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LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI E GLI OBBLIGHI DI

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(1)

S.A.F.

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano

20 marzo 2012 - Diretta Concerto presso la Sala Orlando dell’ Unione Commercianti, Milano

LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI E GLI OBBLIGHI DI

SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

Incontro e dibattito con il Ministero del Tesoro, l’Unità di

Informazione Finanziaria e la Guardia di Finanza

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Gli obblighi dei professionisti

Obblighi di adeguata verifica, di registrazione e di astensione: il “punteggio della clientela” secondo le

linee guida CNDCEC

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In estrema sintesi le attività richieste dalla norma ai professionisti sono le seguenti:

• obblighi di adeguata verifica della clientela (articoli da 15 a 35 del D.Lgs. 231/2007)

• obblighi di astensione (articolo 23)

• obblighi di registrazione (articoli da 36 a 40)

Gli obblighi dei professionisti (estratto)

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Gli obblighi di adeguata verifica

e i concetti cardine della norma antiriciclaggio

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In relazione all’adeguata verifica i concetti cardine sono:

• conoscere il cliente

• contrastare l’anonimato e, quindi, sapere sempre chi è il titolare effettivo

• controllare il flusso delle utilità economiche: il contante, in particolare

• avere nell’espletamento degli obblighi un approccio

basato sul rischio, che dia modo di dare un “punteggio”

al cliente

• sapere che cosa fa il cliente e, di riflesso, comprendere che cosa deve fare il professionista

I concetti cardine della norma antiriciclaggio

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L’adeguata verifica

e l’importanza delle Linee Guida CNDCEC

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• Le Linee Guida CNDCEC rappresentano procedure di ausilio per l’espletamento degli obblighi di legge.

L’assenza di procedure operative, infatti, può rendere

estremamente difficoltoso gli adempimenti dell’adeguata verifica della clientela e della registrazione

• Lo stesso approccio basato sul rischio, che è il criterio al quale deve essere improntata la procedura di adeguata

verifica, è disciplinato dal D. Lgs. 231/2007 in modo generico, sì che la sua concreta applicazione non può prescindere da indicazioni maggiormente precise

L’importanza delle Linee Guida CNDCEC

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• L’impegno della Commissione Antiriciclaggio presso il CNDCEC ha dato luogo a un continuo aggiornamento delle Linee Guida;

l’ultima versione delle stesse è quella del luglio 2011: in esse sono

ricomprese quasi tutte le novità della norma di riferimento, una norma variata ben 15 volte nel corso del tempo (il più delle volte, in verità, per modificare il limite di utilizzo del contante)

• In tal senso, l’emanazione delle Linee Guida è stato pensata per garantire un approccio uniforme al problema da parte dei professionisti obbligati. Ciò senza dimenticare che l’obbligo di adeguata verifica non è unitario e uniforme, ma va tarato a seconda della specifica fattispecie singolarmente considerata.

• Le Linee Guida CNDCEC sono consultabili e scaricabili all’indirizzo http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=2955bcc6- 4861-430e-8a01-44215fc63c83

L’importanza delle Linee Guida CNDCEC

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L’adeguata verifica della clientela

(10)

I professionisti osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria, nei seguenti casi:

a) quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro, quali per esempio:

• l’assistenza e consulenza per istruttorie di finanziamenti;

• la consulenza e trasferimento di quote di s.r.l.

• la consulenza su trasferimenti di immobili o di attività economiche

• la gestione di incassi e versamenti in nome e per conto del cliente

• i pagamenti effettuati mediante modelli F24 con modalità telematiche sia che essi avvengano dal conto del cliente sia che avvengano da quello del professionista.

b) quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più

L’adeguata verifica della clientela: quando

(11)

S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO 11

c) tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non determinabile.

