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PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE - Variante VARIANTE DI LIVELLO COMUNALE N. 83

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CITTA' DI SACILE

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE - Variante

VARIANTE DI LIVELLO COMUNALE N. 83

Relazione paesaggistica di adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale

in aree interessate da vincoli paesaggistici D.Lgs. 42/2004

2020

Assessore Pianificazione Urbanistica arch. Anna Elsa Zanfrà

Responsabile Urbanistica arch. Andrea Petracco

Verifiche VAS ing. Germana Bodi

Aspetti ecologici e naturalistici dott. Marco Vecchiato

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INDICE

1. PREMESSA ... 3

2. INFORMAZIONE GENERALI SUL PIANO ... 3

3. DESCRIZIONE PUNTUALE DELLE MODIFICHE DELLA VARIANTE - MODIFICHE ZONIZZATIVE ... 5

3.1 Piano Regolatore Cimiteriale ... 7

4. 4. ANALISI PAESAGGISTICA E CONTESTO TERRITORIALE ... 9

4.1 Inquadramento territoriale ... 9

4.2 Uso del suolo ... 9

4.3 Vincoli ambientali e aree tutelate e protette ... 10

4.4 Paesaggio ... 13

4.3.1 Il paesaggio secondo il PPR ... 13

5. INQUADRAMENTO RETE ECOLOGICA E HABITAT ... 20

6. INQUADRAMENTO FOTOGRAFICO ... 22

7. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SUL PAESAGGIO DELLE TRASFORMAZIONI PROPOSTE... 25

8. ADEGUAMENTO/COERENZA CON I CONTENUTI DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE ... 28

9. CONCLUSIONI ... 34

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Variante n. 83-al PRGC del Comune di Sacile Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica

3

1. PREMESSA

La proposta di Variante n. 83 al vigente PRG del Comune di Sacile ha per oggetto l’ampliamento della zona S “Servizi ed attrezzature collettive” per la realizzazione di un parcheggio a servizio del cimitero comunale di San Odorico.

Tale Variante interessa beni tutelati ai sensi al D.Lgs 42/2004 e succ. mod. ed int., in quanto ricadenti all’interno della fascia di rispetto del Fiume Livenza. Pertanto, ai sensi dell’art. 8 comma 7 della LR 21/2015, si rende necessario integrare gli elaborati di Variante con la Relazione Paesaggistica al fine di verificare la compatibilità paesaggistica degli interventi ipotizzati, anche con riferimento ai contenuti del Piano Paesaggistico Regionale al quale si deve adeguare. La proposta di Variante interessa dunque aree vincolate dalla Parte statutaria del Piano Paesaggistico Regionale approvato (vincolo paesaggistico) per cui necessita della verifica di conformità e adeguamento al PPR.

La presente Relazione Paesaggistica è redatta in conformità al D.P.C.M. 12 dicembre 2005 e contiene tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità paesaggistica della variante in oggetto.

2. INFORMAZIONE GENERALI SUL PIANO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

In base alla LR 5/2007 art.63 bis la variante si configura come variante di livello comunale e non coinvolge il livello regionale di pianificazione, rispettando i seguenti requisiti: il Comune è dotato di Piano Struttura approvato e la presente variante rispetta gli obiettivi e strategie del piano e le fattispecie indicate nel punto 2 della legge (Art. 2 LR 6/2019). Le aree interessate dalla variante sono vincolate ai sensi della parte statutaria del PPR FVG approvato.

FINALITÀ, OBIETTIVI E STRATEGIE

La presente variante, ha origine dalla necessità di modificare la Zona S per servizi cimiteriali, mantenendo la coerenza con l’impostazione generale del piano vigente. Le modifiche sono minime, puntuali e sono coerenti con gli obiettivi del Piano Regolatore cimiteriale. La modifica della zonizzazione permetterà di realizzare un parcheggio a servizio del cimitero comunale esistente permettendo così l’aumento degli spazi interni al cimitero, finalizzato ad un aumento della capacità di sepoltura dello stesso. La variante ricade in area già perimetrata a destinazione cimiteriale e risulta coerente con quanto previsto dal Piano Regolatore Cimiteriale.

SINTETICA DESCRIZIONE DELLA VARIANTE

La variante urbanistica nasce dalla necessità di estendere la Zona S “Servizi ed attrezzature collettive” finalizzata all’ampliamento del cimitero comunale di San Odorico in Comune di Sacile (PN).

Il cimitero infatti risulta sottodimensionato rispetto al trend di mortalità media annua del territorio comunale.

L’ampliamento del cimitero, causa presenza del corso d’acqua del Fiume Livenza sui tre lati nord sud ed ovest, avverrà nella parte a nord est dell’area, all’interno del limite della Zona S “Servizi ed attrezzature collettive” dove attualmente vi è un’area a parcheggio (a destra dell’ingresso principale). La ridistribuzione degli spazi all’interno dell’area cimiteriale esistente (Zona S) avrà ad oggetto la realizzazione di 1379 loculi (1271 loculi esterni più ulteriori 108 loculi nelle 9 cappelle) distribuiti su due livelli. Il progetto prevede inoltre nell’area di intervento l’arredo urbano cimiteriale composto da sistemazioni a verde, fontanine, beverini ecc. nonché le urbanizzazioni per rendere funzionali le nuove opere funerarie quali rete di smaltimento delle acque meteoriche rete idrica, rete elettrica e di pubblica illuminazione con tutti i necessari allacci alle reti esistenti ed un’area destinata a parcheggio di 1500 mq circa. Quest’ultima area determina la necessità della variante in questione. Essendo l’area di ampliamento adiacente al cimitero esistente tutti i collegamenti necessari risultano particolarmente agevoli.

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4 La ridistribuzione di spazi, finalizzata a dare risposta al fabbisogno di spazi di sepoltura, determina la necessità di prevedere quindi un ampliamento dell’area a parcheggio a sud est dell’area (sinistra dell’ingresso principale). Tale area di ampliamento del parcheggio adiacente all’area cimiteriale esistente, oggi risulta ricompreso nella Zona E 4.1 dunque necessita l’estensione della suddetta Zona S “Servizi ed attrezzature collettive” e dunque l’elaborazione della presente variante urbanistica.

OBIETTIVI DELLA VARIANTE

Obiettivo: Aumentare la Zona S “Servizi ed attrezzature collettive” in funzione dell’ampliamento previsto con la realizzazione di un parcheggio a servizio del cimitero di San Odorico. L’estensione del perimetro cimiteriale verso l’area est riguarda una fascia di ampiezza pari a 13 metri ca.

In generale il suddetto progetto si propone l’obiettivo di rispondere alla esigenza di recuperare aree per nuove sepolture.

Obbiettivi, strategie e azioni della variante

L’azione della variante rispetto al PRGC non ha effetti significativi in quanto l'estensione della fascia di ampliamento verso est è riferita a una modesta porzione interessante terreni agricoli non edificati e verso ambiti in cui non sono previsti interventi edificatori o di sviluppo residenziale (limite fascia di rispetto cimiteriale).

Le analisi degli effetti della proposta di variante sono quindi da riferirsi maggiormente al progetto di ampliamento del parcheggio a servizio del cimitero. L'ampliamento è per altro coerente e conforme con le previsioni di piano regolatore cimiteriale in quanto si esplica totalmente nelle aree aderenti all'attuale perimetro cimiteriale e ricade all’interno della fascia di rispetto cimiteriale.

L'intervento consente il raggiungimento dei seguenti obbiettivi fondamentali rispetto all’attuale situazione di necessità di nuovi luoghi di sepoltura e di un parcheggio a servizio dei fruitori del cimitero: l'ampliamento verso il lato est interessa terreni di proprietà di terzi con necessità dell'avvio di procedure di acquisizione con procedure espropriative; un limitato consumo di suolo per la scelta di realizzare l’area a parcheggio preservando le aree verdi alberate presenti nell’intorno ovest e sud dell’ampliamento.

