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ADEGUAMENTO/COERENZA CON I CONTENUTI DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

La presente relazione paesaggistica è relativa alla variante puntuale al PRGC di Sacile. Le parti di territorio interessate dalla variante soggette a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 142 Dlgs 42/2004 sono:

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna

Obiettivi del PPR

L’adeguamento al PPR interessa solo la parte statutaria. La variante non risulta in contrasto con i contenuti e gli obiettivi della parte statutaria del PPR-FVG (art. 8 comma 2 NTA del PPR):

a) assicurare che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono coinvolgendo i soggetti e le popolazioni interessate;

b) conservare gli elementi costitutivi e le morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;

c) riqualificare le aree compromesse o degradate;

d) salvaguardare le caratteristiche paesaggistiche del territorio considerato, assicurandone, al contempo, il minor consumo di suolo.

e) individuare le linee di sviluppo urbanistico ed edilizio dell’ambito territoriale, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati.

L’intervento prevede un modesto consumo di suolo agricolo (colture intensive erbacee) per il passaggio da zona E4.1 a S, con la realizzazione di un piccolo parcheggio con superficie inerbita e interventi di potenziamento delle

Variante comunale n. 83 al PRGC del Comune di Sacile Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica

29 connessioni ecologiche o con realizzazione di un filare arboreo (o arboreo-arbustivo) lungo il margine est dell’ampliamento stesso o in alternativa con il potenziamento e riqualificazione dell’habitat D6 lungo il fiume Livenza; in tal modo si va a diminuire l’impatto dovuto alla seppure limitata impermeabilizzazione del suolo al fine di garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche. Sono previste misure di mitigazione/compensazione che restituiscono al paesaggio elementi di maggior valore ecologico.

Verifica degli obiettivi di qualità da schede d’ambito di paesaggio

Gli obiettivi di qualità paesaggistica, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera i) del Codice, sono declinati nelle

“Schede degli Ambiti di paesaggio”, nell’”Abaco dei morfotipi” e nell’”Abaco delle aree compromesse e degradate”.

Visto il contesto analizzato della variante, con riferimento alla scheda di paesaggio AP9 - Bassa Pianura Pordenonese, sulla base degli elementi ecologici e paesaggistici analizzati nel quadro conoscitivo, gli aspetti più pertinenti di cui si verifica la coerenza o comunque il non contrasto, riguardano gli obiettivi di qualità per la rete ecologica (par. 3.1 Scheda ambito di paesaggio Bassa Pianura Pordenonese).

In particolare visto il contesto di riferimento e l’analisi ecologica e degli habitat effettuata nel capitolo 5, gli obiettivi più pertinenti riguardano obiettivi dei connettivi lineari su rete idrografica, l’area di studio infatti si inserisce in un ambito di corridoio ecologico. Di seguito la verifica con la variante in oggetto.

Obiettivi dei connettivi lineari su rete idrografica Verifica Variante n. 83 Conservazione della naturalità complessiva dei corsi

d’acqua.

La variante non è in contrasto con l’obiettivo per la distanza dal corso d’acqua e anzi le misure di mitigazione/compensazione previste potenziano l’habitat che funge da corridoio ecologico Conservazione e ripristino della vegetazione di greto

e golenale spontanea.

La variante non interessa greto e golene

Gestione della vegetazione di greto e golenale che concili elementi di conservazione della biodiversità fluviale con i requisiti di funzionalità fluviale intervenendo prioritariamente sulla vegetazione invasiva alloctona.

La variante non interessa greto e golene

Contrasto all’insediamento e diffusione di specie vegetali alloctone.

Non in contrasto

Indirizzi e direttive art. 23 NTA PPR

La variante non contrasta con le prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici e rispetta gli indirizzi e le direttive di cui all’art. 23 delle NTA PPR per le zone vincolate da Fiumi, torrenti, corsi d’acqua. Si riporta il quadro di verifica di coerenza anche rispetto alle prescrizioni d’uso precisando che, in particolare, non rientra tra gli interventi ritenuti non ammissibili (punto 8 dello stesso articolo).

