Nel corso della preparazione di questo lavoro, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con la sentenza Torreggiani e altri c. Italia, ha condannato ancora una volta lo Stato italiano per le condizioni a cui sono sottoposte le persone detenute negli istituti penali nazionali. Ma se lo stato degli istituti penali è del tipo descritto dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, qual è lo spazio del diritto effettivo, e quale la distanza tra i principi normativi e la realtà?
L A D ICHIARAZIONE U NIVERSALE DEI DIRITTI DELL ’ UOMO
Con la fine della Seconda Guerra Mondiale e l'adesione delle Nazioni Unite alla ex Società delle Nazioni, le esigenze di umanizzazione delle cure e delle garanzie sul piano penale si fecero più insistenti, tanto che il gruppo internazionale di studiosi di diritto penale, che si riunì nel 1949. dalle Nazioni Unite, ha rivisto e poi rielaborato le precedenti “Regole minime”, stabilendo così le nuove “Regole minime standard per il trattamento dei detenuti”. Infine, il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 all’art.
L A C ONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI UMANI E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI
La Corte ha concluso che l'assenza da parte delle autorità nazionali italiane di volontà di umiliare o degradare l'interessato non esclude l'esistenza di una violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti previsto dall'art. poiché tale divieto può essere violato anche per omissione o disattenzione da parte delle pubbliche autorità. Il rinvio dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 147, comma 2) diritto penale, ovvero concedere gli arresti domiciliari ai sensi dell'art.
L A C ONVENZIONE EUROPEA PER LA PREVENZIONE DELLA TORTURA E DEI TRATTAMENTI O DELLE PENE
45 La versione ufficiale del testo è scaricabile dal sito del CPT www.coe.int all'interno della sezione. Di primaria importanza, infine, sono la competenza e l'indipendenza professionale del personale responsabile dell'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari; Le decisioni cliniche dovrebbero essere prese esclusivamente sulla base di criteri medici e l'organizzazione e la qualità del lavoro dovrebbero essere gestite dalle autorità sanitarie, non da organismi responsabili della sicurezza o dell'amministrazione60.
L E R EGOLE MINIME PER IL TRATTAMENTO DEI DETENUTI
Oltre alle materie disciplinari e punitive (art. 32, seconda parte), misure coercitive (art. 34, seconda parte), informazioni e denunce (art. 39, seconda parte), aiuto religioso e morale, notifiche e trasferimenti (art.
L A PRODUZIONE NORMATIVA DELL ’U NIONE E UROPEA
Solo attraverso una base comune di fiducia sarà possibile far funzionare gli strumenti previsti per la cooperazione giudiziaria e il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie, al fine di giungere alla costruzione di uno spazio europeo di giustizia penale71. Senza entrare nel dettaglio delle problematiche legate alla custodia cautelare, dal semplice esame della tabella n. 1 del Libro Verde in questione emerge che l'Italia si colloca al di sopra della media europea sia per quanto riguarda il numero di detenuti in attesa di giudizio, sia per quanto riguarda della densità della popolazione penitenziaria ed infine del numero di detenuti stranieri presenti negli istituti di pena.
L A C OSTITUZIONE ITALIANA
Un ulteriore elemento da tenere in considerazione è il fatto che l'adempimento del diritto alla salute del detenuto dipende in larga misura dall'iniziativa o almeno dal consenso dell'Amministrazione preposta alla tutela, il che spesso può comportare ritardi e inefficienza. burocratico e organizzativo96. È in questo contesto che la liceità delle cure obbligatorie entra in conflitto con la tutela della libertà personale (art. 13 Cost.), che può essere parzialmente sacrificata solo nei casi e nei modi determinati dalla legge, a seguito di un atto motivato dell'autorità giudiziaria. autorità.
L A LEGGE DI O RDINAMENTO P ENITENZIARIO ED IL RELATIVO REGOLAMENTO ESECUTIVO
Egli ha diritto di agire "personalmente" (art. 4 O.P.) per far valere i diritti che la legge gli riconosce, anche se si trova in stato di interdizione legale. La sicurezza e il rispetto delle regole possono essere garantiti anche grazie ad uno strumento normativo come il regolamento interno che stabilisce le regole interne e l'organizzazione dell'istituto (art. 36 regolamento dirigenziale).
