Pubblico impiego: prestazioni, regole di accesso e sistemi di calcolo dall’1 gennaio 2012
3) agganciamento dei requisiti alla speranza di vita, semplificazione, armonizzazione ed economicità delle diverse gestioni previdenziali
Obiettivi certamente ambiziosi quando si interviene in un sistema di regole complesso, articolato, stratificato e denso di eccezioni e privilegi, come quello italiano.
Il processo di revisione del sistema pensionistico italiano, già avviato negli ultimi anni, va nella direzione di una graduale armonizzazione delle regole riguardanti lavoratori pubblici e privati. Sussisteranno, ancora per qualche anno, delle differenze nelle regole di calcolo dei trattamenti e nei requisiti di accesso che però, a regime, sono destinate ad essere assorbite dal processo di omogeneizzazione. E proprio in tale ottica, l’art. 21 del Dl n. 201/2011 dispone, con decorrenza 1.1.2012, la soppressione di Inpdap ed Enpals, con attribuzione delle relative funzioni all’Inps, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi.
Un’iniziativa di portata storica di cui si parlava da decenni, ma che nessun esecutivo è finora riuscito a concretizzare.
Il retributivo va in pensione: contributivo pro rata per tutti dal 2012 (comma 2) Per le anzianità contributive maturate dall’1.1.2012 il calcolo della pensione avviene con il sistema contributivo, anche per quei lavoratori, sia pubblici che privati, i quali hanno 18 anni di anzianità
N.1-Gennaio2012
contributiva all’1.1.1996. Le differenze nei criteri di determinazione del trattamento pensionistico retributivo tra pubblico e privato e che riguardano, essenzialmente, i periodi di riferimento per quota A e quota B e l’utilità delle voci della retribuzione fondamentale rispetto a quella accessoria, sono destinate, gradualmente, a sparire.
La tabella che segue dà evidenza dei sistemi di calcolo della pensione che vengono applicati in funzione dell’anzianità contributiva dei lavoratori.
PUBBLICO IMPIEGO - DL N. 2011/2011
ANZIANITÀ CONTRIBUTIVE E SISTEMI DI CALCOLO DELLA PENSIONE Dipendenti pubblici che
Il sistema retributivo, per definizione fallimentare, non incorporando l’equivalenza attuariale tra presta
zioni pensionistiche e contribuzioni versate nel corso della vita lavorativa, va gradualmente «in pensio
ne» con l’1.1.2012 e verrà progressivamente sostituito con l’equo sistema contributivo. Con l’esaurirsi graduale delle quote retributive delle pensioni, che diventeranno sempre più esigue con l’allontanarsi dal 31.12.1995 (per i «primi misti» con meno di 18 anni a tale data) e dal 31.12.2011 (per i «secondi misti» con almeno 18 anni all’1.1.1996), nel futuro, la nostra pensione sarà direttamente collegata all’andamento dell’economia, attraverso il meccanismo di rivalutazione del montante contributivo, basata sulle variazioni del Pil. Il che significa perdita del potere d’acquisto nei periodi di recessione economica.
Clausola di salvaguardia e certificazione (comma 3)
Al lavoratore che maturi, entro il 31 dicembre 2011, i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del Dl n. 201/2011, si applica tale normativa sia ai fini del diritto all’accesso che della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, è possibile chiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.
Le tabelle che seguono evidenziano i requisiti per la maturazione del diritto a pensione di anzianità e di vecchiaia secondo la normativa ante Dl n. 201/2011, ai quali vanno comunque aggiunte le «finestre».
LA NORMATIVA FINO AL 31.12.2011 - LE QUOTE DI ACCESSO ALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI (UOMINI E DONNE)
Anno pensionamento Requisiti:
N.1-Gennaio2012 LA NORMATIVA FINO AL 31.12.2011 - LE QUOTE DI ACCESSO ALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ
DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI (UOMINI E DONNE)
Anno pensionamento Requisiti:
anzianità anagrafica+ anzianità contributiva
1.1.2011 - 31.12.2012 QUOTA 96
(60+36) o (61+35) età minima 60 anni
dall’1.1.2013 QUOTA 97 (*)
(61+36) o (62+35) età minima 61 anni
Alternativamente a quanto sopra riportato, il diritto al trattamento pensionistico si consegue, indipendentemente dall’età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni (39 anni, 11 mesi e 16 giorni -circolare Inpdap n. 7/2008) a norma dell’art. 1, comma 59, lett. b), legge n. 449/1997.