L’intervento non determina interferenza con il bene tutelato: Fiume Livenza. L’area interessata dalla nuova previsione dista nel punto più vicino ca. 110 mt dal corso d’acqua.

PPR FVG

art.23 - (Fiumi, torrenti, corsi d’acqua) indirizzi

Variante n. 83 al PRGC di Sacile Verifica adeguamento

a) salvaguardare e valorizzare i caratteri morfologici, storico-insediativi, percettivi e identitari dei paesaggi dell’acqua al fine di

Non in contrasto con l’indirizzo. La variante interessa un’area agricola e preserva gli elementi arborei/arbustivi esistenti.

30 contrastare la tendenza alla loro frammentazione,

riduzione e eliminazione progressiva;

L’intervento prevede la valorizzazione ecologica dell’area con la realizzazione di un filare con specie arboree oppure con riqualificazione della vegetazione ripariale, al fine di limitare la frammentazione

b) limitare e ridurre le trasformazioni degli alvei e delle sponde e l’artificializzazione del reticolo idrografico;

Non pertinente con l‘intervento. L’area di intervento non interessa alvei, sponde e artificializzazione del reticolo idrografico. La distanza dell’area di variante dal fiume Livenza nel punto più vicino è pari a circa 110 metri, oltre un’area già antropizzata (cimitero, parcheggio, viabilità di accesso).

c) conservare e incrementare gli elementi di naturalità delle componenti idrologiche riducendo i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi fluviali, promuovendo l’inclusione degli stessi nella rete ecologica regionale e locale quali elementi di connessione;

Non in contrasto con l’indirizzo. L’intervento non interferisce con gli elementi di naturalità delle componenti idrogeologiche esistenti.

L’intervento riduce i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi fluviali e crea nuovi elementi di connessione ecologica (o valorizza quelli esistenti), prevedendo a mitigazione potenziamenti nella connessione (filare alberato o potenziamento e riqualificazione dell’habitat lungo il fiume Livenza). La rete ecologica locale è individuata con l’applicazione delle metodologie di cui al “Vademecum Rete Ecologica Locale”. Sono mantenuti tutti gli elementi di vegetazione arborea esistenti.

d) garantire l’accessibilità e la fruibilità del reticolo idrografico dei fiumi, torrenti e corsi d’acqua anche attraverso interventi di promozione della mobilità lenta, ove compatibile con le esigenze di tutela degli habitat e degli ecosistemi ripariali;

Non pertinente con l‘intervento. Si utilizza la viabilità di accesso e le reti di mobilità lenta esistenti.

e) salvaguardare e valorizzare i servizi ecosistemici offerti dagli ambienti fluviali, anche migliorando la qualità delle formazioni vegetali ripariali e dei loro livelli di maturità, complessità strutturale e continuità longitudinale e trasversale ai corsi d’acqua (mantenimento del continuum fluviale), nonché gli elementi naturali che connotano il paesaggio fluviale;

Non in contrasto con l’indirizzo

L’intervento interessa un’area agricola antropizzata priva di elementi naturali e identitari che connotano il paesaggio fluviale

f) tutelare e valorizzare le rogge ed i canali artificiali di impianto storico, gli edifici ed i manufatti di interesse storico culturale connessi al paesaggio fluviale considerando sia i beni già individuati nel Quadro conoscitivo che nella rete regionale dei beni culturali che gli ulteriori beni e valori riconosciuti con la pianificazione settoriale, territoriale ed urbanistica;

Non in contrasto con l’indirizzo

L’intervento non prevede edificazioni lungo le sponde del corso d’acqua. L’area a servizi si pone in continuità con l’area cimiteriale esistente. L’intervento non interessa edifici di rilevanza storico-culturale connessi al paesaggio fluviale (quali ad esempio mulini, battiferri ed opifici idraulici in genere, idrovore, opere di derivazione e di regimazione, salti di fondo). Non interessa, rogge, canali artificiali, manufatti di valore storico e culturale connessi al paesaggio fluviale (quali ad esempio lavatoi, ponticelli, manufatti per l’utilizzo dell’acqua a scopo ornamentale, bilance da pesca).

