Articolo 32 CCNL 5.12.1996 I biennio economico, articolo 9 CCNL 5.12.1996, II biennio economico, articoli 18 e 20 CCNL 10.2.2004
(Articolo 32 CCNL 5.12.1996 I biennio economico)
1. La formazione e l’aggiornamento professionale del Dirigente sono assunti dalle aziende ed enti come metodo permanente per la valorizzazione della capacità ed attitudini personali e quale supporto per l’assunzione delle responsabilità affidate, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema sanitario.
2. L’azienda o l’ente definisce annualmente la quota di risorse da destinare ad iniziative di formazione dei Dirigenti ai sensi della circolare del Ministro della funzione pubblica n. 14 del 24.4.1995, costituendo un apposito fondo, nel quale - per i dirigenti del ruolo sanitario - confluiscono anche le quote eventualmente accantonate ai sensi dell’art. 66135, comma 6 (pag.233) CCNL 5.12.1996 (Attività libero-professionale intramuraria dei dirigenti del ruolo sanitario).
134 Il riferimento vigente è all’art. 30, comma 6 del CCNL del 3.11.2005.
135 Articolo è stato sostituito dall’art. 54 CCNL 8.6.2000, attualmente vigente.
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3. L’azienda o l’ente, nell’ambito dei propri obiettivi di sviluppo e nel rispetto dei criteri generali definiti nell’art. 4 (pag.17) CCNL 8.6.2000136 (Contrattazione collettiva integrativa), realizza iniziative di formazione e di aggiornamento professionale obbligatorio anche avvalendosi della collaborazione di altri soggetti pubblici o privati specializzati nel settore. Le attività formative devono tendere, in particolare, a rafforzare la cultura manageriale e la capacità dei Dirigenti di gestire iniziative di miglioramento e di innovazione dei servizi, destinate a caratterizzare le strutture sanitarie del comparto in termini di dinamismo, competitività e qualità dei servizi erogati.
4. La partecipazione alle iniziative di formazione o di aggiornamento professionale obbligatorio, inserite in appositi percorsi formativi, anche individuali, viene concordata dall’azienda o ente con i Dirigenti interessati ed è considerata servizio utile a tutti gli effetti. Essa può comprendere la ricerca finalizzata, in base a programmi approvati, sulla base della normativa vigente, dalle aziende o enti, anche in relazione agli indirizzi nazionali e regionali. In ogni caso la partecipazione alle iniziative di formazione deve essere prioritariamente garantita ai dirigenti dichiarati in esubero, al fine di favorirne la ricollocazione nell’ambito degli incarichi dirigenziali di cui all’art. 54, (pag.160) comma 1 lett. b), (Incarichi di direzione di struttura: determinazione e attribuzione della retribuzione di posizione dei Dirigenti dei ruoli professionale, tecnico, amministrativo e dei Dirigenti di I e II livello del ruolo sanitario, e art. 55 (pag.162) (Incarichi non comportanti direzione di struttura: determinazione ed attribuzione della retribuzione di posizione relativa alle funzioni dirigenziali dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo nonché di I livello del ruolo sanitario), del CCNL 5.12.1996.
5. ...omissis... 137
6. L’aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative, selezionate dai Dirigenti interessati ed effettuate con il ricorso all’art. 22 (pag.64) (Assenze retribuite), CCNL 5.12.1996, senza oneri per l’azienda o ente. L’eventuale concorso alle spese da parte dell’azienda o ente è, in tal caso, strettamente subordinato all’effettiva connessione delle iniziative con l’attività di servizio.
