prelevati nell’anno a dal gestore nell’ambito dei controlli interni effettuati sulla rete di distribuzione a valle di eventuali impianti di potabilizzazione;
• Si specifica che devono essere conteggiati tutti i parametri presenti nel D.lgs. 31/2001 e s.m.i., inclusi quelli ai quali è associato un limite qualitativo o consigliato; i parametri compositi sono conteggiati come 1; i pesticidi sono conteggiati per singolo principio attivo determinato.
2.12.3 Focus su macro-indicatore M6
Il macro-indicatore M6 è definito come tasso percentuale di campioni caratterizzati dal superamento di uno o più limiti di emissione in termini di concentrazione dei parametri inquinanti delle tabelle 1 e 2, sul totale dei campionamenti effettuati dal gestore nell’arco dell’anno a, ai sensi dell’Allegato 5 alla parte III del D.lgs 152/2006 e s.m.i., sull’acqua reflua scaricata da tutti gli impianti di depurazione - di dimensione superiore ai 2000 AE o 10000 AE, se recapitanti in acque costiere -, presenti al 31 dicembre dell’anno a nel territorio di competenza del gestore dell’ATO considerato. Il macro-indicatore M6 individua 4 classi di merito (A – D), come mostrato in Tabella 2.12, alle quali è anche associato un obiettivo per l’anno successivo, in funzione del valore calcolato secondo la formula seguente:
M3c
a=
P ACQ-tota Pa ACQ-pnca •100 [%]
M6
a=
�
(Ca imp,DEP-cnc)�
(Ca imp,DEP-tot)[%]
N* N* imp=1 imp=1159
Inquinanti Emergenti
dove:
• imp: identifica il generico impianto di depurazione di potenzialità pari o superiore a 2000 AE, o a 10000 AE se recapitante in acque costiere, in servizio al 31 dicembre dell’anno a nell’ATO in cui opera il Gestore;
• N*: rappresenta il numero complessivo di impianti di depurazione, di potenzialità pari o superiore a 2000 AE, o a 10000 AE se recapitante in acque costiere, in servizio al 31 dicembre dell’anno a nell’ATO in cui opera il Gestore;
• Ca
imp, DEP-cnc: rappresenta il numero di campioni eseguiti nell’anno a dal Gestore sulle
acque reflue scaricate dal singolo impianto di depurazione (imp) di potenzialità pari o superiore a 2000 AE (o a 10000 AE se recapitante in acque costiere), caratterizzati da superamento di uno o più limiti delle tabelle 1 e 2 dell’Allegato 5 alla parte del D.lgs 152/2006 e s.m.i.; nel caso di impianto di depurazione recapitante su suolo, si intendono i limiti della tabella 4 del medesimo Allegato 5, con riferimento ai medesimi parametri delle tabelle 1 e 2;
• Ca
imp, DEP-tot: rappresenta il numero complessivo di campioni eseguiti nell’anno a dal
gestore sulle acque reflue scaricate dall’impianto di depurazione imp di potenzialità pari o superiore a 2000 AE (o a 10000 AE se recapitante in acque costiere).
Ai fini della determinazione del macro-indicatore M6, la valutazione puntuale di superamento dei limiti di emissione si intende effettuata con riferimento alle concentrazioni limitatamente ai soli parametri presenti nella tabella 1 (BOD5, COD, solidi sospesi) e, con riferimento agli impianti di trattamento di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili, nella tabella 2 (azoto totale, fosforo totale) dell’Allegato 5 alla parte III del D.lgs 152/2006 e s.m.i.
2.12.4 Impatto del monitoraggio dei MIE sui macro-indicatori ARERA
Per quanto riguarda i MIE, non esistono, ad oggi, valori di parametro in quanto si tratta di composti che non sono ancora formalmente recepiti in Italia (gli unici valori di riferimento sono quelli che verranno introdotti nella nuova Direttiva Europea). Tuttavia, nonostante non esistano limiti normativi vigenti (eccezion fatta per gli inquinanti sui quali gli Enti Locali si sono espressi, come nel caso della Regione Veneto nei confronti dei PFAS (https://www. regione.veneto.it/web/sanita/dgr-pfas) compete ai Gestori il monitoraggio di tutti quei composti per cui possano esistere situazioni di potenziale contaminazione. Il monitoraggio dei MIE viene realizzato in base alle circostanze caso-specifiche ed eventualmente a fronte di una valutazione del rischio in accordo con ATS e/o ARPA.
