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N.1-Gennaio2012 ta», che per gli uomini può essere liquidata in base ad un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese nel 2012, 42 anni e 2 mesi nel 2013, 42 anni e 3 mesi nel 2014.

Il lavoratore, che nel 2011 non ha ancora perfezionato i requisiti per ottenere una pensione di anzianità, rientra sotto la nuova disciplina, e dovrà lavorare ancora un anno e 3 mesi in più rispetto alla data di decorrenza «sperata».

Ma non basta, perché occorrerà aggiungere altri 3 mesi per effetto dello spostamento della decorren-za della pensione dovuto all’adeguamento della «sperandecorren-za di vita».

Conclusione: il lavoratore, che al momento di inizio del suo lavoro pensava, sulla base della legislazione all’epoca vigente, di poter andare in pensione l’1 luglio 2008, a poco più di 54 anni, potrà andare in pensione dall’1 gennaio 2016, quando mancheranno solo 2 mesi al compimento di 62 anni.

Ma non è ancora finita: il Dl n. 201/2011 dispone inoltre che la quota di pensione «anticipata», liquidata con il sistema retributivo (cioè quella maturata al 31dicembre 2011), sia penalizzata se la pensione viene percepita prima del compimento del 62° anno di età, nelle seguenti misure: 1% per ogni anno mancante al 62° anno, se la persona interessata ha compiuto almeno 60 o 61 anni; 2% per ogni anno anteriore al 60° di età. Nel nostro caso la penalizzazione sarebbe molto contenuta perché la legge dispone che essa sia proporzionale al numero di mesi mancanti al compimento dei 62 anni.

Ma a quel punto è possibile che il lavoratore decida di lavorare ancora fino al compimento del 62°

anno di età, e di percepire la agognata pensione senza penalizzazione.

3) Uomo nato il 10 febbraio 1952.

Lavoratore in parte dipendente e in parte autonomo, con parecchi «vuoti contributivi» nel corso della vita lavorativa.

Ha perfezionato 35 anni di contributi il 31 marzo 2011, all’età di poco più di 59 anni.

Nel 2011 un lavoratore con contribuzione «mista» (parte da dipendente e parte da autonomo) avrebbe perfezionato il diritto alla pensione di anzianità se avesse raggiunto «quota 97», con almeno 61 anni di età, o se, a prescindere dall’età, avesse perfezionato 40 anni di contribuzione: la decorrenza della pensione sarebbe comunque slittata di 19 mesi. Ma il «nostro» nel 2011 non ha raggiunto né la «quota», né 40 anni di contribuzione.

Se non fosse cambiata la legge, il lavoratore, continuando a lavorare, avrebbe perfezionato, e superato, «quota 98» nel febbraio 2014, al compimento del 62° anno di età, in presenza di quasi 38 anni di contributi. In tal caso, trattandosi di pensione a carico di una gestione speciale per lavoratori autonomi, la legge previgente disponeva che la pensione avrebbe avuto decorrenza dal 19° mese successivo al perfezionamento dei requisiti, e quindi dall’1 settembre 2015.

Il Dl n. 201/2011 dispone che dall’1 gennaio 2012 la pensione di anzianità venga sostituita dalla pensione «anticipata», per ottenere la quale occorre, per un uomo, un’anzianità di 42 anni e qualche mese, a seconda dell’anno di perfezionamento del requisito.

Il «nostro» lavoratore, se vorrà ottenere la pensione «anticipata», dovrà continuare a lavorare senza interruzione, raggiungendo 42 anni e 3 mesi di contribuzione nel mese di giugno del 2018. Occorrerà poi aggiungere altri mesi connessi all’adeguamento alla «speranza di vita», che nel 2018 potrebbero essere 7 mesi, e arriviamo a gennaio 2019, quando al lavoratore mancheranno pochi giorni per compiere 67 anni: ma a quel punto si dovrebbe essere già aperta, anche se da pochi mesi, la

«finestra» della pensione di vecchiaia, anch’essa allungatasi nel tempo per effetto del meccanismo di adeguamento alla «speranza di vita».