Ai fini dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, la costituzione, gestione o

amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un’operazione di valore non determinabile;

d) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;

e) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

L’obbligo di effettuare l’adeguata verifica della clientela per il professionista nasce:

al momento dell’accettazione dell’incarico;

dopo l’accettazione dell’incarico ma prima dell’esecuzione della prestazione, nel momento in cui il professionista non è in grado di verificare al momento dell’accettazione dell’incarico, se la prestazione abbia o meno un valore pari o superiore ad € 15.000

L’adeguata verifica della clientela: quando

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L’adeguata verifica della clientela:

LE ESCLUSIONI

(13)

S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO 13

Talune prestazioni professionali fornite dai dottori commercialisti ed esperti contabili sono escluse dall’obbligo di adeguata verifica della clientela; esse sono:

1. la mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali;

2. gli adempimenti in materia di amministrazione del personale, quali la preparazione delle buste paga relative ai dipendenti e la tenuta dei libri paga.

L’esenzione per gli adempimenti in materia di amministrazione del personale richiede l’elemento oggettivo (attività svolta) e non quello soggettivo (la qualifica di consulenti del lavoro).

Si tenga presente che le suddette esenzioni non determinano mai il venir meno dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.

In merito alle prestazioni escluse si rinvia a quanto contenuto nelle Linee Guida per l’adeguate verifica della clientela emesse dal Consiglio Nazionale e reperibili all’indirizzo http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=2955bcc6-4861-430e-8a01-44215fc63c83

L’adeguata verifica della clientela: le esclusioni

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L’adeguata verifica della clientela:

IL RUOLO DEL COLLEGIO SINDACALE

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S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO 15

I componenti degli organi di controllo, comunque denominati, sono esonerati

dagli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e di segnalazione delle operazioni sospette.

I componenti degli organi di controllo (sia nelle società destinatarie del decreto, sia in tutte le altre) non svolgono una prestazione professionale per conto della società, ma sono inquadrabili nell'ambito di un rapporto organico con la società.

Nel caso dei sindaci, in particolare, l'attività consiste essenzialmente nel controllo sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

L'accertamento viene effettuato in sede di verifica trimestrale e durante i controlli di bilancio, quindi a posteriori, cioè quando un'ipotetica operazione sospetta é stata già eseguita e, in ogni caso, senza richiedere l'intervento del sindaco ma, al contrario, l'eventuale prestazione

professionale del professionista che svolga la propria attività in favore della società.

È esclusivamente in capo a questo ultimo che deve imputarsi l'obbligo di assolvere gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione.

L’adeguata verifica della clientela: il ruolo del Collegio Sindacale

(16)

E’ da chiarire, comunque -e il D. Lgs. 151/2009 ha fatto definitiva chiarezza sul punto- che l’esonero riguarda esclusivamente il collegio sindacale che non esercita il controllo contabile.

In caso di assunzione del controllo contabile, difatti, i componenti dell’organo di

controllo, essendo necessariamente iscritti nel registro ei revisori contabili, rientrano tra i soggetti destinatari della normativa ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera b)

del Decreto.

L’obbligo di adeguata verifica grava su ciascun sindaco revisore e non già sull’organo “collegio sindacale”. I revisori dovranno altresì effettuare il controllo costante durante l’esecuzione

dell’incarico.

In merito ai doveri e alle esclusioni riguardanti gli organi di controllo si segnala la circolare CNDCEC n. 16/R del 15.3.2010 reperibile all’indirizzo

http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=61f0e8c3-8903-4456-82c9-2d100f12a6f2

L’adeguata verifica della clientela: il ruolo del Collegio Sindacale

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L’adeguata verifica della clientela:

I CONTENUTI

(18)

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività:

a) identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;

b) identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità;

c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

d) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

L’adeguata verifica della clientela: i contenuti

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L’adeguata verifica della clientela:

IL TITOLARE EFFETTIVO

(20)

La generale definizione è la seguente.

Per titolare effettivo s’intende la persona fisica per conto della quale è realizzata

un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari.

In generale il titolare effettivo identifica il soggetto economico a cui fa capo il beneficio di un’attività economica, al di là del mero rappresentante dello stesso ovvero dell’incaricato a operare per suo conto ovvero ad apparire per suo tramite.

