Il Dl n. 201/2011, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha in parte ridisciplinato i criteri di accesso alla pensione anticipata da parte dei lavoratori dipendenti che hanno svolto lavori usuranti, tenendo conto da un lato dell’innalzamento generale dei requisiti per andare in pensione e dall’altro conservando l’assetto normativo del Dlgs n. 67/2011.
Rimangono immutati i beneficiari, il periodo minimo di svolgimento dei lavori usuranti e le modalità procedurali per ottenere il pensionamento anticipato.
Requisiti per l’accesso anticipato alla pensione
La Riforma anticipa di un anno (dal 2013 al 2012) la messa a regime dei requisiti di accesso alla pensione per chi ha svolto lavori usuranti.
Per i lavoratori dipendenti usurati, il cui elenco viene confermato senza alcuna variazione (v. Guida Pensioni n. 2/2011), il trattamento pensionistico agevolato a partire dal 2012 rispetto ai requisiti ordinari si consegue con i requisiti previsti dalla Tabella B allegata alla legge n. 247/2007 (ossia con quota 96 raggiungibile con un’età di almeno 60 anni e un’anzianità contributiva di almeno 35 anni).
Il Dl n. 201/2011 non si è però limitato a spostare di un anno indietro il regime definitivo, ma ha innalzato i requisiti anagrafici e quindi la corrispondente quota.
La precedente disciplina prevedeva la messa a regime con una quota (mix di età più anzianità contributiva) dal 2013 pari a 94 e un’età minima di 58 anni (riduzione di 3 anni rispetto ai requisiti ordinari) fermo restando il minimo di 35 anni di contributi.
Dal 2012 invece il nuovo comma 4 dell’articolo 1 del Dlgs n. 67/2011 stabilisce che i lavoratori conseguono il diritto al trattamento pensionistico con i requisiti previsti dalla Tabella B di cui all’Allegato 1 della legge n. 247 del 24 dicembre 2007.
I requisiti della Tabella B citata prevedono due step: uno riferito al 2012 stesso e l’altro al 2013.
Pertanto i lavoratori usurati potranno accedere al pensionamento anticipato in base ai seguenti requisiti:
Enrico Brandi
Esperto in materia previdenzialeDal 2013 in poi Quota 97 e un’età anagrafica minima di 61 anni (fermo restando almeno 35 anni di anzianità contributiva) (v. più avanti per l’incremento dovuto alla speranza di vita)
Nel 2012 Quota 96 e un’età anagrafica minima di 60 anni (fermo restando almeno 35 anni di anzianità contributiva)
Il regime transitorio per chi ha già maturato i requisiti va dal 2008 al 2011 (e non più 2012), ed è confermato nell’assetto individuato dal Dlgs n. 67/2011 ossia:
a) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009, un’età anagrafica ridotta di un anno rispetto a quelli in vigore nello stesso anno (v. Tabella A legge n. 247/2007);
b) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 31 dicembre 2009, un’età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva inferiore di due unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella Tabella B citata di cui all’allegato 1 della legge n.
247/2007;
c) per l’anno 2010, un’età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età anagrafica e anzianità
N.1-Gennaio2012
contributiva ridotta di una unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella predetta Tabella B;
d) per il 2011, un’età anagrafica inferiore ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di due unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella medesima Tabella B.
Vediamo pertanto in Tabella i requisiti occorrenti per il regime transitorio, fermo restando che i termini per chiedere all’Ente previdenziale i benefici è scaduto lo scorso 30 settembre 2011, anche se potranno essere accolte domande tardive, con riflessi però sulla decorrenza del trattamento (v.
dopo).
