• Non ci sono risultati.

4.3 La tutela risarcitoria del diritto di accesso e del diritto alla riservatezza

5.2.4 Il diritto di accesso e la tutela della privacy negli Stati Uniti

Negli Stati Uniti d’America, il rapporto tra il diritto d’accesso ai documenti amministrativi e la tutela della riservatezza, e regolato da due disposizioni di legge: il Freedom of Information Act, del 1966, che disciplina la trasparenza amministrativa e la libertà d’informazione, ed il Privacy Act del 1974, che tutela il diritto alla riservatezza.

Il 4 luglio 1966 è entrata in vigore la legge sulla libertà d’informazione, il Freedom of Information Act, la quale impone alle amministrazioni pubbliche una serie di regole per permettere a chiunque di sapere come opera il Governo federale, comprendendo l'accesso totale o parziale a documenti.326

Il Freedom of Information Act sancisce, quale princípio cardine dell’ordinamento, il

«diritto di sapere» da parte dei cittadini nei confronti dei pubblici poteri, in special modo, rende accessibili tutti i documenti, gli schedari, i dati raccolti dalle agencies, facendo salve alcune ipotesi.

Nel 1974 viene approvato il Privacy Act, all'interno di uno schema legislativo che deve conciliare il diritto di cronaca e d’informazione, con quello alla privacy.327

Il Privacy Act integra il Freedom of Information Act sotto due aspetti, da un lato, pone una barriera alla circolazione delle informazioni inerenti la privacy dei cittadini, dal altro, agevola il «diritto di sapere» da parte degli investigati.

Il Freedom of Information Act si applica ai soli documenti (c.d. record) delle agency, dove per agency si intendono i dipartimenti esecutivi, i dipartimenti militari, gli enti governativi, gli enti controllati dal Governo, le altre strutture del potere esecutivo (compreso l’ufficio esecutivo del Presidente), le agenzie indipendenti.

Il termine record, usato nel Freedom of Information Act e nel Privacy Act, fa riferimento al documento detenuto da un’agency, contenente qualsiasi informazione o gruppo d’informazioni su un individuo, compresi i dati relativi all’educazione, transazioni finanziarie, anamnesi medica, storia criminale e di lavoro, e che contenga il nome o il numero, il simbolo o altro particolare d’identificazione assegnato all’individuo (come impronta digitale o vocale o una fotografia), in qualsiasi formato, compreso il formato elettronico.

Ogni agency, in sede di raccolta dei dati, è tenuta a mantenere unicamente i dati necessari e rilevanti per adempiere gli scopi istituzionali della stessa, raccogliere i dati per quanto possibile direttamente dall’interessato, informare sulla ragione della raccolta e sul tipo di uso che verrà fatto dei dati, mantenere i dati corretti e completi, non

326 Freedom of Information Act 1966, in www.justice.gov/oip/foia_updates/Vol_XVII_4/page2.htm

327 Privacy Act 1974, in www.justice.gov/opcl/privstat.htm

comunicare dati incompleti o errati, comunicare all’interessato se i dati che lo riguardano sono stati richiesti per l’utilizzo in un procedimento legale.

Ogni agency deve inoltre, stabilire precise regole di condotta per i soggetti coinvolti nel trattamento ed introdurre efficaci misure amministrative e tecniche per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

Ciascun’agenzia deve permettere a ogni individuo di sapere quali dati che lo riguardano sono detenuti nell’archivio, di averne copia in forma intellegibile e di chiedere la correzione dei dati.

In linea di princípio i dati detenuti dall’agency non possono essere comunicati a terzi salvo nelle ipotesi esplicitamente previste, in cui sussista un rilevante interesse pubblico.

Nella maggior parte dei casi l’agency deve mantenere traccia delle persone cui ha comunicato i dati.

Negli Stai Uniti non è prevista un’autorità Garante che tuteli esclusivamente le lesioni alla riservatezza, pertanto, i soggetti interessati possono rivolgersi alla Corte federale di primo grado per far valere i loro diritti, ad esempio, garantire il diritto d’accesso, o chiedere che l’agency corregga i dati inesatti.

La Corte può disporre affinché l’interessato veda tutelati i suoi diritti, può inoltre condannare l’agency ad un risarcimento del danno nel caso in cui abbia agito intenzionalmente.