E’ richiamato il concetto, di derivazione finanziaria, di beneficial owner (BO), ovvero beneficiario effettivo della prestazione svolta.

L’adeguata verifica della clientela: il titolare effettivo

(21)

S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO 21

Dunque per titolare effettivo la normativa antiriciclaggio intende:

a) in caso di entità società:

1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;

2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

L’adeguata verifica della clientela: il titolare effettivo

(22)

b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;

2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;

3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

L’adeguata verifica della clientela: il titolare effettivo

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L’adeguata verifica della clientela:

MODALITA’ DI ESECUZIONE

(24)

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano nei confronti di tutti i nuovi clienti.

Per la clientela già acquisita i suddetti obblighi si applicano al primo contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio presente.

L'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela avviene sulla base delle modalità di seguito descritte:

a) l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare

effettivo è svolta, in presenza del cliente, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento d'identità non scaduto, tra quelli di cui all'allegato tecnico, prima

dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione. Qualora il cliente sia una

società o un ente è verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e sono acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità dei relativi rappresentanti delegati

L’adeguata verifica della clientela: modalità di esecuzione

(25)

S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO 25

b) l'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo è effettuata contestualmente all'identificazione del cliente e impone, per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici

analoghi, l'adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per

comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. Per identificare e verificare

l'identità del titolare effettivo i soggetti destinatari di tale obbligo possono decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo;

c) il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale

rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo

aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.

L’adeguata verifica della clientela: modalità di esecuzione

(26)

d) l’ottenimento di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale, si attua ottenendo le relative informazioni dal cliente stesso, che deve fornire tutti i riscontri necessari.

Se ritenuto necessario si richiederà indicazione dei mezzi economici e finanziari per attuare l’operazione, quali per esempio:

• data dell’operazione;

• causale dell’operazione;

• importo ovvero il valore della prestazione;

• tipologia dell’operazione attraverso una descrizione sintetica della prestazione fornita;

• mezzi di pagamento previsti.

L’adeguata verifica della clientela: modalità di esecuzione

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L’adeguata verifica della clientela:

L’APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO

(28)

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi.

L’approccio basato sul rischio è il concetto centrale dell’adeguata verifica.

Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, si osservano i seguenti criteri generali:

a) con riferimento al cliente:

1) natura giuridica;

2) prevalente attività svolta;

3) comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o

L’adeguata verifica della clientela: l’approccio basato sul rischio

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S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO 29

b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:

1) tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;

2) modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;

3) ammontare;

4) frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

5) ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all'attività svolta dal cliente;

6) area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo.

L’adeguata verifica della clientela: l’approccio basato sul rischio

(30)

La norma non detta una procedura uniforme e, del resto, l’individuazione di una modalità standard di esecuzione dell’obbligo in oggetto risulterebbe tutt’altro che agevole.

L’approccio basato sul rischio si fonda, infatti, proprio sulla necessità di “personalizzare” il comportamento nei confronti del cliente, graduando il livello di guardia in relazione alla

pericolosità che i predetti indici consentono di determinare. In pratica, attraverso tale approccio, é possibile effettuare una selezione a monte delle situazioni che meritano maggiore attenzione rispetto a quelle poco significative, articolando in modo consequenziale i relativi adempimenti.

Ciò nonostante, la legge richiede al professionista una vera e propria attività di screening della clientela, in base alle regole generali, soggettive e oggettive, contenute nel decreto.

Per questo motivo si rende necessaria l’adozione di una procedura tale da associare a ciascun cliente, sulla scorta dei parametri previsti, un determinato livello di rischio.

