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a) Principi contabili di nuova applicazione nell’esercizio 2019

Nel documento 2019 RELAZIONI E BILANCIO (pagine 96-99)

Nel corso del 2019 sono entrati in vigore i seguenti principi e interpretazioni contabili:

• IFRS 16: Leasing (Reg. UE 1986/2017) che ha sostituito lo IAS 17 e l’IFRIC 4;

• modifiche all’IFRS 9: Elementi di pagamento anticipato con compensazione negativa (Reg. UE 498/2018). Con la predetta modifica l’IFRS 9 consente di ritenere SPPI compliant anche gli strumenti che contengono clausole di pagamento anticipato che prevedono la possibilità o l’obbligo di estinguere anticipatamente il debito a un importo variabile anche inferiore rispetto al debito residuo e agli interessi maturati (configurando quindi una compensazione negativa);

• interpretazione IFRIC 23: Incertezza sui trattamenti ai fini dell’imposta sul reddito (Reg. UE 1595/2018).

L’interpretazione chiarisce il trattamento delle attività e delle passività fiscali correnti e differite nei casi di incertezza sui trattamenti ai fini dell’imposta sul reddito;

• modifiche allo IAS 28: Partecipazioni in società collegate e joint venture (Reg. UE 237/2019). La modifica chiarisce che l’entità applica l’IFRS 9 anche ad altri strumenti finanziari in società collegate o in joint venture a cui non si applica il metodo del patrimonio netto. Tali strumenti comprendono le interessenze a lungo termine (ad esempio un finanziamento) che, nella sostanza, rappresentano un ulteriore investimento netto dell’entità nella società collegata o nella joint venture;

• modifiche allo IAS 19: Modifica del piano, riduzione o regolamenti (Reg. UE 402/2019). Le modifiche sono volte a chiarire che, dopo la rettifica, la riduzione o l’estinzione di un piano a benefici definiti, l’entità applica le ipotesi aggiornate dalla rideterminazione della sua passività (attività) netta per benefici definiti per il resto del periodo di riferimento;

• ciclo annuale di miglioramenti agli standard IFRS 2015-2017 (Reg. UE 412/2019) che comportano modifiche allo IAS 12 “Imposte sul reddito”, allo IAS 23 “Oneri finanziari”, all’IFRS 3 “Aggregazioni aziendali” e all’IFRS 11 “Accordi a controllo congiunto”.

A eccezione per la prima applicazione del principio contabile IFRS 16, per il quale si rimanda al seguente paragrafo “La transizione al principio contabile internazione IFRS 16”, le altre modifiche o interpretazioni non hanno avuto un impatto significativo sulla situazione patrimoniale ed economica della Cassa.

La transizione al principio contabile internazionale IFRS 16

Disposizioni normative

In data 31 ottobre 2017 è stato emesso il Regolamento UE n. 2017/1986 che ha recepito a livello comunitario il nuovo principio contabile IFRS 16 - Leases. L’IFRS 16 sostituisce lo IAS 17 – Leases e le relative Interpretazioni IFRIC 4 (Determinare se un accordo contiene un leasing), SIC 15 (Leasing operativo—Incentivi), SIC 27 (La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing), con riferimento alla contabilizzazione dei contratti di locazione/leasing e noleggio a lungo termine.

Il nuovo principio contabile ha uniformato, in capo al locatario, il trattamento contabile dei leasing operativi e finanziari.

L’IFRS 16, infatti, impone al locatario di rilevare:

nella situazione patrimoniale-finanziaria: i) una passività di natura finanziaria, che rappresenta il valore attuale dei canoni futuri che la società è impegnata a pagare a fronte del contratto di locazione, e ii) un’attività che rappresenta il “diritto d’uso” del bene oggetto di locazione;

nel Conto economico: i) gli oneri finanziari connessi alla summenzionata passività finanziaria e ii) gli ammortamenti connessi al summenzionato “diritto d’uso”.

Il locatario rileva nel Conto economico gli interessi derivanti dalla passività per leasing e gli ammortamenti del diritto d’uso. Il diritto d’uso è ammortizzato sulla durata effettiva del contratto sottostante.

Tale principio è applicabile per gli esercizi che hanno inizio a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Il Gruppo CCB ha applicato il nuovo principio utilizzando il metodo prospettico ed escludendo i contratti short-term, ovvero con una durata inferiore ai 12 mesi ed i contratti low-value, ovvero aventi a oggetto un bene di modesto valore, dal perimetro di applicazione avvalendosi degli espedienti pratici previsti dal paragrafo 5 dell’IFRS 16. Il Gruppo ha applicato l’IFRS 16 anche agli embedded leases, ovvero ai contratti di natura diversa dalla locazione/leasing/noleggio i quali contenessero sostanzialmente locazioni, leasing o noleggi a lungo termine.