L'area è già anche servita da una viabilità carraia e l’aggiunta di alcuni parcheggi è necessaria per non mette in crisi la dotazione complessiva esistente in seguito alla prevista ridistribuzione degli spazi interni al cimitero necessaria al fine di ampliare la potenzialità.

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Variante n. 83-al PRGC del Comune di Sacile Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica

5 Figura 1 Vincolo paesaggistico da PPR. Carta realizzata con software QGis (Fonte con dati: WebGis FVG)

3. DESCRIZIONE PUNTUALE DELLE MODIFICHE DELLA VARIANTE - MODIFICHE ZONIZZATIVE

Caratteristiche Modifica

Quantità: 1500 mq per area a parcheggio a servizio del cimitero Cambio di zona da E4.1 a S

previsioni del Piano vigente: zona E4.1

Stato di fatto: l’area è occupata da un campo agricolo.

Non ha problemi di compatibilità con le aree abitate comunque non limitrofe.

Verifica dei requisiti:

• incidenza sul sistema ambientale: no

• incidenza sul paesaggio: si, presenza di vincolo PPR, la modifica non è in contrasto con il vincolo;

• incidenza sulle aree considerate luoghi dell’identità storico culturale: no

• incidenza sul sistema dei servizi e delle attrezzature pubbliche (standard): no

• incidenza sul sistema della viabilità: limitato ai fruitori del cimitero

• sicurezza idrogeologica: l’area di ampliamento non è interessata da zone PAI;

L’area di ampliamento rientra in vincolo paesaggistico (150m dai corsi d’acqua): la modifica appare coerente con il PPR per le aree ricadenti in vincolo paesaggistico per la presenza di corsi d’acqua. La modifica non compromette né visuali panoramiche né percorsi ad uso pubblico. Inoltre non comporta impatti né sull’alveo del fiume vincolato, né

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6 sulla fascia ripariale né sulla funzionalità idraulica. Pertanto non è in contrasto con gli indirizzi e direttive dell’art. 23 delle NTA del PPR.

L’area di ampliamento (variante) ricade in:

• ZONA E4.1 - AMBITI DI INTERESSE PAESAGGISTICO A PROTEZIONE DEI FIUMI LIVENZA E MESCHIO (art. 21 NTA)

• AMBITI SOTTOPOSTI A TUTELA EX L. 431/85 E L.497/39 (art. 46 NTA)

• FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE (art. 40 NTA)

• FASCE DI RISPETTO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE (art. 40 NTA)

ZONIZZAZIONE PIANO VIGENTE

PROPOSTA DI VARIANTE

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Variante n. 83-al PRGC del Comune di Sacile Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica

7 Variante 69 al PRGC

3.1 Piano Regolatore Cimiteriale

Il Comune di Sacile è dotato di Piano Regolatore Cimiteriale. Le aree di intervento ricadono nella “Zona cimiteriale”, per cui la Variante in oggetto risulta coerente con lo strumento di pianificazione individuato in relazione all’area prevista per la realizzazione del parcheggio pari a 1500 mq (in viola).

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8 Estratto del Piano Regolatore Cimiteriale

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Variante n. 83-al PRGC del Comune di Sacile Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica

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4. 4. ANALISI PAESAGGISTICA E CONTESTO TERRITORIALE 4.1 Inquadramento territoriale

L’area ricade in Comune di Sacile. L'area urbana di Sacile si trova al confine tra la pianura Veneta e quella Friulana ad un'altezza sul livello del mare compresa tra i 14 e gli 86 m. Il territorio comunale di Sacile si estende su una superficie pari a 32,62 Kmq. La città è posta al confine tra la Regione Friuli Venezia Giulia e la Regione Veneto, rappresentando dunque un importante punto di congiunzione tra le realtà del nordest.

L’area di studio è caratterizzata dalla presenza di aree agricole e da un urbanizzato discontinuo e diffuso.

Il cimitero di San Odorico è localizzato a sud della linea ferroviaria Venezia-Udine, inserito in un meandro del Fiume Livenza (sponda sinistra) e ricade in “Z.T.O. S” relativa all’area cimiteriale.

Le abitazioni più vicine ricadono a nord dell’area cimiteriale e risultano frapposte dal corso d’acqua.

Figura 2 – Inquadramento territoriale e limite della variante (Fonte: elaborazione con software Qgis)

4.2 Uso del suolo

Secondo la carta dell’uso del suolo (Corinne Land Cover 2000) del Friuli Venezia Giulia l’area di ampliamento che determina la variante ricade in “tessuto urbanizzato discontinuo”.

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10 Fig. 3 Corinne Land Cover (Carta realizzata con software QGis Fonte dati: WebGis FVG)

4.3 Vincoli ambientali e aree tutelate e protette

VINCOLO IDROGEOLOGICO

Il vincolo idrogeologico è stato istituito dal R.D. 3267 del 1923 (Legge Serpieri). Già all’epoca era noto il ruolo della copertura vegetale e, soprattutto, forestale nella protezione del territorio. Il vincolo, che si estende su gran parte del territorio montano, impone una gestione del territorio volta a preservare i terreni da forme d’uso tali da far loro

“subire con danno pubblico denudazioni, perdite di stabilità o turbative al regime delle acque” (art. 1).

Il vincolo idrogeologico nella regione Friuli Venezia Giulia è attualmente normato dalla Legge regionale 9/2007

“Norme in materia di risorse forestali “(art. da 47 a 53) dal Regolamento forestale, emanato con Decreto del Presidente della Regione del 12 febbraio 2003, n. 032/Pres. La Variante non ricade in Vincolo idrogeologico.

BENI CULTURALI ED ARCHEOLOGICI

A norma dell’art. 5, I° comma, lettera e), del D.P.G. 08.07.1996, n. 0254/Pres. sono individuate come aree di interesse storico ed artistico le aree vincolate ai sensi della L. 01.06.1939, n. 1089. La L. 1089/1939 è stata oggetto di riordino nel Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali a norma dell’art.1 della L. 08.10.1997, n°352 di cui alla L.29.10.1999, n. 490, all'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e al D.Lgs.

22.01.2004, n. 42. Le cose ed i rinvenimenti di “interesse particolarmente importante” sono disciplinati dal D.Lgs.

42/2004, che prevede anche la possibilità di comminare sanzioni. La Variante non interessa beni culturali e archeologici.

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Variante n. 83-al PRGC del Comune di Sacile Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica

11 VINCOLO PAESAGGISTICO

Il vincolo paesaggistico è definito da:

- Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’art.10 della L. n° 137 del 6/7/2002

L’area risulta interessata dal disposto del D.Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’art.10 della L. n° 137 del 6/7/2002, in particolare dei beni di cui:

art. 142, coma 1, lett. c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.

Il fiume Livenza è inserito nell’elenco delle acque pubbliche con il numero 8 (D.Lgs. 42/2004 – ex Galasso, art. 142).

L’area di ampliamento prevista per la realizzazione della nuova area a parcheggio a servizio del cimitero, ricade in area agricola e ricade nella fascia di rispetto paesaggistico del Fiume Livenza. La Variante ricade all’interno della fascia di rispetto del vincolo paesaggistico.

Figura 4 - Carta dei vincoli realizzata con con software QGIS con i dati PPR (FONTE DATI: WebGis Regione FVG)

AREE AMBIENTALI PROTETTE

L’area non ricade in aree naturali protette costituite da parchi e riserve naturali, nè in aree di rilevante interesse ambientale (A.R.I.A.) né in zone umide. L’area non interessa prati stabili.

S.I.C. - SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E Z.P.S. - ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE

In attuazione della direttiva Habitat 92/43/CEE del Consiglio del 21.05.1992 – relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche – e della direttiva 79/409/CEE del Consiglio

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12 del 02.04.1979 – concernente la conservazione degli uccelli selvatici – sono stati individuati e proposti alla Commissione Europea i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ed anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS). Alla conclusione dell’iter, con D.M. 03.04.2001, il Ministro dell’Ambiente ha reso pubblico l’elenco dei SIC e delle ZPS nel territorio italiano. All’interno del Comune di Sacile non sono presenti aree della rete Natura 2000. In particolare si riportano di seguito le distanze dell’area in esame dai SIC e ZPS più vicini in linea d’aria.