Relativamente al macro-indicatore M3 (in accordo alle metodologie di calcolo imposte dalla delibera, si veda il Paragrafo 2.12.2) il monitoraggio dei MIE non trova una precisa collocazione. Se da una parte il numero di campioni/parametri interni (CACQ-tota e PACQ-tota)
aumenta, l’eventuale numero di campioni/parametri non conformi (CACQ-cnca e P ACQ-pnca)
non può aumentare in quanto, non esistendo valori limite, non possono essere formalmente riscontrate situazioni di non conformità. In maniera equivalente, per l’indicatore M6
Tab. 2.12 – Descrizione del macro-indicatore M6 (ARERA).
ID Indicatore Categoria
tariffaria ID Classe Classe Obiettivi
M6
Tasso di superamento dei limiti nei campioni di
acqua reflua scaricata [%] ENV
A M6 < 1% Mantenimento
B 1% ≤ M6 < 5% ‘-10% di M6 annuo C 5% ≤ M6 < 10% ‘-15% di M6 annuo
(Paragrafo 2.12.3 per la metodologia di calcolo), un’azione di monitoraggio di MIE sui reflui va a influenzare solo il parametro Ca
imp, DEP-tot, ovvero il denominatore dell’indicatore M6,
andando quindi ad avere un effetto “migliorativo”.
Da questo punto di vista, quindi, allo stato attuale qualsiasi attività di campionamento e analisi, svolta per attività di monitoraggio puntuale, su propria iniziativa o su richiesta dell’autorità di controllo, ha un’influenza parziale sugli indicatori di qualità tecnica. Allo stesso tempo, essendo il numero di campioni analizzati per i MIE sicuramente molto inferiore rispetto a quelli normalmente analizzati per il monitoraggio delle acque, è verosimile che questo effetto sia in realtà minimo o, nella maggior parte dei casi, trascurabile.
In maniera aggiuntiva e in relazione a quanto sopra esposto, potrebbe essere opportuno prevedere (all’interno dell’ambito della qualità tecnica regolata da ARERA) dei “sotto- indici” che possano in qualche modo fornire la quantità di campioni/parametri relativi ai MIE monitorati dai Gestori (eventualmente valutabili anche come percentuale del monitoraggio complessivo), slegandoli così dal calcolo sopra definito dei macro-indicatori M3 e M6. In questo modo si riuscirebbe a dare un’indicazione qualitativa dello “sforzo” che il Gestore fa nei confronti del controllo e monitoraggio dei MIE, senza però “alterare” il calcolo degli indicatori.
Come sopra riportato, nel caso in cui gli Enti Locali e/o le autorità di controllo si siano espressi nei confronti di specifici MIE, il macro-indicatore M3 deve necessariamente includere quelle analisi, in quanto si tratta di situazioni per cui esistono formalmente dei limiti e per le quali si possono verificare le non conformità.
2.12.5 Investimenti
Gli investimenti nel settore idrico hanno avuto un importante incremento negli ultimi anni passando, come media nazionale e al nord con valori in linea alla media, da 34 euro pro-capite ante 2016, fino a 44 euro pro-capite programmati nel periodo 2016-2019, che salgono in media a quasi 50 euro pro-capite nel quadriennio 2020-2023. Una crescita importante che tuttavia non consente di colmare il gap infrastrutturale, non solo rispetto alle carenze evidenziate con le procedure di infrazione avviate dalla Commissione Europea, ma anche rispetto ai migliori esempi di gestione dei Servizi Idrici in Europa e al sistema economico e produttivo regionale. Il volume degli investimenti programmati risulta quindi generalmente sottodimensionato rispetto alle esigenze del territorio lombardo e probabilmente non recepisce ancora appieno gli effetti della regolazione della qualità tecnica promossa da ARERA.
A parte le difficoltà connesse con l’emergenza sanitaria COVID-19 iniziata nel febbraio 2020, un aumento degli investimenti nel settore idrico, oltre a diventare un volano per la ripresa economica, è necessario per raggiungere gli obiettivi di riduzione degli impatti ambientali, di mantenimento in buono stato dell’infrastruttura idrica e di qualità delle acque destinate al consumo umano e delle acque reflue reimmesse in ambiente anche rispetto alla presenza dei MIE.