I L RIORDINO DELLA MEDICINA PENITENZIARIA
L'ordinamento penitenziario era quindi dotato di un proprio sistema sanitario autonomo, dipendente e inglobato nell'amministrazione penitenziaria142. È evidente che si è creata una situazione di ambiguità e incertezza circa i poteri e le responsabilità tra il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e il Servizio Sanitario Nazionale in relazione all'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari, a discapito della qualità del servizio offerto148.
L A DELEGA AL G OVERNO PER IL RIORDINO DELLA MEDICINA PENITENZIARIA
Tali problemi (evidenziati anche dal documento finale dell’inchiesta parlamentare realizzato nel 1994) richiedevano un intervento di riforma strutturale dell’assistenza sanitaria che consentisse di abbandonare il sistema precedentemente frammentato e sconnesso152. Giuliano Pisapia, hanno espresso grande preoccupazione per lo scioglimento del ruolo autonomo e tipico della medicina penitenziaria nel mare magnum del servizio sanitario nazionale, (Atti della Camera, sess. del 10 novembre 1998, n.433, 69), v. G. LA GRECA, Commento; riforma legislativa e disaccordi, in Dir.
Per quanto riguarda la sicurezza negli istituti, in questo ambito la competenza è esclusiva dell'amministrazione penitenziaria, nonché del personale medico appartenente al SHSHB. 169 Per questa delicata materia è utile ricordare le parole dell'allora sottosegretario alla giustizia Franco Corleone, il quale chiarì che un contingente di personale sanitario fu lasciato nell'Amministrazione penitenziaria per evitare schemi rigidi e inadeguati.
180 Per l'allegato “A”, i principi di riferimento per questa materia sono quelli della parità di trattamento, della piena e fedele cooperazione interistituzionale, della complementarità tra tutela della salute e trattamento rieducativo, garanzia di condizioni ambientali e di vita rispettose della dignità dei detenuti. nonché il principio di continuità terapeutica. Per quanto riguarda l'allegato “B”, va sottolineato che la critica è stata mossa alla volontà legislativa di non trasferire i dipendenti al S.S.N.
L A C ARTA DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI DETENUTI E DEGLI INTERNATI
La “Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati” si propone di spiegare in modo chiaro e diretto le forme e le procedure attraverso le quali i diritti delle persone detenute sono tutelati e gli strumenti attraverso i quali possono ricorrere. soddisfare una legittima pretesa. In tale contesto, si fa esplicito riferimento alla tutela del diritto alla salute e all'erogazione dei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, disponibili all'interno di ciascun istituto penitenziario, secondo quanto previsto dalla Carta dei servizi sanitari per i detenuti e gli internati. . .
L A DOMANDA DI SALUTE DEI DETENUTI E I PRESÌDI SANITARI TERRITORIALI
189 Nel 1990 l'amministrazione penitenziaria si è dotata di uno specifico servizio psicologico “nuovi arrivati” per la valutazione del rischio traumatico nell'immediato periodo post-carcerario. Le strutture sanitarie di terzo livello sono definite come centri clinici dell'amministrazione penitenziaria, in grado di far fronte a bisogni medico-chirurgici di alto livello199.
L A MEDICINA PENITENZIARIA
Il medico dell'istituto ha inoltre il compito di assicurare le vaccinazioni obbligatorie dei detenuti e dei detenuti che lavorano, nonché di verificarne periodicamente l'idoneità al lavoro. Il medico dell'istituto, in quanto operatore sanitario responsabile dell'organizzazione del servizio farmaceutico, formula i requisiti e supervisiona l'approvvigionamento, la conservazione e
I L DIRITTO A GODERE DI UN AMBIENTE CARCERARIO SALUBRE
È importante sottolineare l'importanza del monito che la Corte europea ha rivolto all'Italia, invitando lo Stato a porre rimedio immediatamente alla situazione di sovraffollamento, entro un termine massimo di un anno. Al fine di garantire la tutela delle salubri condizioni di vita della comunità penitenziaria, sono poi previste alcune norme igienico-sanitarie volte a soddisfare i bisogni primari riguardanti l'abbigliamento e l'equipaggiamento personale dei detenuti (art. 7 O.P.), l'igiene personale ( art. 8 B.P.), al regime nutrizionale (art. 9 B.P.) e alla vita all'aria aperta (art. 10 B.P.).