In questo senso possono essere d’aiuto i recentemente emanati “indicatori di anomalia”

(ex d.m. 16.4.2010 Ministero della Giustizia) che identificano una serie di situazioni che meritano

L’adeguata verifica della clientela: l’approccio basato sul rischio

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L’adeguata verifica della clientela:

il “punteggio della clientela”

secondo le Linee Guida CNDCEC

(32)

Ancora secondo le Linee Guida CNDCEC:

• la procedura di attribuzione del “punteggio” consente di convertire i dati già in possesso del professionista in termini di maggiore/minore grado di rischio di riciclaggio

• la procedura va attuata, giova ripeterlo, senza dimenticare che l’obbligo di adeguata verifica non è unitario e uniforme, ma va adeguato a seconda della specifica

Il “punteggio della clientela” secondo le Linee Guida CNDCEC

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S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO 33

Secondo le Linee Guida, questi sono i passi da seguire:

• considerare gli elementi connessi al cliente associando a ciascuno di essi un punteggio in termine di maggiore o minore rischiosità

• considerare gli elementi connessi all’operazione associando a ciascuno di essi un punteggio in termine di maggiore o minore rischiosità

• valutare congiuntamente i due punteggi, così da ottenere un unico indice, espressione del rischio di riciclaggio

• aggiornare l’indice ottenuto nel corso dello svolgimento delle prestazioni professionali, procedendo secondo un approccio dinamico

Il “punteggio della clientela” secondo le Linee Guida CNDCEC

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Le Linee Guida ricordano ancora che:

• le “carte di lavoro” dovranno lasciare traccia dell’evoluzione della valutazione, sì da evidenziare che l’analisi è stata correttamente compiuta nel tempo e in modo costante dal professionista, tenendo conto dell’approccio dinamico anzidetto

• per ogni esemplificazione con riguardo all’attribuzione del punteggio si rimanda alle Linee Guida, che sono molto chiare al riguardo

• entro breve, ODCEC Milano renderà disponibile sul proprio sito un software che renderà possibile il calcolo del punteggio

Il “punteggio della clientela” secondo le Linee Guida CNDCEC

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L’adeguata verifica della clientela:

GLI OBBLIGHI DEL CLIENTE

(36)

I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.

In argomento, il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha predisposto dei facsimili, reperibili all’interno del documento “Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007):

Linee Guida per l’adeguata verifica della clientela”, all’indirizzo

http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=2955bcc6-4861-430e-8a01-44215fc63c83

Si tratta delle dichiarazioni richieste al cliente in merito allo scopo e natura della prestazione professionale e all’esistenza del titolare effettivo.

L’adeguata verifica della clientela: gli obblighi del cliente

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L’adeguata verifica della clientela:

L’OBBLIGO DI ASTENSIONE

(38)

Quando non si è in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela la

conseguenza che ne deriva è che non è possibile instaurare il rapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero si deve porre fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere e valutare se effettuare una segnalazione di operazione sospetta.

In ogni caso il professionista deve astenersi dall’eseguire operazioni che ritiene sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e deve inviare immediatamente la segnalazione di operazione sospetta. Prima di effettuare la segnalazione e al fine di consentire l'eventuale

esercizio del potere di sospensione è necessario astenersi dall'eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo.

Nei casi in cui l'astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, permane l’obbligo di immediata segnalazione di operazione

L’adeguata verifica della clientela: l’obbligo di astensione

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S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO 39

L’obbligo di astensione, che deriva dall’obbligo della valutazione di fatti e comportamenti al fine di riconoscere la potenziale commissione di illeciti, rappresenta un’importante aspetto degli obblighi normativi ed è la diretta conseguenza dell’impianto di contrasto della normativa antiriciclaggio.

Si tenga presente che i professionisti non sono tenuti all’obbligo di astensione nel corso

dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale

procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento.

L’adeguata verifica della clientela: l’obbligo di astensione

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L’adeguata verifica della clientela:

OBBLIGHI SEMPLIFICATI

(41)

S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO 41

Gli obblighi identificativi di verifica della clientela possono essere semplificati nel caso di particolari requisiti soggettivi o oggettivi:

• rapporti con soggetti istituzionali (banche, poste, SIM, SGR, SICAV, società quotate, pubblica amministrazione, società finanziarie comunitarie, ecc.)

