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SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO CARICHI PESANTI E NOLEGGIO PIATTAFORME AEREE

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(1)

SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO CARICHI PESANTI E NOLEGGIO PIATTAFORME AEREE

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

(D.U.V.R.I.)

(ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 9 aprile 2008, n. 81)

Allegato al Disciplinare Tecnico n° 7/4/471

(2)

Indice del documento:

1  SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE ... 5 

1.1  Profilo dell'Azienda Committente, Appaltatore, Subappaltatore e Lavoratore Autonomo ... 7 

1.2  Descrizione delle attività oggetto dell’Appalto... 12 

1.2.1  Processi lavorativi previsti nell’Appalto e contestualizzazione dei documenti di sicurezza ... 13 

1.2.2  Diagrammi interferenze lavorazioni tipo ... 14 

1.2.3  Riunione di coordinamento tra areti e impresa appaltatrice ... 14 

1.2.4  Coordinamento tra imprese appaltatrici, subappaltatori ed eventuali lavoratori autonomi ... 15 

2  RIFERIMENTI NORMATIVI ... 16 

3  TERMINI E DEFINIZIONI ... 16 

4  ELEMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ... 18 

4.1  Tipo di organizzazione ... 18 

4.2  Computo dei lavoratori ... 19 

4.3  Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro... 19 

4.3.1  Rif. Articolo 16 - Delega di funzioni ... 19 

4.3.2  Rif. Articoli 17 e 18 - Obblighi del datore di lavoro e dei Dirigenti ... 19 

4.3.3  Rif. Articolo 19 - Obblighi del preposto ... 21 

4.3.4  Rif. Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori ... 21 

4.3.5  Rif. Articolo 25 - Obblighi del medico competente ... 22 

4.3.6  Rif. Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione ... 23 

4.4  Valutazione dei Rischi ... 24 

4.4.1  Oggetto della Valutazione dei rischi e modalità ... 24 

4.5  Gestione della prevenzione nei luoghi di avoro ... 28 

4.5.1  Servizio di prevenzione e protezione (SPP) ... 28 

4.5.2  Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ... 28 

4.5.3  Articolo 35 - Riunione periodica ... 28 

4.6  Informazione e formazione ... 29 

4.6.1  Rif. Articolo 36 – Informazione ai lavoratori ... 29 

4.6.2  Rif. Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti ... 29 

4.7  Sorveglianza sanitaria ... 30 

4.7.1  Rif. Articoli 38, 39, 40, 41 – Medico Competente ... 30 

4.8  Gestione delle emergenze ... 31 

4.8.1  Rif. Articoli 43 – Disposizioni generali ... 31 

4.8.2  Articolo 45 - Primo soccorso ... 32 

4.8.3  Rif. Articolo 46 - Prevenzione incendi ... 32 

4.9  Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori ... 33 

4.9.1  Rif. Articoli 47 e 50 – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS ... 33 

4.10  Luoghi di lavoro (Rif. Titolo II del D.lgs 81/08) ... 34 

4.10.1  Rif. Articolo 62 del D.lgs 81/08 - Definizioni ... 34 

4.10.2  Rif. Articolo 64 - Obblighi del datore di lavoro ... 34 

4.10.3  Rif Articolo 66 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento ... 34 

4.11  Uso delle attrezzature di lavoro (Rif. Titolo III del D.lgs 81/08) ... 34 

4.11.1  Rif. Articolo 69 - Definizioni ... 34 

4.11.2  Rif. Articolo 70 - Requisiti di sicurezza ... 35 

4.11.3  Rif. Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro ... 35 

4.11.4  Rif. Articolo 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso ... 35 

4.11.5  Articolo 73 - Informazione e formazione ... 35 

4.12  Uso dei dispositivi di protezione individuale (Rif. Titolo III del D.lgs 81/08) ... 35 

4.12.1  Rif. Articolo 74 - Definizioni ... 35 

(3)