Per ciò che attiene al rapporto tra accesso e riservatezza, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha affermato come l’agency sia chiamata ad effettuare, al momento della richiesta di accesso, un’indagine finalizzata a stabilire se le informazioni oggetto dell’istanza costituiscano un’indebita invasione della sfera personale.

La Corte ha inoltre indicato, che è opportuno, da parte delle agenzie, porre in essere un’attività di bilanciamento, tra il diritto dei cittadini alla divulgazione ed il diritto alla privacy dell’individuo.328

In primo luogo, indica la Corte, si deve accertare se sussista un interesse alla riservatezza, che potrebbe essere minacciato dalla divulgazione di documenti per i quali è stato chiesto l’accesso. Se non viene trovato alcun interesse rilevante alla segretezza dei dati per cui è chiesta l’ostensione, ulteriori analisi non sono necessarie e devono essere fornite le informazioni richieste.

Invece, se un interesse alla privacy sussiste, l’ostensione del documento sarà possibile solo dove rilevi un interesse pubblico alla divulgazione del documento.

Se non esiste alcun interesse pubblico rilevante, le informazioni non saranno divulgate.

Allo stesso modo, se l’interesse alla privacy, nell’attività di valutazione condotta dall’agency, è ritenuto di livello superiore all’interesse pubblico, è questo il caso dei

328 Pronuncia della Corte Suprema del 1982, causa Dipartimento di stato v. Washington Post co., in www.justice.gov/oip/exemption6.htm#N_2_

dati relativi allo stato di salute, le informazioni devono essere negate, in caso contrario, le informazioni devono essere rilasciate.

La Corte suprema americana ha limitato il concetto d’interesse pubblico, oggetto della disciplina del FOIA.

Anzitutto, sono ritenute d’interesse pubblico e per le quali è concesso l’accesso, le informazioni relative alle operazioni o alle attività del governo federale, o l’espletamento dei compiti statutari di un agency.

Vi è da aggiungere, infine, che negli USA il pericolo posto dal terrorismo internazionale post 11 settembre 2001, ha dato luogo a tutta una serie di norme antiterrorismo, introdotte come disposizioni a carattere temporaneo, derogatorie di garanzie costituzionali fondamentali, tra le quali il diritto alla libertà personale e alla riservatezza.329

329 È questo il caso dei Patriot Act, introdotte come misure temporanee e divenute poi permanenti nel 2006 con i c.d. Patriot Act II.

CONCLUSIONI

Introdotto come princípio cardine dell’attività amministrativa dalla legge n.

241/1990, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e l’affermazione del princípio di trasparenza della pubblica amministrazione, rappresentano i due capisaldi della riforma amministrativa in Italia, compiutasi negli anni ’90.

Con l’introduzione della legge n. 241/1990 si è ribaltata, l’impostazione che intendeva la segretezza degli atti amministrativi la regola dell’operare della pubblica amministrazione e la loro pubblicità l’eccezione.

La previsione del diritto di acceso agli atti amministrativi, si confronta, però, con l’esistenza e la rilevanza di situazioni soggettive individuali e collettive altrettanto degne di tutela, quali la riservatezza dei soggetti coinvolti nelle vicende che, di volta in volta, possono divenire oggetto di conoscenza o divulgazione.

Mentre la realizzazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi è strumentale, oltre che all’esercizio dei diritti all’informazione e alla difesa, anche all’interesse pubblico alla trasparenza dell’azione amministrativa, il diritto alla riservatezza è invece strettamente connesso ad una molteplicità d’interessi privati riconducibili ad aspetti inviolabili della persona umana.

Il diritto alla riservatezza è mutato notevolmente col passare del tempo, esso non indica più solo una posizione sostanzialmente passiva della persona, che si sostanzia nell’intolleranza d’ingerenze esterne, ma è divenuto qualcosa di più, esso si estende al più ampio diritto all’autodeterminazione informativa, inteso nel diritto di proteggere i propri dati personali, il diritto di conservare il controllo sull’uso di tali dati, al fine di intervenire, eventualmente, per integrarli, modificarli, o addirittura, per ottenerne la distruzione.

La riservatezza si fonda sui dati personali, mentre il diritto di accesso si fonda sul documento amministrativo. Pertanto, la problematica relativa alla prevalenza dell’uno o dell’altro diritto, sorge quando il dato personale è inserito in un documento amministrativo.

