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8.2 - FORMA DELL’ACCORDO DI SMART WORKING

Nell’articolo 19 della Legge n. 81/2017 è stabilito che l’accordo relativo alla prestazione di lavoro in Smart Working debba essere stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e debba obbligatoriamente155:

 Disciplinare le modalità di esecuzione della prestazione svolta all’esterno dei locali aziendali, considerando sia le modalità di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro che gli strumenti utilizzati dal dipendente;

 Individuare i tempi di riposo del dipendente e le modalità tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del dipendente dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

Il passaggio allo Smart Working implicando unicamente l’adozione di una diversa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa non incide sulla

155 ASNAGHI A.,Il lavoro agile è finalmente legge, ma i punti interrogativi sono ancora molti, 2017, in https://www.eclavoro.it/lavoro-agile-finalmente-legge-punti-interrogativi/.

posizione del lavoratore dipendente, così come il rifiuto di quest’ultimo non può costituire motivo di risoluzione o di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro.

Il Ministero del Lavoro nel ricordare i tratti essenziali che caratterizzano la disciplina dello Smart Working ha precisato che le aziende che decidono di avviare questo tipo di accordi potranno procedere al loro invio attraverso l’apposita piattaforma informatica messa a disposizione sul portale dei servizi.

Inoltre, il Ministero, per quanto riguarda le informazioni da trasmettere, ha ricordato che nell’accordo individuale dovranno essere indicati i dati del datore di lavoro e del dipendente, i dati relativi alla tipologia di lavoro agile (a tempo determinato o indeterminato), e la sua durata.

L’accordo deve contenere anche le forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro, gli strumenti del lavoratore, i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

Di gran rilievo è poi l’indicazione del luogo di lavoro esterno nel quale il lavoratore dovrà svolgere la propria prestazione lavorativa; l’indicazione del luogo di lavoro diviene altresì importante ai fini dell’assicurazione per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

La comunicazione va fatta entro il giorno antecedente l’inizio della prestazione; per ciò che concerne le amministrazioni pubbliche, invece, esse possono adempiere a tale obbligo entro venti giorni dal mese successivo156.

Per quanto riguarda le denunce assicurative, i datori di lavoro, privati o pubblici non statali, non hanno nessun obbligo di denuncia a fini assicurativi se il dipendente, già assicurato per le specifiche attività lavorative, sia destinato alle stesse mansioni in modalità agile che non determinano una variazione del rischio.

Invece, quando i datori di lavoro non abbiano già in atto un rapporto assicurativo con l’istituto devono produrre un’apposita denuncia tramite i servizi

156ROCCI G.,Il lavoro a distanza di terza generazione: la nuova disciplina del “lavoro agile”, in Le nuove leggi civili commentate, 2018, 3, 632.

on line disponibili sul portale dell’Istituto, per assicurare i dipendenti che lavorano in modalità Smart Working157.

La Legge n. 81/2017 stabilisce la possibilità di non specificare nell’accordo (che si concretizza in un contratto con il quale le parti gestiscono gli aspetti innovativi dello svolgimento della prestazione in modalità Smart) le condizioni e le concrete modalità di esecuzione della prestazione lavorativa da rendere al di fuori dei locali aziendali158.

Questo anche con riguardo alle forme di estrinsecazione del potere direttivo da parte del datore di lavoro, le quali devono essere adattate alla gestione flessibile che caratterizza lo Smart Working e che prescinde dall’orario e dal luogo di lavoro, i quali sono invece i punti fermi della classica prestazione di lavoro e comporta la necessità di individuare i tempi di riposo del lavoratore, così come le modalità tecniche e organizzative servono per assicurare le disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. Sul punto, infatti la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che “il rapporto di lavoro subordinato si distingue da altri tipi di rapporto, in ragione dello specifico assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro, il quale non può esprimersi in un generico coordinamento, mediante direttive di carattere generale, dovendo invece consistere nell’adozione di ordini specifici, reiterati e intrinsecamente inerenti la prestazione di lavoro, contestualmente, all’effettivo inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale”. (Cassazione Civile, Sezione Lavoro, del 7 ottobre 2004, n. 20002)

Inoltre, un altro elemento essenziale dell’accordo è costituito dal possibile utilizzo di strumenti tecnologici da parte del lavoratore per lo svolgimento della prestazione in modalità Smart Working; nel dettaglio, l’art. 18, Legge n. 81/2017, stabilisce che il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici.

È infine necessario specificare che le aziende sottoscrittrici di accordi di Smart Working, conclusi secondo le disposizioni della Legge n. 81/2017, possono

157 CASTELLINI C.,Smart working: tutto quello che vorreste sapere sugli obblighi Inail, sugli infortuni e molto altro, 2020, in https://www.eclavoro.it/smart-working-quello-vorreste-sapere-sugli-obblighi-inail-sugli-infortuni-altro/.

158 ANTEZZA V.,Lo smart working nel PA, 2020, in https://www.diritto.it/lo-smart-working/.

procedere all’avvio della documentazione attraverso la piattaforma disponibile sul portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; per poter utilizzare tale portale bisognerà essere in possesso del Codice SPID159 ma i soggetti cui sono già state rilasciate le credenziali di accesso a tale portale potranno utilizzare la piattaforma anche senza essere in possesso dello stesso160.