Dal confine del Comune di Sacile la distanza in linea d’aria dalle aree della rete Natura 2000 più vicine è:

- 5,8 Km ca. dal SIC IT3310006 Foresta del Cansiglio

- 13,28 Km ca. dal SIC IT3310010 Risorgive del Venchiaruzzo - 13,28 Km ca. dal ZPS IT3311001 Magredi di Pordenone - 14,30 Km ca. dal SIC IT3310009 Magredi del Cellina

Figura 5- Carta delle zone S.I.C. e Z.P.S. realizzata con software QGIS (FONTE DATI: WebGis Regione FVG)

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Variante comunale n. 83 al PRGC del Comune di Sacile Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica

13 Figura 6 - Carta dei vincoli realizzata con con software QGIS (FONTE DATI: WebGis Regione FVG)

4.4 Paesaggio

Di recente la Convenzione Europea del Paesaggio ed il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/04 e s.m.i.) hanno definito in modo sufficientemente organico il concetto di paesaggio. Attualmente quindi il riconoscimento che il paesaggio, inteso quale “parte omogenea del territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni” - Art. 131 D.Lgs 42/2004, (Codice Urbani) - rappresenta una “componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale”, nonché un “elemento importante della qualità della vita delle popolazioni” - Convenzione Europea del Paesaggio, Firenze, anno 2000 - appare acquisizione oramai definita e universalmente accettata. Se il paesaggio è l’aspetto di un luogo, ne deriva che, con le trasformazioni della superficie terrestre avvenute, negli ultimi millenni, principalmente ad opera dell’uomo, anche i paesaggi si sono radicalmente trasformati:

da paesaggi naturali si è passato sempre più a paesaggi artificiali.

4.3.1 Il paesaggio secondo il PPR

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) del Friuli Venezia Giulia è uno strumento di pianificazione per gestire il territorio in maniera sostenibile tutelando e valorizzando il paesaggio. Il PPR rappresenta l’attuazione regionale del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004) e della Convenzione Europea del Paesaggio.

Il PPR è organizzato in una parte statutaria, una parte strategica e una dedicata alla gestione.

Il Piano riconosce le componenti paesaggistiche ad una scala generale omogenea riferita agli "ambiti di paesaggio" (ai sensi dell'articolo 135 del D.Lgs. 42/2004) e ad una scala di dettaglio finalizzato al riconoscimento dei "beni paesaggistici" (ai sensi degli articoli 134 e 143 del D.Lgs. 42/2004). Il Piano paesaggistico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è stato approvato con Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres, e pubblicato

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14 sul Supplemento ordinario n. 25 del 9 maggio 2018 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 9 maggio 2018 ed è efficace dal 10 maggio 2018.

Il Piano Paesaggistico, così come definito dal Codice, ha due livelli di cogenza:

· un livello atto a definire indirizzi e direttive per la pianificazione urbanistica e territoriale;

· un livello atto a definire prescrizioni d’uso immediatamente cogenti per i beni paesaggistici (in ogni caso le prescrizioni possono efficacemente attenere solo a quegli interventi che richiedono l’autorizzazione paesaggistica).

In sintesi, il PPR FVG delimita i diversi ambiti sulla base di una adeguata attività di analisi delle caratteristiche paesaggistiche del territorio, pone per ciascuno di essi gli obiettivi di qualità paesaggistica e gli indirizzi le direttive per la pianificazione urbanistica e territoriale, effettua la ricognizione di tutti i “beni paesaggistici”, li delimita e cartografa e definisce prescrizioni d’uso di tutela e di valorizzazione; individua poi ulteriori contesti, diversi dai beni paesaggistici, ma di valore tale da richiedere specifiche prescrizioni d’uso.

La parte precettiva del PPR FVG quindi riguarda, per i singoli Ambiti di Paesaggio, obiettivi di qualità, indirizzi e direttive atti a orientare la pianificazione territoriale e urbanistica e, per i “beni paesaggistici”, prescrizioni d’uso di tutela e di valorizzazione.

Ambiti paesaggistici

L’intero territorio regionale è stato indagato e descritto dal PPR attraverso l’individuazione di ambiti paesaggistici omogenei nella loro articolazione territoriale come previsto dalla DGR n. 433 del 07/03/2014 nella quale veniva definita la struttura del PPR.

Il paesaggio di Sacile appartiene, nel PPR, all’ Ambito Paesaggistico 9: Bassa pianura pordenonese.

Con 16579 ha, pari al 24,46% della sua superficie, l’ambito ha una percentuale di aree antropizzate di uso del suolo molto superiore alla media regionale del 10%. Le aree antropizzate costituiscono il 2,11%% del valore complessivo regionale, collocando l’ambito al secondo posto in Regione dopo il più fittamente urbanizzato AP8-Alta pianura friulana e isontina. La trama delle aree urbanizzate è pervasiva e lascia il posto ad ambienti a maggior naturalità di dimensioni rilevanti in tre aree maggiori con caratteristiche di continuità ben rilevabili nel tessuto insediativo diffuso: una in corrispondenza del Tagliamento, una alla confluenza del Cellina Meduna, la terza, più complessa ecologicamente e di antica antropizzazione tra la zona delle risorgive del Livenza, il margine del conoide del Cellina e il sistema pedemontano. L’ambito è dominato dalla conurbazione pordenonese, saldata a nord con Roveredo e Cordenons, a sud con Porcia e Fiume Vento. L’asse principale dell’insediamento è costituito dalla strada Pontebbana che raggiunge Sacile sulla quale è sorto, nel secondo dopo guerra, un cordone di edilizia residenziale ed industriale che ha saldato tra loro i centri abitati e occupato le maglie secondarie del tessuto urbano su una trama costituita da strade per lo più agricole.

Le poche connessioni biologiche che si aprono un varco nel sistema continuo sono i nuclei di naturalità preservatisi lungo i corsi d’acqua che lo attraversano. Nel settore orientale della parte SW dell’ambito ritagliata dall’autostrada A26 e attraversata in direzione NE SW dai fitti corsi d’acqua paralleli che confluiscono nel Livenza, confine con il Veneto, si è sviluppata un’area di densa urbanizzazione caratterizzata da paesaggio industriale diffuso alternato a edificazioni lungo strada, servizi, centri commerciali che tra Prata e Brugnera hanno fatto perdere riconoscibilità al paesaggio della pianura umida; a Sud di Pasiano, tuttavia, il tessuto insediativo diffuso è meno denso e i nuclei di naturalità di pregio (quali ad esempio la Palude di Barco), permangono nelle anse dei corsi d’acqua, in particolare del Sile e del Fiume, e sono presenti aree (quali ad esempio Panigai) rimaste marginali all’urbanizzazione e ancora capaci di testimoniare, sin nei dettagli, un paesaggio insediativo rurale quasi scomparso. Nonostante una dinamica di sviluppo negativo, che evidenzia una contrazione tra il 1990 ed il 2010 del 24% della Superficie Agricola Totale (SAT) e del 13% della Superficie Agricola Utilizzata (SAU), le superfici agricole occupano quasi la metà della superficie totale dell’AP convivendo con una pressione edilizia ed infrastrutturale tra le più alte della regione. Tale aspetto è stato più evidente in alcuni comuni della conurbazione pordenonese e lungo la SS. 13 (Pordenone, Roveredo, Sacile, Porcia, Fiume Veneto): le nuove zone industriali, commerciali e residenziali hanno offuscato i caratteri che originariamente strutturavano il territorio, sottoponendo gli elementi naturali a una progressiva artificializzazione.

