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Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI 21/03/2017 - prot. 147

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(1)

REGIONE LAZIO

DELIBERAZIONE N. DEL

PROPOSTA N. 4490 DEL 13/03/2017 GIUNTA REGIONALE

STRUTTURA PROPONENTE

ASSESSORATO PROPONENTE

DI CONCERTO

Direzione Regionale: RISORSE IDRICHE, DIFESA DEL SUOLO E RIFIUTI Area: CONCESSIONI

Prot. n. ___________________ del ___________________

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

(SANINO PAOLO) (MIRLISENNA MAURIZIOALBERTO) (M. MIRLISENNA) (M. LASAGNA)

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE

INFRASTRUTTURE, POLITICHE ABITATIVE ED ENTI LOCALI

(Refrigeri Fabio) ___________________________

L'ASSESSORE

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE

COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:

Data dell' esame:

con osservazioni senza osservazioni

SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione ______________________

ISTRUTTORIA:

____________________________________ ____________________________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE

____________________________________ ____________________________________

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE

Modifiche al regolamento regionale 30 aprile 2014 n. 10 Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali, e di superfici e pertinenze dei laghi

___________________________

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

Pagina 1 / 1 Pagina 1 / 4 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

21/03/2017 - prot. 147

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Oggetto: Modifiche al regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10 “Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi.”.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore dell’Infrastrutture, politiche abitative ed enti locali, VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente: ”Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i regolamenti regionali 12 ottobre 2015, n. 14, 12 ottobre 2015, n.15 e 16 dicembre 2015, n. 16, con i quali è stato recentemente modificato l’assetto organizzativo delle strutture regionali e, in particolare, sono state riallocate nella nuova Direzione regionale “Risorse idriche e difesa del suolo le funzioni in materia di risorse idriche e difesa del suolo e le funzioni in capo all’ex ARDIS - Agenzia regionale per la difesa del suolo;

VISTA la legge regionale 16 novembre 2015, n.15, concernente: “Soppressione dell’Agenzia regionale per i parchi e dell’Agenzia regionale per la difesa del suolo. Disposizioni varie”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2016, n. 30, concernente:

”Ricognizione di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15

"Soppressione dell'Agenzia regionale per i parchi e dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo.

Disposizioni varie", con la quale si specifica che: “La ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi, delle risorse umane e strumentali nonché delle risorse finanziarie iscritte in bilancio di cui alla presente deliberazione, decorre dal giorno 2.02.2016, ed ogni riferimento alle Agenzie disciolte si intende effettuato alle strutture organizzative di cui all’art. 20, comma 1, punti 4) e 5) regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e s.m.i.”;

CONSIDERATO che l’Amministrazione regionale, ha avviato la ristrutturazione dell’apparato regionale, legata all’ottimizzazione delle procedure e delle strutture, al riordino delle competenze attraverso l’eliminazione delle duplicazioni, all’accorpamento o alla soppressione delle strutture non necessarie, privilegiando la distribuzione razionale e la valorizzazione delle risorse umane a disposizione, evitando di incidere in alcun modo sulla qualità dei servizi da erogare, ma mirando a migliorarne qualità ed efficienza;

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CONSIDERATO, pertanto, che nell’ambito del citato processo di ristrutturazione dell’assetto organizzativo delle strutture della Giunta Regionale si è provveduto, tra l’altro, ad un’adeguata ridistribuzione delle competenze all’interno della Direzione regionale “Risorse idriche e difesa del suolo”, al fine di ottimizzare la persecuzione dei fini istituzionalmente assegnati;

VISTA la determinazione G03249 del 4 aprile 2016 avente ad oggetto: Organizzazione delle strutture organizzative di base denominate “Aree”, “Uffici” e “Servizi” della Direzione regionale “Risorse idriche e difesa del suolo”;

CONSIDERATO che con la determinazione G03249/2016 suddetta viene istituita l’Area Concessioni e vengono accorpate nelle competenze dell’Area stessa tutte le funzioni della Direzione in materia di concessioni dei beni demaniali, relativi alle pertinenze idrauliche ed alle aree fluviali, alle spiagge lacuali e alle superfici e pertinenze dei laghi;

VISTO il regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10, concernente Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi”;

TENUTO CONTO che, ai fini delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi, di cui al regolamento regionale n. 10/2014, l’attuale iter istruttorio prevede che, qualora siano pervenute più domande in relazione allo stesso bene demaniale o parte di esso, ai sensi dell’articolo 9, l’ufficio procedente, per la valutazione delle stesse e l’individuazione del soggetto concessionario, si avvale di una commissione tecnica, che valuta la migliore compatibilità delle destinazioni d’uso proposte del bene demaniale richiesto con l’ambiente interessato in base alla più razionale utilizzazione del bene dal punto di vista economico, alla più larga fruibilità pubblica del bene; alla rilevanza sociale della destinazione d’uso che si intende prevedere per il bene; agli elementi di specifica qualificazione soggettiva ed oggettiva indicati all’articolo 7, comma 1, lettera b); alla contiguità delle attività svolte su beni demaniali adiacenti;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla modifica delle disposizioni che regolano la composizione della Commissione tecnica, anche alla luce della avvenuta ridefinizione dell’assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale, attuata sia attraverso la ridistribuzione delle competenze tra le Direzioni regionali, sia attraverso la soppressione, l’accorpamento, la istituzione e la conferma delle strutture organizzative di base;