4.12.2  Rif. Articolo 75 - Obbligo di uso ... 36 

4.12.3  Rif. Articolo 76 - Requisiti dei DPI ... 36 

4.12.4  Rif. Articolo 78 - Obblighi dei lavoratori ... 38 

4.13  Impianti ed apparecchiature elettriche (Rif. Titolo III del D.lgs 81/08) ... 39 

4.13.1  Rif. Articolo 80 - Obblighi del datore di lavoro ... 39 

4.13.2  Rif. Articolo 82 - Lavori sotto tensione ... 39 

4.13.3  Rif. Articolo 83 - Lavori in prossimità di parti attive ... 40 

4.13.4  Rif. Articolo 86 - Verifiche ... 40 

4.14  Segnaletica di Salute e Sicurezza (Rif. Titolo V del D.lgs 81/08) ... 40 

4.14.1  Rif. Articolo 161 - Campo di applicazione ... 40 

4.14.2  Rif. Articolo 162 - Definizioni ... 40 

4.14.3  Rif. Articolo 163 - Obblighi del datore di lavoro ... 41 

4.15  Movimentazione manuale dei carichi (Rif. Titolo VI del D.lgs 81/08) ... 49 

4.15.1  Rif. Articolo 168 - Obblighi del datore di lavoro ... 49 

4.15.2  Rif. Articolo 169 - Informazione, formazione e addestramento ... 49 

4.16  Attrezzature munite di VDT (Rif. Titolo VII del D.lgs 81/08) ... 49 

4.16.1  Articolo 173 - Definizioni ... 49 

4.16.2  Articolo 174 - Obblighi del datore di lavoro ... 49 

4.16.3  Rif. Articolo 175 - Svolgimento quotidiano del lavoro ... 49 

4.16.4  Articolo 176 - Sorveglianza sanitaria ... 49 

4.16.5  Rif. Articolo 177 - Informazione e formazione ... 50 

4.17  Agenti fisici (Rif. Titolo VIII del D.lgs 81/08) ... 50 

4.17.1  Rif. Articolo 172 – Definizioni e Campo di applicazione ... 50 

4.17.2  Rif. Articolo 181 - Valutazione dei rischi ... 50 

4.17.3  Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro ... 50 

4.17.4  Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni ... 51 

4.17.5  Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici ... 52 

4.17.6  Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali ... 53 

4.18  Sostanze pericolose (Rif. Titolo IX del D.lgs 81/08) ... 53 

4.18.1  Rif. Articolo 221 – Protezione da agenti Chimici ... 53 

4.18.2  Rif. Articolo 222 - Definizioni ... 53 

4.18.3  Rif. Articolo 223 - Valutazione dei rischi ... 54 

4.18.4  Rif. Articolo 227 - Informazione e formazione dei lavoratori ... 54 

4.19  Sostanze pericolose (Rif. Titolo IX del D.lgs 81/08) ... 61 

4.19.1  Rif. Articolo 233 – Protezione da agenti Cancerogeni ... 61 

4.19.2  Rif. Articolo 234 - Definizioni ... 61 

4.19.3  RifArticolo 236 - Valutazione del rischio ... 61 

4.19.4  Rif. Articolo 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie ... 62 

4.20  Sostanze pericolose (Rif. Titolo IX del D.lgs 81/08) ... 62 

4.20.1  Rif. Articolo 233 – Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto ... 62 

4.21  Esposizione ad agenti biologici (Rif. Titolo X del D.lgs 81/08) ... 62 

4.21.1  Rif. Articolo 266 – Campo di applicazione ... 62 

4.21.2  Rif. Articolo 268 - Classificazione degli agenti biologici ... 62 

4.21.3  Rif. Articolo 271 a 277 - Valutazione del rischio ... 63 

4.22  Protezione da atmosfere esplosive (Rif. Titolo XI del D.lgs 81/08) ... 63 

4.22.1  Rif. Articolo 287 – Protezione dai rischi contro le esplosioni ... 63 

4.22.2  Rif. Articolo 290 – Valutazione del rischio... 63 

4.23  Programmi di miglioramento (rif. Art. 28 comma 2 lettera C del D.Lgs 81/08) ... 63 

4.23.1  Audit di sicurezza ... 64 

4.23.2  Reports di sicurezza ... 64 

4.23.3  Riesame della valutazione ... 64 

4.24  Recapiti telefonici di emergenza ... 65 

5  ALLEGATI ... 66 

6  VALUTAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA PER “INTERFERENZE” ... 66 

(4)

6.1  Stima del prezzo unitario ... 67  7  DISPOSIZIONI FINALI ... 70 

(5)

1 Scopo e campo di applicazione

Il presente documento definisce le modalità di gestione e le attività messe in atto dall’azienda al fine di garantire la sicurezza e la salute delle lavoratrici e dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Il presente documento si applica a tutte le attività aziendali eseguite con personale proprio e di imprese appaltatrici, presso le proprie sedi, impianti, strutture esterne.

Nell’ambito delle attività svolte da areti S.p.A. (nel seguito Committente), quelle previste nella presente fornitura, definita con riferimento Ordine ACEA n° ___________________________del _________________, saranno affidate alla Società “___________________________” (nel seguito Appaltatore o Impresa appaltatrice).

Le attività saranno regolate per mezzo di apposito contratto commerciale.

Pertanto ai fini della cooperazione prevista dall’Art. 26 comma 3 del D.Lgs 81 del 09/04/2008, il presente documento di valutazione dei rischi, viene redatto dal Datore di Lavoro Committente e sarà consegnato al Datore di Lavoro delle impresa appaltatrice e delle altre imprese coinvolte.

Nel documento sono evidenziate tutte le fasi lavorative, nonché le misure di prevenzione e protezione adottate.

Tutte le attività inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro saranno condivise dai datori di lavoro e dai rispettivi servizi di prevenzione e protezione (SPP) (ivi compresi subappaltatori e lavoratori autonomi).

Scopi del presente documento sono:

1) fornire agli stessi soggetti affidatari dei lavori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (art. 26 comma 1 lett. b e comma del D.

Lgs. n. 81/08);

2) soddisfare l’obbligo per il datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente ed appaltatore attraverso l’elaborazione di un “documento unico di valutazione dei rischi” (DUVRI), che valuti i rischi dovuti alle “interferenze” e ne indichi le misure adottate per l’eliminazione o la riduzione mediante appositi provvedimenti (art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 81/08);

3) fornire gli strumenti per valutare i costi della sicurezza necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenze, oltre a quelli propri connessi allo specifico appalto (art. 26 comma 5 del D.