Gli effetti dell’applicazione dell’IFRS 16 da parte di un locatario consistono ne:

� l’incremento delle attività dovute all’iscrizione dei diritti d’uso;

� l’incremento delle passività derivante dall’iscrizione del debito finanziario per leasing a fronte dei pagamenti dei canoni;

� la riduzione dei costi operativi, relativa ai canoni di locazione;

� l’incremento degli oneri finanziari riconducibili agli interessi sulla passività per leasing e l’incremento degli ammortamenti relativi al diritto d’uso.

Si chiarisce quindi che, con riferimento al Conto economico, l’applicazione del principio IFRS 16 non comporta alcun impatto rispetto al precedente IAS 17 sull’intera durata dei contratti, ma una diversa distribuzione degli effetti nel tempo.

Per i dettagli circa gli effetti sullo Stato patrimoniale e sul Conto economico del Gruppo della prima applicazione del principio IFRS 16 si rinvia a quanto riportato nel successivo paragrafo “Gli effetti della prima applicazione del principio IFRS 16”.

Le scelte applicate dal Gruppo CCB

Il Gruppo ha adottato l’IFRS 16 a partire dal 1° gennaio 2019 avvalendosi dell’approccio prospettico semplificato, che prevede l’iscrizione di una passività per leasing pari al valore attuale dei canoni di locazione futuri e di un diritto d’uso di pari importo. Tale approccio non comporta pertanto un impatto sul patrimonio netto e prevede di non riesporre i dati comparativi del bilancio di prima applicazione dell’IFRS 16.

Il Gruppo ha deciso di adottare l’espediente pratico di cui al Paragrafo 6 del principio IFRS 16 e ha pertanto escluso dal perimetro di applicazione (i) i contratti con vita utile residua alla data di prima applicazione inferiore a 12 mesi e (ii) i contratti aventi ad oggetto beni di valore inferiore a 5 mila euro. Con riferimento a queste due fattispecie, i canoni di locazione sono stati registrati tra i costi operativi nel Conto economico.

Si riepilogano di seguito le principali scelte operate dal Gruppo in relazione alla prima applicazione del principio IFRS 16.

Tasso di attualizzazione

Il Gruppo, in applicazione del principio IFRS 16, utilizza il tasso medio ponderato della raccolta a scadenza.

Durata del contratto

La durata del contratto corrisponde al periodo non annullabile nel quale la singola società è soggetta a una obbligazione verso il locatore e ha il diritto all’utilizzo della cosa locata. Fanno parte della durata del contratto:

� i periodi coperti dall’opzione di proroga del leasing, se il locatario ha la ragionevole certezza di esercitare l’opzione;

� i periodi coperti dall’opzione di risoluzione del leasing, se il locatario ha la ragionevole certezza di non esercitare l’opzione.

Non fanno parte della durata del contratto i periodi coperti da un’opzione a terminare il contratto bilaterale. In questi casi la durata del contratto è limitata al periodo di notifica per l’esercizio dell’opzione stessa.

Alla data di prima applicazione del principio e per ogni contratto stipulato successivamente al 1° gennaio 2019, la Cassa ha determinato la durata del contratto sulla base delle informazioni disponibili a tale data.

Componenti di leasing e non leasing

La Cassa ha valutato di separare le componenti di servizio da quelle di leasing. Le sole componenti di leasing partecipano alla definizione della passività per leasing, mentre le componenti di servizio mantengono lo stesso trattamento contabile degli altri costi operativi.

Gli effetti della prima applicazione del principio IFRS 16

La prima applicazione dell’IFRS 16 ha comportato per la Cassa l’iscrizione di passività finanziarie per leasing pari a 2 milioni e 347 mila euro e di attività per diritto d’uso di pari importo.

La Cassa si è avvalso dell’espediente pratico offerto dal principio che permette di mantenere valida la valutazione effettuata sui contratti individuati in precedenza come leasing in applicazione del precedente principio IAS 17.

Si segnala che, con riferimento ai contratti a cui al 1° gennaio 2019 si applica l’IFRS 16, le differenze tra gli impegni in capo

2019 è riconducibile principalmente all’effetto dell’attualizzazione, nonché al diverso trattamento delle opzioni di rinnovo relativamente alla definizione della durata del contratto.

La media ponderata del tasso di attualizzazione applicato ai fini della definizione della passività per leasing è pari a 1,32%.

Nel documento 2019 RELAZIONI E BILANCIO (pagine 96-99)