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4.3 La tutela risarcitoria del diritto di accesso e del diritto alla riservatezza

5.2.3 L’accesso e la privacy nel Regno Unito

Dal 1° gennaio 2005 nel Regno Unito è entrato in vigore il Freedom of Information Act (c.d. FOIA), la legge sulla libertà d’informazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.322

Princípio sancito dalla normativa è che qualunque persona di qualsiasi nazionalità potrà richiedere l’accesso ad informazioni in possesso di qualunque organismo pubblico.

Prima del Freedom of Information Act, il Regno Unito è stato caratterizzato dal Crown Copyright, ossia, da una regola generale di segreto o di «riproduzione vietata», per tutte le pubblicazioni governative.

Tale protezione nasce, sul piano legislativo, già nel 1911 con il Copyright Act.

L’obiettivo del Crown Copyright risiede, fin dall’inizio, nella necessità di garantire il cittadino dall’interesse di chi potrebbe riprodurre documenti e dati pubblici, al fine di ricavarne un profitto, e dalla necessità di proteggere l’integrità e l’accuratezza dell’informazione pubblica.

Non dissimili, quindi, dai princípi sul segreto amministrativo che caratterizzavano anche l’ordinamento italiano prima della legge sul procedimento amministrativo n.

241/1990.

Il Freedom Of Information Act, può pertanto essere considerata la legge sulla trasparenza amministrativa inglese, e le sue caratteristiche principali sono, anzitutto, il riconoscimento a chiunque del diritto di accedere alle informazioni tenute da organismi pubblici.

Le informazioni possono essere chieste per qualsiasi scopo e senza limiti temporali.

Inoltre, gli organismi pubblici chiamati a fornire le informazioni richieste, debbono essere propositivi nella diffusione delle informazioni ufficiali. 323

Qualsiasi persona ha la possibilità di produrre una richiesta d’informazioni, ai sensi del Freedom of Information Act del 2000 non esistono restrizioni circa la nazionalità, l’età o il luogo dove vive il richiedente. Tutti, quindi, possono fare una richiesta scritta all’autorità pubblica che detiene l’informazione che si vuole acquisire.

La richiesta deve, necessariamente, contenere il proprio nome, l’indirizzo presso il quale si può essere contattati, una descrizione dell’informazione che si vuole richiedere.

Non occorre motivare la richiesta. L’informazione che si richiede deve essere descritta nella maniera più dettagliata possibile, al fine di aiutare l’autorità pubblica a trovare e, quindi, a fornire quanto richiesto nel più breve tempo possibile.

Il Freedom of Information Act si applica a tutte le autorità pubbliche inclusi gli enti pubblici centrali e locali, il servizio medico-sanitario, scuole, college e università, la polizia.

322 Freedom Of Information Act, entrato in vigore 1 gennaio 2005, in www.foi.gov.uk/index.htm

323 Fonte www.foi.gov.uk/index.htm; www.britishembassy.gov.uk

È possibile accedere ad informazioni personali di altre persone, solamente se si agisce per loro conto, inoltre, occorre un’esplicita dichiarazione del titolare del dato personale che autorizzi l’amministrazione a rilasciare il documento al soggetto terzo.

I cittadini hanno la possibilità di chiedere le informazioni che desiderano a qualsiasi autorità pubblica, ma alcune richieste potranno essere respinte per proteggere interessi previsti dal Freedom of Information Act, quali ad esempio la sicurezza nazionale o per motivi sanitari. In questi casi, l’autorità pubblica che nega la concessione dell’informazione deve motivare questa scelta.

Se la richiesta viene rifiutata, il richiedente può, in primo luogo, chiedere all’autorità pubblica di effettuare una revisione interna per rivedere la decisione presa. Se anche dopo la revisione l’autorità stabilisce che la richiesta non può essere accolta favorevolmente, il richiedente ha la facoltà di fare appello all’Information Commissioner’s Office.

L’Information Commissioner’s Office svolge un’attività fondamentale per ciò che attiene lo specifico rapporto tra l’esercizio del diritto di accesso e la tutela della riservatezza.

Esso infatti, è un organismo pubblico indipendente, che si occupa di promuovere l’accesso alle informazioni ufficiali e di proteggere le informazioni personali, è chiamato ad effettuare un’opera di bilanciamento e di valutazione su quale diritto, all’accesso o alla riservatezza, debba prevalere.

