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Multa autovelox su strada statale: motivi di nullità

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Multa autovelox su strada statale:

motivi di nullità

Autore: Redazione | 13/05/2019

Contravvenzione: come contestare il verbale elevato su strade urbane a scorrimento o extraurbane secondarie.

Un dettaglio che può essere sfuggito a diversi automobilisti: impugnare una multa per autovelox fatta su una strada statale è più facile rispetto a quella invece

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elevata in città o in autostrada. La ragione è perché, nel primo caso, ci sono obblighi molto più stringenti per la pubblica amministrazione e da questi non sempre rispettati; nelle altre ipotesi invece la normativa è molto chiara e, se da un lato (in città) limita l’utilizzo degli autovelox a situazioni eccezionali (presenza della polizia e contestazione immediata), dall’altro lato (in autostrada) al contrario non prevede alcun tipo di paletto (a parte la preventiva segnalazione, la multa può essere fatta con sistemi automatici, senza la presenza della polizia e, quindi, con contestazione differita). Alcune recenti pronunce della Cassazione spiegano quali sono i motivi di nullità della multa autovelox su strada statale.

In verità, nel nostro caso, parlare di «strada statale» è un’improprietà. Ai fini che qui interessano, le strade si distinguono in strade urbane di quartiere, strade urbane a scorrimento, strade extraurbane principali e strade urbane secondarie;

infine ci sono le autostrade. Vedremo, qui di seguito, quali oneri ricadono sull’amministrazione nel momento in cui decide di installare un autovelox su una di queste strade.

Le regole dell’autovelox

Le regole sull’autovelox cambiano a seconda del tipo di strada. Su tutte le strade, tuttavia, l’autovelox va sempre segnalato con un cartello di avviso. La distanza minima tra tale cartello e la postazione della polizia deve essere

“ragionevole” in modo da consentire una dolce frenata all’automobilista; ragion per cui essa va valutata sulla base del tipo di strada e di velocità che la stessa consente. La distanza massima invece tra il cartello e l’autovelox non può mai essere superiore a 4 km e la multa elevata dopo tale spazio si considera nulla.

La seconda regola dell’autovelox valida ovunque coinvolge l’obbligo di taratura:

ogni apparecchio va sottoposto a controllo annuale e tale verifica deve essere riportata sul verbale. Diversamente la multa è nulla.

Dicevamo che le regole che l’amministrazione deve rispettare prima di fare la contravvenzione con l’autovelox sono diverse a seconda del tipo di strada, secondo la definizione data dall’articolo 2 del codice della strada.

Nelle strade urbane di quartiere, c’è l’obbligo della contestazione immediata:

non si può fotografare l’automobilista e poi inviargli la multa a casa. Questo significa anche che in città non possono esistere autovelox automatici, ossia che

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funzionano senza la presenza della polizia.

Nelle strade urbane principali e in quelle extraurbane secondarie, la multa può essere fatta anche in modalità automatica e con contestazione differita – senza quindi la pattuglia – a condizione però che quel tratto di strada sia stato prima identificato dal prefetto con apposita ordinanza. Tale provvedimento deve indicare il senso di marcia e la specifica chilometrica in cui l’uso dell’autovelox è autorizzato anche in assenza della polizia. Gli estremi dell’ordinanza del prefetto vanno sempre riportati sul verbale.

Nelle strade extraurbane principali e sulle autostrade, infine, la multa può avvenire in modalità automatica, con contestazione differita, e quindi in assenza della postazione di polizia, anche senza un’ordinanza del prefetto.

Quali sono le strade statali

Le strade statali possono rientrare tra le strade extraurbane principali (strada di tipo B) oppure tra le strade extraurbane secondarie (strada di tipo C). Le strade statali che attraversano centri abitati rientrano tra le strade urbane di scorrimento di competenza dei relativi Comuni.

In questa sede ci soffermeremo sui motivi di nullità delle multe autovelox su strade statali rientranti tra quelle di competenza del prefetto ossia tra quelle

«urbane principali» e «extraurbane secondarie». All’articolo 2 del Codice della strada trovi gli elementi per distinguere queste due strade.

In particolare la strada urbana di scorrimento è quella a carreggiate indipendenti o separata da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con i semafori ai vari incroci; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

Invece la strada extraurbana secondaria è quella ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.

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Contestazione autovelox su strada statale

L’autovelox può essere posizionato sulla strada statale a condizione che – per tutta la sua lunghezza – sia accompagnata dalla banchina laterale. In caso contrario è illegittimo posizionare l’apparecchiatura di rilevazione della velocità. Lo ha chiarito più volte la Cassazione [1]. Sul punto leggi l’approfondimento Autovelox su strada senza banchina: multa nulla.

Due recenti sentenze definiscono alcuni motivi di nullità della multa autovelox su strada statale di tipo urbano a scorrimento o extraurbano secondario. Per entrambe queste strade – lo ricordiamo ancora una volta – è necessaria l’ordinanza prefettizia per poter consentire la contestazione differita della contravvenzione e per il rilevamento automatico della velocità (senza cioè la polizia).

La giurisprudenza [2] ha detto che è nulla la multa dell’autovelox se nel verbale non viene indicato il decreto del prefetto che autorizza a installare l’apparecchio nel tratto in cui risulta rilevata l’infrazione: soltanto per autostrade e strade extraurbane principali infatti non va motivata la mancata contestazione immediata della violazione; diversamente il provvedimento è affetto da un vizio che pregiudica il diritto di difesa del trasgressore.

La contravvenzione deve sempre motivare perché l’infrazione non risulta contestata in modo immediato quando è rilevata su un tratto diverso da un’autostrada o una strada extraurbana principale: la regola vale per tutti gli strumenti di misurazione della velocità, dunque per postazioni sia fisse sia mobili. Il decreto prefettizio autorizza solo l’installazione dell’apparecchio ed esonera gli agenti dalla contestazione immediata, ma non li esime invece dall’obbligo di motivare il verbale indicando le ragioni concrete per cui non è stato dato lo stop al conducente. In questo gli agenti non possono limitarsi a richiamare gli estremi della legge ma devono anche indicare quali sono i motivi reali che hanno impedito di bloccare l’automobilista nel momento della violazione. Diversamente si ha una lesione del diritto di difesa del trasgressore che non risulta rimediabile nella fase di opposizione.

In secondo luogo il Comune non può installare l’autovelox su un lato della strada diverso da quello oggetto dell’autorizzazione del prefetto. Da ciò ne deriva – precisa la Cassazione [3] – che in caso di errato posizionamento della macchinetta

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non potrà essere elevata alcuna multa per superamento della velocità e che al più saranno annullate.

La legge [4] conferisce al prefetto la competenza a individuare le strade o i tratti di strada in cui possono essere installati dispositivi di controllo della velocità; la norma non richiede che il provvedimento specifichi necessariamente il senso di marcia ove la postazione può posizionarsi; ma se, ciò nonostante, il prefetto decide di riferirsi solo a un determinato senso di marcia, il rilevamento elettronico della velocità nel senso opposto è illegittimo.

Note

[1] Cass. sent. n. 7708/22. [2] Trib. Bologna, sent. n. 547/19. Così anche Cass.

sent. n. 24214/18. [3] Cass. ord. n. 12309/19. [4] Articolo . 4 del Dl 20 giugno 2002 n. 121.

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