• Non ci sono risultati.

8 - L’ACCORDO TRA DATORE E LAVORATORE IN SMART WORKING: IL MODELLO

Come già detto in precedenza quando si parla Smart Working è necessario tener presente che non si sta facendo riferimento a una forma contrattuale ma ad una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, caratterizzata da previo accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro.

Si riporta, di conseguenza, un fac-simile di accordo di Smart Working che può essere stipulato tra il lavoratore e il datore di lavoro.

“VERBALE DI ACCORDO SMART WORKING

149 GORIA S.,Knowledge Worker e Learning Organization, 2009, in https://www.pmi.it/pubblica-amministrazione/riforma-pa/180343/knowledge-worker-e-learning-organization.html.

In data …… in ………., presso la sede della Società X S.r.l. si sono incontrati la Delegazione Aziendale composta da ………

e

le Rappresentanze Sindacali Aziendali di ………..

dapprima

PREMESSO CHE:

L’agevolazione dell’equilibrio tra i tempi vita-lavoro e le esigenze organizzative aziendali presenta un obiettivo primario per la X S.r.l, da perseguirsi attraverso l’avvio di politiche aziendali volte a tale scopo;

 la Società, in coerenza con quanto sopra e, di concreto con le finalità promosse dalle organizzazioni sindacali aziendali, nel rispetto dei diritti e delle tutele da riconoscersi in capo ai lavoratori e alle lavoratrici, è ,dunque , disponibile ad attivare un programma di “Smart Working” anche al fine di valutare il concreto impatto dell’istituto sull’organizzazione aziendale;

 recentemente è entrata in vigore la legge n.81 del 2017 del 14 maggio 2017, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, all’interno della quale è stata predisposta la disciplina organica del c.d. “Lavoro Agile”;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Le premesse formano parte integrante del seguente accordo.

1. Definizione

Per Smart Working si intende la modalità di svolgimento della prestazione di lavoro subordinato senza rigidi vincoli di orario (comunque, nel rispetto dei limiti di orario giornaliero e settimanale fissati dalla legge o dalla contrattazione collettiva) o di luogo di lavoro (comunque, almeno in parte, diverso dalla sede di lavoro) avvalendosi degli strumenti informatici messi a disposizione della Società, tali da permettere di disimpegno delle attività lavorative e l’interazione con i Vertici Aziendali, con i Responsabili e con i colleghi.

In seguito all’accesso allo Smart Working, la posizione del lavoratore non subisce alcuna variazione, permanendo la totale equiparazione dello stesso, con riguardo al trattamento economico e normativo, ai lavoratori che svolgono le medesime

mansioni assegnate al lavoratore, né dell’orario di lavoro previsto nel contratto individuale di lavoro.

In relazione alla particolare modalità di svolgimento della prestazione di lavoro, il potere direttivo del datore di lavoro sarà esercitato come segue:

……….;

……….;

……….;

2. Validità dell’accordo

Le Parti concordano sulla necessità di promuovere, al fine di valutarne il reale impatto sull’organizzazione del lavoro a livello aziendale, un programma di Smart Working, della durata di……, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

3. Destinatari e accesso

Le Parti si danno atto che, per garantire uno svolgimento efficace della prestazione lavorativa, potranno accedere allo Smart Working, i dipendenti assunti con contratto a tempo………… il cui ruolo e le relative mansioni non risultino incompatibili con detta modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

L’adesione di cui sopra avverrà su base volontaria nella misura massima del

…..% dei dipendenti che ricoprono i ruoli aziendali di cui all’elenco che segue:

………...;

………...;

………;

A tale scopo, l’azienda fornirà ad ogni lavoratore gli strumenti informatici di cui all’elenco che segue:

………;

………;

………;

in sostituzione di quelli attualmente in dotazione e qualora non ne siano già in possesso.

Le domande da farsi pervenire all’azienda per iscritto entro e non oltre …. dalla data di sottoscrizione del presente accordo saranno soddisfatte entro il limite percentuale di cui sopra.

