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Agenti fisici (Rif. Titolo VIII del D.lgs 81/08)

4   ELEMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

4.17   Agenti fisici (Rif. Titolo VIII del D.lgs 81/08)

4.17.1 Rif. Articolo 172 – Definizioni e Campo di applicazione Ai fini del decreto legislativo 81/08 per agenti fisici si intendono il:

 rumore,

 ultrasuoni,

 infrasuoni,

 vibrazioni meccaniche,

 campi elettromagnetici,

 radiazioni ottiche di origine artificiale,

 il microclima,

 atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

4.17.2 Rif. Articolo 181 - Valutazione dei rischi

Nell’ambito della valutazione di cui al documento allegato MS02, l’Azienda ha provveduto a valutare tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione.

L’impresa appaltatrice è tenuta a valutare le reali condizioni di esposizione dei lavoratori in relazione alle effettive condizioni ambientali del luogo di lavoro ed alle macchine impiegate, e conseguentemente adottare DPI e misure prevenzionali adeguate.

La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici deve essere effettuata da personale qualificato in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione.

4.17.3 Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro 4.17.3.1 Rif. Articolo 188 - Definizioni

Ai fini dell’interpretazione del presente paragrafo, si intende per:

 pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza "C";

 livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A) riferito a 20 μPa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6.

Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;

 livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6, nota 2.

4.17.3.2 Articolo 189 - Valori limite di esposizione e valori di azione

Il D.lgs 81/08 definisce i valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco:

 valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 μPa);

 valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 μPa);

 valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 μPa).

4.17.3.3 Articolo 190, 192 e 193 - Valutazione del rischio

Nell'ambito della effettuazione della valutazione dei rischi (allegato MS02), l’Azienda ha valutato l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro.

Nell’ambito del suddetto documento sono state definite le misure per ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori.

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente incaricato dall’Impresa esecutrice.

Inoltre, per quanto riguarda l’esposizione al rumore, le Ditte o i lavoratori autonomi che interverranno per espletare le attività oggetto del presente Appalto debbono ritenersi sufficientemente informate circa i livelli di «esposizione quotidiana personale (Lep/d)» al rumore che possono essere presenti in Cantiere, rammentando ognuna di esse che il D. Lgs. 81/08 pone al Datore di lavoro l’obbligo di:

 informare i lavoratori sui rischi derivanti dal rumore;

 formare i lavoratori sull’uso corretto dei mezzi personali di protezione, degli utensili, delle macchine ed apparecchiature, per ridurre al minimo i rischi per l’udito;

 sottoporre i lavoratori a controllo sanitario.

Naturalmente, in Cantiere dovranno essere utilizzati mezzi ed attrezzature dotati di efficienti silenziatori (martelli pneumatici, motori a scoppio e diesel, ecc.).

L’Impresa esecutrice, nel corso dei lavori, vigilerà comunque affinché in Cantiere venga rispettato quanto disposto nel D. Lgs. 81/08.

Per ultimo, l’Impresa esecutrice si fa carico dell’obbligo di rispettare e far rispettare le ore di silenzio imposte dal Regolamento comunale, anche se il rumore di fondo trasmesso verso l’esterno dovesse essere molto basso.

4.17.4 Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni 4.17.4.1 Rif. Articolo 199 - definizioni

Ai fini dell’interpretazione del presente paragrafo, si intende per:

 vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari;

 vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide;

 esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio A(8): [ms-2]:

valore mediato nel tempo, ponderato in frequenza, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore;

 esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al corpo intero A(8): [ms-2]: valore mediato nel tempo, ponderato, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore.

4.17.4.2 Articolo 201 - Valori limite di esposizione e valori d’azione

Il D.lgs 81/08 definisce i valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione:

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio Valore limite giornaliero di esposizione

(normalizzato ad un periodo di 8 ore) A(8) = 5 m/s2 Valore limite su periodi brevi di esposizione A(8) = 20 m/s2

Livello d'azione giornaliero di esposizione

(normalizzato ad un periodo di 8 ore) A(8) = 2,5 m/s2 Vibrazioni trasmesse al corpo intero

Valore limite giornaliero di esposizione

(normalizzato ad un periodo di 8 ore) A(8) = 1 m/s2 Valore limite su brevi periodi di esposizione A(8) = 1,5 m/s2

Livello d'azione giornaliero di esposizione

(normalizzato ad un periodo di 8 ore) A(8) = 0,5 m/s2 4.17.4.3 Articolo 202, 203 - Valutazione dei rischi

Nell'ambito della effettuazione della valutazione dei rischi (MS02), l’Azienda ha valutato l'esposizione dei lavoratori al rischio vibrazioni durante il lavoro.

L’impresa appaltatrice è tenuta a valutare le reali condizioni di esposizione dei lavoratori in relazione alle effettive condizioni ambientali del luogo di lavoro ed alle macchine impiegate, e conseguentemente adottare DPI e misure prevenzionali adeguate.

4.17.5 Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici 4.17.5.1 Rif. Articolo 206 – Campo di applicazione

Il capo IV del D.Lgs. 81/08 determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come definiti dall'articolo 207, durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti

nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia, e da correnti di contatto.

Tutti i siti di areti presentano valori di esposizione che rientrano nei limiti prescritti dalle norme. In ogni caso l’impresa appaltatrice è tenuta a valutare le reali condizioni di esposizione dei lavoratori in relazione alle effettive condizioni ambientali del luogo di lavoro ed alle macchine impiegate, e conseguentemente adottare DPI e misure prevenzionali adeguate.

4.17.6 Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali 4.17.6.1 Articolo 213 - Campo di applicazione

Il capo V del D.Lgs. 81/08 stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare, dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.

Generalmente, data la tipologia di attività svolta dall’azienda, tale rischio non risulta essere presente.

Pur tuttavia, qualora ricorresse la presenza dello stesso nelle attività svolte dall’impresa, la stessa è tenuta a darne una valutazione, e conseguentemente a prevedere le misure ed i DPI da adottare.

4.18 Sostanze pericolose (Rif. Titolo IX del D.lgs 81/08)