• quando la prestazione richiesta fa riferimento a determinati prodotti:

• contratti di assicurazione-vita, il cui premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico sia di importo non superiore a 2.500 euro;

• forme pensionistiche complementari e forme di previdenza obbligatoria aventi determinate caratteristiche;

• moneta elettronica, ecc.;

Nei suddetti casi si è esonerati dall’adeguata verifica della clientela, sempre che non vi sia sospetto di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

L’adeguata verifica della clientela: obblighi semplificati

(42)

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L’adeguata verifica della clientela:

OBBLIGHI RAFFORZATI

(43)

S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO 43

Gli obblighi identificativi di verifica della clientela possono essere rafforzati in presenza di un rischio elevato di riciclaggio ovvero in una delle seguenti casistiche:

• quando il cliente non è fisicamente presente;

• quando il cliente è una persona politicamente esposta (PEP);

• quando la prestazione richiesta fa riferimento a prodotti o transazioni che favoriscono l’anonimato.

Quando il cliente non è fisicamente presente si rendono applicabili le seguenti misure:

a) garantire l'accertamento dell'identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari;

b) adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiedere di una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla presente Direttiva;

c) garantire che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio

.

L’adeguata verifica della clientela: obblighi rafforzati

(44)

Quando le operazioni o i rapporti d'affari sono mantenuti con persone politicamente esposte (PEP), si rendono applicabili le seguenti misure:

a) disporre di adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta;

b) ottenere l'autorizzazione dei massimi dirigenti prima di avviare un rapporto d'affari con tali clienti;

c) adottare ogni misura adeguata per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto d'affari o nell'operazione;

d) di assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto d'affari.

Sono definite PEP le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami. Tra le cariche pubbliche si ricorda l’ufficio di membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.

In caso infine di prodotti e transazioni atti a favorire l’anonimato debbono essere adottate le

L’adeguata verifica della clientela: obblighi rafforzati

(45)

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L’adeguata verifica della clientela:

ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI

(46)

Al fine di evitare il ripetersi delle procedure di adeguata verifica della clientela è possibile fare affidamento sull'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela effettuato da terzi.

Responsabili finali dell'assolvimento di tali obblighi continuano a essere gli enti e le persone soggetti al presente decreto che ricorrono a terzi.

Gli obblighi si considerano comunque assolti, pur in assenza del cliente, quando è fornita idonea attestazione da parte di uno dei soggetti seguenti, con i quali i clienti abbiano rapporti continuativi ovvero ai quali abbiano conferito incarico a svolgere una prestazione professionale e in relazione ai quali siano stati già identificati di persona:

a) intermediari finanziari nazionali (banche, poste, SIM, SGR, SICAV, fiduciarie iscritte al TUF);

b) enti creditizi ed enti finanziari di Stati membri dell'Unione europea;

c) banche aventi sede legale e amministrativa in Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva;

(da cui la c.d. White List di cui al recentissimo DN 28.9.2011) professionisti nei confronti di altri professionisti.

L’adeguata verifica della clientela: esecuzione da parte di terzi

(47)

S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO 47

L'attestazione fornita da terzi deve essere idonea a confermare l'identità tra il soggetto che deve essere identificato e il soggetto titolare del conto o del rapporto instaurato presso l'intermediario o il professionista attestante, nonché l'esattezza delle informazioni comunicate a distanza.

Nel caso in cui sorgano in qualunque momento dubbi sull'identità del cliente, i soggetti obbligati ai sensi del presente decreto compiono una nuova identificazione che dia certezza sulla sua identità.

In nessun caso l'attestazione può essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese.

I terzi hanno l’obbligo di mettere immediatamente a disposizione del richiedente al quale il cliente è stato presentato le informazioni richieste.

Le copie necessarie dei dati di identificazione e di verifica e di qualsiasi altro documento

pertinente riguardante l'identità del cliente o del titolare effettivo sono trasmesse, senza ritardo, su richiesta, dal terzo all'ente o alla persona soggetti al presente decreto ai quali il cliente è stato presentato.