Gli investimenti relativi ai MIE possono essere incentivati tramite la cosiddetta regolazione della qualità tecnica (RQTI) introdotta da ARERA sulla base di specifiche modifiche all’attuale struttura di macro-indicatori e indicatori. Con il nuovo periodo regolatorio 2020- 2023 MTI-3 (Deliberazione 27 Dicembre 2019 580/2019/R/IDR Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI – 3), ARERA ha infatti inteso promuovere l’efficienza gestionale e il miglioramento della qualità tecnica, oltre a riconoscere obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale connessi all’economia circolare, tra cui l’efficienza energetica, la riduzione dell’utilizzo della plastica , il recupero di energia - elettrica e termica
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Inquinanti Emergenti
- e di materie prime, la diffusione di energia da fonti rinnovabili per l’alimentazione degli impianti del Servizio Idrico Integrato, il riuso dell’acqua trattata. Nella prospettiva della definizione del prossimo periodo regolatorio 2024-2027, l’inserimento di un ipotetico obiettivo ambientale riferito alla rimozione dei MIE sarebbe un incentivo per adeguare i programmi di investimento del servizio idrico alla sfida di garantire una qualità dell’acqua oltre gli attuali limiti normativi.
Gli investimenti necessari per affrontare la sfida dei MIE richiedono un’importante capacità finanziaria per il SII e la possibilità di accedere al credito. Con la Deliberazione 8/2020/R/IDR del 21 gennaio 2020, ARERA ha disciplinato le modalità di gestione e utilizzo del Fondo di Garanzia delle opere idriche: uno strumento finanziario finalizzato proprio ad agevolare l’accesso al credito, sostenendo la “bancabilità” dei programmi di investimento e il potenziamento delle infrastrutture idriche. La garanzia è concessa anche per interventi ritenuti necessari all’adeguamento ai parametri di qualità tecnica introdotti da ARERA, a seguito della rilevazione di sostanze inquinanti nelle acque e al perseguimento degli obiettivi di qualità dell’acqua potabile in base alle direttive comunitarie. Come già evidenziato, la ricalibrazione degli indicatori della qualità tecnica in relazione ai MIE potrebbe consentire l’accesso al fondo, ma anche identificare un percorso credibile di mitigazione dell’impatto ambientale per questi inquinanti e di crescita della qualità dell’acqua potabile, che agevolerebbe anche l’utilizzo di altri strumenti finanziari come i Green Bond. Questi strumenti di tipo obbligazionario mirano specificatamente a generare ricadute positive di tipo ambientale.
Per il nuovo periodo regolatorio MTI-3 il vincolo riconosciuto ai ricavi del gestore VRGa in ciascun anno a, è comunque potenzialmente rappresentativo dei costi a copertura degli investimenti e dei costi operativi connessi a MIE. Il vincolo ai ricavi è rappresentato dalla somma di diverse componenti:
I costi per gli investimenti sono inclusi nelle voci:
• Capexa: costi delle immobilizzazioni, che include gli oneri finanziari, gli oneri fiscali
e gli ammortamenti;
• FoNIa (Fondo Nuovi Investimenti): componente riscossa a titolo di anticipazione per
il finanziamento dei nuovi investimenti; • ERCa
Capex: componente tariffaria riferita ai costi delle immobilizzazioni riconducibili
ai costi ambientali, che comprende i costi connessi alle misure tese al ripristino, alla riduzione o al contenimento del danno prodotto afferenti all’attività di depurazione, e in particolare agli interventi di potenziamento e adeguamento degli impianti di depurazione, funzionali ad assicurare un’adeguata qualità della risorsa restituita all’ambiente.
I costi operativi sono inclusi nelle voci:
• Opexa: costi operativi riconosciuti in tariffa;
• ERCa
Opex: è la componente tariffaria a copertura dei costi ambientali e della risorsa;
• RcTOTa : è il recupero totale dello scostamento tra il VRG calcolato ai fini della
determinazione del moltiplicatore tariffario e quanto dovuto effettivamente ad ogni gestore i nell’anno (a - 2).
Il metodo tariffario introdotto con la Deliberazione 28 Settembre 2017 665/2017/R/IDR, VRGa = Capexa + FoNIa + Opexa + ERCa
sui corrispettivi dei servizi idrici, ha garantito un adeguato flusso di cassa alle gestioni a copertura dei costi efficienti (full cost recovery). Anche nel caso dei costi di investimento e operativi connessi con la rimozione dei MIE, il metodo mantiene la capacità di rappresentare questi costi nella tariffa idrica. L’applicazione della tariffa del servizio di depurazione per gli utenti non domestici, determinata utilizzando anche i parametri qualitativi dello scarico, consente di tenere in considerazione parametri aggiuntivi rispetto a quelli “tradizionali” (COD, SST, N e P), attribuendo il costo della rimozione di uno specifico MIE all’utente che lo immette, in modo da applicare pienamente il principio “chi inquina paga”. Tuttavia, nell’ipotesi di tale modulazione della tariffa, è opportuno riflettere sui costi da sostenere per la determinazione dello specifico MIE nei reflui scaricati dai singoli utenti e sulla convenienza della scelta.