Lgs. n. 81/08).

Nel DUVRI non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall’attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell’effettuazione delle prestazioni.

L’Appaltatore, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione del DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

(6)

Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell’Appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

Si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;

- immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell’Appaltatore;

- esistenti nel luogo di lavoro del Committente, ove è previsto che debba operare l’Appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’Appaltatore;

- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal Committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata).

(7)

1.1 Profilo dell'Azienda Committente, Appaltatore, Subappaltatore e Lavoratore Autonomo IL PRESENTE ELENCO DEVE ESSERE COMPILATO E AGGIORNATO NON APPENA I DATI SIANO DISPONIBILI.

areti S.p.A. (Committente) Denominazione: areti spa

Sede Legale: P.le Ostiense, 2

Comune: Roma

c.a.p.: 00154

Committente:

RSPP:

RLS:

Medico Competente:

Preposti:

Partita IVA 0 5 8 1 6 6 1 1 0 0 7 Codice Fiscale Posizione INPS 7 0 4 1 2 5 6 4 9 0

Posizione INAIL 1 2 0 4 3 1 1 5 1 1 1

Codice ATECO 3 5 1 3 0 0 Distribuzione di energia elettrica

STRUTTURA ORGANIZZATIVA (Committente)

Responsabile Direzione Lavori:

Nome Cognome

Qualifica Indirizzo Città Tel./Fax:

Responsabile Direzione Lavori AT:

Nome Cognome

Qualifica Indirizzo Città Tel./Fax:

(8)

Partita IVA Registro Imprese Posizione INPS Posizione INAIL Codice ATECO

STRUTTURA ORGANIZZATIVA IMPRESA

Qualifica: Società

Denominazione:

Sede Legale:

Comune:

c.a.p. :

Legale Rappresentante:

Direttore Tec. Cantiere:

Tec. Assistente Cantiere:

Preposto:

RSPP:

RLS:

Medico Competente:

A.S.L. di competenza:

Addetto primo soccorso:

Addetto antincendio:

(9)

STRTTURA ORGANIZZATIVA IMPRESA Qualifica:

Denominazione:

Sede Legale:

Comune:

c.a.p. :

Legale Rappresentante:

Direttore Tec. Cantiere:

Tec. Assistente Cantiere:

Preposto:

RSPP:

RLS:

Medico Competente:

A.S.L. di competenza:

Addetto primo soccorso:

Addetto antincendio:

Partita IVA Registro Imprese Posizione INPS Posizione INAIL Codice ATECO

(10)

STRTTURA ORGANIZZATIVA IMPRESA Qualifica:

Denominazione:

Sede Legale:

Comune:

c.a.p. :

Legale Rappresentante:

Direttore Tec. Cantiere:

Tec. Assistente Cantiere:

Preposto:

RSPP:

RLS:

Medico Competente:

A.S.L. di competenza:

Addetto primo soccorso:

Addetto antincendio:

Partita IVA Registro Imprese Posizione INPS Posizione INAIL Codice ATECO

(11)

ENTE Denominazione:

Sede Legale Comune c.a.p.

Responsabile:

Direttore Tec. Cantiere:

Tec. Assistente Cantiere:

Preposto:

Medico Competente

LAVORATORI AUTONOMI Denominazione:

Sede Legale:

Comune:

c.a.p. :

Legale Rappresentante:

Direttore Tec. Cantiere:

Tec. Assistente Cantiere:

Preposto:

RSPP:

RLS:

Medico Competente:

A.S.L. di competenza:

Addetto primo soccorso:

Addetto antincendio:

Partita IVA Registro Imprese Posizione INPS Posizione INAIL Codice ATECO

(12)

1.2 Descrizione delle attività oggetto dell’Appalto

areti S.p.A. dispone di una rete elettrica di distribuzione primaria a tensione 220, 150, 60, 20 ed 8,4 kV, che si sviluppa sul territorio del Comune di Roma e di Formello, dove preesistono insediamenti, reti e numerose opere tra cui cabine primarie di trasformazione ed elettrodotti aerei ed in cavo in Alta Tensione.

Gli interventi oggetto del presente Servizio riguardano le attività di seguito descritte:

 impiego di piattaforme aeree con operatore:

- presso le Cabine Primarie situate nella Provincia di Roma;

- lungo i tracciati delle Linee elettriche in Alta Tensione di areti ubicate all’interno della Provincia di Roma;

- presso altri siti di areti;

 sollevamento e movimentazione carichi pesanti all’interno delle Cabine Primarie;

 sollevamento, movimentazione e trasporto di carichi pesanti tra i tracciati delle Linee elettriche in Alta Tensione e tra le Cabine Primarie o altri siti di areti, con impiego di autogrù con operatore, secondo le modalità nel seguito descritte;

 impiego di personale dell’Appaltatore per operazioni di facchinaggio presso le Cabine Primarie di areti o lungo i tracciati delle Linee elettriche in Alta Tensione di areti.