E DILIZIA PENITENZIARIA E TUTELA DELLA SALUTE
Artt. 2, 3 e 27 Cost.236, ma secondo l'insegnamento della Corte di Strasburgo, il giudice di sorveglianza corrisponde al detenuto anche un giusto risarcimento corrispondente al danno esistenziale subito (ex art. 2059 c.c.)237. Infine, il giudice di sorveglianza di Padova, in relazione al problema della tutela della salute dei detenuti non fumatori (art. 6, comma 7, del decreto esecutivo), ha riconosciuto l'esistenza di un indice legislativo di convenienza, che mira a prevedere celle differenziate per fumatori e non fumatori. -fumatori240, sussiste quindi l'obbligo dell'amministrazione penitenziaria di evitare, per quanto possibile, la convivenza forzata tra fumatori e non fumatori241.
V ESTIARIO , CORREDO E IGIENE PERSONALE
La giurisprudenza ha preso ulteriori posizioni sul diritto in questione, tra cui spicca l'ordinanza del giudice istruttore di Palermo, il quale, dopo aver constatato la presenza di dieci detenuti nella cella dell'istituto palermitano dell'Ucciardone, li ha collocati in letti a castello, in di fronte all'elevata umidità e alle evidenti e attive intrusioni d'acqua sulle pareti, ha dato istruzioni all'Amministrazione Penitenziaria di porre rimedio quanto prima a tale situazione, poiché lede direttamente il diritto all'igiene e alla salute degli abitanti. dei prigionieri ivi ospitati239. È necessario tener conto del fatto che anche la lavanderia, insieme alla pulizia dei locali dell'istituto, sono ambienti in cui può essere impiegata manodopera.
L’ ALIMENTAZIONE E LA PERMANENZA ALL ’ APERTO
Dal punto di vista della tutela preventiva della salute sono importanti le disposizioni relative alla permanenza all'aperto per almeno due ore al giorno ai sensi dell'art. La vita all'aria aperta deve svolgersi in gruppo e deve prevedere la possibilità di esercizi fisici per consentire un adeguato livello di socializzazione e salute fisica253.
I L SERVIZIO SANITARIO PREVISTO DALL ’ ART . 11 O.P
L A VISITA MEDICA D ’ INGRESSO
Oltre a tale finalità, parte della dottrina ha sostenuto che la visita medica di ingresso serva anche a verificare che il soggetto non abbia subito lesioni o maltrattamenti durante la fase di cattura e detenzione da parte delle forze dell'ordine262. Lo specifico servizio erogato dall'amministrazione penitenziaria nel 1990 (servizio per i cosiddetti “nuovi arrivati”) prevede che dopo la visita di ingresso venga effettuato, presso problemi personali e familiari che richiedono l'intervento dei servizi sociali (art. 23, comma 7, del decreto esecutivo), nonché per determinare il livello di rischio di autoviolenza ed eteroviolenza che il soggetto potrebbe presentare263.
I L RICOVERO PRESSO I C ENTRI D IAGNOSTICI T ERAPEUTICI (CDT)
Per quanto riguarda i CDT attrezzati per specifiche prestazioni specialistiche, sono quindici su tutto il territorio nazionale: quattro nelle regioni del Nord (C.C. Torino “Lorusso e Cutugno”, C.C. Milano “S. Vittore”, C.R. Milano. Opera”, C.R. Parma), quattro nelle regioni centrali (C.C. Pisa, C.C. Perugia, C.C. Perugia femminile, C.C. Roma “Regina Coeli”), due nelle regioni meridionali (C.C. Napoli “Poggioreale”, C.C. Bari) e quattro nelle regioni insulari (C.C. Messina, C.C. Palermo “Ucciardone”, C.C. Cagliari, C.C. Sassari).