(*) soggetto a verifica
Mentre per i lavoratori il diritto alla pensione di vecchiaia richiedeva 65 anni di età e 20 di contributi, per le lavoratrici pubbliche, per effetto della sentenza della Corte di giustizia Ce 13.11.2008, in causa C46/07, il requisito era stato elevato a più riprese, come evidenziato nella tabella.
VECCHIAIA FEMMINILE PUBBLICO IMPIEGO ANTE DL N. 210/2011:
EVOLUZIONE REQUISITO ANAGRAFICO PENSIONE DI VECCHIAIA
Anni
Requisito età pensione di vecchiaia Fino al 31/12/
2009 Regime legge n. 102/2009 2010-2011
Regime
Dl n. 78/2010 dall’1.1.2012
dall’1.1.10 al 31.12.11 60 61 61
dall’1.1.12 al 31.12.13 (*) 60 62
dall’1.1.14 al 31.12.15 (*) 60 63 65
dall’1.1.16 al 31.12.17 (*) 60 64
dall’1.1.18 in poi (*) 60 65
(*) Per questi anni i nuovi requisiti sono quelli introdotti dal Dl n. 201/2011
Le nuove pensioni dall’1.1.2012
Dall’1.1.2012 il Dl n. 201/2011 prevede solo due canali di uscita: la pensione di vecchiaia (commi 6, 7, 9 e 15bis) e la pensione anticipata (commi 10 e 11). Vi sono delle distinzioni tra pubblico impiego e settore privato, conseguenza logica di disposizioni già introdotte in precedenza.
Pensione di vecchiaia 1) requisiti anagrafici (comma 6)
A decorrere dall’1.1.2012, i requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti secondo le specifiche che seguono, tenuto conto dell’obiettivo di convergenza verso un requisito uniforme per uomini, donne, dipendenti (pubblici e privati) ed autonomi.
q per lavoratori e lavoratrici dipendenti del pubblico impiego (art. 22ter, comma 1, Dl n. 78/2009) il requisito di 65 anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e nel sistema contributivo puro (art. 1, comma 6, lett. b), legge n. 243/2004), è determinato in 66 anni;
q più avvantaggiate, ancora per un pò, le lavoratrici dipendenti del settore privato la cui pensione è liquidata a carico dell’Ago e delle sue forme sostitutive. Per loro il requisito è fissato in 62 anni dall’1.1.2012, 63 anni e 6 mesi a decorrere dall’1.1.2014, 65 anni a decorrere dall’1.1.2016 e 66 anni a decorrere dall’1.1.2018, restando, comunque, ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti alla speranza di vita (art. 12, Dl n. 78/2010).
Tenuto conto di quanto stabilito dal Dl n. 201/2011, per le lavoratrici e lavoratori autonomi iscritti all’Ago o alla Gestione separata Inps, nella tabella che segue sono descritti i requisiti a partire dal 2012 fino al 2018, anno di convergenza.
N.1-Gennaio2012
ART. 24, COMMA 6, DL N. 201/2011 – ALLINEAMENTO REQUISITI ANAGRAFICI PENSIONE DI VECCHIAIA Anni
Lavoratrici dipendenti privato
Ago
Lavoratori e lavoratrici pubbliche
Lavoratrici autonome Ago e Gs
Lavoratori autonomi Ago e Gs
2012-2013 62 anni
66 anni
63 anni e 6 mesi
66 anni
2014-2015 63 anni e 6 mesi 64 anni e 6 mesi
2016-2017 65 anni 65 anni e 6 mesi
2018 66 anni 66 anni