g) ridurre la pressione insediativa sugli ecosistemi fluviali attraverso piani attuativi o progetti di sottrazione dei detrattori di qualità paesaggistica, interventi di bonifica ambientale e riqualificazione/rinaturalizzazione dei paesaggi degradati, individuati con la pianificazione settoriale, territoriale e urbanistica;

L’intervento seppur comportando un modesto consumo di suolo agricolo prevede una mitigazione che riguarda sia la realizzazione di parcheggio con superficie permeabile con tappeti erbosi con griglia o ghiaia (drenanti), sia interventi di mitigazione/compensazione quali la restituzione dell’area con un elemento di maggior valenza ecologica. Sono mantenuti tutti gli elementi di vegetazione arborea esistenti.

Variante comunale n. 83 al PRGC del Comune di Sacile Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica

31 Gli interventi si conformano alle seguenti prescrizioni d’uso:

a) Non sono ammissibili:

1) interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione che alterino la morfologia fluviale (ad es: rami intrecciati, terrazzi fluviali, meandri, alvei pensili, isole vegetate) fermo restando quanto disposto alla lettera b), punto 2 del presente comma 8;

Non in contrasto.

L’intervento non altera la morfologia fluviale

2) interventi e opere che determinino una riduzione dello stato di conservazione di habitat Natura 2000 o di habitat di interesse conservazionistico così come individuati negli strumenti previsti dall’articolo 42, comma 6, ad esclusione degli interventi di cui al presente comma 8, lettera b), punto 2), e lettera c), punto 7, effettuati al di sotto del livello idrico trentennale (Qc30) da amministrazione pubbliche preposte alla tutela dell'incolumità pubblica e della manutenzione idraulica degli alvei;

Non in contrasto.

L’intervento non determina lo stato di riduzione di habitat Natura 2000 o di habitat di interesse conservazionistico

3) interventi che alterino gli elementi propri dello skyline identitario di ampi alvei fluviali, quali ad es. i fiumi Tagliamento, Fella e Isonzo fermo restando quanto disposto alla lettera b), punto 2), e alla lettera c), punto 7) del presente comma 8;

Non in contrasto.

Non vi è alterazione dello skyline identitario vista la localizzazione dell’area di intervento adiacente al cimitero esistente. Saranno mantenuti tutti gli elementi di vegetazione arborea esistenti.

4) interventi che occludano le visuali panoramiche che si aprono dai tracciati e dai belvedere accessibili al pubblico, riconosciuti dagli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica in sede di adeguamento o recepimento al PPR, o che occludano la vista dal corso d’acqua dei beni culturali individuati nel Quadro Conoscitivo e che si collocano all’interno delle fasce di rispetto;

Non in contrasto.

L’intervento di realizzazione del parcheggio a servizio del cimitero esistente non occlude visuali panoramiche dal corso d’acqua dei beni culturali

5) l’insediamento di nuovi impianti per il trattamento dei materiali provenienti da attività estrattiva, fatta eccezione per le aree di cava già individuate dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del PPR, compatibili con gli aspetti ecologici e paesaggistici dei luoghi, nonché per l’esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei mediante estrazione e asportazione di materiale litoide;

Non pertinente

6) la realizzazione di nuove darsene negli ecotopi con funzione di core area della rete ecologica regionale, con eccezione per gli interventi previsti nei piani di conservazione e sviluppo delle riserve e nei piani di gestione dei siti di Natura 2000;

Non pertinente

7) l’installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade panoramiche; Non pertinente 8) la realizzazione di tipologie di recinzioni in alveo che riducano

l’accessibilità del corso d’acqua e la possibilità di spostamento della fauna, nonché trasformazioni del suolo che comportino l’aumento della superficie impermeabile in alveo; sono ammissibili, per le attività agricole esistenti, le tipologie di recinzioni eseguite in legno e prive di elementi fondazionali o con elementi vegetazionali autoctoni;

Non in contrasto.