Nell’ordinamento italiano non è chiaro dove finisca il diritto alla riservatezza e fin dove si possa estendere il diritto di accesso.

Ogni qual volta la richiesta di accesso abbia ad oggetto documenti contenenti dati personali (nozione comprensiva di qualsiasi informazione relativa a persona, fisica o giuridica, ente o associazione) o, ancor più, dati sensibili (ossia i dati personali idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute o la vita sessuale, questi ultimi definiti anche come dati supersensibili), esso finisce per collidere con il diritto alla riservatezza, ponendo il problema di quale delle due posizioni, accesso o privacy, debba recedere di fronte all’altra.

Il sistema costruito dalla giurisprudenza in questi anni, ivi compresa quella del Garante dei dati personali e della Commissione sull’accesso, si basa sul privilegiare un’attività ponderativa primaria rimessa alle amministrazioni pubbliche.

Le amministrazioni, prime destinatarie delle istanze di accesso, sono coinvolte in via immediata e diretta nell’ardua impresa di ricercare un corretto equilibrio tra accesso e riservatezza.

Infatti, più volte è stato indicato che, l’amministrazione, di fronte ad una domanda di accesso ad un documento amministrativo contenente informazioni che riguardino terzi soggetti, deve interrogarsi, innanzitutto, sulla fondatezza e sulla rilevanza della ragione posta a fondamento dell’istanza.

Il bilanciamento fra il diritto di accesso e il diritto alla riservatezza è frutto di una continua ricerca di un giusto punto di equilibrio, fra interessi entrambi meritevoli di tutela, posto in essere proprio dalla pubblica amministrazione.

Tra gli interessi in gioco, la soddisfazione dell'uno, alla privacy, o dell'altro, all'accesso, dipende dalla soluzione adottata dall'ente pubblico che detiene il documento contenente il dato personale riservato.

L’amministrazione, od anche il privato che svolga attività di rilievo pubblicistico, pertanto, sono portatori di un compito di grande prudenza e qualora non sortiscano nell’obiettivo di contemperare le ragioni dei soggetti coinvolti, il compito di individuare la composizione degli interessi rimane affidato alla giurisprudenza.

Dall’attuale assetto normativo, si evince come l’intenzione del legislatore sia stata quella di riconoscere una prevalenza all’accesso quando esso sia necessario per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

Quando, invece, la richiesta ostensiva si rivolga a documenti contenenti dati relativi alla salute o alla sfera sessuale, il legislatore ha optato per una prevalenza generale della riservatezza del soggetto cui quei dati si riferiscono, sacrificabile alla conoscenza solamente qualora l’intrusione nella sfera privata si accompagni ad esigenze di tutela di un diritto di rango pari o superiore a quest’ultimo.

È preferibile, comunque, che prevalga il più possibile l’esigenza di conservare intatta la sfera, non intangibile ma certamente protetta, della propria vita privata, piuttosto che quella di conoscere le informazioni documentali.

BIBLIOGRAFIA

- G. ARENA, Il segreto amministrativo, Profili teorici, v. II, CEDAM, Padova, 1984.

- G. ARENA, voce Trasparenza amministrativa, in Enc. giur., Treccani, Roma, 1995, v. XXXI.

- G. ARENA, M. BOMBARDELLI, Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, in La disciplina generale dell’azione amministrativa. Saggi ordinati in sistema, a cura di V. CERULLI IRELLI, Jovene Ed., Napoli, 2006.

- M. ATELLI, voce Riservatezza (diritto alla), in Enc. giur., Treccani, Roma, v. XXVII, postilla di agg.

2001.

- P. BARILE, S. GRASSI, voce La libertà di manifestazione del pensiero, in Noviss. Dig. It., U.T.E.T., Torino, 1983.

- L. BARONI, Le eccezioni al diritto di accesso nell'ordinamento comunitario, in Riv. it. dir. pubbl.

comunit., Giuffrè, Milano, 2007, v. 1.

- F. BILOTTA, A. LIBERATI, Diritto di accesso ai documenti amministrativi e trattamento dei dati personali, in Libera circolazione e protezione dei dati personali, a cura di R. PANETTA, v. II, Giuffrè, Milano, 2006.

