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L’affermazione pretoria dei diritti fondamentali nell’ordinamento europeo: l’arte maieutica della Corte di Giustizia

Come è noto, in una prima fase, la Corte di giustizia assunse un atteggiamento di chiusura rispetto alle istanze dei giudici nazionali, affermando che il Giudice comunitario «deve semplicemente garantire il rispetto del diritto nell‟interpretazione e nell‟applicazione del Trattato e dei regolamenti di esecuzione, ma non è tenuta di regola a pronunciarsi in merito alle norme dei diritti nazionali»11. Tuttavia , tale primo orientamento era destinato ad essere progressivamente modificato; un primo timido segnale di maggiore sensibilità nei confronti della tematica dei diritti fondamentali è ravvisabile nel pronuncia

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Il principio del primato è stato esplicitato per la prima volta nella sentenza Costa/Enel,15 luglio 1964, causa 6/64, Racc. p.1129, con precipuo riferimento al rapporto tra norme comunitarie e norme nazionali ordinarie; in successive pronunce la Corte ha esteso l‟ambito di applicazione del principio in parola, sancendo la prevalenza del diritto comunitario sia sulle norme costituzionali ( sentenza 17 dicembre 1970,

Internationale Handelsgesellschaft, causa 11/70, in Racc. p. 1125 punto 3; sentenza 17 ottobre 1989, Dow Chemical Iberica, causa 97-99/87, Racc. p. 3165) che sugli atti amministrativi (sentenza 29 aprile 1999, Ciola, causa 224/97, Racc. 2517).

10Per i rilievi in dottrina si rimanda a A. VON BOGDANDY, The European Union as a Human Rights Organization? Human rights and the core of the European Union, in Common Market Law Review, 2000, p. 1325.; B. DE WITTE, The past and the future role of the European court of Justice in the Proection of Human Rights, in The EU and Human rights, Oxford, 1999, pp. 856 ss.; G. TESAURO, I diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte di giustizia, in Rivista internazionale dei diritti dell‟uomo, 1992, p.427; C. PINELLI, Judicial protection of Human rights in Europe and the limits of a Judge-made system, in Il Diritto dell‟Unione Europea, 1996, p.1000.

11 Sentenza 4 febbraio 1959, Friederick Stork & Co.c.L‟Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell‟acciaio, causa 1-58, in Racc., 1958-1959, pp. 44 ss.,60, punto 4 a).

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Van Gend & Loos, nella quale la Corte riconosce che anche gli individui sono

soggetti dell‟ordinamento comunitario: «La Comunità costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale, a favore del quale gli Stati hanno rinunciato anche se in settori limitati, ai loro poteri sovrani, ordinamento che riconosce come soggetti non soltanto gli Stati membri, ma i loro cittadini»12.

L‟inaugurazione della giurisprudenza «eroica»13

della Corte in materia di diritti fondamentali si ha, in particolare con la sentenza Stauder del 1969, nella quale il giudice comunitario ha affermato che « i diritti fondamentali della persona umana[…] fanno parte dei principi generali del diritto comunitario, di cui la Corte garantisce l‟osservanza»14. Successivamente, la Corte ha precisato che «la salvaguardia di questi diritti, pur essendo informata alle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, va garantita entro l‟ambito della struttura e delle finalità della Comunità»15. In tal modo, la Corte introduceva per la prima volta e per via giurisprudenziale una forma di tutela dei diritti fondamentali nell‟ambito dell‟ordinamento comunitario, in risposta alle insistenti richieste delle Corti nazionali. Sebbene la tutela offerta dalla Corte di

12 Sentenza 5 febbraio 1963, Van Gend & Loos/Amministrazione olandese delle imposte, in Racc., 1963 7 ss.

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Così M. CARTABIA, Introduzione, in L’Europa dei diritti, (a cura di) R. BIFULCO, M. CARTABIA, A. CELOTTO, Il Mulino, 2001, p. 13. L‟Autrice enfatizza l‟opera creativa della Corte la quale, attraverso successive pronunce, superando spesso il limite della competenza, fa emergere un catalogo dei diritti fondamentali che, pur privilegiando i diritti aventi contenuto economico, quale il diritto di proprietà , al tutela dell‟impresa, nonché altri diritti che si ricollegano alla libera circolazione per il riconoscimento dei diritti civili quali il rispetto della vita privata, la libertà di espressione, al libertà di domicilio, al libertà religiosa.

14Sentenza 12 novembre 1969, Erich Stauder c. città di Ulm-Sozialamt (questione pregiudiziale),causa 29/69, in Racc., 419ss. La dottrina ha rilevato come «la salvaguardia del patrimonio comune dei diritti rappresenta, entro certi limiti, un bilanciamento del principio di prevalenza del diritto comunitario sul diritto degli Stati membri», S. MANGIAMELI, Integrazione e diritto costituzionale, op. cit.

15 Sentenza 17 dicembre 1970, Internazionale Handelsgesellshaft,cit.. Secondo G. GAJA le statuizioni della Corte nella sentenza in questione vanno interpretate nel senso che « la tutela dei diritti prevale sulle norme dei trattati istitutivi,ma solo in quanto non ne risultino pregiudicate struttura e finalità della Comunità», in

Aspetti problematici della tutela dei diritti fondamentali nell’ordinamento comunitario, in Riv. Dir. Int.,

1988, 588. Il richiamo alle tradizioni costituzionali comuni è stato definito da M. CARTABIA «un atto di coraggioso judicial activism da parte della Corte di Giustizia, se si considera che non esistono che debolissime basi giuridiche che legittimano un tale riferimento alle Costituzioni degli Stati membri: soltanto l‟articolo 215 del TCE (oggi 288) in un ambito ben delimitato, quello cioè della responsabilità extracontrattuale della Comunità». M. CARTABIA, Principi inviolabili e integrazione europea, cit. 26.