L’adeguata verifica della clientela: esecuzione da parte di terzi

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L’adeguata verifica della clientela:

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

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S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO 49

La normativa antiriciclaggio ha uno dei suoi presupposti nella profonda e accurata conoscenza del cliente.

ll professionista fa naturalmente di questa conoscenza uno degli elementi cardine per la migliore esecuzione del lavoro e la coniuga, dunque, anche alle richieste della normativa antiriciclaggio.

L’impostazione di fondo sottesa all’adeguata verifica della clientela si può dunque sintetizzare nel concetto “conosci il tuo cliente”. Questa cono-scenza è intesa come conoscenza in divenire, che parte dall’identificazione iniziale e percorre tutti i momenti del rapporto con il cliente.

Conoscere il proprio cliente rappresenta dunque la sintesi di informazioni quantitative e

qualitative sullo stesso, sulla base della conoscenza diretta e sull’osservazione nel tempo dei comportamenti adottati.

L’adeguata verifica della clientela: considerazioni conclusive

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Gli obblighi di registrazione:

IL FASCICOLO DEL CLIENTE

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I professionisti conservano i documenti e registrano le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere

utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorità competente.

In particolare:

a) per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del cliente, conservano la copia o i

riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

b) per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi e le prestazioni professionali,

conservano le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni

dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Gli obblighi di registrazione: il fascicolo del cliente

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Indicativamente nel fascicolo del cliente devono essere contenuti:

fotocopia del documento di riconoscimento valido alla data dell’identificazione;

fotocopia del codice fiscale;

fotocopia certificato di attribuzione della partita IVA e visura camerale

• documentazione in base alla quale si è verificata la possibilità di applicare obblighi semplificati di adeguata verifica o, al contrario, la necessità di ricorrere alla procedura rafforzata;

• copia del mandato professionale;

dichiarazione da parte del cliente sul titolare effettivo dell’operazione;

dichiarazione da parte del cliente sullo scopo e sull’oggetto dell’attività o dell’operazione

per la quale è chiesta la prestazione professionale e se necessario, sui mezzi economici e finanziari per attuare l’operazione o istaurare l’attività e, nel caso di una non adeguata copertura finanziaria, la provenienza dei capitali necessari;

documenti delle prestazioni professionali svolte;

Gli obblighi di registrazione: il fascicolo del cliente

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Gli obblighi di registrazione:

L’ADEGUATA VERIFICA DEL TITOLARE EFFETTIVO

considerazioni

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Gli obblighi di registrazione nell’archivio della clientela si applicano sia al cliente che al titolare effettivo.

In verità, la norma pone alcuni dubbi interpretativi in merito alla fattibilità dell’adeguata verifica del titolare effettivo, in merito alla complessità che ne deriva.

Di fatto il rinvio all’adeguata verifica del titolare effettivo è inserito solo nel capo riguardante gli obblighi di registrazione, mentre la norma sull’adeguata verifica della clientela non viene

modificata.

La disposizione dell’adeguata verifica del titolare effettivo sembrerebbe riferirsi alla sola

registrazione dei dati dello stesso anche se nella relazione di accompagnamento governativa (i cui contenuti, tuttavia, ricordiamo non assumono rilevanza normativa), si legge che le nuove norme sono state introdotte al fine di chiarire che gli obblighi di adeguata verifica si applicano anche al titolare effettivo. L'eventuale adeguata verifica (e di rischiosità) del titolare effettivo, che

L’adeguata verifica del titolare effettivo: considerazioni

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In merito a detta novità il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha annotato nella nota esplicativa dell’11.11.2009 quanto segue.

“Tale modifica interviene in modo surrettizio a richiedere l’obbligo di adeguata verifica per il titolare effettivo laddove le disposizioni di cui all’art. 18, nell’ambito dell’adeguata verifica della clientela, prevedono l’identificazione del cliente e del titolare effettivo, ma non anche l’adeguata verifica di quest’ultimo.