Il Servizio oggetto della fornitura sarà svolto dall’Appaltatore utilizzando diverse tipologie di autogrù o piattaforme aeree in funzione delle indicazioni fornite dal Committente.

La Committente invierà all’Appaltatore una richiesta di intervento con l’indicazione:

 della tipologia dell’autogrù o della piattaforma aerea da utilizzare per il Servizio con eventuali ulteriori caratteristiche di dettaglio;

 degli indirizzi delle Cabine Primarie o dei siti nei quali dovrà essere espletato il Servizio;

 del giorno/i dell’intervento e dell’orario di inizio intervento;

 dell’eventuale obbligo del sopralluogo preliminare per interventi eseguiti all’interno delle Cabine Primarie e/o in prossimità delle linee elettriche aeree, in aree con presenza di impianti elettrici in Alta, Media e bassa Tensione in regolare esercizio.

La tipologia dei mezzi necessari per l’esecuzione dell’attività potrà essere concordata con l’Appaltatore.

In caso di attività urgenti derivate da esigenze improrogabili della rete elettrica la richiesta di intervento potrà essere inoltrata dal Committente tramite telefono. Ad essa seguirà una richiesta scritta a regolarizzazione.

Il Preposto ai Lavori del Committente esporrà all’Appaltatore le attività oggetto dell’intervento. Nel caso di spostamenti di carichi predisporrà l’imbraco del carico e l’aggancio al dispositivo di sollevamento. Nel caso di utilizzo di piattaforme aeree provvederà a disporre sulle stesse il materiale (attrezzature e componenti) da movimentare. Sulle stesse saranno presenti uno o due operatori del Committente. Sarà, invece, responsabilità dell’Appaltatore il posizionamento a regola d’arte del mezzo di sollevamento e ogni attività inerente alla movimentazione ed utilizzo dello stesso. Le attività, inoltre, saranno condotte nel rispetto di quanto esposto nel presente documento con

(13)

particolare riferimento alle prescrizioni riportate nel D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Per la movimentazione ed il trasporto di fusti di olio dovrà essere rispettato anche quanto previsto nella “Istruzione Operativa per la movimentazione ed il trasporto di fusti di olio dielettrico non contaminato da PCB” di cui all’allegato C del Disciplinare Tecnico n° 7/4/447.

Potranno essere usate attrezzature per l’imbraco del carico (grilli, fasce, ecc.) dell’Appaltatore previo il controllo della idoneità all’impiego da parte del Preposto ai Lavori del Committente.

Le operazioni di alloggiamento e di fissaggio dei carichi sul cassone dell’autogrù, eseguite sotto la responsabilità del personale dell’Appaltatore, saranno svolte in conformità alle prescrizioni delle leggi e regolamenti vigenti per il trasporto su strada.

Le lavorazioni oggetto del Servizio saranno eseguite dall’Impresa appaltatrice con l’affiancamento e l’assistenza per tutta la durata delle attività presso i siti di areti di personale del Committente.

N.B.: qualora nel corso dell’espletamento del presente contratto, per alcuni specifici cantieri, si rilevi la presenza delle condizioni di applicazione dell’art. 88 e ss. del D. Lgs. n. 81/08 e del D.P.R.

n. 222/03, dovranno essere adottate le prescrizioni di cui alle norme suddette, ivi compresa la redazione di Piano di Sicurezza e Coordinamento, la nomina di Coordinatori in fase di Progettazione ed Esecuzione, ecc.

Quanto sopra deve essere attuato prima della specifica consegna del singolo lavoro interessato.

1.2.1 Processi lavorativi previsti nell’Appalto e contestualizzazione dei documenti di sicurezza Il DUVRI dovrà essere contestualizzato, preventivamente all’inizio di ogni cantiere di lavoro, anche per mezzo della compilazione e condivisione del modello MS04, ovvero per mezzo di un verbale di coordinamento.

Ovviamente l’emissione del modello MS04, del verbale di coordinamento con gli aggiornamenti relativi al singolo intervento prevedono sempre la rispettiva integrazione/aggiornamento dei documenti POS o PSS emessi dall’impresa esecutrice (o imprese esecutrici).

Il modello MS04 dovrà essere compilato a cura del personale di areti e dovrà essere inviato all’Appaltatore, in modo da permettere un eventuale adeguamento dei documenti di sicurezza dell’impresa e controfirmato da tutte le figure di volta in volta dedicate alla compilazione delle varie sezioni. Anche il referente dell’Appaltatore dovrà controfirmare il modello, a testimonianza della sua presa d’atto e per condivisione dei contenuti e delle verifiche svolte.

L’Appaltatore invierà, preventivamente all’inizio delle attività in sito, il Piano della Sicurezza che conterrà, tra l’altro, tutte le azioni che intenderà intraprendere per eseguire in sicurezza il lavoro in relazione ai rischi specifici dei luoghi.

