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Quando in un’impresa familiare si ha l’intenzione di realizzare la successione di più eredi in maniera graduale, spesso si ricorre all’istituto dell’usufrutto o dell’affitto, che permettono ai successori di essere seguiti dall’imprenditore uscente nella fase iniziale del loro inserimento e di essere guidati nell’apprendimento delle dinamiche gestionali, funzionali ed organizzative tipiche della realtà aziendale. In questo modo, l’impresa potrà valutare le attitudini e le competenze personali di ciascun erede, assegnandogli adeguate responsabilità senza necessariamente escluderlo dal processo successorio. In entrambi gli istituti considerati i soggetti coinvolti sono due, nell’usufrutto si parlerà di nudo proprietario e di usufruttario, mentre nell’affitto di locatore e di affittuario.203

L'affitto d'azienda non è disciplinato in maniera organica nel codice civile, infatti, l'art. 2562 c.c. si limita a rinviare alle disposizioni dell'art. 2561 c.c. dettate per l'usufrutto. Il codice civile, tuttavia, oltre all'art. 2561 c.c. dedica una apposita sezione all'affitto in generale nella sezione VI del libro quarto (artt. 1615-1654 c.c.) avente ad oggetto la locazione. Per effetto della stipulazione del contratto di affitto di azienda, il concedente attribuisce l’intera gestione dell’azienda di cui è il proprietario ad un soggetto terzo, affittuario. La situazione

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G. VARCHETTA, F. MAZZALI, M. FIANDRI, La successione dell’imprenditore, Patto di famiglia tra conferme ed alternative, Maggioli, 2010.

108 economica che ci troviamo ad affrontare non permette alle imprese di sfruttare al massimo la propria capacità produttiva, per questo, lo strumento dell’affitto di

azienda può rappresentare un valido strumento per esternalizzare una parte della propria attività riuscendo ad ottenere profitti, dati dall’incasso dei canoni di locazione, a costi sicuramente inferiori rispetto al produrre direttamente.204 Infatti l’affitto di azienda permette la gestione di una crisi aziendale e il passaggio generazionale, senza il necessario e definitivo trasferimento del complesso aziendale. Per conferimento d’azienda si intende l’operazione attraverso la quale un’azienda (o parte di essa) viene conferita da una persona fisica o giuridica (c.d. conferente) ad una società (c.d. conferitaria) giuridicamente distinta dal conferente.205Il conferimento si realizza nel trasferimento del diritto sull’azienda alla società. In sostanza, attraverso tale operazione, si separa dall’impresa conferente un complesso aziendale in funzionamento e lo si inserisce nell’impresa conferitaria, già costituita o nata a seguito del conferimento. Oggetto del contratto di affitto è una azienda, considerata come il complesso unitario di tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali concessi in godimento, in quanto organizzati unitariamente per la produzione di beni e servizi.206

Tra l’altro, perché si abbia affitto di azienda non necessariamente occorrono tutti gli elementi che normalmente la costituiscono, ben potendo alcuni di essi – specie quelli immateriali, quale l’avviamento – mancare oppure non essere funzionanti al momento del sorgere del contratto purché il loro difetto non comprometta l’unità economica del complesso affittato e la sua potenzialità produttiva. Invece l’usufrutto è il “diritto riconosciuto all’usufruttuario di godere

e disporre della cosa altrui, traendo da essa tutte le utilità che può dare

204 Fiscomania, Affitto di azienda: aspetti civilistici, contabili e fiscali:

http://www.fiscomania.com/2013/06/affitto-di-azienda-aspetti-civilistici-contabili-fiscali/

205

La disciplina del conferimento d’azienda si ricava dall’analisi combinata di quanto il codice civile prevede in tema di conferimenti societari di cui agli articoli 2342, 2343, 2440, 2464, 2465 c.c., ed in tema di trasferimento dell’azienda di cui agli articoli 2112, 2556-2560 c.c..

206 Consulenza legale e fiscale, La guida in conferimento d’azienda e quote:

http://www.101professionisti.it/guida/conferimento-d-azienda-e-cessione-quote/approfondimenti/aspetti- civilistici-del-conferimento-di-azienda-739.aspx

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(compresi i frutti), con l’obbligo di non mutare la destinazione economica”207, senza alcun obbligo di miglioramento. L’usufrutto rappresenta un diritto di godimento della cosa altrui, in base al quale il proprietario originario del bene rinuncia al diritto di godere dello stesso e dei frutti che da esso derivano per trasferirlo ad un altro soggetto che si assume l’obbligo di rispettare la destinazione economica e di goderne i frutti. Nel caso specifico delle imprese familiari l’imprenditore può, attraverso tale strumento giuridico, trasferire ai figli la nuda proprietà delle azioni permettendo il loro ingresso nell’assetto proprietario ma riservandosi allo stesso tempo l’usufrutto come ricompensa per l’attività svolta durante gli anni all’interno dell’azienda. In questo modo diventa possibile sia l’inserimento graduale degli eredi, dando loro la possibilità di incrementare le proprie competenze ed esperienze, sia la partecipazione dell’imprenditore alla realizzazione degli obiettivi strategici prefissati.208

Attraverso la concessione in usufrutto o in affitto dell’azienda o di un suo ramo agli eredi che hanno manifestato la volontà di gestirla, viene anche assicurata la tutela di coloro che invece, per mancanza di competenze o di volontà, non sono interessati alla gestione dell’impresa, garantendo a questi ultimi una rendita o un canone in caso di affitto. Vengono così evitati eventuali conflitti tra familiari mediante l’applicazione di principi di meritocrazia nell’attribuzione dei ruoli all’interno dell’azienda. Gli eredi con competenze di gestione, quindi, partecipano ai risultati economici realizzati, positivi o negativi che siano, in base alla loro capacità di gestire l’azienda che è stata loro concessa in usufrutto o in affitto ed ottengono così nel lungo termine, benefici maggiori rispetto agli eredi non gestori. Qualora l’usufrutto venga realizzato tramite il trasferimento della nuda proprietà, inoltre, i successori con ruoli gestori diverranno proprietari effettivi dell’azienda solo dopo la morte dell’imprenditore uscente.209 La

decisione di realizzare o meno il trasferimento della nuda proprietà dipende dal tipo di leadership adottata da chi guida l’impresa, infatti, nel caso di una

207

Aspetto regolamentato dall’ Art. 981 del Codice Civile, Contenuto del diritto di usufrutto.

208 E. CRISTIANO, G. SICOLI, Evoluzione e dinamiche di sviluppo delle imprese familiari, un approccio

economico-aziendale, FrancoAngeli, 2012.

209 V. BERTELLA, La pianificazione del ricambio generazionale nell’impresa familiare, CEDAM,

110 conduzione effettuata seguendo una logica principalmente accentratrice, utilizzare la formula dell’usufrutto a favore degli eredi interessati potrebbe essere un’opportunità per maturare le prime esperienze aziendali all’interno di quei percorsi di crescita che erano stati fino a quel momento negati. L’usufrutto a favore dell’imprenditore uscente, invece, viene solitamente realizzato nel caso vi sia un rapporto collaborativo e consolidato tra successori e colui che è attualmente a capo dell’azienda, che vede progressive assunzioni di responsabilità da parte dei successori ed il trasferimento anticipato del bagaglio di conoscenze ed esperienze, da parte dell’imprenditore uscente.210 In entrambi i

casi il passaggio generazionale rappresenta il momento in cui vengono alla luce i tratti peculiari del rapporto tra predecessore ed eredi e le relative sinergie che questo è in grado di generare.