PENSIONI CON DECORRENZA COMPRESA TRA IL 2008 E IL 2011 (REGIME TRANSITORIO) E DAL 2012 Requisiti previsti dalla Tabella A e B della legge n. 247/2007 Requisiti per i lavoratori usurati
1.7.2008 –
30.6.2009 35 anni di contributi e 58 anni di età 35 anni di contributi e 57 anni di età 1.7.2009 –
31.12.2009 Quota 95 con almeno 59 anni di età(*) Quota 93 con almeno 57 anni di età 2010 Quota 95 con almeno 59 anni di età(*) Quota 94 con almeno 57 anni di età 2011 Quota 96 con almeno 60 anni di età(*) Quota 94 con almeno 57 anni di età (*) almeno 35 anni di anzianità contributiva
Periodi di lavoro autonomo
L’Inps ha nei mesi precedenti precisato che il beneficio legato allo svolgimento di lavori usuranti riguarda anche i lavoratori dipendenti che abbiano svolto lavori faticosi e pesanti, e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi (artigiani e commercianti). In questo caso tuttavia la riduzione del requisito anagrafi-co e delle quote deve essere effettuata in funzione dei requisiti previsti, dalla legge n. 247/2007, per i lavoratori autonomi. Pertanto ritenendo applicabile tale regola anche dopo il nuovo assetto delineato dalla Riforma, vediamo come sono i requisiti in questo caso, adattandoli alle nuove disposizioni:
PENSIONI CON DECORRENZA COMPRESA TRA IL 2008 E IL 2012 Requisiti per la generalità dei lavoratori autonomi Requisiti per i lavoratori usurati 1.7.2008 –
30.6.2009 35 anni di contributi e 59 anni di età 35 anni di contributi e 58 anni di età 1.7.2009 –
31.12.2009 Quota 96 con almeno 60 anni di età(*) Quota 94 con almeno 58 anni di età 2010 Quota 96 con almeno 60 anni di età(*) Quota 95 con almeno 58 anni di età 2011 Quota 97 con almeno 61 anni di età(*) Quota 95 con almeno 58 anni di età 2012 Quota 97 con almeno 61 anni di età(*) Quota 97 con almeno 61 anni di età Dal 2013 Quota 98 con almeno 62 anni di età(*) Quota 98 con almeno 62 anni di età(**) (*) almeno 35 anni di anzianità contributiva
(**) Salvo incrementi per speranza di vita (v. più avanti)
Lavoratori notturni
Sulla falsariga del testo originario del Dlgs n. 67/2011, la Riforma interviene anche sul bacino dei soggetti usurati che più ampiamente sarà alimentato. Ci riferiamo ai lavoratori notturni come è noto divisi in due categorie che il Dl n. 201/2011 ha mantenuto invariato:
1) lavoratori a turni, che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009 (articolo 1, comma 1 lett b 1);
2) al di fuori dei casi di cui al numero 1), lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo (articolo 1, comma 1 lett. b 2).
N.1-Gennaio2012 Rispetto ai lavoratori a turni che svolgono lavoro notturno con le caratteristiche indicate al preceden-te punto 1) per almeno 78 giorni, il pensionamento è disciplinato con i cripreceden-teri indicati in precedenza.
Quando invece i giorni di lavoro notturno sono inferiori a 78 nell’anno, allora le regole per il pensionamento anticipato sono le seguenti:
REQUISITI ANAGRAFICI E DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA PER I LAVORATORI NOTTURNI CHE MATURANO I REQUISITI DA
Giorni di lavoro notturno
per anno 1.7.2009 2010 2011 2012 2013
Da 64 a 71 Quota 93
Età 58 Quota 94 Età 58 Quota 94 Età 59
Quota 98
Età 62 Quota 99 Età 63
Da 72 a 77 Quota 93
Età 57 Quota 94 Età 57 Quota 94 Età 58
Quota 97
Età 61 Quota 98 Età 62
Speranza di vita
Restano ferme le norme che prevedono un adeguamento dei requisiti anagrafici all’incremento della speranza di vita in base all’articolo 12 della legge n. 122/2010 e successive modifiche.
Pertanto in base alle attuali proiezioni demografiche Istat avremo:
q dal 2013 un incremento di 3 mesi;
q dal 2016 un incremento aggiuntivo di 4 mesi;
q dal 2019 un incremento aggiuntivo di 4 mesi;
q dal 2021 un incremento aggiuntivo di 3 mesi;
e così con cadenza biennale sulla base delle variazioni via via individuate dall’Istat.