Qualora le attività previste vadano ad interessare impianti in regolare esercizio, che devono essere posti preventivamente fuori servizio, il fuori servizio delle varie sezioni d’impianto, sarà concesso all’Appaltatore compatibilmente con le esigenze dell’esercizio elettrico e secondo le normative di sicurezza interne di areti S.p.A., come esposto nel documento “NOTA TECNICA Rev. 3 Novembre 2014 – Prescrizioni concernenti i rapporti tra areti S.p.A. e le imprese appaltatrici per l’esecuzione di attività lavorative sotto tensione in bassa tensione, fuori tensione su impianti elettrici di bassa, media ed alta tensione in esercizio e/o in prossimità degli stessi” (allegato MS05)

(14)

1.2.2 Diagrammi interferenze lavorazioni tipo

Si rappresenta in allegato MS01, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, il diagramma descrittivo delle attività preponderanti oggetto dell’appalto.

Lo stesso mostra la distribuzione delle fasi lavorative nel tempo ed evidenziano le eventuali interferenze che possono generarsi.

In particolare, si evince che, proprio per la tipologia degli interventi richiesti, non esistono attività che si sovrappongono sia nel tempo che nello spazio.

N.B.: il diagramma in oggetto non ha valore ai fini del rispetto delle scadenze contrattuali e della definizione dei reali tempi di esecuzione delle lavorazioni: esso ha il solo scopo di illustrare il verificarsi di eventuali interferenze.

I programmi effettivi dei singoli lavori compresi nell’appalto, e commissionati in relazione alle effettive esigenze, saranno di volta in volta precisati in sede di assegnazione della specifica partita di lavoro.

I Programmi dettagliati degli interventi, che saranno redatti in sede di assegnazione della singola partita di lavoro, dovranno tenere conto della presenza del personale del Committente e che la presenza di altre imprese appaltatrici e l’eventuale impiego di Ditte subappaltatrici o lavoratori autonomi non dovrà mai comportare sovrapposizioni di lavorazioni interferenti con quelle dell’Impresa principale o tra loro.

In ogni caso sarà comunque obbligo della Impresa appaltatrice illustrare ad ogni Ditta subappaltatrice e lavoratori autonomi, i tempi, le modalità e le zone di intervento in cui potranno operare evitando rischi da interferenza, in conformità:

 al programma di dettaglio elaborato nel Piano di Sicurezza,

 alle procedure di sicurezza in esso contenute,

 alle particolari direttive integrative che verranno illustrate nelle Riunioni di coordinamento che precederanno l’inizio dei lavori in generale e di ogni Fase in particolare.

Per la sicurezza di tutte le Maestranze nei luoghi di lavoro è inoltre necessario che insieme alla

«compatibilità tra Ditte» e progressione delle Fasi lavorative individuate» vengano rispettate da ogni persona interessata ai lavori anche le misure di sicurezza e le cautele evidenziate nelle Schede allegate al presente documento (allegato MS02).

È IMPORTANTE PRECISARE CHE LE SCHEDE CITATE – ANCHE SE EVIDENZIANO I PERICOLI RICORRENTI IN OGNI FASE OPERATIVA – NON POSSONO ESSERE CONSIDERATE ESAUSTIVE E QUINDI NON ESONERANO NESSUNO DALL’OBBLIGO DI RISPETTARE TUTTE LE NORME DI BUONA TECNICA DI ESECUZIONE E TUTTI I CONTENUTI DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA.

1.2.3 Riunione di coordinamento tra areti e impresa appaltatrice

Qualora necessario, preventivamente all’inizio delle attività lavorative verrà effettuata, presso il sito interessato dalle stesse, una riunione di coordinamento tra:

- il Rappresentante di areti S.p.A.,

- il Preposto Lavori dell’impresa appaltatrice,

(15)

- il Preposto Lavori di areti S.p.A.,

- il Preposto Lavori/Rappresentante di eventuali altre imprese appaltatrici chiamate ad operare nel sito,

con l’elaborazione congiunta del relativo Verbale di Coordinamento.

Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto sia ad areti che all’impresa appaltatrice, e ad eventuali altre imprese, di interrompere immediatamente i lavori.

Il Responsabile o il Preposto ai Lavori di areti e il Preposto ai Lavori dell’impresa appaltatrice, potranno interrompere i lavori, qualora ritenessero nel prosieguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.

1.2.4 Coordinamento tra imprese appaltatrici, subappaltatori ed eventuali lavoratori autonomi

Tutte le Ditte che contribuiranno ai lavori dovranno preventivamente condividere ed eventualmente aggiornare ed integrare il presente documento, sottoscrivendolo prima dell’inizio dei lavori.

L’Impresa appaltatrice, che gestisce il lavoro, avrà il compito e la responsabilità di informare chiunque graviti nell’area del Cantiere dell’obbligo di prendere visione e rispettare i contenuti del presente documento e delle eventuali successive integrazioni; con lo scopo preminente di tutelare la sicurezza dei luoghi di lavoro da interferenze che potrebbero rivelarsi pericolose.

Per una migliore «Formazione ed Informazione» di quanti, anche saltuariamente, saranno coinvolti nella vita del Cantiere, l’Impresa appaltatrice, che gestisce il Cantiere, provvederà anche con la distribuzione di materiale illustrativo che contenga le informazioni necessarie sui rischi esistenti in Cantiere, con particolare riferimento ai conseguenti obblighi e divieti da rispettare.