Il Commissario, appartenente all’Information Commissioner’s Office, dopo aver studiato il caso, se ritiene che il richiedente abbia fondati motivi per richiedere l’informazione, ha la possibilità di ribaltare la decisione emanata dall’autorità pubblica e, quindi, può accogliere la domanda, emanando un «avviso di decisione».324

Tale avviso potrà essere revocato solamente dal Consiglio dei Ministri. In caso contrario, ossia senza l’intervento del Consiglio dei Ministri, il mancato recepimento di un avviso di decisione, viene trattato come se l’autorità inadempiente avesse commesso un oltraggio alla Corte.

Il Freedom of Information Act prevede delle esenzioni al diritto di accesso, alcune sono da considerarsi a carattere assoluto, quali ad esempio la difesa, sicurezza nazionale, economia, informazioni personali in tema di salute, le altre, invece, devono essere valutate tenendo conto dell’interesse pubblico.

La prova dell’interesse pubblico, riguarda il rilascio di alcune informazioni che, sebbene coperte da esenzioni, devono comunque essere rilasciate se è possibile dimostrare che ci sia un interesse pubblico nel ottenere l’informazione che risulti prevalente rispetto all’interesse pubblico da proteggere tramite le esenzioni. Ad esempio, sussiste un interesse pubblico al rilascio dell’informazione, per ciò che riguarda l’attività posta in essere dall’amministrazione, o in materia di utilizzo di fondi pubblici.325

324 www.ico.gov.uk

325 Ipotesi di interesse pubblico, in www.ico.gov.uk

Per ciò che attiene alla tutela della riservatezza, essa trova la propria disciplina nel Data Protection Act risalente al 1998, ma entrato in vigore il 1° marzo 2000, finalizzata alla tutela dei dati personali.

Il Freedom of Information Act non esclude il Data Protection Act, il generale diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto dal Freedom of Information Act, non può essere utilizzato per ottenere informazioni personali su persone diverse dall’accedente.

Le disposizioni concernenti la legge sulla protezione dei dati, non hanno lo scopo di garantire la segretezza personale in ogni caso, ma di creare un equilibrio tra i diritti degli individui e gli interessi legati all’uso delle informazioni personali.

A norma del Data Protection Act, il rilascio d’informazioni aventi carattere personale, è subordinato all’applicazione di una serie di princípi.

In primo luogo princípio cardine in materia di trattamento dei dati personali è il consenso del titolare del dato al trattamento e quindi anche all’accesso.

I dati raccolti devono essere attinenti e non eccessivi, esatti e aggiornati, inoltre, i dati non devono essere trasferiti al di fuori dell’area economica europea, tranne nel caso che ci siano delle protezioni adeguate.

Non è sempre necessario, in base al Data Protection Act, per le amministrazioni l’ottenere il consenso del titolare del dato personale per poter divulgare l’informazione.

Ad esempio, ciò accade quando la divulgazione sia finalizzata a prevenire episodi di criminalità o individuare chi ha commesso reati, e quando la divulgazione è richiesta dalla legge o da un ordine del tribunale, o sia in relazione ad un procedimento giudiziario o ad ottenere un parere legale.

È consentito ottenere informazioni o su altre persone al fine di intraprendere azioni legali contro di loro.

L’interessato ha il diritto ad accedere ai propri dati oggetto di trattamento, può inoltre opporsi al trattamento di dati, che sia o possa risultare, pregiudizievole per l'interessato o per una terza persona.

Il Data Protection Act deriva in applicazione della direttiva europea n. 95/46/CE del Parlamento Europeo relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Come indicato in precedenza, il Freedom of Information Act, riconosce a chiunque il diritto di chiedere informazioni alle autorità pubbliche. Se un cittadino ritiene che il servizio pubblico non abbia fornito correttamente le informazioni richieste, può avanzare un ricorso.

In primo luogo, il ricorso deve essere proposto al servizio pubblico che detiene l’informazione richiesta. Se l’autorità pubblica non ha predisposto una propria procedura per i ricorsi o se si ritiene che la stessa autorità non si sia correttamente occupata del ricorso, ci si può rivolgere all’Information Commissioner’s Office.

All’Information Commissioner’s Office bisogna necessariamente trasmettere una nota indicante i motivi del ricorso, i particolari della richiesta iniziale, una copia della

risposta iniziale dell’autorità pubblica (c.d. avviso di rifiuto), una copia del ricorso che è stato inviato all’autorità pubblica al fine di chiedere una revisione interna, una copia della successiva risposta negativa dell’autorità, i dettagli per essere contattati.

5.2.4 IL DIRITTO DI ACCESSO E LA TUTELA DELLA PRIVACY NEGLI

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