L’aumento della superficie impermeabile non si trova in alveo ma in area agricola. In ogni caso si prevede per la superfice a parcheggio superfici drenanti (grigliati erbosi) 9) la trasformazione profonda dei suoli, movimento di terre, e qualsiasi

intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno ad es. terrazzi fluviali, meandri, isole vegetate, fatti salvi gli interventi di manutenzione degli alvei mediante l’asporto del materiale litoide di cui

Conforme

L’intervento non turba gli equilibri idrogeologici

32 all’articolo 21 della legge regionale 11/2015 e fermo restando quanto

disposto alla lettera b), punto 2), e alla lettera c), punto 7;

10) sino all’emanazione dei provvedimenti regionali attuativi delle Linee guida di cui al decreto ministeriale 10.09.2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), e fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adeguati e conformati al PPR, la realizzazione e l’ampliamento di impianti per la produzione di energia nelle “aree non idonee” di seguito elencate: i) siti inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell’Unesco

ii) rete natura 2000 iii) geositi; iv) interventi non ammessi dal Piano tutela acque;

Non pertinente

11) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra, ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;

Non pertinente

12) l’intubazione dei corsi d’acqua sotto fatta eccezione per tratti strettamente necessari per la realizzazione di attraversamenti o l’adeguamento di intersezioni stradali; sono fatti salvi i tratti già intubati con autorizzazione alla data di entrata in vigore del PPR;

Non pertinente

13) la realizzazione di nuove discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui all’articolo 4 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), successivamente all’adozione del PPR;

Non pertinente

b) Sono ammissibili con autorizzazione paesaggistica, fermi restando tutti i casi di non ammissibilità elencati alla precedente lettera a), i seguenti interventi che devono conformarsi alle seguenti prescrizioni:

Non pertinente

c) Sono ammessi i seguenti interventi per i quali non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica, in applicazione dell’articolo 149 del Codice, ad integrazione delle fattispecie previste negli Accordi Stato Regione di semplificazione e nel D.P.R. 31/2017:

Non pertinente

d) in attuazione dell’articolo 143, comma 4, lettera a), del Codice, per gli strumenti urbanistici adeguati o conformi al PPR, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ma possono avvenire previo accertamento, nell’ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del PPR e dello soggetti ad autorizzazione paesaggistica i seguenti interventi:

Non pertinente

Verifica della Normativa PRGC per coerenza con PPR FVG approvato

Un allineamento con il PPR riguarda l’integrazione alle norme vigenti sulle zone vincolate ai sensi del Codice del Paesaggio, per coerenza con il PPR approvato sovraordinato, come segue:

Variante comunale n. 83 al PRGC del Comune di Sacile Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica

33 ART. 46 - NORME SPECIFICHE PER GLI AMBITI SOTTOPOSTI ALLA TUTELA EX D.LGS. n. 42/2004

Ai beni paesaggistici, come individuati dal Piano Paesaggistico Regionale, si applicano le norme di cui al Piano Paesaggistico stesso, fermo restando quanto segue, solo qualora costituisca una norma più restrittiva:

Le norme del presente articolo si applicano a tutte le zone in tutto o in parte ricadenti all’interno delle fasce di rispetto previste e tutelate dalla vigente legislazione in materia paesaggistica e riportate sulle tavole di P.R.G.C.

Il Piano fa salve le previsioni delle specifiche zone, sottoponendole tuttavia ad un attento regime normativo, finalizzato alla salvaguardia e valorizzazione paesaggistica.

Gli ambiti soggetti a tutela paesaggistica riguardano, nel caso specifico, le seguenti due componenti naturalistiche presenti sul territorio comunale:

1) i fiumi e i corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico approvato con R.D. n° 1775/33 e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 ml ciascuna, come sotto riportati:

n° 8 - fiume Livenza

2) L’ambito di reperimento del fiume Livenza (ex parco del Livenza).

