L’articolo 24, comma 21, della manovra salva Italia amplia e aggiorna l’elenco dei contributi di solidarietà imposti dalle recenti e precedenti manovre finanziarie ai beneficiari di trattamenti pensionistici o retributivi particolarmente favorevoli. In particolare il comma 21 citato introduce un contributo di solidarietà perequativo nei confronti di alcuni fondi che hanno fruito di regimi speciali, particolarmente favorevoli. Il comma 31bis del medesimo articolo 24 aggiorna invece il contributo applicato alle cosiddette
“pensioni d’oro” introducendo una trattenuta del 15% sui trattamenti pensionistici eccedenti 200.000 euro.
I fondi speciali
Il contributo di solidarietà ex art. 24, comma 21, Dl n. 201/2011 (convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214) è dovuto dagli iscritti e dai pensionati delle gestioni previdenziali confluite nei:
q Fondo pensioni lavoratori dipendenti e
q Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio del predetto Fondo.
Il periodo di applicazione del contributo è previsto dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017.
L’ammontare della misura del contributo è definita dalla Tabella A di cui all’Allegato n. 1 del decreto legge che non è stata modificata in occasione della conversione in legge.
TABELLA A - CONTRIBUTO (PEREQUATIVO) DI SOLIDARIETÀ Anzianità contributive
al 31.12.1995 Da 5 fino a 15 anni Oltre 15 fino a 25 anni Oltre 25 anni
Pensionati 0,3% 0,6% 1,0%
Ex Fondo trasporti 0,3% 0,6% 1,0%
Ex Fondo elettrici 0,3% 0,6% 1,0%
Ex Fondo telefonici 0,3% 0,6% 1,0%
Ex Inpdai 0,3% 0,6% 1,0%
Fondo volo 0,3% 0,6% 1,0%
Lavoratori
Ex Fondo trasporti 0,5% 0,5% 0,5%
Ex Fondo elettrici 0,5% 0,5% 0,5%
Ex Fondo telefonici 0,5% 0,5% 0,5%
Ex Inpdai 0,5% 0,5% 0,5%
Fondo volo 0,5% 0,5% 0,5%
Per i pensionati l’aliquota muta in relazione al periodo di iscrizione antecedente l’armonizzazione conseguente alla «riforma Dini» (legge n. 335/95) e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell’assicurazione generale obbligatoria.
Il principio sotteso dall’intervento intende fare contribuire di più:
1. chi ha avuto la possibilità di accedere al calcolo della prestazione pensionistica con il criterio retributivo ovvero
2. in presenza di sistema misto, i soggetti con una prestazione determinata con minore rilevanza del criterio contributivo.
Il contributo agisce anche sugli iscritti dei cosiddetti fondi speciali. In tale caso la distinzione
Matteo Ferraris
Responsabile dei servizi fiscali di Confindustria AlessandriaN.1-Gennaio2012
temporale si annulla e si realizza l’intervento perequativo su fondi che «hanno beneficiato di regole più favorevoli» (relazione di accompagnamento del Dl n. 2017/2011).
Contributo perequativo «ex comma 21»: come si determina La nuova norma è molto stringente nelle regole di applicazione e chiarisce che:
q sono escluse dall’assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo Inps;
q sono escluse dall’assoggettamento al contributo le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità.
Una regola particolare è prevista per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea: l’imponibile di riferimento è calcolato al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento.
È, poi, prevista una norma «paracadute» che, nel rispetto della regola del quintuplo del minimo, dispone che, dall’applicazione del predetto contributo, il trattamento pensionistico, al netto del contributo di solidarietà, non può essere comunque inferiore a 5 volte il trattamento minimo. Ciò dovrebbe, pertanto, comportare una compressione del contributo per consentire il rispetto della franchigia di pensione esente.
Il trattamento fiscale
Il contributo perequativo non genera dubbi circa il trattamento fiscale. Si tratta di un contributo aggiuntivo rispetto agli ordinari contributi trattato ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera a), Tuir.
Contributo di solidarietà, il precedente delle «pensioni d’oro»
Con il Dl n. 98/2011, articolo 18, comma 22-bis, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie - i cui importi risultino complessivamente superiori a 90.000 euro lordi annui (cosiddette «pensioni d’oro») -è dovuto un contributo di perequazione. La norma -è stata commentata dall’Inps con la circolare n.
109 del 5 agosto 2011 che ha chiarito gli importi, le decorrenze, le prestazioni soggette e le modalità di effettuazione della trattenuta (non ancora diramate, invece, con riferimento al contributo previsto per i fondi speciali dal decreto «Salva Italia»).