Edificazione, infrastrutturazione e consumo di suolo trovano la maggior consistenza lungo la storica SS 13, e in particolare in corrispondenza dello sviluppo del conurbamento pordenonese, che si è dilatato verso i comuni limitrofi,

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Variante comunale n. 83 al PRGC del Comune di Sacile Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica

15 Roveredo in Piano, Cordenons, Porcia ecc. La rete insediativa e stradale preesistente, di carattere per lo più agricolo, ha supportato il grande processo di urbanizzazione dell’ultimo dopoguerra stimolato dalla fortuna delle industrie Zanussi e l’infrastrutturazione della direttrice stessa come asse di espansione. Il saturamento delle sue maglie territoriali sotto il segno di un’ampia e progressivamente crescente commistione funzionale dell’edificato (residenziale, industriale, terziario-commerciale) ha generato un nastro costruito pressoché continuo che ha soffocato l’arteria di grande scorrimento che percorre l’area intermedia tra l’alta pianura e la fascia delle risorgive, da Sacile a Pordenone e al Tagliamento. I centri storici lungo il suo percorso, o un po’ discosti (Sacile, Porcia, Pordenone, Cordenòns…) risultano comunque tuttora ben conservati. In corrispondenza del settore occidentale, l’insediamento lineare consolidato nel tempo ed in parte assorbito dall’espansione del capoluogo provinciale ha conservato tratti ancora riconoscibili tra Fontanafredda e Polcenigo, dove i villaggi poco nucleati si distribuiscono dilatandosi lungo la strada principale con frazionamenti antichi e riservati alle colture più pregiate ed una prevalenza di campi aperti a monte della viabilità.

Questa struttura medioevale, composta da masi a volte unitari segnati da case distanti le une dalle altre, è pervenuta ad una saldatura del costruito, quando la strada nei tempi recenti ha cominciato a fare da spina per le nuove espansioni.

Nel medesimo settore occidentale dell’ambito si ricordano alcune tessere edificate, ad esempio, l’abitato di Talmassons (in comune di Fontanafredda), Villa Varda (Brugnera), parti di edificato di San Cassiano di Livenza, San Giacomo, San Giovanni di Livenza, Cavolano e Sacile. Disordine edilizio e pianificatorio generalizzato caratterizzano i molti settori dell’AP soggetti alla proliferazione di stabilimenti industriali, artigianali e commerciali non pianificati in aree agricole che hanno modificato irreversibilmente il paesaggio della pianura umida, privandolo ormai di ogni riconoscibilità storica. Le zone industriali, connotazione nuova e diffusa del territorio, si collocano negli interstizi di una maglia insediativa ancora segnata dalla colonizzazione mezzadrile del Cinquecento. Il risultato è una perdita di identità di paesaggio, i cui segni sono come appiattiti dalla loro stessa varietà e dalla quasi totale artificializzazione del territorio.

4. Disciplina d’uso

4.1 Norme di tutela e di valorizzazione

Per gli interventi su beni paesaggistici si applicano le disposizioni di cui alle Norme di Attuazione, Titolo II – Parte statutaria del PPR, Capi II (Beni paesaggistici di cui all’articolo 136 del Codice) e III (Beni paesaggistici tutelati ai sensi dell’articolo 142 del Codice).

Elementi parte statutaria e quadro conoscitivo

Per l’adeguamento della variante comunale si interviene solo per la parte statutaria. Si riporta una cartografia rielaborata con QGis con gli elementi cartografici della parte statutaria del PPR. Con riferimento alla carta elaborata l’area ricade in AP 9 Bassa pianura pordenonese e corsi d’acqua aree tutelate.

Con riferimento alla carta di analisi elaborata sulla base degli elementi della Rete Ecologica Regionale (RER) è evidente che tutte l’area di modifica della variante comunale ricade in Area a scarsa connettività tra la Pedemontana Pordenonese e il Fiume Meduna.

Con riferimento agli elementi cartografici riferiti alla parte conoscitiva del PPR (Fig. 9) l’area di variante ricade in vincolo paesaggistico corsi d’acqua aree tutelate.

E’ stata infine in aggiunta elaborata in GIS una cartografa relativa alla rete della mobilità lenta (da PRGC e da PPR).

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16 Figura 7 Elementi parte statuaria PPR. Carta realizzata con software QGis (Fonte dati: WebGis FVG)

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Variante comunale n. 83 al PRGC del Comune di Sacile Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica

17 Figura 8 Elementi Ambiti di paesaggio e Rete Ecologica Regionale (RER) Connettività e ecotipi (PPR). Carta realizzata con software QGis Fonte dati: WebGis FVG)

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18 Figura 9 Elementi del PPR. Carta realizzata con software QGis (Fonte con dati: WebGis FVG)

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Variante comunale n. 83 al PRGC del Comune di Sacile Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica

19 Figura 10 Viabilità lenta. Carta realizzata con software QGis (Fonte con dati: WebGis FVG e PRGC)

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20 Morfotipi

Nel Comune di Sacile sono presenti i seguenti morfotipi:

Tipi insediativi Tessuti storici

a) insediamenti storici originari Tessuti contemporanei

e) Insediamenti compatti a bassa densità f) Insediamenti commerciali polarizzati

g) Insediamenti produttivi e logistici (SAN GIOVANNI DI LIVENZA)

Tipi agro-rurali (compresa la componente edilizia / insediativa ad essi riferita) q) Mosaici agrari periurbani

r) Mosaici agrari a campi chiusi (SAN MICHELE – Sacile)

Fig. 11 Estratto carta beni paesaggistici e degli ulteriori contesti – parte statutaria

5. INQUADRAMENTO RETE ECOLOGICA E HABITAT

L’area del cimitero si colloca a margine dell’abitato di Sacile, a valle della ferrovia, tra le anse del fiume Livenza.

Analizzando l’area sotto il profilo ecologico, nella cartografia che segue sono rappresentati gli habitat presenti nella porzione di territorio in oggetto su cui è sovrapposta la prevista area di Variante.

Si precisa che gli Habitat sono desunti dagli studi propedeutici per la redazione della Rete Ecologica Locale in corso di sviluppo nell’ambito dell’adeguamento del PRGC al Piano Paesaggistico Regionale del Friuli Venezia Giulia a cura del Dottore Naturalista Marco Vecchiato.

Nella zona in esame sono presenti sia habitat seminaturali che ancora si rinvengono lungo il fiume Livenza, sia habitat fortemente condizionati e gestiti dall’uomo quali le aree residenziali e agricole.

Sulle sponde del Livenza è presente, senza particolari soluzioni di continuità, una vegetazione arboreo-arbustiva classificata come “D6 - Boschetti nitrofili a Robinia pseudacacia e Sambucus nigra”. Si tratta di un habitat degradato la cui composizione floristica riflette, infatti, l’elevata pressione antropica: per quanto siano presenti le tipiche specie riparie come il salice bianco e il pioppo nero, la robinia (favorita spesso dall’uomo) risulta la specie fisionomizzante;

mentre lo strato arbustivo non di rado è descritto da ulteriori specie ruderali come il sambuco e il rovo; naturalmente non mancano anche specie più tipiche come il nocciolo, il biancospino, il ligustro, mentre nello strato arboreo sono presenti anche l’acero di monte, l’olmo campeste, l’acero campestre, ecc. Tra le specie faunistiche va ricordato che in sinergia con la presenza del fiume, l’habitat risulta molto favorevole alla presenza (tra i rettili) della natrice tassellata, al saettone, al ramarro occidentale, nonché a diverse specie di anfibi, di elevato grado naturalistico.

(21)

Variante comunale n. 83 al PRGC del Comune di Sacile Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica

21 Sempre lungo il Livenza è possibile rinvenire una limitata superficie a bosco ripario a salice bianco e il pioppo nero (BU5) che rappresenta, tra tutti, l’habitat che meglio conserva condizioni di seminaturalità e, per questo, favorevole a molte specie di anfibi e rettili. Sono poi presenti significative superfici a verde pubblico e privato (D15), aree agricole a seminativo intensivo (D2) e l’habitat delle infrastrutture stradali (D17) tipicamente molto povero sotto il profilo floristico ancorché molto ruderalizzato.

