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4.3 La tutela risarcitoria del diritto di accesso e del diritto alla riservatezza

5.2.1 Il diritto di accesso e la tutela della riservatezza in Francia

Per quanto attiene all’esperienza francese, per assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa e l’informazione ai cittadini, la legge del 17 luglio 1978 riconosce ad ogni persona il diritto ad ottenere l’accesso ai documenti detenuti da un’amministrazione pubblica, qualunque sia la loro forma o il loro supporto.

Questo diritto si esercita nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche, così come nei confronti degli organismi privati con l’incarico di svolgere un servizio pubblico.

La disciplina dell’accesso è stata oggetto di alcune modifiche nel 2000.

I tratti più importanti del diritto di accesso nell’ordinamento in esame, sono anzitutto, che l’accesso ai documenti amministrativi è consentito ad ogni persona fisica o giuridica, inoltre, il richiedente non deve precisare i motivi della sua richiesta o giustificare un qualsiasi interesse per agire, a differenza di quanto previsto dalla normativa italiana.317

317 Dove, ai sensi dell’art. 22, c. 1, lett. b) della legge n. 241/1990 è necessario avere un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso».

Princípio cardine in tema di tutela della riservatezza, previsto dalla normativa francese, è che l’accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali, è consentito solo alle persone cui quei dati personali si riferiscono.

È previsto, infatti, che quando un documento riguardi in particolare una persona, solo questa ultima o una persona espressamente incaricata ad agire in suo nome possa accedervi.318

Ciò, comunque, non significa che nel caso in cui un documento menzioni il nome di una persona o contenga delle indicazioni che permettano di identificarlo, il medesimo possa essere comunicato solo all’interessato stesso e non anche a terzi.

Tale regola, infatti, trova applicazione solamente in un numero limitato d’ipotesi:

- quando il documento richiesto esprime «un apprezzamento o un giudizio di valore su una persona fisica, nominata o facilmente identificabile», riporta «il comportamento di una persona che, dal momento della divulgazione, potrebbe arrecargli pregiudizio» o quando la sua comunicazione è di natura tale da violare il segreto della vita privata o il segreto di dossier personali;

- quando la diffusione del documento rischierebbe di violare il segreto in materia industriale e commerciale o il segreto di documenti medici.

In taluni casi è possibile consentire l’accesso ad un documento omettendo le parti per le quali il diritto di accesso è vietato, anche se in altri casi questa prassi non è praticabile in quanto le parti cancellate potrebbero far perdere tutto il senso al documento.

Alcune categorie di documenti amministrativi non possono essere comunicati a chiunque, a causa del carattere sensibile del loro contenuto. Si tratta, in virtù del paragrafo I dell’articolo 6 della legge del 1978, di documenti o di notizie la cui comunicazione potrebbe ledere interessi nazionali, quali ad esempio, la difesa nazionale, la condotta della politica estera, in materia di denaro e credito pubblico, o la ricerca di evasioni fiscali e doganali.

Tuttavia, per conformarsi a questa regola, è prevista la possibilità di occultare parti dei documenti richiesti.

Per quanto attiene allo specifico rapporto tra accesso e riservatezza, ruolo di primo piano è ricoperto dai «Referenti per la protezione dei dati personali», incaricati di vigilare sul rispetto della normativa, sia in tema di accesso che di riservatezza, da parte dei singoli titolari del trattamento dei dati.

Tale figura, però, ha un’attività limitata al mero controllo delle regole, e difetta di poteri sanzionatori, potendo al massimo informare l’autorità Garante in tema di tutela dei dati personali, il CNIL, delle violazioni poste in essere.

Attività fondamentale nel rapporto accesso-riservatezza è svolta, inoltre, dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, c.d. CADA, un organo consultivo ed indipendente.

Nello specifico, la Commissione emette dei pareri circa l’accessibilità di documenti amministrativi, in relazione ai dati in essi contenuti, non fa visionare lei stessa i

318 Art. 6, paragrafo 2, legge 17 luglio 1978, in www.cada.fr

documenti, ma sostiene un ruolo di mediatore tra l’amministrazione ed i suoi interlocutori.

Chiunque riceva un diniego all’accesso ad un documento amministrativo o non ottiene risposta entro un mese, può ricorrere alla CADA affinché questa si pronunci sul carattere accessibile o no del documento.

Inoltre, ogni autorità amministrativa può rivolgersi alla Commissione per essere istruita sul carattere accessibile o meno di un documento amministrativo e sulle modalità dell’ostensione. Il parere reso dalla Commissione non ha forza obbligatoria.

Pertanto, ecco che mentre la normativa italiana dispone che sia l’amministrazione, cui è indirizzata la richiesta di accesso, a svolgere una valutazione sulla necessità di consentire l’accesso o in caso contrario tutelare la riservatezza del terzo, in Francia tale attività può essere demandata alla Commissione.

La Commissione interviene per tutti i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, dagli Enti locali, dagli Enti pubblici o da un organismo, pubblico o privato, incaricato della gestione di un servizio pubblico. Non può intervenire se il documento richiesto non è considerato un documento amministrativo, ad esempio, stando a quanto indicato dalla normativa, non sono documenti amministrativi gli atti delle assemblee parlamentari, i pareri del Consiglio di Stato e delle giurisdizioni amministrative, certi documenti della Corte dei Conti e delle Corti dei Conti regionali.

Alla CADA si deve ricorrere obbligatoriamente prima di fare ricorso davanti al giudice amministrativo.

Per quanto attiene al trattamento dei dati personali, in Francia, esiste fin dal 6 gennaio 1978 la «Loi informatique e libertés», nella quale si afferma il princípio per il quale chiunque intenda effettuare trattamenti di dati personali, deve previamente notificarlo alla Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL), l’organo garante in tema di trattamento di dati personali.

Nel 2004 si è provveduto ad emanare una nuova legge sulla protezione dei dati, la n.

801/2004, con la quale l’ordinamento francese ha recepito la direttiva comunitaria 95/46/CE, in tema di tutela del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali.319

La normativa francese si applica tanto ai trattamenti effettuati da enti privati che a quelli effettuati da enti pubblici.

Regola primaria che legittima il trattamento è il consenso del soggetto cui i dati si riferiscono.

Sono previste disposizioni molto restrittive nei confronti dei trattamenti effettuati in ambito pubblico, in particolare, è richiesto il parere preventivo della CNIL, che deve essere reso di pubblico dominio.

L’interessato deve ricevere informazioni sui soggetti che avranno accesso ai dati personali, sul diritto di accesso ai propri dati, di rettifica o cancellazione.

319 Legge n. 801 del 2004, in www.cnil.fr/index.php?id=1351

La CNIL, può condurre ispezioni in loco, anche se il titolare vi si oppone, può infliggere sanzioni pecuniarie ai titolari che non rispettino la legge.

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