Il contributo di perequazione era pari al 5% della parte eccedente l’importo di 90.000 euro e fino a 150.000 euro, ed al 10% per la parte eccedente 150.000 euro. La manovra «Salva Italia» attraverso un nuovo comma 31-bis inserito nell’articolo 24 introduce un nuovo scaglione oltre 200.000 euro. Per i trattamenti eccedenti tale soglia il contributo è elevato al 15%.
Anche per il contributo sulle «pensioni d’oro» è stata prevista una franchigia esente e adottata la regola di rispetto della stessa: a seguito del prelievo del contributo, il trattamento pensionistico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui.
Il contributo sulle «pensioni d’oro» si applica a tutti i trattamenti pensionistici q obbligatori
q integrativi e complementari
erogati tanto dall’Inps quanto da Enti diversi dall’Inps, mentre sono escluse dal computo le presta-zioni di tipo assistenziale, gli assegni straordinari di sostegno al reddito, le pensioni erogate alle vittime del terrorismo e le rendite Inail.
Le modalità di calcolo con le aliquote progressive
DECORRENZA IMPORTI
DEI TRATTAMENTI CONTRIBUTO
Dal 1°agosto 2011 alla da-ta di entrada-ta in vigore della legge di conversione del decreto «Salva Italia»
> 0 ≤ 90.000,00 Zero
> 90.000,00 ≤ 150.000,00 (totale pensione - 90.000,00)* 0,05
> 150.000,00 ((150.000,00 90.000,00)* 0,05 + (totale pensione -150.000,00) * 0,10)
Dalla data di entrata in vi-gore della legge di conver-sione del decreto «Salva Italia»
> 0 ≤ 90.000,00 Zero
> 90.000,00 ≤ 150.000,00 (totale pensione - 90.000,00)* 0,05
> 150.000,00 ≤
200.000,00 ((150.000,00 90.000,00)* 0,05 + (totale pensione -150.000,00) * 0,10)
> 200.000,00 ((150.000,00 90.000,00)* 0,05 + (200.000,00
-150.000,00) * 0,10 + (totale pensione - 200.000,00) * 0,15)
N.1-Gennaio2012 Nel caso in cui uno stesso soggetto percepisca più pensioni, il contributo annuo deve essere trattenuto in misura proporzionale ai trattamenti erogati. Il Casellario dovrà fornire a tutti gli Enti le informazioni relative alla trattenuta da effettuare, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati.
Trattamento fiscale
In analogia a quanto operato per l’applicazione dell’articolo 37 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, e per l’applicazione dell’articolo 3, comma 102, della legge n. 350 del 24 dicembre 2003, l’importo del contributo diminuisce l’imponibile da assoggettare all’Irpef.
Si evidenzia che tale interpretazione non è stata adottata dall’Agenzia delle entrate ma espressa ufficialmente dall’Inps (cfr. circolare n. 109 del 5 agosto 2011).
Il terzo prelievo straordinario: i grandi redditi
La «manovra di Ferragosto» (Dl n. 138/2011, articolo 2, comma 2) ha introdotto un contributo di solidarietà per i redditi superiori a 300.000 euro. Con Dm 21 novembre 2011 sono state definite le regole attuative del prelievo e della deduzione del contributo.
Secondo tale norma a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, qualora il reddito complessivo annuo lordo sia superiore a 300.000 euro, è dovuto un contributo del 3%, sulla parte di reddito che eccede il predetto importo.
Ai fini della determinazione Irpef, il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito imponibile.
Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati, il contributo è determinato dai sostituti d’imposta, all’atto dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno e sarà segnalato nel Cud2012. È stato, infatti, previsto che il contributo sia deducibile dalle imposte; un importo pari al contributo potrà, pertanto, essere portato in deduzione dal reddito di lavoro dipenden-te o assimilato in occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno da pardipenden-te del sostituto d’imposta.
Lo stesso procedimento potrà essere eseguito in sede di autotassazione da parte del contribuente.
Il coordinamento tra prelievi speciali: contributivo e fiscale
Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano, anche, alcune tipologie di reddito soggette a prelievi straordinari(1). Tra questi vi sono i trattamenti pensionistici di importo superiore a 90.000 euro soggetti alla speciale riduzione (ex articolo 18, comma 22-bis, del Dl n.
98/2011).
Per la determinazione del limite reddituale il reddito è, dunque, assunto al lordo di detto contributo di solidarietà.
