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Le agevolazioni fiscali

4. Il ruolo della legge nel lavoro privato: le agevolazioni a favore della

4.2. Le agevolazioni fiscali

L’art. 1, comma 70, l. n. 247 del 2007 aveva introdotto per la prima volta un’agevolazione fiscale a favore della retribuzione variabile erogata dai contratti collettivi di secondo livello. Siccome tale disciplina non era immediatamente applicabile, si è dovuta attendere l’emanazione del d.m. 23 aprile 2008 per il riconoscimento di una detassazione nel limite massimo del 23% del premio, sulle erogazioni non superiori a €350151

. Il sistema della l. n. 247 del 2007 non è stato confermato nel 2008 a causa della sovrapposizione con il d.l. 27 maggio 2008, n. 93 il quale aveva introdotto un nuovo sistema di agevolazioni fiscali per tutte le misure preordinate ad accrescere la produttività in esso elencate152.

La disciplina normativa delle agevolazioni fiscali è particolarmente frastagliata153: dapprima è stato emanato il d.l. n. 93 del 2008 (conv. nella l. n. 126 del 2008); successivamente è intervenuto l’art. 5, d.l. 29 novembre 2008, n. 185 (conv. nella l. n. 2 del 2009) che ha regolato le agevolazioni per il 2009; l’art. 2, commi 156 e 157, d.l. n. 191 del 2009 conteneva la regolamentazione delle agevolazioni per il 2010 e l’art. 53, comma 1, d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. nella l. n. 220 del 2010, art. 1, comma 47) ha regolato le agevolazioni per il 2011. L’art. 33, comma 12, l. n. 183 del 2011 ha nuovamente modificato la disciplina delle agevolazioni fiscali per il 2012 ed il 2013. Di seguito si analizzerà la regolamentazione dell’art. 53, comma 1, d.l. 78 del 2010 ed in chiusura si considereranno le modifiche apportate per il 2012 ed il 2013.

Le discipline succedutesi hanno mantenuto l’impianto di fondo del d.l. n. 185 del 2008154 e si sono limitate a modificare il quantum delle risorse a

151 Come sottolineano A.C

ANNIOTO e G.MACCARONE, op. cit., 89 s., l’agevolazione massima ammontava a € 80,5.

152

La disciplina dell’art. 2, d.l. 27 maggio 2008, n. 93, prevedeva un’imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% per le somme erogate a livello aziendale per prestazioni di lavoro straordinario (lett. a), per prestazioni di lavoro supplementare, ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche (lett. b), o in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa (lett. c).

153 Per un’analisi della stessa si rinvia a M. T

IRABOSCHI, Le misure sperimentali per

l’incremento della produttività del lavoro: la detassazione di straordinari e premi, in La riforma del lavoro pubblico e privato e il nuovo welfare, a cura di M. Tiraboschi, Milano, Giuffré, 2008,

223 ss.

154 Più precisamente hanno mantenuto le agevolazioni a favore delle somme che erano

disciplinate nell’art. 2, comma 1, lett. c), d.l. n. 93 del 2008, cioè quelle erogate “in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa”.

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disposizione per incentivare i premi di risultato. L’unica eccezione è rappresentata dall’art. 53, d.l. n. 78 del 2010 che ha introdotto alcune modifiche di rilievo.

Il d.l. n. 78 del 2010, all’art. 53155

, prevede una tassazione agevolata156 per le “somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di accordi collettivi territoriali od aziendali, correlati ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferibili all’andamento economico o agli utili dell’impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale”. Sono ammessi all’agevolazione coloro che, nel 2010, hanno percepito un reddito non superiore ad € 40000, nei limiti di € 6000 lordi.

La formulazione dell’art. 53, d.l. n. 78 del 2010, è molto diversa dalle precedenti157: la principale novità è che le agevolazioni fiscali sono concesse solo ai premi di risultato erogati dai contratti collettivi di secondo livello, siano essi territoriali o aziendali. Poiché nel vigore della disciplina previgente il legislatore richiedeva che i premi ammessi alle agevolazioni fossero erogati “a livello aziendale” e non dal contratto collettivo aziendale, la dottrina 158

aveva ritenuto che gli incentivi fiscali fossero concedibili sia ai premi attribuiti con il contratto individuale, sia a quelli erogati unilateralmente dall’impresa, sia a quelli attribuiti con il contratto aziendale. Questa interpretazione era condivisibile anche alla luce della comparazione fra la formulazione letterale del d.l. n. 185 del 2008 e quella dell’art. 1, comma 70, l. n. 247 del 2007 il quale, al contrario, precisava che i premi di risultato, per essere ammessi agli incentivi legislativi, dovevano essere disciplinati nei “contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello”.

155 I primi commenti si possono leggere in www.adapt.it: cfr. al riguardo, M. T

IRABOSCHI,

Partecipazione sindacale valorizzata; S.SPATTINI, Detassazione solo con accordo decentrato; A. CORVINO, Detassazione solo con la contrattazione: la legge non consente altre interpretazioni.

156 Si tratta, come nei precedenti interventi normativi, di un’imposta sostitutiva dell’Irpef del

10%.

157 Si fa riferimento al d.l. n. 185 del 2008 richiamato dai decreti legge successivi per individuare

le caratteristiche dei premi di risultato che potevano essere ammessi alle agevolazioni fiscali.

158 F.M.P

UTATURO DONATI, Misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro, in Riv. Giur. Lav., 2009, 2, 342; V.FERRANTE, Misure per la competitività..., op. cit., 420; M. TIRABOSCHI, Le misure sperimentali..., op. cit., 224.