- M. BOMBARDELLI, La riduzione dei limiti all’accesso ai documenti amministrativi, in Giornale dir.

Amm., IPSOA, Milano, 1997, n. 11.

- M. BOMBARDELLI, Diritto di accesso e tutela della privacy, in Giorn. dir. amm., IPSOA, Milano, 1998, n. 6.

- G. BUSIA, voce Riservatezza (diritto alla), in Dig. disc. publ., U.T.E.T., Torino, Agg. v. IV, 2000.

- F. CARINGELLA, Corso di diritto amministrativo, vol. II, Giuffrè, Milano, 2005.

- F. CARINGELLA, R. GAROFALI, M. T. SEMPREVIVA, L’accesso ai documenti amministrativi, Giuffrè, Milano, 2007.

- G. CASSANO, M. DEL VECCHIO, Diritto alla riservatezza ed accesso ai documenti amministrativi, Giuffrè, Milano, 2006.

- E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, Giuffrè, Milano, 2005.

- C. CASTRONOVO, Situazioni soggettive e tutela dei dati nella legge sul trattamento dei dati personali, in Trattamento dei dati e tutela della persona, a cura di CUFFARO, RICCIUTO, ZENO ZENCOVICH, Giuffrè, Milano, 1998.

- A. CERRI, voce Riservatezza (diritto alla) III) Diritto Cost., in Enc. giur., Treccani, Roma, 1995, v.

XXVII.

- S. CIMINI, Accesso ai documenti amministrativi e riservatezza: il legislatore alla ricerca di nuovi equilibri, in Giust. Civ., Giuffrè, Milano, 2005, n. 10.

- S. CIMINI, Diritto di accesso e riservatezza, in Tutela dei dati personali e strutture normative, a cura di V. CUFFARO, R. D’ORAZIO, V. RICCIUTO, Giappichelli Ed., Torino, 2006.

- G.P. CIRILLO, La tutela amministrativa e il ricorso contenzioso innanzi al Garante per la protezione dei dati personali, in Trattato di diritto amministrativo, La protezione dei dati personali, a cura di G.

SANTANIELLO, CEDAM, Padova, 2005, v. XXXVI.

- M. CLARICH, Diritto d’accesso e tutela della riservatezza: regole sostanziali e tutela processuale, in Diritto Proc. Amm., Giuffrè, Milano, 1996.

- M. CLARICH, Trasparenza e protezione dei dati personali nell’azione amministrativa, in Foro amm.

T.A.R., Giuffrè, Milano, 2004, v. 12.

- G. CORSO, Manuale di diritto amministrativo, Giappichelli Ed., Torino, 2006.

- A. DE CUPIS, Il diritto all’onore ed il diritto alla riservatezza, Giuffrè, Milano, 1948.

- A. DE CUPIS, voce Riservatezza e segreto (diritto a), in Noviss. Dig. It., U.T.E.T., Torino, v. XVI, 1969.

- M. DIDONNA, L’instabile equilibrio tra accesso e privacy ottiene forse una certezza, in Il Corriere del Merito, dicembre 2007, IPSOA, Milano.

- C.E. GALLO, voce Accesso agli atti amministrativi, in Dig. disc. pubbl., U.T.E.T., Torino, Agg., 2000.

- R. GAROFALI, G. FERRARI, Manuale di diritto amministrativo, Nel Diritto ed., Roma, 2009.

- S. GIACCHETTI, Accesso e riservatezza separati in casa, in Il Consiglio di Stato, 2004, v. II.

- G. GIACOBBE, voce Riservatezza (diritto alla), in Enc. dir., Giuffrè, Milano, 1990, v. XL.

- E. GIANNANTONIO, M. G. LOSANO, V. ZENO ZENCOVICH, La tutela dei dati personali.

Commentario alla legge 675/1996, CEDAM, Padova, 1999.

- RI. IMPERIALI, RO. IMPERIALI, La tutela dei dati personali, Giuffrè, Milano, 1997.

- P. LIBERTI, Brevi notazioni sui profili problematici del diritto alla privacy tra tutela della persona e diritto di accesso, in Nuova rass. legisl. dottr. giur., Noccioli Ed., Firenze, 2009, n. 2.

- M. LIPARI, Riservatezza e accesso ai documenti: le questioni aperte. in Il Corriere del Merito, IPSOA, Milano, 2007, n. 11.

