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Il gruppo cooperativo paritetico

Nel documento Reti e contratti di rete in agricoltura. (pagine 116-119)

Sommario: 3.1 Introduzione; 3.2 Le aggregazioni informali;

97   G BERTA, I gruppi aziendali Profili economici

3.3. Le aggregazioni formali su base contrattuale Queste aggregazioni sono caratterizzate dalla stipula di un contratto

3.3.5 Il gruppo cooperativo paritetico

Il gruppo cooperativo paritetico è senz’altro una delle più rilevanti innovazioni apportate alla materia dal nuovo diritto societario nel 2003.

A norma dell’art 2545 septies del codice civile, la cui rubrica recita ”Gruppo cooperativo paritetico”: “il contratto con cui più cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese deve indicare:

1) la durata; 2) la cooperativa o le cooperative cui è attribuita direzione del gruppo, indicandone i relativi poteri; 3) l'eventuale partecipazione di altri enti pubblici e privati; 4) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto; 5) i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune.

La cooperativa può recedere dal contratto senza che ad essa possano essere imposti oneri di alcun tipo qualora, per effetto dell'adesione al gruppo, le condizioni dello scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci.

Le cooperative aderenti ad un gruppo sono tenute a depositare in forma scritta l'accordo di partecipazione presso l'albo delle società

                                                                                                               

132 V. CUFFARO, I contratti di rete, in Riv. dir. agr. alim., anno VII, numero 1-Gennaio-Marzo 2013.  

cooperative”.

Si tratta di un’aggregazione in forma consortile che ha la sua base in un contratto tipico, così come definito dal legislatore nel codice civile, con cui le cooperative aderenti, appartenenti anche a settori diversi, regolano la direzione ed il coordinamento delle rispettive imprese (causa del contratto).

La particolarità dell’istituto in esame sta nel fatto che esso riesce a coniugare un assetto sostanzialmente verticistico del gruppo con le esigenze di pariteticità che la norma esige133; esso può prescindere dal rapporto di controllo che invece ricorre necessariamente nel gruppo gerarchico. In questo senso, il G.C.P. realizza una difficile opera di coniugazione fra elementi democratici e mutualistici, tipici delle cooperative, e il fenomeno del controllo quale presupposto fondante la logica del gruppo. L’idea di creare una direzione unitaria di gruppo su base contrattuale, invece che assembleare, tra cooperative diverse, costituisce sicuramente l’elemento di forza del modello in esame, rendendo possibile il suo utilizzo anche in strutture societarie in cui vige il principio “una testa un voto”, quali le cooperative.

Per quanto riguarda, poi, la governance del gruppo paritetico, è possibile ipotizzare una sorta di sovra-ordinazione di una cooperativa rispetto alle altre e l’identificazione di una sorta di holding del gruppo, almeno da un punto di vista decisionale: il disposto civilistico, a tal fine, espressamente prevede che il contratto indichi con esattezza “la cooperativa o le cooperative cui è attribuita la direzione del gruppo”, definendone anche i rispettivi poteri.

Il contratto che istituisce il gruppo cooperativo paritetico può, peraltro, prevedere la regolamentazione della direzione e del coordinamento anche in forma consortile. L’idea della strutturazione del gruppo                                                                                                                

133 F. TRAVIGLIA, Il gruppo cooperativo paritetico: profili sistematici e spunti applicativi, in Riv. Della Scuola superiore dell’economia e delle finanze, a cura del Ce.R.D.E.F. – Centro Ricerche Documentazione Economica e Finanziaria.

paritetico tramite consorzio, a cui evidentemente le cooperative legate dal contratto partecipano, e della delega ad esso delle funzioni di direzione e coordinamento conferma allora, l’idea che il gruppo cooperativo paritetico sia una modalità di aggregazione che non si contrappone ai modelli tradizionalmente utilizzati dalle imprese cooperative, ma ad essa si affianca e si integra.

Nello specifico, esso può essere lo strumento per limitare quello che appariva il più forte vincolo della struttura consortile, ovvero il non costituire propriamente una holding e di non essere direttamente titolare del potere di direzione e coordinamento delle consorziate. Il G.C.P., allora, non costituisce un centro di imputazione autonoma giuridica, ma una pluralità di obbligazioni in capo a soggetti che hanno riconosciuto una direzione unitaria.

L’idea di definire un modello di gruppo con tali caratteristiche risponde alla volontà del legislatore di far fronte ad alcune problematiche proprie della crescita imprenditoriale e della cooperazione, a cui i tradizionali modelli di gruppo sembravano non essere in grado di fornire adeguata risposta. È chiaro che alla base della previsione di una direzione unitaria, in capo ad una o più cooperative, vi sia un interesse comune delle imprese costituenti il gruppo, inteso come perseguimento di scopi comuni, anche trascendenti gli obiettivi delle singole società134.

L’adesione al gruppo paritetico consente alla singola cooperativa di conservare la sua storia, le sue tradizioni, i suoi legami mutualistici e le sue specificità; ad ogni singola cooperativa è consentito di recedere dal contratto senza oneri di alcun tipo, qualora le condizioni dello scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci.

Con l’introduzione del gruppo paritetico nel nostro ordinamento, viste anche le significative esperienze maturate all’estero dai gruppi cooperativi, si è voluto, allora, offrire alle cooperative uno strumento                                                                                                                

realmente nuovo con cui affrontare le variabili strategiche tradizionalmente poste alla base dei problemi di crescita e di aggregazione.

Che differenza c’è allora fra le due diverse forme di organizzazione di impresa del contratto di rete e del gruppo cooperativo paritetico? Si tratta sicuramente di due modalità di integrazione che presentano notevoli affinità, fino a confondersi l’una nell’altra, disponibili a tutte le imprese.

La figura del contratto di rete può tornare utile laddove gli imprenditori coinvolti non siano tutti strutturati in forma di ente, oppure ricerchino una integrazione più flessibile, nel senso che a ciascuna entità destinata ad integrarsi è data la facoltà di disattendere le direttive senza dover uscire dall’aggregazione. La Rete può rapportarsi con l’esterno e realizzare progetti di natura imprenditoriale, mentre il G.C.P. si presta maggiormente ad una forma di collaborazione interna, o per omogenizzare la qualità dell’offerta imprenditoriale delle imprese che ne fanno parte, oppure per preparare processi di fusione futura.

Dunque, contratto di rete e gruppo paritetico non rappresentano un’alternativa secca, bensì discipline destinate alla coesistenza, ciascuna potendo offrire all’altra norme dirette a colmare regolamentazioni legali lacunose e dispositive.

3.4 Le organizzazioni di produttori agricoli (O.P.)

Nel documento Reti e contratti di rete in agricoltura. (pagine 116-119)