I L RICOVERO IN STRUTTURE ESTERNE
Restano però dubbi sulla giurisdizione sul ricovero dell'indagato agli arresti domiciliari prima della sentenza di primo grado. 270 Un'eccezione al regime generale del picchettaggio obbligatorio è prevista dall'art. 101 comma 7 norme di esecuzione, il quale prevede che per il detenuto in semilibertà il ricovero esterno avvenga senza servizio di guardia. chiarisce che l'allontanamento dal luogo di trattamento del detenuto che non sia stato sottoposto a picchettaggio senza giustificato motivo costituisce evasione ai sensi dell'art.
V ISITA DA PARTE DI UN MEDICO DI FIDUCIA
11, comma 11 O.P., prevede che, nei confronti dell'imputato detenuto, la visita del medico di fiducia è subordinata alla preventiva autorizzazione del magistrato che prosegue, fino alla pronuncia della sentenza di primo grado. Rilevante è il fatto che, data la diversità dei patrimoni giuridici tutelati, la norma relativa alle visite del medico di fiducia richiede la preventiva autorizzazione del giudice fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, lasciando libero il detenuto di consultare il proprio medico per essere convocato durante il processo. successivo periodo di reclusione.
L A TUTELA DELLA SALUTE DELLA PERSONA INDAGATA O IMPUTATA
Nello sviluppo della disciplina del Codice, la configurazione della carcerazione preventiva ha subito modifiche, soprattutto nel passaggio dalla legge sulla procedura penale del 1930 all'attuale legge del 1988, così da comportare una sempre maggiore considerazione dello stato di salute dell'imputato. , fatta salva la limitazione della libertà personale285. Gli strumenti a tutela del diritto alla salute dell'imputato sono raccolti nelle disposizioni dell'art.
L E GARANZIE PER IL MALATO DETENUTO : IL RINVIO DELL ’ ESECUZIONE PENALE E LA DETENZIONE
Pertanto, il rinvio dell'esecuzione della pena si distingue in obbligatorio (art. 146 c.p.) e facoltativo (art. 147 c.p.), a seconda che il giudice di sorveglianza possa valutare o meno la possibilità di sospendere l'esecuzione della pena. la frase. . 325 Per il condannato al quale è stata applicata la ripetizione della ripetizione (art. 99 comma 4 cp), il massimo della pena, sotto la quale può essere disposta la detenzione domiciliare, è di tre anni di reclusione.
M ATERNITÀ , GENITORIALITÀ E PROCREAZIONE
Nulla impedisce alla Camera di primo grado di constatare che nessuna delle due strade è praticabile, e quindi di ordinare l'applicazione della pena detentiva a una madre con figli di età inferiore a tre anni; il sistema penale in questo caso prevede che le donne incinte e madri ricevano assistenza sanitaria e che siano autorizzate ad avere figli con sé fino all'età di tre anni (comma 9, comma 11, articolo OP). Dopo il terzo anno di età, il bambino deve essere separato dalla madre detenuta, con la conseguente interruzione di ogni rapporto affettivo ed educativo; nel caso in cui non vi sia persona a cui affidare il bambino, il bambino viene affidato a istituti per l'infanzia (art. 18 ult. co., regolamento esecutivo).
T OSSICO ED ALCOOLDIPENDENZA NEL CONTESTO PENITENZIARIO
357 Già il testo originario dell'art. L'articolo 222 prevede che la custodia cautelare in carcere non può essere disposta, salvo esigenze cautelari di estrema rilevanza, quando l'imputato è tossicodipendente ed è in corso un programma di recupero, se l'interruzione potrebbe mettere a repentaglio la sua disintossicazione. Un'altra alternativa alla detenzione, pensata specificatamente per i detenuti tossicodipendenti, è la libertà vigilata in casi particolari, introdotta dal decreto legislativo. 47-bis O.P., successivamente modificato e definitivamente trasferito nell'odierno art. Oltre al provvedimento di sospensione ex art. si ispira alla sospensione condizionale di cui all'art.
L A TUTELA DELL ’AIDS E DELL ’ IMMUNODEFICIENZA
Il rinvio dell'esecuzione della pena in favore dei condannati immunocompromessi era originariamente legato alle disposizioni dell'articolo 1. L'ordinamento penitenziario, e in particolare la legge di riforma della medicina penitenziaria, assicura un livello soddisfacente di tutela del diritto alla salute delle persone detenute, seppure solo con le disposizioni dell'articolo 2.