Precisazioni per le ditte che interverranno nel corso dei lavori

L’Impresa appaltatrice coordinerà gli interventi di protezione e prevenzione in Cantiere, ma tutti i Datori di lavoro delle altre Ditte che saranno presenti durante l’esecuzione dell’opera, saranno tenuti ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81/08, e cureranno, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;

b) la scelta dell’ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;

c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

d) la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

e) la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;

f) l’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;

g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimità del cantiere.

(16)

Tutte le Ditte e/o Lavoratori autonomi che interverranno nel corso dei lavori sono obbligate a partecipare alle riunioni di coordinamento promosse dall’impresa Committente e/o dall’Impresa appaltatrice, per condividere le prescrizioni e gli obblighi – in materia di sicurezza – che dovranno rispettare nel corso dei lavori, con particolare riferimento alle eventuali o possibili attività interferenti.

2 Riferimenti normativi

Il presente documento fa riferimento a:

 D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

 D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;

 norma UNI EN ISO 9001-2000;

 DM 388/2003 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale;

 DM 8/03/1985 e LEGGE 7/12/1984 N. 818 e s.m.i. direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi;

 DM 10/03/1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.

3 Termini e definizioni

I termini usati nel presente documento sono di seguito elencati:

lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione;

datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;

impresa / azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

nel seguito si intende per impresa qualsiasi ditta che sia coinvolta nell’esecuzione delle lavorazioni (areti, Appaltatore, Subappaltatore);

dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;

preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

assistente areti: tecnico dell’impresa committente incaricato della supervisione delle attività ai fini della verifica della esecuzione dei lavori secondo le specifiche contrattuali e delle operazioni di

“Consegna degli Impianti” ai sensi delle procedure areti vigenti;

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responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio;

medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa;

prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno;

salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità;

valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

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buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all’articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, previa istruttoria tecnica dell’ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;

formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

4 Elementi del sistema di gestione della sicurezza 4.1 Tipo di organizzazione

L’Unità Produttiva che rappresenta l’impresa committente è raffigurabile nella tipica struttura gerarchica che presenta al suo vertice il Datore di lavoro e via via verso la base della piramide: i Dirigenti e Preposti alla sicurezza, gli addetti alla gestione delle emergenze ed i lavoratori.

Ognuno di essi partecipa alle misure di sicurezza per le proprie competenze come meglio specificato di seguito. Il Datore di lavoro definisce la politica della sicurezza, organizza l’impresa e adotta le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori.

Infatti è il Datore di lavoro che si appresta all’affidamento di incarichi e nomine per l’espletamento degli obblighi specifici dei Dirigenti, dei Preposti alla sicurezza, degli addetti alla gestione delle emergenze e dei lavoratori, sulla base delle esigenze aziendali specificate.

Con riguardo alla gestione delle risorse, ivi compresi gli aspetti legati alla Sicurezza ed Igiene del Lavoro, va precisato che i relativi compiti rientrano tra le normali competenze di carattere gestionale svolti dal datore di lavoro. In tale ambito, ferme restando l'organizzazione e le responsabilità del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi, dei Dirigenti e dei Preposti, oltre alle normali e tradizionali attività di competenza, svolge un ruolo attivo e di supporto per i compiti relativi a:

- organizzazione, gestione e formazione delle risorse umane,

- gestione dei rapporti con i dipendenti sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro per tutti gli aspetti di informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori,

- coordinamento degli aspetti legali e rapporti con organi ispettivi (ASL, Ispettorato del Lavoro ecc.)

- controllo Sorveglianza Sanitaria e Pronto Soccorso.

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4.2 Computo dei lavoratori

L’organico delle Imprese coinvolte nell’appalto deve essere comunicato all’impresa committente e deve, parallelamente, essere fornita copia autentica dei Libri Matricola. Inoltre deve essere redatta una sintesi come da tabelle appresso riportata.

Tipologia Numero

Titolare Dirigenti (**)

Preposti (**)

Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (**)

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (**) Addetti al primo soccorso (**)

Addetti antincendio (**) Dipendenti (**)

(**) L’aggiornamento del numero, dei ruoli e dei nomi delle figure richiamate deve essere comunicato all’impresa committente.

4.3 Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro 4.3.1 Rif. Articolo 16 - Delega di funzioni

Qualora il Datore di Lavoro preveda deleghe di funzione, le stesse dovranno essere predisposte secondo i seguenti limiti e condizioni:

 essa risulti da atto scritto recante data certa;

 il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

 attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

 essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

 la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Tale delega deve essere resa pubblica a tutti i dipendenti.