Nel complesso, l’assetto e la tipologia degli habitat presenti permettono all’area in esame di svolgere funzione di

“corridoio ecologico” di primo livello, ossia di essere via preferenziale e di primaria importanza per lo spostamento delle specie faunistiche; le aree boscate rappresentano, invece, i “nodi” della rete ecologica, quali zone rifugio ma soprattutto di potenziale nidificazione e riproduzione per la fauna medesima oltre che di conservazione di un assetto vegetazionale tipico.

La Variante (nuova area a parcheggio) interessa per la sua totalità aree a seminativo (habitat D2), attestandosi a margine di una siepe arboreo-arbustiva (habitat D6) che localmente rappresenta l’habitat con maggior valenza naturale, per quanto non di pregio.

Nell’ottica di potenziare la funzionalità del “corridoio ecologico” entro cui si colloca l’area di studio appare coerente prevedere almeno un filare arboreo (o arboreo-arbustivo) lungo il margine est dell’ampliamento stesso, a confine con l’area agricola; tale fascia a verde potrà occupare una larghezza di almeno 3-4 m al fine di garantire un sufficiente spazio di crescita delle piante rispetto a eventuali pavimentazioni previste con l’ampliamento. In alternativa si potrà valutare di potenziare e riqualificare l’habitat D6 lungo il fiume Livenza, per una superficie (analoga a quella del filare) di circa 350-500 mq, mediante impianto di specie arbustive e arboree tipicamente riparie (afferenti all’habitat BU5 e/o di boschi planiziali) ed eliminando specie ruderali come la stessa robinia ed eventuali specie invasive come l’ailanto.

(22)

22 Fig. 12 Estratto carta Rete Ecologia Locale con l’individuazione dell’area di ampliamento del parcheggio.

6. INQUADRAMENTO FOTOGRAFICO

Si riporta un estratto dell’inquadramento 3D tratto da Google Earth con l’inserimento dei confini della Zona S esistente e della fascia di ampliamento che determina la variante urbanistica in studio.

(23)

Variante comunale n. 83 al PRGC del Comune di Sacile Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica

23 Fig. 13 Inquadramento 3D con area Cimitero Comunale di San Odoricoe variante

(24)

24 Fig. 12 Inquadramento 3D con Zona S attuale e ampliamento

Ampliamento Zona S Foto 1 e Foto 2

Linea ferroviaria

Ansa del Fiume Livenza

Depuratore

(25)

Variante comunale n. 83 al PRGC del Comune di Sacile Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica

25 Foto 1

Foto 2

7. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SUL PAESAGGIO DELLE TRASFORMAZIONI PROPOSTE

Al fine di valutare la coerenza della proposta oggetto di variante con gli obiettivi di qualità paesaggistica, si è utilizzato uno schema che riprende alcuni parametri valutativi indicati al DPCM 12.12.2005.

1. OPERA CORRELATA A

□ edificio

□ area di perUnenza o intorno dell'edificio

□ loVo di terreno

□ strade, corsi d'acqua

□ territorio aperto

□ _______________________________

2. CARATTERE DELL'INTERVENTO

□ temporaneo o stagionale

□ permanente: a) fisso b) rimovibile Ampliamento area parcheggio

Ampliamento area parcheggio

x

x

(26)

26 3. DESTINAZIONE D'USO dell'area interessata (se edificio o area di pertinenza):

□ residenziale □ turisUco-ricettiva □ industriale/arUgianale

□ agricola/funzioni connesse □ commerciale □ direzionale □ altro servizi 4. USO ATTUALE DEL SUOLO (se lotto di terreno)

□ urbano □ agricolo

□ boscato □ naturale

□ non coltivato □ altro:

5. CONTESTO PAESAGGISTICO DELL’INTERVENTO E/O DELL’OPERA:

□ centro storico □ insediamento sparso

□ territorio agricolo □ area periurbana

□ area naturale □ insediamento agricolo

□ area urbana

6. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO

□ costa (bassa/alta) □ altopiano/promontorio

□ versante (collinare/montano) □ crinale

□ terrazzamento □ pianura

□ ambito lacustre/vallivo □ piana valliva (montana/collinare) 7. PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del Dlgs 42/04):

□ territori costieri □ territori coperU da foreste e boschi

□ territori contermini ai laghi □ università agrarie e usi civici

□ fiumi, torrenti, corsi d’acqua □ zone umide

□ montagne sup. 1200/1600 m □ vulcani

□ ghiacciai e circhi glaciali □ parchi e riserve

□ zone di interesse archeologico

COERENZA DELLA PROPOSTA DI VARIANTE CON GLI OBIETTIVI DI QUALITÀ PAESAGGISTICA, USO DI MATRICI DI SINTESI.

TEMI PER UNA VERIFICA SI NO

Sono localizzati degli habitat di interesse comunitario

Gli interventi non interessano habitat di interesse

comunitario sono presenti vincoli di natura paesaggistico

ambientale

gli interventi sono all’interno della fascia dei 150 mt.

dei corsi d’acqua:

Livenza le zone interessate dalla variante hanno valenza

territoriale

no le zone interessate dalla variante sono

caratterizzate da vegetazione arborea e arbustiva con caratteristiche da tutelare

no

le previsioni di variante modificano o alterano il regime idrico della zona

no le indicazioni di variante prevedono immissioni

sonore oltre a quelle derivanti dalle normali attività dell’uomo

no

le indicazioni di variante prevedono la

realizzazione di sorgenti luminose in contrasto con i disposti normativi vigenti

no

x

x x

x

x

(27)

Variante comunale n. 83 al PRGC del Comune di Sacile Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica

27

INDICI PER UNA VALUTAZIONE SI NO

DIVERSITÀ

intesa come riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici, ecc.

Gli ambiti interessati e coinvolti da modifica non mostrano caratteri di diversità

INTEGRITÀ

intesa come permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali, simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi)

Non si ravvisano caratteri distintivi di sistemi naturali

RARITÀ

intesa, come presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari

Non vi è presenza di elementi caratteristici a parte che costituisce una area cimiteriale comunale DEGRADO

inteso come perdita, deturpazione di risorse naturali e di carattere culturale, storico, visivo, morfologico,

testimoniale

La variante non è fonte di degrado

SENSIBILITÀ

intesa come capacità dei luoghi di accogliere i cambiamenti, entro certi limiti, senza effetti di alterazione o diminuzione di caratteri connotativi o degrado della qualità complessiva

La variante non è fonte di degrado

CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO VISUALE

intesa come attitudine ad assorbire visivamente le modificazioni, senza diminuzione sostanziale della qualità

Nel caso del nuovo parcheggio, la distanza dal corso d’acqua e la frapposizione di elementi già antropizzati esistenti (cimitero, viabilità di accesso e parcheggio esistente) garantisce potenziali nuove fonti di alterazione

STABILITÀ

intesa come capacità di mantenimento dell’efficienza funzionale dei sistemi ecologici o situazioni di assetti antropologici consolidate

La tutela degli habitat consolidati e la previsione di misure di

compensazione a verde garantiscono il mantenimento dell’efficienza funzionale dei sistemi ecologici INSTABILITÀ

intesa come situazione di discontinuità delle componenti fisiche e biologiche o degli assetti antropici

La variante non contrasta con gli obiettivi del Piano Paesaggistico Regionale.

MODIFICAZIONI DELLO SKYLINE naturale o antropico (profilo dei crinali, profilo dell’insediamento)

Non si prevedono modifiche allo skyline di pregio

MODIFICAZIONI DELLA FUNZIONALITÀ antropica, idraulica e dell’equilibrio idrogeologico

Non si segnalano modificazioni della funzionalità antropica, idraulica e dell’equilibrio idrogeologico MODIFICAZIONI DELL’ASSETTO PERCETTIVO, scenico o

panoramico

Le modificazioni non produrranno modifiche significative all’assetto percettivo scenico

MODIFICAZIONI DELL’ASSETTO INSEDIATIVO-STORICO Non vi sono modifiche in merito all’assetto insediativo storico MODIFICAZIONI DEI CARATTERI TIPOLOGICI, matrici,

coloristici, costruttivi dell’insediamento storico (urbano, diffuso, agricolo)

Non si prevedono modificazioni dei caratteri tipologici, matrici, coloristici, costruttivi dell’insediamento storico (urbano, diffuso, agricolo)

(28)

28 NOTE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELL’AREA TUTELATA. (Elementi o valenze paesaggistiche che interessano l’area di intervento, il contesto paesaggistico).