Il relativo obbligo, oltre che non previsto dalla terza direttiva, appare privo di senso considerata la difficoltà di condurre un’analisi della rischiosità di un soggetto che il professionista potrebbe

conoscere anche solo per interposta persona. In relazione ai “dati identificativi” del titolare effettivo che dovranno essere registrati si ritiene che sia necessario attendere le disposizioni

applicative, ex art. 38, comma 7, del D. Lgs. 231/2007, in considerazione del fatto che gli artt. 18, co. 1, lett. b) e 19, co. 1, lett. b), in relazione all’identificazione dell’eventuale titolare effettivo, si limitano a prevedere l’obbligo di verificarne l’identità, senza stabilire che detta verifica debba avvenire in presenza del titolare effettivo e tramite un documento d’identità non scaduto.”

L’adeguata verifica del titolare effettivo: considerazioni

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Si segnala, in merito, che per quanto riguarda la registrazione dei “dati identificativi” del titolare effettivo, il MEF ha chiarito che, mancando le

disposizioni applicative da emanarsi ai sensi dell’art. 38, comma 7, del D.Lgs.

231/2007, trovano applicazione, come specificato nella Nota del 19.12.2007, le disposizioni contenute nel provvedimento 141/2006.

Ne deriva che il professionista è comunque tenuto ad identificare

l’eventuale titolare effettivo e a verificarne l’identità, ma tali informazioni non saranno registrate nell’archivio informatico bensì conservate nel fascicolo (Risposta ufficiale del MEF, 20 maggio 2010, cit.).

L’adeguata verifica del titolare effettivo: considerazioni

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Gli obblighi di registrazione:

IL REGISTRO DELLA CLIENTELA

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I professionisti registrano e conservano per un periodo di dieci anni le seguenti informazioni:

a) con riferimento ai rapporti continuativi ed alla prestazione professionale: la data di instaurazione, i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo, unitamente alle

generalità dei delegati a operare per conto del titolare del rapporto e il codice del rapporto ove previsto;

b) con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro,

indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata : la data, la causale, l'importo, la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del

soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera.

Le informazioni sono registrate tempestivamente e comunque entro trenta giorni

dall'accettazione dell'incarico professionale, dall'eventuale conoscenza successiva di

Gli obblighi di registrazione: il registro della clientela

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S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO 59

Per adempiere alle disposizioni di legge di tenuta del registro della clientela il professionista può alternativamente:

• istituire un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici Ovvero

istituire un registro cartaceo che deve essere numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o di un suo collaboratore delegato per iscritto, con l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine di cui e' composto il registro e l'apposizione della firma delle suddette persone

Il registro deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni.

Non è ammessa dagli organi verificatori (GDF) l’adozione di registri a fogli mobili.

Gli obblighi di registrazione: il registro della clientela

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L’OBBLIGO FORMATIVO

Cenni

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S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO 61

I professionisti e gli ordini professionali adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni del presente decreto.

Le misure di cui sopra comprendono programmi di formazione finalizzati a riconoscere attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.

Le modalità attuative di tali misure devono essere individuate dagli Ordini Professionali.

Le autorità competenti, in particolare la UIF, la Guardia di finanza e la DIA, forniscono indicazioni aggiornate circa le prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo.

La formazione dei dipendenti e collaboratori appare importante in quanto gli stessi partecipano a parti dell’attività professionale (es. identificazione, registrazioni contabili, supporto generale, ecc.) e dunque possono essere d’ausilio al professionista nell’adempimento agli obblighi di legge.

L’obbligo formativo: cenni

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CONCLUSIONI

La normativa antiriciclaggio rappresenta una rilevante novità nell’ambito dello svolgimento della professione.

Ogni professionista ne deve tenere conto a livello organizzativo,

aderendo con convinzione allo spirito delle norma, tenendo presenti le ricadute in termini di obblighi documentali e formando di conseguenza il personale di studio e i collaboratori.

E’ necessario, in sintesi, il formarsi di una cultura in argomento per 1

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