CONSIDERATA, altresì, la necessità di procedere alla modifica delle disposizioni regolamentari, anche alla luce della soppressione dell’Ardis;

CONSIDERATA, infine, la necessità di intervenire sulle modalità di pagamento delle somme dovute in base alle norme del regolamento regionale n. 10/2014 in quanto non più corrispondenti alle nuove esigenze in tema di pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione;

VISTE le note dell’Ufficio Legislativo n. 641010 del 23 dicembre 2016, e del Segretariato Generale n. 0010284 del 10 gennaio 2017, e 0015757 del 12 gennaio 2017, con le quali è stato effettuato, ai sensi dell’articolo 65, comma 5-bis, del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni, il coordinamento formale e sostanziale tra le strutture;

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RITENUTO di approvare il regolamento regionale concernente: “Modifiche al regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10 “Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi.” che consta di n. 8 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,

di adottare il regolamento regionale concernente: “Modifiche al regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10 “Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi.” che consta di n. 8 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale .

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

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PROPOSTA DI MODIFICA DI REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE

Modifiche al regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10, “Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi”.

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Art. 1

(Modifiche all’art. 3 del Regolamento regionale 30 aprile 2014 n. 10)

1. All’art. 3 del regolamento regionale n. 10 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole “in materia di ambiente” sono sostituite da “in materia di difesa del suolo”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La Regione e le Province, ciascuna per le rispettive competenze, provvedono nella loro qualità di autorità idrauliche, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, all’espressione del nulla osta ai fini tecnico-idraulici disciplinato dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 ed in ordine a quanto sancito al Capo I del Regio Decreto 9 dicembre 1937, n. 2669”.

(7)

Art. 2

(Modifiche all’art. 4 del Regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10)

1. All’art. 4 del Regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole “di concerto con l’Ardis” sono soppresse;

b) al comma 3 le parole “di concerto con l’Ardis” sono soppresse.

(8)

Art. 3

(Modifiche all’art. 7 del Regolamento regionale 30 aprile 2014, n.10)

1. All’articolo 7 del Regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

“b) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa), della persona fisica o dei soggetti dotati di rappresentanza legale della persona giuridica o associazione, attestante l’assenza delle cause di incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione previste dall’articolo 80 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici)”;

b) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

“c) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ( Testo Unico sulla documentazione amministrativa), della persona fisica o dei soggetti dotati di rappresentanza legale della persona giuridica o associazione, attestante l’assenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’articolo 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia).

(9)

Art. 4

(Modifiche all’art. 11 del Regolamento regionale 30 aprile 2014 n. 10)

1. Al comma 1, dell’art. 11 del Regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10, le parole:

a) “dell’Ardis o della Provincia competente” sono sostituite dalle seguenti:

“dell’Autorità idraulica regionale o provinciale, secondo le rispettive competenze”;

b) le parole “da rendersi entro sessanta giorni dalla richiesta” sono soppresse.

(10)

Art. 5

(Modifiche all’art. 12 del Regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10)

1. L’art. 12 del Regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10, è sostituito dal seguente:

Art. 12

1. Per le concessioni di competenza regionale, la Commissione tecnica di cui all’art. 10, comma 1, è composta:

a) da un soggetto qualificato, particolarmente esperto in materia di gestione dei beni demaniali, nominato con Decreto del Presidente della Regione, anche proveniente da altra amministrazione, che la convoca e la presiede;

b) dal direttore della struttura di vertice competente in materia di difesa del suolo o da un suo delegato, con funzioni di segretario della commissione che la convoca e la presiede in caso di assenza del Presidente;

c) da un rappresentante della struttura di vertice competente in materia di attività produttive;

d) da un rappresentante della struttura di vertice competente in materia di governo del territorio;

e) da un rappresentante della struttura di vertice competente in materia di cultura e politiche giovanili;

f) da un rappresentante della struttura di vertice competente in materia di sport;

g) da un rappresentante della struttura di vertice competente in materia di agricoltura.

2. I rappresentanti di cui ai punti c, d, e, f, g, sono indicati e designati dai direttori delle strutture di vertice a cui appartengono.

3. La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno 5 componenti, compreso il Presidente e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevarrà la decisione assunta con il voto del Presidente.”

(11)

Art. 6

(Modifiche all’art. 26 del Regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10)

1. Al comma 4 dell’art. 26 del Regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10, le parole:

“L’Ardis o la provincia competente” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione o la Provincia, secondo le rispettive competenze.”

(12)

Art. 7

(Modifiche all’art. 32 del Regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10)

1. All’art. 32 del Regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“L’accoglimento della richiesta di dilazione rateizzata del pagamento viene comunicata all’interessato con l’indicazione dell’importo delle rate mensili, le scadenze e le modalità di corresponsione, secondo le disposizioni vigenti”.

b) il comma 3 è soppresso.

(13)

Art. 8

(Modifiche all’art. 34 del Regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10)

1. L’art. 34 del Regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10, è abrogato.

Riferimenti

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