L’area si trova in area agricola adiacente al cimitero esistente, all’interno della fascia di rispetto cimiteriale e del piano regolatore cimiteriale.

DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA VARIANTE

La modifica di zona riguarda il passaggio da zona E4.1 a zona S al fine di permettere la realizzazione di un parcheggio a servizio del cimitero adiacente. Questo determinerà una ridistribuzione degli spazi interni al cimitero al fine di ampliare la capacita di sepoltura dello stesso.

EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA

L’effetto è limitato data la localizzazione a ridosso del cimitero esistente e la limitata estensione (1500 mq). L’area comporta un modesto consumo di suolo agricolo (colture intensive erbacee) privo di elementi di naturalità.

La variante non comporta alterazione di elementi di connessione ecologica riconosciuti dal PPR, alterazioni di sistemi vegetali di valore paesaggistico. La variante nell’area di ampliamento non aumenta la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica anche a fronte delle misure di mitigazione /compensazione, privilegiando la realizzazione di superfici permeabili e prevedendone interventi di miglioramento ecologico.

MITIGAZIONE DELL’IMPATTO DELL’INTERVENTO

Sono previste opere di mitigazione quali la superficie drenante del parcheggio (grigliati erbosi). Per migliorare e potenziare le connessioni ecologiche si prevede la realizzazione di un filare perimetrale arboreo (o arboreo- arbustivo) o in alternativa il potenziamento e riqualificazione dell’habitat lungo il fiume Livenza eliminando specie ruderali.

8. ADEGUAMENTO/COERENZA CON I CONTENUTI DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

La presente relazione paesaggistica è relativa alla variante puntuale al PRGC di Sacile. Le parti di territorio interessate dalla variante soggette a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 142 Dlgs 42/2004 sono:

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna

Obiettivi del PPR

L’adeguamento al PPR interessa solo la parte statutaria. La variante non risulta in contrasto con i contenuti e gli obiettivi della parte statutaria del PPR-FVG (art. 8 comma 2 NTA del PPR):

a) assicurare che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono coinvolgendo i soggetti e le popolazioni interessate;

b) conservare gli elementi costitutivi e le morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;

c) riqualificare le aree compromesse o degradate;

d) salvaguardare le caratteristiche paesaggistiche del territorio considerato, assicurandone, al contempo, il minor consumo di suolo.

e) individuare le linee di sviluppo urbanistico ed edilizio dell’ambito territoriale, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati.

L’intervento prevede un modesto consumo di suolo agricolo (colture intensive erbacee) per il passaggio da zona E4.1 a S, con la realizzazione di un piccolo parcheggio con superficie inerbita e interventi di potenziamento delle

(29)

Variante comunale n. 83 al PRGC del Comune di Sacile Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica

29 connessioni ecologiche o con realizzazione di un filare arboreo (o arboreo-arbustivo) lungo il margine est dell’ampliamento stesso o in alternativa con il potenziamento e riqualificazione dell’habitat D6 lungo il fiume Livenza; in tal modo si va a diminuire l’impatto dovuto alla seppure limitata impermeabilizzazione del suolo al fine di garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche. Sono previste misure di mitigazione/compensazione che restituiscono al paesaggio elementi di maggior valore ecologico.

Verifica degli obiettivi di qualità da schede d’ambito di paesaggio

Gli obiettivi di qualità paesaggistica, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera i) del Codice, sono declinati nelle

“Schede degli Ambiti di paesaggio”, nell’”Abaco dei morfotipi” e nell’”Abaco delle aree compromesse e degradate”.

Visto il contesto analizzato della variante, con riferimento alla scheda di paesaggio AP9 - Bassa Pianura Pordenonese, sulla base degli elementi ecologici e paesaggistici analizzati nel quadro conoscitivo, gli aspetti più pertinenti di cui si verifica la coerenza o comunque il non contrasto, riguardano gli obiettivi di qualità per la rete ecologica (par. 3.1 Scheda ambito di paesaggio Bassa Pianura Pordenonese).

In particolare visto il contesto di riferimento e l’analisi ecologica e degli habitat effettuata nel capitolo 5, gli obiettivi più pertinenti riguardano obiettivi dei connettivi lineari su rete idrografica, l’area di studio infatti si inserisce in un ambito di corridoio ecologico. Di seguito la verifica con la variante in oggetto.

Obiettivi dei connettivi lineari su rete idrografica Verifica Variante n. 83 Conservazione della naturalità complessiva dei corsi

d’acqua.

La variante non è in contrasto con l’obiettivo per la distanza dal corso d’acqua e anzi le misure di mitigazione/compensazione previste potenziano l’habitat che funge da corridoio ecologico Conservazione e ripristino della vegetazione di greto

e golenale spontanea.

La variante non interessa greto e golene

Gestione della vegetazione di greto e golenale che concili elementi di conservazione della biodiversità fluviale con i requisiti di funzionalità fluviale intervenendo prioritariamente sulla vegetazione invasiva alloctona.

La variante non interessa greto e golene

Contrasto all’insediamento e diffusione di specie vegetali alloctone.

Non in contrasto

Indirizzi e direttive art. 23 NTA PPR

La variante non contrasta con le prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici e rispetta gli indirizzi e le direttive di cui all’art. 23 delle NTA PPR per le zone vincolate da Fiumi, torrenti, corsi d’acqua. Si riporta il quadro di verifica di coerenza anche rispetto alle prescrizioni d’uso precisando che, in particolare, non rientra tra gli interventi ritenuti non ammissibili (punto 8 dello stesso articolo).

L’intervento non determina interferenza con il bene tutelato: Fiume Livenza. L’area interessata dalla nuova previsione dista nel punto più vicino ca. 110 mt dal corso d’acqua.

PPR FVG

art.23 - (Fiumi, torrenti, corsi d’acqua) indirizzi

Variante n. 83 al PRGC di Sacile Verifica adeguamento

a) salvaguardare e valorizzare i caratteri morfologici, storico-insediativi, percettivi e identitari dei paesaggi dell’acqua al fine di

Non in contrasto con l’indirizzo. La variante interessa un’area agricola e preserva gli elementi arborei/arbustivi esistenti.

(30)

30 contrastare la tendenza alla loro frammentazione,

riduzione e eliminazione progressiva;

L’intervento prevede la valorizzazione ecologica dell’area con la realizzazione di un filare con specie arboree oppure con riqualificazione della vegetazione ripariale, al fine di limitare la frammentazione

b) limitare e ridurre le trasformazioni degli alvei e delle sponde e l’artificializzazione del reticolo idrografico;

Non pertinente con l‘intervento. L’area di intervento non interessa alvei, sponde e artificializzazione del reticolo idrografico. La distanza dell’area di variante dal fiume Livenza nel punto più vicino è pari a circa 110 metri, oltre un’area già antropizzata (cimitero, parcheggio, viabilità di accesso).

c) conservare e incrementare gli elementi di naturalità delle componenti idrologiche riducendo i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi fluviali, promuovendo l’inclusione degli stessi nella rete ecologica regionale e locale quali elementi di connessione;

Non in contrasto con l’indirizzo. L’intervento non interferisce con gli elementi di naturalità delle componenti idrogeologiche esistenti.