In tal caso la delega di funzioni non escluderà l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

4.3.2 Rif. Articoli 17 e 18 - Obblighi del datore di lavoro e dei Dirigenti

I compiti in materia di prevenzione e sicurezza sono affidati al Datore di lavoro, il quale ha l’obbligo di:

 valutare di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28 (obbligo del Datore di Lavoro non delegabile);

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 designare del RSPP (obbligo del Datore di Lavoro non delegabile);

 nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria;.

 designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;

 fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP e il medico competente;

 prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

 richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

 richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico;

 adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

 informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

 adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

 astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

 consentire ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

 consegnare tempestivamente al RLS, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del presente DVR,;

 prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

 comunicare all’INAIL, o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro;

 consultare il RLS nelle ipotesi di cui all’articolo 50 del D.Lgs 81/08;

 adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro;

 nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;

 convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35;

 aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

 comunicare annualmente all’INAIL i nominativi del RLS;

 vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

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 Fornire al RSPP ed al medico competente informazioni in merito a:

o la natura dei rischi;

o l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;

o la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

o i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali;

o i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

4.3.3 Rif. Articolo 19 - Obblighi del preposto

I preposti nominati attraverso opportuna comunicazione scritta, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

 sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

 verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

 richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

 informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

 astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

 segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

 frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.

Ricordando agli stessi che tali obblighi ricadono in obblighi che, qualora disattesi, possono essere sanzionati dagli Organi di Vigilanza.

4.3.4 Rif. Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Inoltre i lavoratori devono in particolare:

 contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

 osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

 utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di

(22)

trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

 utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

 segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS;

 non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

 non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

 partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

 sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

I lavoratori che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

4.3.5 Rif. Articolo 25 - Obblighi del medico competente Il medico competente:

 collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico- fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.

Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale;

 programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

 istituisce, anche tramite l’accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;

 consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;

 consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;

 invia all’ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all’ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;

 fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta

(23)

l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

 informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

 comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, al datore di lavoro, al RSPP, al RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

 visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel DVR;

 partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

4.3.6 Rif. Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione

Mediante il presente appalto, areti affiderà le lavorazioni sopra descritte alla ditta appaltatrice aggiudicataria, con la quale verrà stipulato apposito contratto.

Ogni impresa, in caso di affidamento dei lavori ad altra impresa (appaltatrice, subappaltatrice o a lavoratori autonomi), ne verifica l’idoneità tecnico professionale, in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso le seguenti modalità:

 acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

 acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

inoltre:

 fornisce agli stessi soggetti affidatari dei lavori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Le Aziende cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che hanno impatto sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

L’Azienda promuove la cooperazione ed il coordinamento, elaborando il presente ed unico DVR, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.

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4.4 Valutazione dei Rischi

4.4.1 Oggetto della Valutazione dei rischi e modalità

Il documento è stato redatto a conclusione della valutazione, e lo stesso contiene:

 una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

 l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;

 l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

 l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

 l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

L’elaborato MS02 analizza tutti i processi dei lavori appaltati ed ogni attività correlata, i prodotti utilizzati e le attrezzature e le macchine impiegate.

A tal fine viene fatta una analisi di tutti i rischi tenendo in considerazione anche quelli richiamati nell’Allegato VIII del D.lgs 81/08.

Pertanto per valutare l’indice di rischio delle diverse fasi lavorative si è fatto riferimento alla nota relazione:

R = (PD)

nella quale R rappresenta l’entità del rischio, P la probabilità di accadimento di un determinato evento sfavorevole, e D la magnitudo o entità del danno provocato al lavoratore dall’evento stesso.

Per la stima della probabilità P di accadimento di un evento sfavorevole ci si è riferiti anche alle tabelle rese disponibili dall’INAIL, assegnando i seguenti indici:

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PROBABILITA’

Valore Livello Criteri

4 Altamente probabile

o Esiste una correlazione diretta fra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori.

o Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda o in azienda simile o in situazioni operative simili.

o Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda

3 Probabile

o La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico e diretto.

o E’ noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito un danno.

o Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in azienda.

2 Poco

probabile

o La mancanza rilevata può provocare un danno, solo in circostanze sfortunate di eventi.

o Sono noti solo pochissimi episodi già verificatesi.

o Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa

1 Improbabile

o La mancanza rilevata può provocare un danno, solo in circostanze sfortunate di eventi poco probabili, indipendenti.

o Non sono noti episodi già verificatisi.

o Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.

Per la stima della magnitudo o entità del danno D si è fatto riferimento alle classi INAIL, prevedendo un ulteriore livello per infortuni che provochino danni rapidamente reversibili:

DANNO

Valore Livello Criteri

4 Gravissimo o Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale.

o Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.

3 Grave o Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale.

o Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.

2 Medio o Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile.

o Esposizione cronica con effetti reversibili.

1 Lieve o Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile.

o Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

Si ottiene di conseguenza la seguente matrice di rischio:

(26)

P

4 4 8 12 16 3 3 6 9 12 2 2 4 6 8 1 1 2 3 4

1 2 3 4 D

Si identificano di conseguenza tre diverse aree di esposizione al rischio:

Valore del

rischio Azioni da intraprendere Entità del

rischio

R => 9 Azioni correttive indilazionabili Alto

4 <= R <= 8 Azioni correttive e/o migliorative necessarie da programmare con adeguata urgenza

Medio 2 <= R <= 3 Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve-

medio termine Basso

*R = 1 Nessuna azione in particolare da attuare Trascurabile (*) tale valore è assegnato alle attività per le quali si potrebbe affermare che il rischio non è presente (vedi allegato MS02), ma si preferisce comunque analizzare la presenza di taluni rischi dando dei valori trascurabili.