Entro tali ambiti sono consentiti:

A) Interventi naturalistici, ambientali, gestionali:

· conservazione a fini naturalistici e paesaggistici dei corsi d’acqua perenne o temporanea e delle fasce contermini a vegetazione di tipo arboreo arbustivo, per garantire la loro evoluzione secondo le dinamiche naturali a cui sono soggetti;

· sistemazione a fini idraulici dei tratti d’alveo soggetti a erosione di sponda con tecniche di bioingegneria, adottando materiali naturali.

· controllo dei requisiti di potabilità e di qualità ambientale delle acque, attraverso l’istituzione di punti di prelievo periodico di campioni d’acqua;

· analisi, con indicatori di tipo chimico, fisico e biologico, secondo i parametri previsti dalle disposizioni di legge in materia, finalizzate all’abbattimento dei fenomeni di inquinamento, e al controllo delle possibilità d’uso e della funzionalità ecosistemica dei corpi idrici.

· realizzazione di manufatti in legname o pietrame, finalizzati a facilitare la risalita dell’ittiofauna.

· eventuali derivazioni e prelievi idrici secondo le forme e quantità stabilite dagli organi competenti, solo nel caso in cui tali interventi non alterino la funzionalità dell’ecosistema e i caratteri paesaggistici dei corsi d’acqua, valutati lungo tratti significativi dell’asta di deflusso.

· lo scarico di acque meteoriche e di acque reflue opportunamente trattate e da condotte di troppo pieno, previa autorizzazione degli organi competenti in materia,

· la manutenzione dell’alveo attivo secondo modalità stabilite dagli organi competenti, esclusivamente per motivi di sicurezza idraulica, nel rispetto dei caratteri naturalistici e paesaggistici peculiari dell’alveo.

· la realizzazione di interventi e opere di difesa ai fini della sicurezza idraulica, e dei conseguenti interventi di ripristino ambientale. Qualora siano necessarie opere di difesa arginale, devono essere, generalmente, realizzate scogliere con inclinazione della scarpata conforme all’andamento morfologico naturale. Le opere devono essere realizzate con materiali lapidei (utilizzando per quanto possibile pietra locale), lasciando tra masso e masso adeguati interstizi per la messa a dimora della vegetazione arbustiva.

Sono invece vietati:

· la riduzione del flusso idrico dei corsi d’acqua e lo scarico di acque reflue non trattate, fatto salvo quanto sopra evidenziato.

B) Interventi edificatori B1) sugli edifici esistenti:

- in caso di ristrutturazione e ampliamento si dovrà tendere ad una integrazione tipo-morfologica dei nuovi volumi o delle parti recuperate con quelle preesistenti, per ottenere una omogeneizzazione prospettica, anche nei materiali. I nuovi volumi dovranno evitare, ove possibile, di ridurre eccessivamente la distanza dai corsi d’acqua e dovranno essere integrati da forme di mimetizzazione arboree e arbustive, atte a ricomporre il paesaggio tradizionale locale, ricorrendo altresì alle soluzioni edilizie formali più idonee alle esigenze riscontrate.

34 B2) nelle aree libere edificabili:

a. per edifici residenziali e di servizio e per quelli rurali l’integrazione nel contesto dovrà porre particolare attenzione alle soluzioni tipologiche, adottando come riferimento le caratteristiche architettoniche dell’edilizia tradizionale locale, basate sulla semplicità e linearità delle forme e ricorrendo a criteri compositivi edilizi e insediativi che valutino con priorità l’esigenza di minimizzazione dell’impatto anche attraverso forme di graduazione delle altezze in relazione alla distanza, ed anzi tendano alla valorizzazione ed esaltazione degli aspetti paesaggistici con soluzioni adeguate alle condizioni morfologiche e vegetazionali del sito.

b. per edifici produttivi industriali e artigianali l’integrazione paesaggistica dovrà essere conseguita attraverso il ricorso a soluzioni tipologiche articolate evitando, ove possibile, tipi a piastra, sia a forme di minimizzazione dell’impatto, di compensazione tra la parte edificata e quella libera da tutelare.

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