65 giustizia non coincidesse perfettamente con quella assicurata dalle Costituzioni nazionali, essendo queste ultime fonte di ispirazione per il giudice comunitario, la Corte interveniva a colmare un vuoto ritenuto ormai intollerabile.

Successivamente, a partire dalla sentenza Nold, la Corte ha ampliato il novero delle sue fonti di ispirazione, affiancando alle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri anche «i trattati internazionali cui questi hanno aderito»16 e, in particolare la Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell‟uomo e delle Libertà fondamentali17. Il riferimento della Corte alla Convenzione in discorso diverrà più diretto e costruttivo in successive pronunce del giudice comunitario sino a trovare un precipuo richiamo all‟articolo F del trattato di Maastricht (oggi articolo 6 TUE) , come si dirà meglio nel prosieguo della trattazione18.

Sul finire degli anni settanta, dunque, grazie alla giurisprudenza ardita della Corte di Lussemburgo, si è assistito alla progressiva emergenza di un «secondo polo giudiziario in Europa incaricato di assicurare, tra l‟altro, la protezione dei diritti dell‟uomo, sebbene in ambito più ristretto rispetto a quello della Corte CEDU»19. Ciò nonostante, corre l‟obbligo di enfatizzare la peculiarità del sistema di tutela dei diritti fondamentali così come concepito dal giudice comunitario rispetto all‟ordinamento CEDU: si tratta di un «riconoscimento relativizzato»20 dei diritti dell‟uomo, sia rispetto all‟esigenza di garantire il

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Sentenza 14 maggio 1974, J. Nold, Kohlen-und Baustoffgroßhandlung c. Commissione delle Comunità europee, causa 4/73, in Racc., 1974, pp 491 ss.. punto 13.

17 Sentenza 28 ottobre 1975, Roland Rutili c. Ministre de l’Intérieur (questione pregiudiziale), causa 36/75, in Racc., 1975, pp. 1219 ss, punto 32. Il richiamo alla Convenzione Europea dei diritti dell‟uomo è statofacilitato dalla ratifica della Convenzione da parte della Francia nel 1974.

18 Nel caso Liselotte Hauer c. Land Rheinland-Pfalz (questione pregiudiziale),causa 44/79, sentenza del 13 dicembre 1979, in Racc., pp.3727 ss., la Corte individuava un diritto di proprietà garantito dall‟ordinamento comunitario «alla stregua dei principi comuni delle Costituzioni degli Stati membri, recepiti nel Protocollo addizionale alla Convezione europea di salvaguardia dei diriti dell‟uomo» e richiamava testualmente l‟articolo 1 del Protocollo n.1 alla Convenzione.

Un‟altra importante pronuncia in cui la Corte richiama expressis verbis la Convenzione euroepa dei diritti dell‟uomo, riguarda il caso Margherite Johnston c. Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary

(questione pregiudiziale), causa 222/84, sentenza 15 maggio 1986, in Racc., pp.1651 ss.

19 A. BULTRINI, La pluralità dei meccanismi di tutela dei diritti dell‟uomo in Europa, Giappichelli, 2004, p.21.

66 perseguimento da parte delle Istituzioni europee degli obiettivi comunitari che rispetto alle «pretese in conflitto nella medesima fattispecie del diritto europeo»21. Il giudice comunitario, in molteplici pronunce ha precisato che i diritti fondamentali «non si configurano […] come prerogative assolute», in quanto «possono soggiacere a restrizioni, a condizione che queste rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale perseguiti dalla Comunità e non costituiscono, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato ed inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti»22.

Sulla base delle osservazioni sin qui condotte, si può concludere che la Corte di giustizia ha costruito in via giurisprudenziale un sistema di tutela dei diritti dell‟uomo seguendo tre principali direttrici: in primo luogo, essa ha identificato due precipue fonti di ispirazione, le tradizioni costituzionali comuni e i trattati internazionali, in specie la Convenzione europea dei diritti dell‟uomo; in secondo luogo la Corte ha attribuito a tali fonti il rango di principi generali del diritto europeo, in grado dunque, di assurgere a parametro di legittimità degli atti delle Istituzioni nonché degli atti nazionali adottati in esecuzione di norme comunitarie; infine la Corte ha precisato che le fonti di ispirazione per la tutela dei diritti fondamentali , non costituiscono «una semplice assunzione rigida di

una dato normativo esterno» bensì esse vengono contestualizzate

nell‟ordinamento europeo al fine di plasmare i diritti fondamentali la cui tutela sarà sottoposta ad un bilanciamento con le atre disposizioni del diritto europeo, pur sempre in ottemperanza ai principi di proporzionalità e di salvaguardia del contenuto essenziale dei diritti23.

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Ibidem

22 Sentenza 11 luglio 1989, Schräder, causa 265/87, in Racc., 2237, punto 15 della motivazione; sentenza 8 aprile 1992, Commissione c. Repubblica federale di Germania, in Racc., 1992, I, 2575.

67 La teoria europea dei diritti dell‟uomo, elaborata dal giudice comunitario sembra aver contribuito alla formazione di un vero e proprio «diritto costituzionale, in grado di funzionare come limite alla legislazione europea»24. Se da un canto, l‟inaugurazione dello «spazio costituzionale europeo» è avvenuta in via giurisprudenziale, grazie alla formidabile creatività della Corte, dall‟altro il suo progressivo consolidamento si è verificato attraverso i molteplici tentativi di codificazione dell‟acquis giurisprudenziale in un Bill of Rights europeo.

2.2. La costruzione di uno spazio europeo dei diritti dell’uomo: la

progressiva codificazione dell’acquis giurisprudenziale della Corte