Esemplificando con riferimento al 2012, anno per cui dovrebbe potersi applicare per l’intero anno la nuova aliquota per le pensioni eccedenti i 200.000 euro, nel caso di una pensione pari a 310.000 euro, l’applicazione del contributo di solidarietà comporta
SCAGLIONI CONTRIBUTO IMPORTO LORDO RESIDUO
Sino a 90.000 Zero
Da 90.000 a 150.000 5% à 5% * 60.000 = 3.000
Da 150.000 a 200.000 10% à 10% * 50.000 = 5.000
Oltre 200.000 15% à 15% * 110.000 = 16.500
310.000 - 24.500 = 285.500
Secondo quanto interpretato dalla circolare Inps n. 109 del 5 agosto 2011, il reddito da pensione adottato quale esempio sarebbe inferiore al limite previsto per l’applicazione del contributo di solidarietà “fiscale” (ex art. 2, comma 2, Dl n. 138/2011). Il contributo di solidarietà «previdenziale»
(ex art. 18, comma 22-bis Dl n. 98/2011 come emendato in sede di conversione del decreto «Salva
(1) La regola si applica ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con reddito di lavoro dipendente superiore a 90.000 euro soggetto alla riduzione prevista dall’articolo 9, comma 2, del Dl n. 78/2010 (il reddito si considera al lordo della riduzione stessa); l’ulteriore categoria incisa è quella dei percettori delle «pensioni d’oro» in commen-to il cui reddicommen-to si considera al lordo di detcommen-to contribucommen-to di perequazione.
N.1-Gennaio2012
Italia» con il nuovo comma 31-bis dell’articolo 24), infatti, diminuisce l’imponibile da assoggettare all’Irpef (il reddito, cioè).
L’articolo 2, comma 2, del Dl n. 138/2011 ha, peraltro, precisato che ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano anche i redditi già incisi da prelievi straordinari (pubblici dipendenti e pensioni d’oro). In tali casi, i redditi sono assunti al lordo della riduzione applicata ai pubblici dipendenti e del contributo sulle «pensioni d’oro».
Ai fini dell’applicazione del contributo di solidarietà «fiscale», però, l’articolo 1 del Dm 21 novembre 2011 ha ribadito che il contributo di solidarietà non si applica sui redditi già incisi dal prelievo. Ciò significa che, una volta accertato che il livello di reddito eccede il limite dei 300.000 euro, solo i redditi diversi (ulteriori) rispetto ai redditi da pensione (ovvero da pubblica funzione) saranno incisi del contributo di solidarietà.
Esemplificando nuovamente. Nel caso di un reddito complessivo pari a 320.000 euro, composto per 300.000 da reddito da pensione e per 20.000 euro da redditi diversi.
L’applicazione del contributo di solidarietà previdenziale sarà, dunque, pari a
SCAGLIONI CONTRIBUTO IMPORTO LORDO IRPEF
RESIDUO
Sino a 90.000 Zero
Da 90.000 a 150.000 5% à 5% * 60.000 = 3.000
Da 150.000 a 200.000 10% à 10% * 50.000 = 5.000
Oltre 200.000 15% à 15% * 100.000 = 15.000
320.000 - 23.000 = 297.000
L’applicazione del contributo di solidarietà «fiscale» sarà applicato in quanto il reddito eccede i 300.000.
IMPONIBILE TOTALE - REDDITI GIÀ ASSOGGETTATI
AD ULTERIORI PRELIEVI SPECIALI
CONTRIBUTO IMPORTO LORDO RESIDUO
320.000 - 300.000 = 20.000 3% à 3% * 20.000 = 600
297.000 - 600 = 296.400
Su tale importo sarà calcolata l’Irpef
IMPONIBILE IRPEF IMPORTO LORDO RESIDUO
296.400 120.622
297.000 - 120.622 = 176.378
L’effetto manovra
Come si rende evidente nella comparazione la deducibilità dal reddito dei contributi di solidarietà attenua in modo significativo l’effetto reale dei prelievi. Nell’ultimo esempio considerato senza calcolare l’ulteriore vantaggio rappresentato dall’effetto sulle addizionali Irpef della compressione del reddito, a fronte di un contributo totale pari a 23.600 euro, l’effetto reale sarà pari a 13.542.
Ulteriormente riducibile del valore delle minori addizionali trattenute.
SENZA CONTRIBUTI DI SOLIDARIETÀ
CON CONTRIBUTI
DI SOLIDARIETÀ DELTA
Lordo 320.000 320.000
Contributo previdenziale --- (23.000) (23.000)
Contributo fiscale --- (600) (600)
Irpef 130.770 (120.622) 10.148
Netto 189.230 175.778 Effetti prelievi
13.542
N.1-Gennaio2012