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Ø Il programma comune

Nel documento Reti e contratti di rete in agricoltura. (pagine 61-65)

Ai sensi dell’art. 3 comma 4-ter della legge n. 33 del 2009: “Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. […] il contratto deve essere redatto per […] e deve indicare: […] c) la definizione di un programma di rete, che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun

                                                                                                               

partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo […].”

Il programma comune rappresenta dunque il fulcro del contratto e la sua dettagliata definizione rappresenterà la base per l’ottimale riuscita dell’aggregazione; è l’oggetto del contratto di rete e comprende le attività che dovranno essere svolte per raggiungere lo scopo comune di accrescimento della capacità innovativa e della competitività sul mercato delle imprese partecipanti. Queste attività devono essere riconducibili a una o più delle tre tipologie di collaborazione individuate dal legislatore, cioè la collaborazione in forme e ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle imprese, lo scambio di informazioni e prestazioni o l’esercizio in comune di una o più attività rientranti nell’oggetto dell’impresa (scopi-mezzo o requisito oggettivo).

Il programma riveste un ruolo essenziale, poiché è con quanto in esso stabilito che si tracciano le linee dell’attività della rete, oltre che dell’attività effettuata dalle singole imprese.

Possono, infatti, stipulare un contratto di rete imprese che agiscono nelle stesso settore o in settori diversi ma complementari, potendo il programma prevedere l’assegnazione, ad ognuna, dello svolgimento di una parte del programma. Attività quali l’utilizzo del marchio comune, la diffusione delle conoscenze maturate all’interno della rete, la creazione di momenti di formazione, sono alcuni degli elementi/obiettivi specifici che vanno regolamentati.

A questi se ne possono affiancare altri, quali:

• lo scambio di informazioni e prestazioni di qualsiasi natura (industriale, commerciale, tecnica e tecnologica);

• la collaborazione in forme e ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle imprese;

• l’esercizio di una o più attività rientranti nell’oggetto dell’impresa (scopi-mezzo o requisito oggettivo).

Analizzando le articolazioni del programma comune rispetto alle tre tipologie si osserva che:

1. Il programma che ha ad oggetto lo scambio di informazioni o prestazioni, mira alla condivisione di informazioni e allo scambio delle prestazioni tra una pluralità di parti.

2. Nell’ipotesi in cui il contratto sia volto alla collaborazione, le imprese, pur mantenendo un certo grado di indipendenza, si impegnano in qualcosa di più impegnativo rispetto al mero scambio. Alla collaborazione si accompagna il coordinamento tra le attività complementari dirette al risultato finale unitario, quale ad esempio la realizzazione del profitto finale.

3. Il contratto di rete, quando è diretto all’esercizio in comune dell’attività presenta affinità con la formula societaria; la dottrina sostiene, tuttavia, che la locuzione “esercizio in comune” possa estendersi ad un ambito maggiore rispetto a quello societario, ricomprendendo anche forme di coordinamento e svolgimento in comune di attività complementari, quali ad esempio la logistica68.

Funzione mutualistica del contratto di rete e funzione lucrativa sono dunque, come evidenziato anche nelle “Linee Guida per i Contratti di Rete”, le due diverse tipologie che ricomprendono le numerose attività in concreto oggetto del programma comune di rete. Non si può inoltre escludere che il contratto possa svolgere entrambe le funzioni contemporaneamente.

                                                                                                               

68  Cfr.  P.  IAMICELI  (a  cura  di),  Le  reti  di  imprese  e  i  contratti  di  rete,   Giappichelli  Editore,  2009.  

Nella prima ipotesi, l’obiettivo della rete è rappresentato dal conseguimento dei risultati ai quali difficilmente o con costi eccessivi le singole imprese potrebbero pervenire; il conseguimento dello scopo comune sarà quindi più facilmente raggiungibile con la sinergia tra competenze complementari, frutto di apporti distinti.

Tuttavia il legislatore, pur avendo voluto rimarcare il concetto che il contratto di rete non possa prevedere come oggetto un’attività che non sia di collaborazione, rimette completamente all’autonomia negoziale delle parti la determinazione delle modalità di svolgimento dell’attività della rete, limitandosi a fornire strumenti facoltativi che esse possono, ma non necessariamente devono utilizzare: l’organo comune e il fondo patrimoniale. Prevede quindi un contenuto minimo necessario costituito da:

1) l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante;

2) le modalità di realizzazione dello scopo comune;

3) e, nel caso in cui si scelga di costituire un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi e le regole di gestione del fondo.

Per quanto riguarda la definizione dei diritti, si ritengono senza dubbio ammissibili diritti sia di tipo patrimoniale che di natura amministrativa; si può quindi ipotizzare un diritto di partecipazione agli utili in caso di contratto volto a porre in essere coi terzi un’attività a fini lucrativi, ma anche un diritto ad essere informati periodicamente sull’andamento della gestione o un potere di controllo sull’operato dell’organo comune e sull’attuazione delle attività oggetto del programma di rete.

Con riferimento agli obblighi, che consistono nel conferimento di beni iniziali o anche in successivi contributi periodici in danaro o altra

utilità, questi saranno funzionali a perseguire il raggiungimento dello scopo contrattuale comune.

Possono, inoltre, essere previsti obblighi di diversa natura, riguardanti la protezione delle informazioni e la confidenzialità, i quali comunque rientrano nel principio di correttezza e buona fede.

Nel documento Reti e contratti di rete in agricoltura. (pagine 61-65)