Per effettuare la valutazione dei rischi, richiamata nell’allegato MS02, si è fatto riferimento all’allegato VIII del D. Lgs. 81/08 e ai diversi titoli specifici (es. valutazione dell’esposizione a campi elettromagnetici), di seguito viene fatta una relazione sulle scelte per ogni rischio individuato.

Elenco dei principali rischi valutati

RISCHI Note

Fisici Movimentazione man. carichi

Seppellimento annegamento Cadute dall’alto di persone e oggetti

Urti impatti compressioni Punture tagli abrasioni

Vibrazioni Scivolamenti cadute ribaltamento

Calore freddo

Elettrici Radiazioni

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RISCHI Note Rumore

Campi elettromagnetici Tutti i siti di areti presentano valori di esposizione che rientrano nei valori prescritti dalle norme.

Ustioni

Radiazioni ottiche

Generalmente, data la tipologia di attività svolta dall’azienda, tale rischio non risulta essere presente. Pur tuttavia, qualora ricorresse la presenza di tale rischio nelle attività svolte dall’impresa, la stessa è tenuta a darne una valutazione, e conseguentemente a prevedere le misure ed i DPI da adottare.

Chimici Polveri fibre

Per integrazione riguardo procedure e DPI contro i rischi chimici presenti, si fa riferimento al documento di valutazione del rischio chimico areti disponibile agli atti.

Fumi Nebbie Immersioni Getti e schizzi Vapori e gas

Altri

Cancerogeni

Generalmente, data la tipologia di attività svolta dall’azienda, tale rischio non risulta essere presente. Pur tuttavia, qualora ricorresse la presenza di tale rischio nelle attività svolte dall’impresa, la stessa è tenuta a darne comunicazione scritta e relativa documentazione (Valutazione, Registro degli esposti , ecc..) e conseguentemente a prevedere le misure ed i DPI da adottare.

Amianto Per integrazione riguardo procedure e DPI per il trattamento di questo rischio, si fa riferimento al relativo documento di valutazione areti disponibile agli atti.

Biologici

E’ presente in particolare il rischio derivante dall’infezione tetanica. La prevenzione si effettua mediante gli interventi medici previsti nell’ambito della sorveglianza sanitaria. Qualora ricorresse la presenza di ulteriori rischi nelle attività svolte dall’impresa, la stessa è tenuta a darne una valutazione, e conseguentemente a prevedere le misure ed i DPI da adottare o far intervenire imprese specializzate per la bonifica del sito.

Atmosfere esplosive

Incendio Ergonomia Psico-sociale

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4.5 Gestione della prevenzione nei luoghi di avoro 4.5.1 Servizio di prevenzione e protezione (SPP) Il SPP provvede:

 all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;

 ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;

 ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

 a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

 a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;

 a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.

Il SPP è tenuto al segreto professionale.

L’Impresa può avvalersi di società esterne, in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare l’azione di prevenzione e protezione del servizio.

Per quanto riportato al periodo precedente, il datore di lavoro non è esonerato dalla propria responsabilità in materia.

4.5.2 Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

Il datore di Lavoro dell’impresa può assumere l’incarico di RSPP, avendo provveduto a frequentare appositi corsi presso strutture riconosciute e, secondo quanto previsto dalle norme, i successivi corsi di aggiornamento.

4.5.3 Articolo 35 - Riunione periodica

L’azienda dispone che almeno una riunione l’anno sia indetta e preveda la partecipazione di:

 datore di lavoro o un suo rappresentante;

 RSPP;

 medico competente;

 RLS;

 eventuali consulenti esterni.

Nel corso della riunione il viene sottoposto all’esame dei partecipanti:

 il documento di valutazione dei rischi ed i suoi aggiornamenti;

 l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali (qualora presenti) e della sorveglianza sanitaria;

 i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;

 i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini

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della sicurezza e della protezione della loro salute.

Nel corso della riunione possono essere individuati:

 codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;

 obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

Durante la riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

In taluni casi dalla riunione possono scaturire delle Azioni Preventive e Correttive.

4.6 Informazione e formazione

4.6.1 Rif. Articolo 36 – Informazione ai lavoratori

E’ fondamentale l'Informazione e la Formazione dei Lavoratori quali strumenti di Prevenzione.

Per questa attività si possono utilizzare sia risorse esterne (Consulenti, Associazioni di Categoria, Medico Competente Aziendale, Medici del Lavoro), sia risorse interne (Preposti, Dirigenti, RSPP).

Annualmente viene predisposto un piano di addestramento del personale che tiene conto sia delle singole esigenze che di quelle collettive.

Le sessioni formative devono essere mirate a tutto il personale con particolare attenzione:

 ai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;

 alle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;

 sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;

 sul nominativo del RSPP e del medico competente.

 sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

 sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

 sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Per i lavoratori di lingua straniera deve essere verificata la comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

4.6.2 Rif. Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:  concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione

aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

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