7. ...omissis...138
8. La partecipazione dei Dirigenti all’attività didattica si realizza nelle seguenti aree di applicazione:
136 Il riferimento vigente è all’art. 4 CCNL 3.11.2005.
137 Comma disapplicato dall’articolo 20, comma 5, del CCNL 10.2.2004. Il testo originario così recitava: “È confermato l’istituto del comando finalizzato previsto dall’art. art. 45 del dpr 20.12.1979 n. 761, con la precisazione che esso è disposto dall’azienda o ente, cui spetta di stabilire se ed in quale misura e per quale durata al Dirigente compete la retribuzione di cui agli artt. 39 (correzione apportata dall’art. 9, comma 1 del CCNL 5.12.1996 II Biennio economico), 54 e 55 con esclusione comunque delle indennità correlate ad effettiva presenza in servizio o alla retribuzione di risultato”.
138 Comma disapplicato dall’articolo 20, comma 5, del CCNL 10.2.2004. Il testo originario così recitava:
“Nell’aggiornamento tecnico scientifico facoltativo rientra anche l’istituto del comando finalizzato di cui all’art. 45 del D.P.R. 761 del 1979, così come modificato dal comma 5”. 138 Tale articolo è stato disapplicato e sostituito dall’art. 4 CCNL 3.11.2005, attualmente vigente.
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a) corsi di specializzazione e di insegnamento previsti dall’art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502;
b) corsi di formazione professionale postbase previsti dai decreti ministeriali che hanno individuato i profili professionali di cui al citato art. 6, comma 3;
c) corsi di aggiornamento professionale obbligatorio del personale del comparto, organizzati dalle aziende o enti del Servizio sanitario nazionale;
d) formazione di base e riqualificazione del personale.
9. Le attività di cui al comma 8, previa apposita selezione secondo l’ordinamento di ciascuna azienda o ente e nel rispetto dei protocolli previsti dalla normativa citata al precedente punto a), sono riservate, di norma, ai Dirigenti delle medesime aziende o enti in base alle materie di rispettiva competenza, con l’eventuale integrazione di docenti esterni.
(Articolo 18 CCNL 10.2.2004)
1. In materia di formazione è tuttora vigente l’art. 32 CCNL 5.12.1996, che prevede la formazione obbligatoria e facoltativa. Nell’ambito della formazione rientra la formazione continua, comprendente l’aggiornamento professionale e la formazione permanente di cui all’art. 16 bis e seguenti del d.lgs 502 del 1992, sulla base delle linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali concordati ai sensi dell’art. 4, (pag.17) comma 2, lett. C), CCNL 3.11.2005 (Contrattazione collettiva integrativa)139.
2. Nelle linee di indirizzo saranno privilegiate le strategie e le metodologie coerenti con la necessità di implementare l’attività di formazione in ambito aziendale ed interaziendale previste dall’art. 16 bis e seguenti del d.lgs. 502 del 1992, anche favorendo metodi di formazione che facciano ricorso a mezzi multimediali al fine di ottimizzare le risorse disponibili per il più ampio possibile coinvolgimento di destinatari.
3. Al fine di favorire, con ogni possibile strumento, il diritto alla formazione e all’aggiornamento professionale del dirigente, sono in particolare previsti, oltre quelli esistenti, gli istituti di cui agli artt. 19 (pag.74) (Congedi per la formazione) e 20 (pag.82) (Comando Finalizzato), del CCNL 10.2.2004, per i quali è possibile la fruizione di speciali congedi.
4. Alla formazione continua sono destinate annualmente le risorse previste dalla circolare del Ministro della funzione pubblica n. 14 del 24 aprile 1995 integrate da eventuali altri fondi stanziati allo scopo sulla base delle vigenti disposizioni. Per i dirigenti del ruolo sanitario al fondo per la formazione confluiscono anche le altre risorse previste all’art. 32 CCNL 5.12.1996, citato al comma 1, qualora confermate in contrattazione integrativa, sulla base dei criteri fissati nel regolamento
139 Tale articolo è stato disapplicato e sostituito dall’art. 4 CCNL 3.11.2005, attualmente vigente.
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aziendale sulla libera professione intramuraria, di cui all’art. 57 (pag.237) del CCNL 8.6.2000 I biennio economico (Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l’attribuzione dei proventi).