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I nuovi rimedi giurisdizionali e le nuove competenze della Corte di giustizia

SPAZIO COSTITUZIONALE EUROPEO?

4.1.1. Da Nizza a Lisbona: la nuova cornice giuridica della tutela dei diritti dell’uomo nell’ordinamento europeo

4.1.1.2. I nuovi rimedi giurisdizionali e le nuove competenze della Corte di giustizia

Il Trattato di Lisbona, riprendendo fedelmente il contenuto del Trattato costituzionale e codificando un recente orientamento giurisprudenziale del Giudice di Lussemburgo, ha inteso rafforzare la legittimazione processuale degli individui ad impugnare gli atti comunitari davanti alla Corte di giustizia28. L‟art. 230, quarto comma TCE è stato cosi modificato dall‟art. 263 del TFUE: «qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura di esecuzione». Tale modifica consentirà di superare l‟ostacolo oggi pressoché insormontabile di impugnazione dei regolamenti e delle direttive da parte dei singoli. Inoltre, l‟art. 19 TUE impone agli Stati membri l‟obbligo di «stabilire rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurdiszionale effettiva

27

J. ZILLER, Il nuovo trattato europeo, op. cit. p. 179.

28 Cfr. F. CHALTIEL, Traité di Lisbonne: la riforme du système contentieux européen:l‟Etat dei droit européen renforcé, in Les pétites affiches, 2008, n. 44 29 février, p. 4 ss. ; M. CONDINANZI, Corte di giustizia e Trattato di Lisbona: innovazioni strutturali ed organizzative, in P. BILANCIA- M. D‟AMICO (a cura di), La nuova Europa dopo il Trattato di Lisbona, Milano 2009, pp. 208-222.; R. MASTROIANNI, Il Trattato di Lisbona e le modifiche al sistema giurisdizionale dell‟Ue, in Sud in Europa, n. 2/2008, p. 10.; A. TIZZANO, La “Costituzione europea” e il sistema giurisdizionale comunitario, in Dir. Un. Eur., 2003, p. 453 ss.

170 nei settori disciplinati dal diritto dell‟Unione». Tale nuovo comma, influenzato dalla recente giurisprudenza della Corte29, costituisce un corollario del principio di cooperazione leale, ideato dal Giudice di Lussemburgo e codificato all‟articolo 10 TCE (oggi 4, par. 3 del TUE riformato).

Nell‟ottica del rafforzamento della tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali, il Trattato di Lisbona ha operato, inoltre, un‟estensione delle competenze della Corte di giustizia. Anzitutto il Trattato abroga l‟art. 68 TCE estendendo così l‟applicazione del meccanismo previsto dall‟art. 234 anche al settore del spazio di libertà, sicurezza e giustizia. In materia di Politica estera, il nuovo art. 275 TFUE non prevede alcuna competenza del giudice comunitario, eccezion fatta per il controllo del rispetto dell‟art. 40 del TUE modificato e per i ricorsi di annullamento delle decisioni che prevedono misure restrittive nei confronti delle persone fisiche o giuridiche adottate dal Consiglio in base al titolo V del Trattato sull‟Unione30. Per quanto riguarda l‟ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia nel settore, la competenza della Corte si

29 Si rinvia, in particolare, alla sentenza 13 marzo 2007, C-432/05 Unibet nella quale, la Corte ha, tra l‟altro, statuito il principio che il principio di tutela giurisdizionale effettiva non richiede l‟esistenza di un ricorso autonomo diretto a contestare, in via principale, la conformità di norme nazionali con il diritto comunitario, purchè il sistema nazionale preveda altri mezzi di impugnazione che, in via incidentale, garantiscano in modo effettivo e non meno favorevole di quelli che disciplinano ricorsi di natura interna, il rispetto dei diritti conferiti ai singoli dal diritto comunitario. Aggiunge la Corte che il principio di tutela giurisdizionale effettiva deve essere inoltre impugnato nel senso che il giudice nazionale deve potere accordare provvedimenti provvisori sino a quanto non si sia pronunciato sulla conformità di disposizioni nazionali con il diritto comunitario Si tratta di una pronuncia che si iscrive nel solco di tante, anche recenti decisioni, che tendono ad enfatizzare il ruolo del giudice ordinario, qui chiamato ad una tutela interinale sino alla pronuncia di merito sulla coerenza tra ordinamento interno e diritto di matrice sovra-nazionale utilizzando ogni strada possibile offerta dal proprio ordinamento, pur di salvaguardare una prerogativa che trova protezione da parte dell‟Unione. Per arrivare a conseguenze così innovative la Corte si apre la strada proprio attraverso la Carta di Nizza: al punto n. 37 della motivazione premette che “ si deve ricordare che, in base ad una giurisprudenza costante , il principio di tutela giurisdizionale effettiva costituisce un principio generale di diritto comunitario che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri , che è stato sancito dagli artt. 6 e 13 della Cedu ed è stato ribadito dall‟art. 47 della Carta europea dei diritti fondamentali proclamata a Nizza”. Per un commento maggiormente dettagliato della sentenza in questione si rinvia a G. BRONZINI- V. PICCONE, Parlamento europeo, Corte di Giustizia e Corte di Strasburgo

rilanciano la Carta di Nizza: un messaggio alla futura Conferenza intergovernativa?, in

www.europeanrights.eu.int.

30 Tale previsione appare coerente con la recente giurisprudenza della Corte: tra le altre, si rinvia alla sentenza 27 febraio 2007, causa C-355/04 P, Segi, in Racc. , p. I-1657.

171 deve ritenere piena, salve le limitazioni e le eccezioni espressamente previste dal Trattato di riforma. In primo luogo, sul pieno sostanziale, il nuovo art. 276 TFUE non ammette la competenza ad esaminare la validità o la proporzionalità di operazioni di polizia o di altri servizi incaricti dell‟applicazione della legge di uno Stato membro o dell‟esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati per il mantenimento dell‟ordine pubblico o la salvaguardia della sicurezza interna. In secondo luogo, sul piano temporale, il Trattato di Lisbona prevede una disposizione transitoria in base alla quale dopo un periodo di cinque anni dalla sua entrata in vigore, saranno esperibili nei confronti degli atti elaborati nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale gli stessi ricorsi oggi esperibili avverso gli atti del primo pilastro ex art. 226 TCE (art. 258 TFUE): nell‟ottica di garantire l‟effettività e la pienezza della tutela giurisdizionale, tale estensione pare particolarmente opportuna soprattutto con riguardo alla possibilità di avviare la procedura di infrazione, reagendo a inadempimenti statali, alla legittimazione attiva dei singoli nei ricorsi per annullamento, nonché alla stessa esperibilità del ricorso volto a far accertare la responsabilità extracontrattuale dell‟Unione e alla proponibilità di rinvii pregiudiziali, di interpretazione e di validità, non più circoscritti alle condizioni di cui oggi all‟art. 35 Tue e con una migliore assicurazione, dunque, dell‟uniforme applicazione del diritto comunitario in tutto il territori dell‟Unione31

.

L‟adesione dell‟Unione alla CEDU comporterà un ulteriore passo in avanti nella protezione giudiziaria dei diritti fondamentali, nonché, come si dirà, una complessa articolazione dei rapporti fra le due Corti europee.

31 Cfr. PORCHIA O., I ricorsi davanti alla Corte di Giustizia dell‟Unione Europea: le modifiche previste dal Trattato di Lisbona, in P. BILANCIA- M. D‟AMICO (a cura di), La nuova Europa, op. cit. pp. 225-231.

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4.1.1.3. Le nuove norme relative all’adesione: una «questione