Qualora il numero delle richieste superi il limite percentuale individuato, verrà formata graduatoria in base alla data e numero di protocollazione delle stesse.

A seguito della richiesta, che sarà validata dal Direttore, l’ammissione del singolo dipendente sarà formalizzata mediante specifica lettera individuale, ai fini della regolarità amministrativa, della prova e della disciplina dell’esecuzione della prestazione lavorativa che costituirà – per il periodo di durata dell’accordo sopra individuato – integrazione della lettera di assunzione.

Il dipendente e la Società potranno decidere di revocare in qualunque momento l’adesione alla sperimentazione, in caso di giustificato motivo.

4. Svolgimento della prestazione

La prestazione lavorativa in Smart Working potrà essere svolta per …… giorni complessivi al mese, dal ……... al ……. , da fruire ………..

La relativa calendarizzazione dovrà essere programmata entro ….. giorni prima del periodo in relazione al quale si richiede la fruizione e dovrà essere preventivamente approvata dalla Società.

Il dipendente in Smart Working dovrà rispettare, in ogni caso, l’orario settimanale previsto nel contratto individuale.

La Società si impegna al rispetto della normativa vigente in materia di controlli a distanza e privacy, dichiarando che non verrà utilizzato alcun strumento di controllo a distanza della prestazione lavorativa.

La strumentazione fornita dalla Società dovrà essere utilizzata in conformità con le disposizioni indicate all’interno del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni e con le particolari indicazioni che l’azienda si impegna a fornire entro ….. dalla consegna degli strumenti informatici necessari alla prestazione di lavoro in regime di Smart Working.

5. Formazione tecnica

Le parti si danno reciprocamente atto che la Società promuoverà idonee attività di carattere formativo.

Le attività formative sono da considerarsi obbligatorie per poter accedere allo Smart Working da parte di ciascun lavoratore interessato.

6. Formazione e informazione in materia di salute e sicurezza

Al fine di dare attuazione agli obblighi in materia di sicurezza dettati dalla legge, la Società effettuerà adeguata formazione sui rischi generali e specifici legati allo Smart Working anche relativamente al corretto utilizzo degli strumenti elettronici ed informatici in dotazione al lavoratore, fornendo apposita informativa scritta con cadenza almeno annuale.

7. Condotte disciplinarmente sanzionabili

Lo Smart Working, in generale, dovrà essere svolto dal lavoratore interessato nel rispetto dei basilari principi di correttezza e buona fede, dei doveri del prestatore di lavoro nonché delle disposizioni sul tema di cui al CCNL applicato al rapporto di lavoro.

In ragione della modalità particolare di svolgimento della prestazione all’esterno dei locali aziendali, dovranno intendersi disciplinarmente sanzionabili le condotte di cui all’elenco che segue:

………;

………;

……….

Inoltre, essendo il lavoratore interessato consapevole che lo Smart Working comporta lo svolgimento della prestazione lavorativa in condizioni che sono potenzialmente più esposte al rischio correlato alla compromissione della confidenzialità e della riservatezza delle informazioni aziendali, lo stesso si impegna a custodire con diligenza e massima riservatezza tutte le informazioni aziendali ricevute anche per tramite degli strumenti informatici e/o telematici eventualmente utilizzati e a comportarsi in maniera tale che la riservatezza e la confidenzialità delle informazioni aziendali venga mantenuta. L’obbligo si estende anche alle apparecchiature fornite dall’azienda, che devono essere custodite in maniera tale da evitare il loro danneggiamento o smarrimento.

Letto, confermato e sottoscritto150.”

150 GIARDETTI M.,GIARDETTI A.,CIAVARELLA F., Il lavoro agile, Milano, 2019.

Nei seguenti paragrafi verranno analizzati nel dettaglio i contenuti dell’accordo di Smart Working.

8.1 - PRINCIPALI CONTENUTI DELL’ACCORDO