- M. LIPARI, L’amministrazione pubblica tra trasparenza e riservatezza, 2001, in www.giustizia-amministrativa.it/ricerca2/index.asp.

- A. LOIODICE, voce Informazione (diritto alla), in Enc. dir., Giuffrè, Milano, 1971, v. XX.

- N. LUGARESI, Il trattamento dei dati nella pubblica amministrazione, in Il Codice in materia di protezione dei dati personali. Commentario sistematico al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 a cura di J.

MONDUCCI, G. SARTOR, CEDAM, Padova, 2004.

- E. MENICHETTI, La conoscibilità dei dati: tra trasparenza e privacy in La trasparenza amministrativa a cura di F. MERLONI, G. ARENA, G. CORSO, G. GARDINI, C. MARZUOLI, Giuffrè, Milano, 2008.

- F. MODUGNO, I nuovi diritti nella giurisprudenza costituzionale, Giappichelli Ed., Torino, 1995.

- G. MORBIDELLI, Il procedimento amministrativo, in AA.VV., Diritto amministrativo, a cura di L.

MAZZAROLLI, G. PERICU, A. ROMANO, F. A. ROVERSI MONACO, F.G. SCOCA, 4ª ed., vol. I, Monduzzi Ed., Bologna, 2005.

- C. MUCIO, Il diritto alla riservatezza nella pubblica amministrazione, IPSOA, Milano, 2003.

- N. NITTI, Il diritto alla protezione dei dati personali, in Nuova rass. legisl. dottr. giur., Noccioli Ed., Firenze, 2004, n. 15.

- M. OCCHIENA, Diritto di accesso, atti di diritto privato e tutela della riservatezza dopo la legge sulla privacy, in Dir. proc. amm., Giuffrè, Milano, 1998.

- M.OCCHIENA, I diritti di accesso dopo la riforma della l. n. 241 del 1990, in Foro amm. T.A.R., Giuffrè, Milano, 2005, v. 3.

- A. PACE, M. MANETTI, Rapporti civili. Art. 21, in Commentario alla Cost., a cura di G. BRANCA, A. PIZZORUSSO, Zanichelli, Bologna - Roma, 2006.

- E. PAPINI, Trasparenza e privacy nelle decisioni del garante in La trasparenza amministrativa a cura di F. MERLONI, G. ARENA, G. CORSO, G. GARDINI, C. MARZUOLI, Giuffrè, Milano, 2008.

- A. RICCOBENE, Il danno cagionato per effetto del trattamento e i diversi modelli risarcitori, in Libera circolazione e protezione dei dati personali, a cura di R. PANETTA, v. II, Giuffrè, Milano, 2006.

- U. RUFFOLO, Dati personali: trattamento e responsabilità, in Trattamento dei dati e tutela della persona, a cura di CUFFARO, RICCIUTO, ZENO ZENCOVICH, Giuffrè, Milano, 1998.

- C. SALVI, La responsabilità civile, Giuffrè, Milano, 2005.

- A. SANDULLI, La riduzione dei limiti ai documenti, in Giornale dir. Amm., IPSOA, Milano, 1997.

- A. SANDULLI, La nuova legge sul procedimento amministrativo, in Giornale di diritto amministrativo, IPSOA, Milano, 2005, v. 5.

- M. A. SANDULLI, voce Accesso alle notizie e ai documenti amministrativi, in Enc. dir., Giuffrè, Milano, Agg., 2000.

- G. SCIULLO, C. BASEGIO, G. BSCHETTI, Materiali giurisprudenziali di diritto amministrativo, CEDAM, Padova, 2004.

- P. TANDA, voce Trasparenza (princípio di), in Dig. disc. pubbl., U.T.E.T., Torino, Agg., 2008.

- S. TARULLO, Diritto di accesso ai documenti amministrativi e diritto alla riservatezza: un difficile rapporto, in Jus, 1996.

- D. URANIA GALETTA, Il diritto ad una buona amministrazione europea come fonte di essenziali garanzie procedimentali nei confronti della Pubblica Amministrazione, in Riv. it. dir pubbl. comunit., Giuffrè, Milano, 2005, v. 3-4.

- S. WARREN, L.BRANDEIS, “The right to privacy” in Harvard Law Review, vol. IV, no. 5, December, 1890.

Documenti correlati