L’intervento riduce i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi fluviali e crea nuovi elementi di connessione ecologica (o valorizza quelli esistenti), prevedendo a mitigazione potenziamenti nella connessione (filare alberato o potenziamento e riqualificazione dell’habitat lungo il fiume Livenza). La rete ecologica locale è individuata con l’applicazione delle metodologie di cui al “Vademecum Rete Ecologica Locale”. Sono mantenuti tutti gli elementi di vegetazione arborea esistenti.

d) garantire l’accessibilità e la fruibilità del reticolo idrografico dei fiumi, torrenti e corsi d’acqua anche attraverso interventi di promozione della mobilità lenta, ove compatibile con le esigenze di tutela degli habitat e degli ecosistemi ripariali;

Non pertinente con l‘intervento. Si utilizza la viabilità di accesso e le reti di mobilità lenta esistenti.

e) salvaguardare e valorizzare i servizi ecosistemici offerti dagli ambienti fluviali, anche migliorando la qualità delle formazioni vegetali ripariali e dei loro livelli di maturità, complessità strutturale e continuità longitudinale e trasversale ai corsi d’acqua (mantenimento del continuum fluviale), nonché gli elementi naturali che connotano il paesaggio fluviale;

Non in contrasto con l’indirizzo

L’intervento interessa un’area agricola antropizzata priva di elementi naturali e identitari che connotano il paesaggio fluviale

f) tutelare e valorizzare le rogge ed i canali artificiali di impianto storico, gli edifici ed i manufatti di interesse storico culturale connessi al paesaggio fluviale considerando sia i beni già individuati nel Quadro conoscitivo che nella rete regionale dei beni culturali che gli ulteriori beni e valori riconosciuti con la pianificazione settoriale, territoriale ed urbanistica;

Non in contrasto con l’indirizzo

L’intervento non prevede edificazioni lungo le sponde del corso d’acqua. L’area a servizi si pone in continuità con l’area cimiteriale esistente. L’intervento non interessa edifici di rilevanza storico-culturale connessi al paesaggio fluviale (quali ad esempio mulini, battiferri ed opifici idraulici in genere, idrovore, opere di derivazione e di regimazione, salti di fondo). Non interessa, rogge, canali artificiali, manufatti di valore storico e culturale connessi al paesaggio fluviale (quali ad esempio lavatoi, ponticelli, manufatti per l’utilizzo dell’acqua a scopo ornamentale, bilance da pesca).

g) ridurre la pressione insediativa sugli ecosistemi fluviali attraverso piani attuativi o progetti di sottrazione dei detrattori di qualità paesaggistica, interventi di bonifica ambientale e riqualificazione/rinaturalizzazione dei paesaggi degradati, individuati con la pianificazione settoriale, territoriale e urbanistica;

L’intervento seppur comportando un modesto consumo di suolo agricolo prevede una mitigazione che riguarda sia la realizzazione di parcheggio con superficie permeabile con tappeti erbosi con griglia o ghiaia (drenanti), sia interventi di mitigazione/compensazione quali la restituzione dell’area con un elemento di maggior valenza ecologica. Sono mantenuti tutti gli elementi di vegetazione arborea esistenti.

(31)

Variante comunale n. 83 al PRGC del Comune di Sacile Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica

31 Gli interventi si conformano alle seguenti prescrizioni d’uso:

a) Non sono ammissibili:

1) interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione che alterino la morfologia fluviale (ad es: rami intrecciati, terrazzi fluviali, meandri, alvei pensili, isole vegetate) fermo restando quanto disposto alla lettera b), punto 2 del presente comma 8;

Non in contrasto.

L’intervento non altera la morfologia fluviale

2) interventi e opere che determinino una riduzione dello stato di conservazione di habitat Natura 2000 o di habitat di interesse conservazionistico così come individuati negli strumenti previsti dall’articolo 42, comma 6, ad esclusione degli interventi di cui al presente comma 8, lettera b), punto 2), e lettera c), punto 7, effettuati al di sotto del livello idrico trentennale (Qc30) da amministrazione pubbliche preposte alla tutela dell'incolumità pubblica e della manutenzione idraulica degli alvei;

Non in contrasto.

L’intervento non determina lo stato di riduzione di habitat Natura 2000 o di habitat di interesse conservazionistico

3) interventi che alterino gli elementi propri dello skyline identitario di ampi alvei fluviali, quali ad es. i fiumi Tagliamento, Fella e Isonzo fermo restando quanto disposto alla lettera b), punto 2), e alla lettera c), punto 7) del presente comma 8;

Non in contrasto.

Non vi è alterazione dello skyline identitario vista la localizzazione dell’area di intervento adiacente al cimitero esistente. Saranno mantenuti tutti gli elementi di vegetazione arborea esistenti.

4) interventi che occludano le visuali panoramiche che si aprono dai tracciati e dai belvedere accessibili al pubblico, riconosciuti dagli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica in sede di adeguamento o recepimento al PPR, o che occludano la vista dal corso d’acqua dei beni culturali individuati nel Quadro Conoscitivo e che si collocano all’interno delle fasce di rispetto;

Non in contrasto.

L’intervento di realizzazione del parcheggio a servizio del cimitero esistente non occlude visuali panoramiche dal corso d’acqua dei beni culturali

5) l’insediamento di nuovi impianti per il trattamento dei materiali provenienti da attività estrattiva, fatta eccezione per le aree di cava già individuate dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del PPR, compatibili con gli aspetti ecologici e paesaggistici dei luoghi, nonché per l’esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei mediante estrazione e asportazione di materiale litoide;

Non pertinente

6) la realizzazione di nuove darsene negli ecotopi con funzione di core area della rete ecologica regionale, con eccezione per gli interventi previsti nei piani di conservazione e sviluppo delle riserve e nei piani di gestione dei siti di Natura 2000;

Non pertinente

7) l’installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade panoramiche; Non pertinente 8) la realizzazione di tipologie di recinzioni in alveo che riducano

l’accessibilità del corso d’acqua e la possibilità di spostamento della fauna, nonché trasformazioni del suolo che comportino l’aumento della superficie impermeabile in alveo; sono ammissibili, per le attività agricole esistenti, le tipologie di recinzioni eseguite in legno e prive di elementi fondazionali o con elementi vegetazionali autoctoni;

Non in contrasto.

L’aumento della superficie impermeabile non si trova in alveo ma in area agricola. In ogni caso si prevede per la superfice a parcheggio superfici drenanti (grigliati erbosi) 9) la trasformazione profonda dei suoli, movimento di terre, e qualsiasi

intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno ad es. terrazzi fluviali, meandri, isole vegetate, fatti salvi gli interventi di manutenzione degli alvei mediante l’asporto del materiale litoide di cui

Conforme

L’intervento non turba gli equilibri idrogeologici

(32)

32 all’articolo 21 della legge regionale 11/2015 e fermo restando quanto

disposto alla lettera b), punto 2), e alla lettera c), punto 7;

10) sino all’emanazione dei provvedimenti regionali attuativi delle Linee guida di cui al decreto ministeriale 10.09.2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), e fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adeguati e conformati al PPR, la realizzazione e l’ampliamento di impianti per la produzione di energia nelle “aree non idonee” di seguito elencate: i) siti inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell’Unesco

ii) rete natura 2000 iii) geositi; iv) interventi non ammessi dal Piano tutela acque;

Non pertinente

11) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra, ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;

Non pertinente

12) l’intubazione dei corsi d’acqua sotto fatta eccezione per tratti strettamente necessari per la realizzazione di attraversamenti o l’adeguamento di intersezioni stradali; sono fatti salvi i tratti già intubati con autorizzazione alla data di entrata in vigore del PPR;

Non pertinente

13) la realizzazione di nuove discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui all’articolo 4 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), successivamente all’adozione del PPR;

Non pertinente

b) Sono ammissibili con autorizzazione paesaggistica, fermi restando tutti i casi di non ammissibilità elencati alla precedente lettera a), i seguenti interventi che devono conformarsi alle seguenti prescrizioni:

Non pertinente

c) Sono ammessi i seguenti interventi per i quali non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica, in applicazione dell’articolo 149 del Codice, ad integrazione delle fattispecie previste negli Accordi Stato Regione di semplificazione e nel D.P.R. 31/2017:

Non pertinente

d) in attuazione dell’articolo 143, comma 4, lettera a), del Codice, per gli strumenti urbanistici adeguati o conformi al PPR, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ma possono avvenire previo accertamento, nell’ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del PPR e dello strumento urbanistico adeguato al PPR:

Non pertinente

e) in attuazione dell’articolo 143, comma 4, lettera b), per gli strumenti urbanistici adeguati o conformi al PPR che hanno individuato le aree gravemente compromesse e degradate di cui all’articolo 34, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica i seguenti interventi:

Non pertinente

Verifica della Normativa PRGC per coerenza con PPR FVG approvato

Un allineamento con il PPR riguarda l’integrazione alle norme vigenti sulle zone vincolate ai sensi del Codice del Paesaggio, per coerenza con il PPR approvato sovraordinato, come segue:

(33)

Variante comunale n. 83 al PRGC del Comune di Sacile Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica

33 ART. 46 - NORME SPECIFICHE PER GLI AMBITI SOTTOPOSTI ALLA TUTELA EX D.LGS. n. 42/2004

Ai beni paesaggistici, come individuati dal Piano Paesaggistico Regionale, si applicano le norme di cui al Piano Paesaggistico stesso, fermo restando quanto segue, solo qualora costituisca una norma più restrittiva:

Le norme del presente articolo si applicano a tutte le zone in tutto o in parte ricadenti all’interno delle fasce di rispetto previste e tutelate dalla vigente legislazione in materia paesaggistica e riportate sulle tavole di P.R.G.C.

Il Piano fa salve le previsioni delle specifiche zone, sottoponendole tuttavia ad un attento regime normativo, finalizzato alla salvaguardia e valorizzazione paesaggistica.

Gli ambiti soggetti a tutela paesaggistica riguardano, nel caso specifico, le seguenti due componenti naturalistiche presenti sul territorio comunale:

1) i fiumi e i corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico approvato con R.D. n° 1775/33 e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 ml ciascuna, come sotto riportati:

n° 8 - fiume Livenza n° 9 - fossa Biuba n° 10 - fiume Meschio n° 11 - torrente La Grave n° 12 - torrente La Rosta n° 34 - roggia Orzaia n° 37 - acqua del Mulin n° 38 - roggia La Pianca n° 39 - rio La Paissa n° 40 - fossa Luzza

2) L’ambito di reperimento del fiume Livenza (ex parco del Livenza).

Entro tali ambiti sono consentiti:

A) Interventi naturalistici, ambientali, gestionali:

· conservazione a fini naturalistici e paesaggistici dei corsi d’acqua perenne o temporanea e delle fasce contermini a vegetazione di tipo arboreo arbustivo, per garantire la loro evoluzione secondo le dinamiche naturali a cui sono soggetti;

· sistemazione a fini idraulici dei tratti d’alveo soggetti a erosione di sponda con tecniche di bioingegneria, adottando materiali naturali.

· controllo dei requisiti di potabilità e di qualità ambientale delle acque, attraverso l’istituzione di punti di prelievo periodico di campioni d’acqua;

· analisi, con indicatori di tipo chimico, fisico e biologico, secondo i parametri previsti dalle disposizioni di legge in materia, finalizzate all’abbattimento dei fenomeni di inquinamento, e al controllo delle possibilità d’uso e della funzionalità ecosistemica dei corpi idrici.

· realizzazione di manufatti in legname o pietrame, finalizzati a facilitare la risalita dell’ittiofauna.

· eventuali derivazioni e prelievi idrici secondo le forme e quantità stabilite dagli organi competenti, solo nel caso in cui tali interventi non alterino la funzionalità dell’ecosistema e i caratteri paesaggistici dei corsi d’acqua, valutati lungo tratti significativi dell’asta di deflusso.

· lo scarico di acque meteoriche e di acque reflue opportunamente trattate e da condotte di troppo pieno, previa autorizzazione degli organi competenti in materia,

· la manutenzione dell’alveo attivo secondo modalità stabilite dagli organi competenti, esclusivamente per motivi di sicurezza idraulica, nel rispetto dei caratteri naturalistici e paesaggistici peculiari dell’alveo.

· la realizzazione di interventi e opere di difesa ai fini della sicurezza idraulica, e dei conseguenti interventi di ripristino ambientale. Qualora siano necessarie opere di difesa arginale, devono essere, generalmente, realizzate scogliere con inclinazione della scarpata conforme all’andamento morfologico naturale. Le opere devono essere realizzate con materiali lapidei (utilizzando per quanto possibile pietra locale), lasciando tra masso e masso adeguati interstizi per la messa a dimora della vegetazione arbustiva.

Sono invece vietati:

· la riduzione del flusso idrico dei corsi d’acqua e lo scarico di acque reflue non trattate, fatto salvo quanto sopra evidenziato.

B) Interventi edificatori B1) sugli edifici esistenti:

- in caso di ristrutturazione e ampliamento si dovrà tendere ad una integrazione tipo-morfologica dei nuovi volumi o delle parti recuperate con quelle preesistenti, per ottenere una omogeneizzazione prospettica, anche nei materiali. I nuovi volumi dovranno evitare, ove possibile, di ridurre eccessivamente la distanza dai corsi d’acqua e dovranno essere integrati da forme di mimetizzazione arboree e arbustive, atte a ricomporre il paesaggio tradizionale locale, ricorrendo altresì alle soluzioni edilizie formali più idonee alle esigenze riscontrate.

(34)

34 B2) nelle aree libere edificabili:

a. per edifici residenziali e di servizio e per quelli rurali l’integrazione nel contesto dovrà porre particolare attenzione alle soluzioni tipologiche, adottando come riferimento le caratteristiche architettoniche dell’edilizia tradizionale locale, basate sulla semplicità e linearità delle forme e ricorrendo a criteri compositivi edilizi e insediativi che valutino con priorità l’esigenza di minimizzazione dell’impatto anche attraverso forme di graduazione delle altezze in relazione alla distanza, ed anzi tendano alla valorizzazione ed esaltazione degli aspetti paesaggistici con soluzioni adeguate alle condizioni morfologiche e vegetazionali del sito.

b. per edifici produttivi industriali e artigianali l’integrazione paesaggistica dovrà essere conseguita attraverso il ricorso a soluzioni tipologiche articolate evitando, ove possibile, tipi a piastra, sia a forme di minimizzazione dell’impatto, di compensazione tra la parte edificata e quella libera da tutelare.

9. CONCLUSIONI

Considerato che la Variante n. 83 di livello comunale non prevede modifiche azzonative sostanziali, ma più semplicemente riclassifica l’area adiacente al cimitero esistente di San Odorico come Zona S “Servizi ed attrezzature collettive” in conformità anche al Piano Regolatore Cimiteriale, si conclude quanto segue. La Variante:

• non implica effetti negativi significativi dal punto di vista paesaggistico in relazione al contesto analizzato,

• non provoca danni/perdita di beni materiali,

• valorizza grazie alle misure di mitigazione/compensazione previste (realizzazione filare alberato al confine del parcheggio con l’area agricola o in alternativa potenziamento e riqualificazione dell’habitat lungo il fiume Livenza) la valenza ecologica dei luoghi potenziando gli habitat che fungono da corridoio ecologico.

La modifica proposta dalla Variante urbanistica n. 83 non risulta in contrasto con gli obiettivi della parte statuaria del Piano Paesaggistico Regionale né con gli obiettivi di qualità della scheda d’ambito di paesaggio (AP 9 Bassa Pianura Pordenonese) in relazione all’aspetto più pertinente che riguarda gli obiettivi di qualità per la rete ecologica, anche in considerazione degli interventi di mitigazione/compensazione previsti per valorizzare e potenziare le connessioni ecologiche presenti.

La Variante inoltre non contrasta con gli indirizzi e le direttive di cui all’art.23 - Fiumi, torrenti, corsi d’acqua delle norme del PPR e non rientra tra gli interventi ritenuti non ammissibili (punto 8 dello stesso articolo) relativamente alle aree sottoposte a vincolo paesaggistico per la presenza di corsi d’acqua. Per quanto suddetto si determina l’adeguamento/coerenza della Variante n. 83 al Piano Paesaggistico Regionale.

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