Pertanto nell’arco di un decennio i requisiti per gli addetti ai lavori usuranti saranno i seguenti:
2013 61 anni e 3 mesi con quota 97 e 3 mesi
2014 61 anni e 3 mesi con quota 97 e 3 mesi
2015 61 anni e 3 mesi con quota 97 e 3 mesi
2016 61 anni e 7 mesi con quota 97 e 7 mesi
2017 61 anni e 7 mesi con quota 97 e 7 mesi
2018 61 anni e 7 mesi con quota 97 e 7 mesi
2019 61 anni e 11 mesi con quota 97 e 11 mesi
2020 61 anni e 11 mesi con quota 97 e 11 mesi
2021 62 anni e 2 mesi con quota 98 e 2 mesi
Le decorrenze
Per espressa indicazione del decreto legge per i lavoratori soggetti a lavori usuranti non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza della pensione applicabili alla generalità dei lavoratori, disposizioni che di fatto hanno eliminato le cosiddette «finestre di uscita», ma continuano a trovare applicazione, per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2012, le regole della finestra mobile di cui alla legge n. 122/2010.
Pertanto una volta maturata la pensione con i requisiti indicati a seconda della tipologia lavorativa e dell’anno di maturazione, la pensione sarà erogata dal 1° giorno del mese successivo al 12° mese dopo la maturazione.
Come accennato, tuttavia, la precedente regola generale potrebbe essere suscettibile di aggiusta-mento in funzione:
q dell’insufficienza delle risorse stanziate rispetto all’ammontare delle domande di accesso al beneficio, circostanza questa che potrebbe comportare uno slittamento della decorrenza effettiva;
q della presentazione ritardata della domanda che determinerà un differimento della decorrenza in misura pari a:
a) un mese, per un ritardo della presentazione compreso in un mese;
b) due mesi, per un ritardo della presentazione compreso tra un mese e due mesi;
c) tre mesi per un ritardo della presentazione di tre mesi ed oltre.
N.1-Gennaio2012
Ho 54 anni di età anagrafica (compiuti a marzo 2011) e a luglio 2011 ho raggiunto 33 anni di contribuzione. Sono addetto alla catena di montaggio da maggio 1999 e tra il 2001 e il 2003 ho fatto due anni di Cigs. Quando potrò andare in pensione?
Ammesso che l’attività della catena di montaggio rientri tra quelle soggette alla disciplina del Dlgs n.
67/2011, concentriamoci sulla verifica dei requisiti.
La riforma ha lasciato intatta la regola in base alla quale fino al 2018 occorre avere svolto la predetta attività per ameno 7 anni negli ultimi 10 anni.
I dieci anni devono essere di lavoro effettivo e dunque non si conteggiano eventuali periodi intermedi di non occupazione come nel caso specifico della Cigs
Andando a ritroso da oggi (es. 15 dicembre 2011) alla ricerca dei 10 anni avremo:
15 dicembre 2011 - 15 dicembre 2010 = 1 anno 15 dicembre 2010 - 15 dicembre 2009 = 1 anno 15 dicembre 2009 - 15 dicembre 2008 = 1 anno 15 dicembre 2008 - 15 dicembre 2007 = 1 anno 15 dicembre 2007 - 15 dicembre 2006 = 1 anno 15 dicembre 2006 - 15 dicembre 2005 = 1 anno 15 dicembre 2005 - 15 dicembre 2004 = 1 anno 15 dicembre 2004 - 15 dicembre 2003 = 1 anno
15 dicembre 2003 - 15 dicembre 2002 = 1 anno di Cigs (non conta) 15 dicembre 2002 - 15 dicembre 2001 = 1 anno di Cigs (non conta) 15 dicembre 2001 - 15 dicembre 2000 = 1 anno
15 dicembre 2000 - 15 dicembre 1999 = 1 anno 15 dicembre 1999 - 1 maggio 1999 = 6 mesi e 15 giorni
Sussistono i dieci anni a ritroso all’interno dei quali risultano effettivamente lavorati almeno 7.
A marzo 2018 verranno compiuti 61 anni e pertanto a quella data la pensione sarà maturata con 61 anni e 7 mesi e dunque a ottobre 2018 con quota 101 e 7 mesi (comprensiva dei 40 anni di anzianità contributiva) ben al di sopra di quella richiesta dalla legge.
La pensione, ferma restando la sussistenza delle risorse e della presentazione nei termini della domanda, decorrerà da novembre 2019.
IL CASO PRATICO
N.1-Gennaio2012