4) Lavoratore dipendente nato il 4 maggio 1951.

Perfezionerà 35 anni di contribuzione a luglio 2012

Secondo le norme previgenti avrebbe raggiunto «quota 96» a luglio 2012, con 61 anni di vita e 35 di contribuzione, e la pensione sarebbe stata liquidata dopo 13 mesi, e precisamente dall’1 agosto 2013.

Secondo le nuove regole non avrebbe più potuto ottenere la pensione di anzianità, perché avrebbe raggiunto 42 anni di contribuzione nel luglio 2019, dovendo poi far trascorrere altri mesi per ottenere la sospirata pensione solo ai primi del 2020, all’età di quasi 69 anni: in tal caso avrebbe raggiunto prima la pensione di vecchiaia nel 2017, a 66 anni, più 7 mesi dovuti all’adeguamento alla «speranza di vita», di cui 3 mesi, già stabiliti con decreto del 6 dicembre 2011, a partire dal 2013, e altri 4 mesi probabili nel 2017, con la conseguenza che il diritto alla pensione si sarebbe perfezionato nel mese di dicembre del 2017.

Per evitare di penalizzare eccessivamente i lavoratori dipendenti che avrebbero perfezionato la

«quota» nell’anno 2012, e che avrebbero quindi potuto ottenere la pensione nel 2013, la nuova legge

N.1-Gennaio2012

ha disposto «in via eccezionale» la possibilità di ottenere la pensione al compimento del 64° anno di età.

Conclusioni: il «nostro» compirà 64 anni il 4 maggio 2015, e dovrebbe ottenere la pensione dall’1 giugno 2015, quando mancherebbe un solo mese a perfezionare 38 anni di contribuzione.

Dalla formulazione della norma, e vista anche la sua espressa eccezionalità, sembra di capire che l’età dei 64 anni sarebbe fissa, non comportando quindi ulteriori slittamenti a causa della speranza di vita. Vi è tuttavia un’altra norma, dettata dal comma 12 dell’art. 24 del Dl n. 201/2011, che afferma quanto segue: «A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l’accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo di cui al comma 10, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita…». Da tale prescrizione si deduce che se l’adeguamento alla speranza di vita si applica a «tutti i requisiti anagrafici», esso deve applicarsi anche al requisito che consente al «nostro» di ottenere la pensione all’età di 64 anni. Poiché tale età sarebbe raggiunta il 4 maggio 2015, e poiché in tale anno «l’adeguamento» è stato stabilito in 3 mesi, si deve concludere che il diritto si perfezionerà nel mese di agosto del 2015, con decorrenza della pensione dal successivo 1° settembre. Sul punto è bene attendere i chiarimenti interpretativi di fonte ministeriale che probabilmente non tarderanno ad essere emanati.

5) Donna lavoratrice dipendente nata il 10 gennaio 1956, che ha cessato di lavorare il 31 marzo 2011, quando aveva poco più di 55 anni e un’anzianità contributiva di 34 anni.

Al momento della perdita del lavoro la lavoratrice ha chiesto e ottenuto l’autorizzazione alla contribu-zione volontaria per perfezionare il requisito di 35 anni di contribucontribu-zione, da combinare con il requisito di 57 anni di età, e poter ottenere la pensione di anzianità in base alla cosiddetta «opzione donna», che consente, entro il 2015, ad una donna, che compia 57 anni, e perfezioni 35 anni di contribuzione, di ottenere la pensione di anzianità totalmente calcolata con il sistema contributivo.

La «nostra» lavoratrice, continuando a versare contribuzione volontaria, perfezionerà 35 anni di contribuzione nel marzo 2012, compirà 57 anni nel gennaio 2013, e potrà ottenere la pensione di anzianità secondo la normativa previgente, perché il comma 14 del Dl n. 201/2011 lo consente.

N.1-Gennaio2012

Aldo Forte

Esperto in materia previdenziale