- revolmente il contributo da corrispondere ai Cantoni e, in base al presente lavoro, potrebbe essere previsto uno split- ting dell'effettivo 12% tra Cantoni e Confederazione di 5-7 punti percentuali. La Confederazione ridurrebbe la sua quo- ta dall'attuale 6.474% al 5%. L'importante quota trattenuta dai Cantoni dovrebbe poi essere utilizzata dagli stessi senza vincoli e limiti.

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I Cantoni "urbani", tra i quali può essere incluso il Canton Ticino, che oggi beneficiano di importanti gettiti fiscali dalle imprese a tassazione speciale, potranno così dotarsi di spazi di mano- vra per una riduzione sostanziale delle loro aliquote d'imposta sugli utili societari come tra l'altro proposto dall'esecutivo gi- nevrino, avendo assicurato una compensazione dell'imposta federale diretta da parte della Confederazione di 7 punti effet- tivi (sui 12 effettivi imposti) con un incremento netto, rispetto ad oggi, di 1.474 punti percentuali.

In un contesto economico ed occupazionale che richiede un importante alleggerimento dell'imposizione dell'impresa (an- che per quelle "indigene" non "mobili"), con tutti gli effetti bene- fici per l'economia e l'occupazione, la Riforma III deve forzata- mente portare a tale obiettivo, permettendo così di allargare la base disponibile di utili per maggiori investimenti impren- ditoriali e, se del caso, aumentare il flusso di dividendi ai pro- prietari di aziende, formando così maggiore gettito fiscale su redditi da partecipazioni che indubbiamente, almeno in parte, procura maggiori introiti sociali (AVS).

Per maggiori informazioni:

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Consiglio federale, Il Consiglio federale licenzia il testo del mandato per av- viare il dialogo con l'UE sul regime fiscale delle imprese, Comunicato stam- pa del 1. giugno 2012, in: http://www.news.admin.ch/message/index.

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Corriere del Ticino, Fiscalità delle imprese da riformare. Economiesuisse chie- de un intervento rapido per preservare l'attrattiva svizzera, 4 giugno 2013, in: http://www.cdt.ch/confederazione/economia/84858/fiscalita-delle- imprese-da-riformare.html [05.10.2013]

Corriere del Ticino, Tasse alle imprese: si rivedrà tutto, 18 maggio 2013, in:

http://www.cdt.ch/confederazione/politica/83797/tasse-alle-imprese- si-rivedra-tutto.html [05.10.2013]

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[2] AFC, Tassazione delle società di servizi, Circo- lare n. 4 del 19 marzo 2004.

[3] AFC, Prova della giustificazione economica dei costi nell'ambito di affari conclusi estero su estero, Circolare n. 9 del 22 giugno 2005.

[4] Legge federale sul miglioramento delle condi- zioni quadro fiscali per le attività e gli investimenti imprenditoriali (Legge sulla riforma II dell'imposi- zione delle imprese), del 23 marzo 2007, in: Rac-

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[5] AFC, Principio dell'apporto di capitale, Circolare n. 28 del 9 dicembre 2010.

[6] Commissione europea, Commission Deci- sion of 13 February 2007 on the incompatibility of certain Swiss company tax regimes with the Agreement between the European Economic Community and the Swiss Confederation of 22 July 1972, in: http://eeas.europa.eu/switzerland/

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[7] OCSE, Base Erosion and Profit Shifting (BEPS),

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[8] Steimle Peter, La disputa fiscale tra Svizze- ra ed UE e l'imposizione cantonale delle persone giuridiche a tassazione speciale, in: Novità fisca- li, n. 3/2011, SUPSI, Manno, marzo 2011, pagina 20 e seguenti, http://www.supsi.ch/fisco/pub- blicazioni/novita-fiscali/anno-2011/marzo.html [05.10.2013].

[9] DFF, Misure volte a rafforzare la competitività fiscale (Riforma III dell'imposizione delle imprese), Rapporto intermedio dell'organo di coordinamen- to all'attenzione del Dipartimento federale delle

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Neue Zürcher Zeitung, Die schwierige Suche nach Ersatzmodellen, 18 aprile 2013

Neue Zürcher Zeitung, Gemeinsame Regeln, aber keine Steuerharmonisie- rung, 20 luglio 2013, in: http://www.nzz.ch/aktuell/wirtschaft/wirtschaf- tsnachrichten/gemeinsame-regeln-aber-keine-steuerharmonisie- rung-1.18119827 [05.10.2013]

Neue Zürcher Zeitung, Schäuble reitet Attacke auf Lizenzbox, 10 luglio 2013, in: www.nzz.ch/aktuell/wirtschaft/wirtschaftsnachrichten [05.10.2013]

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steuerreform.pfd [05.10.2013]

Neue Zürcher Zeitung, Wieder drohen "schwarze Listen", 6 dicembre 2012, in: www.nzz.ch/aktuell/wirtschaft/wirtschaftsnachrichten [05.10.2013]

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[10] DFF, Rapporto intermedio, Tabella 2 a pagina 13 e Tabella "Profili dei Cantoni in base al loro coinvol- gimento" a pagina 41.

[11] DFF, Rapporto intermedio, Capitolo 3.2, pagi- na 15 e seguenti.

[12] Attualmente la Confederazione applica un'aliquota effettiva del 7.8% ai fini dell'impo- sta federale diretta, alla quale deve poi essere dedotta la quota del 17% da versare ai Cantoni,

ne risulta una percentuale del 6.474%.

[13] DFF, Rapporto intermedio, pagina 23.

[14] Cfr. i vari modelli di "Licence-Box" esistenti in di- versi Stati membri dell'UE e il modello adottato dal Canton Nidvaldo e dal Principato del Liechtenstein.

[15] Si segnala la forte critica da parte del Ministro delle finanze tedesco in occasione dell'incontro ECOFIN del 9 luglio 2013.

[16] AFC, Ripartizione fiscale internazionale delle società principali, Circolare n. 8 del 18 dicembre 2001.

[17] DFF, Rapporto intermedio, Capitolo 5, pagina 37 e seguenti.

[18] Nell'esempio indicato alla nota n. 12 la Con- federazione tratterrebbe il 5% effettivo ai fini dell'imposta federale diretta invece dell'attuale 6.474%.

[19] Consiglio di Stato del Canton Ginevra, Fisca- lité cantonale des entreprises: un enjeu capital pour Genève, Comunicato stampa dell'11 ottobre 2012, in: http://www.ge.ch/conseil_etat/2009- 2013/communiques/20121011.asp [05.10.2013].

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