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La nuova formulazione, a differenza della precedente, incentiva la contrattazione collettiva di secondo livello, ma rischia di essere svilita nel perseguimento di tale fine dalla circ. dell’agenzia delle entrate 3/E, del 14 febbraio 2011, che non impone al datore di lavoro di depositare il contratto aziendale o territoriale per consentirne il controllo: per l’impresa è sufficiente attestare nel CUD che le somme per cui richiede gli incentivi fiscali sono previste in un contratto di secondo livello e sono finalizzate ad accrescere la produttività e l’efficienza aziendale. Manca qualsivoglia controllo sia sull’effettiva esistenza dell’accordo di secondo livello, sia sul fatto che i premi siano concretamente finalizzati a perseguire gli obiettivi previsti dalla legge159.

La seconda differenza rispetto alla disciplina previgente concerne la definizione degli obiettivi cui deve essere condizionata l’erogazione della retribuzione variabile per accedere all’agevolazione: antecedentemente160

gli obiettivi potevano essere legati alle prestazioni dei lavoratori ed anche all’andamento dell’impresa161, mentre l’attuale normativa fa sorgere il dubbio se

i premi ammessi all’incentivo fiscale siano solo i secondi. L’agevolazione sembra avere il medesimo campo di applicazione della disciplina precedente. A questa conclusione si perviene in quanto gli obiettivi dei premi, oltre che essere legati all’andamento economico o agli utili dell’impresa, sono riferibili ad “ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale”: quest’ultima può essere accresciuta anche tramite sistemi premianti che valorizzino le prestazioni ed il merito, specialmente nei settori in cui la forza lavoro ha un ruolo strategico per l’impresa.

159 F.M. P

UTATURO DONATI, Misure sperimentali...,op. cit., 349; V. ANGIOLINI, Nota sulla

costituzionalità dell’art. 2 del d.l. 27 maggio 2008, n. 92 (misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro), in www.cgil.it/giuridico, 1, il quale ipotizza l’incostituzionalità del

provvedimento per irragionevolezza, se è vero che , «assunta la finalità di incrementare la produttività del lavoro, il legislatore non chiarisce in alcun modo come, da chi e quando dovrebbe essere controllato che il ricorso (...) a forme ulteriori di flessibilità del lavoro o delle retribuzioni ivi contemplate sia effettivamente volto a tale scopo».

160 Art. 2, lett. c), d.l. n. 93 del 2008.

161 L’art. 2, lett. c), d.l. n. 93 del 2008, faceva riferimento alle somme erogate per “incrementi di

produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e ad altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa”. Si riteneva pertanto che gli obiettivi cui subordinare l’erogazione della retribuzione variabile per accedere agli incentivi fiscali potessero essere legati sia alle prestazioni rese da gruppi di lavoratori, sia all’andamento dell’impresa. Solo gli “altri elementi” dovevano essere necessariamente legati all’andamento economico dell’impresa.

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La disciplina dell’art. 53, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 era più convincente delle precedenti poiché incentivava effettivamente la contrattazione collettiva di secondo livello. Al contrario le normative previgenti vanificavano tale finalità in quanto ammettevano alle agevolazioni anche i premi di risultato erogati unilateralmente dal datore di lavoro o tramite accordi individuali.

Il legislatore, con l’art. 33, comma 12, l. n. 183 del 2011, ha prorogato per il 2012 ed il 2013 non la disciplina dell’art. 53, comma 1, d.l. n. 78 del 2010, ma quella dell’art. 2, comma 1, lett. c), d.l. n. 93 del 2008, anche se ha modificato sia la definizione dei premi ammessi all’agevolazione (ora contenuta nell’art. 26, d.l. n. 98 del 2011), sia i livelli contrattuali competenti ad erogarli (art. 22, comma 6, l. n. 183 del 2011). In tal modo ha di fatto svuotato di significato il rinvio all’art. 2, comma 1, lett. c), d.l. n. 93 del 2008.

Anzitutto sono stati predeterminati i fondi per l’agevolazione fiscale, pari a 835 milioni di euro per il 2012 e a 263 milioni di euro per il 2013. Mancano ancora i decreti per fissare l’importo massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva del 10%, nonché il limite massimo di reddito oltre il quale il titolare non può usufruire dell’agevolazione.

Per quanto attiene ai premi ammessi all’agevolazione, al pari di quanto affermato relativamente agli sgravi contributivi, l’art. 26, d.l. n. 98 del 2011 sancisce che si deve trattare di somme correlate “ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate a risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale”. La formulazione è identica a quella introdotta dall’art. 53, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 analizzata sopra, alla quale, pertanto, si rinvia.

Per quanto attiene ai livelli contrattuali competenti a disciplinare i premi che possono ottenere le agevolazioni, l’art. 22, comma 6, l. n. 183 del 2011, prescrive che si tratti di contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale o territoriale da sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale o territoriale “ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti”. Anche in tal caso si conferma la scelta fatta dal legislatore con l’art. 53, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 di agevolare solo i premi erogati tramite un contratto collettivo di secondo livello.

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Si può valutare in termini positivi l’intervento del legislatore tramite l’art. 26, d.l. n. 98 del 2011 e l’art. 22, comma 6, l. n. 183 del 2011 che ha “armonizzato il quadro normativo in tema di incentivi fiscali e contributivi”, almeno per quanto concerne l’individuazione dei premi che possono accedere alle agevolazioni ed i livelli contrattuali competenti a regolarli.