Servizio Studi, Valutazione delle politiche e Organizzazione Sezione Banche dati e Analisi documentale
Allegato art. 79 Statuto Regionale
Mutui e obbligazioni
T
ESTI A FRONTERegione Umbria – Assemblea legislativa
Servizio Studi, Valutazione delle politiche e organizzazione Dirigente Simonetta Silvestri
a cura di Laura Arcamone
Sezione Banche dati e Analisi documentale Maggio 2018
Stampa: Centro Stampa Xerox – XGS, presso Assemblea legislativa Regione Umbria
Regioni Statuti
Lombardia Legge Regionale Statutaria 30 agosto 2008 , n. 1 - Statuto d'autonomia della Lombardia
s.m.i.
Art. 56
(Programmazione regionale)
1. La Regione, attraverso gli strumenti della programmazione economica e finanziaria, definisce gli obiettivi per gli interventi e determina i programmi, i progetti e le azioni secondo le modalità stabilite dalla legge.
2. La Regione realizza la programmazione economica e finanziaria attraverso il bilancio di previsione pluriennale e annuale, nonché attraverso gli strumenti previsti dalla legge regionale di contabilità.
3. Tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo alla Regione confluiscono senza vincolo di destinazione nel bilancio regionale secondo le modalità disciplinate dalla legge.
4. La Regione può ricorrere all'indebitamento contraendo mutui, emettendo obbligazioni e facendo ricorso ad altre forme di raccolta finanziaria, solo per finanziare spese d'investimento, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge regionale.
Puglia L.R. 12 maggio 2004, n. 7 - Statuto della Regione Puglia s.m.i.
Art. 59
(Bilancio di previsione)
1. La Regione ha un proprio bilancio finanziario di previsione annuale e pluriennale.
2. Le entrate sono costituite da:
a) tributi propri, tributi erariali o quote di essi devolute alla Regione;
b) contributi e trasferimenti di parte corrente dell’Unione europea, dello Stato e di altri soggetti;
c) extratributarie;
d) alienazioni, riscossioni di crediti e trasferimenti in conto capitale, donazioni;
e) mutui, prestiti e altre operazioni creditizie;
f) proventi da contabilità speciali.