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Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro

Biennio 1994-1995

(Articolo 60 CCNL 5.12.1996 I biennio economico)

1. Per la corresponsione degli emolumenti connessi a determinate condizioni lavorative, dal 1.12.1995 è istituito un fondo, che è formato nel suo ammontare dalla somma spesa per l’anno 1993 per il pagamento al personale destinatario del presente contratto:

– della indennità di pronta disponibilità di cui all’art. 18 del D.P.R. 270/1987, come modificato dall’art. 68,ultimo comma del D.P.R. 384/1990;

– dell’indennità per servizio notturno e festivo di cui all’art. 52 del D.P.R.

384/1990;

– dell’indennità di rischio da radiazioni di cui all’art. 54 del D.P.R. 384/1990;

– dei compensi di cui all’art. 26, comma 15 del D.P.R. 270/1987.

– dell’indennità di bilinguismo di cui all’art. 52 del D.P.R. 270/1987 e 46, comma 1, del D.P.R. 384/1990;

– dell’indennità di profilassi antitubercolare di cui all’art. 59 del D.P.R. 270/1987.

– dell’indennità di polizia giudiziaria di cui all’art. 46, comma 2 del DPR 384/1990.

A tale somma si aggiunge un importo corrispondente al valore di 50 ore di lavoro straordinario spettante nell’anno di riferimento ai Dirigenti di I livello del ruolo sanitario. Dalla medesima data il predetto fondo è aumentato di un importo corrispondente al valore delle ore di lavoro straordinario spettanti nell’anno di riferimento ai Dirigenti dei quattro ruoli ai sensi dell’art. 10 del DPR 384/1990, con esclusione delle somme utilizzate dall’art. 42 (pag. 254) (Norma transitoria per i Dirigenti già appartenenti al IX livello dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo) CCNL 5.12.1996. Tale importo dall’1.1.1997 è decurtato delle somme di lavoro straordinario portate ad incremento dei fondi previsti dall’art. 58

(pag. 183) (Finanziamento della retribuzione di posizione per i Dirigenti nonché dello specifico trattamento economico dei dirigenti di II livello del ruolo sanitario) CCNL 5.12.1996 ai sensi dei commi 3 e 5 del medesimo articolo. Per il I livello dirigenziale del ruolo sanitario rimane nel fondo un importo pari a 50 ore di lavoro straordinario diurno feriale secondo le tariffe fissate nel richiamato art.10 del DPR 384/1990328.

2. Il fondo, nel quale confluiscono le risorse previste dalle norme citate nel comma 1, è tuttora finalizzato alla remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi o

328 Periodo così sostituito per effetto dell’art. 1, comma 1, quinto alinea CCNL 4.3.1997.

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disagi particolarmente rilevanti, collegati alla natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza o per fronteggiare particolari situazioni di lavoro ecc.

3. I compensi spettanti per i servizi di guardia e di pronta disponibilità sono disciplinati dagli artt. 18 (pag. 57) 329 e 19, (pag. 58) 330 (Servizio di guardia e Pronta disponibilità) del CCNL 5.12.1996. Per quanto attiene i compensi per lavoro straordinario e le indennità per servizio notturno e festivo si applicano le disposizioni di cui agli artt. 10 e 52 del D.P.R. 384 /1990.

4. Il fondo di cui al comma 2, è destinato anche:

– alla attribuzione dell’indennità di rischio radiologico di cui all’art. 5 della legge 24.12. 1994, n. 724, ai soggetti ivi previsti. L’indennità stessa, nella misura individuata dall’art. 5, comma 4 della citata legge 724/1994, è corrisposta in base alle vigenti disposizioni;

– alla remunerazione dell’attività didattica svolta fuori dell’orario di lavoro, in via forfettaria, con un compenso di € 25,82 (L. 50.000) lorde, relativo all’impegno per la prepara-zione delle lezioni ed alla correzione degli elaborati nonché per la partecipazione alle attività degli organi didattici. Se l’attività in questione è svolta durante l’orario di lavoro, il compenso di cui sopra spetta nella misura del 20% per l’impegno nella preparazione delle lezioni e correzione degli elaborati in quanto svolti fuori dell’orario di lavoro;

– alla corresponsione, ove spettanti, dell’indennità di bilinguismo, di polizia giudiziaria e di profilassi antitubercolare nelle misure indicate dalle norme citate nel comma 1.

5. Qualora il fondo annuale di cui al comma 1, a consuntivo, non risulti integralmente utilizzato, le risorse ancora disponibili nel citato fondo annuale sono temporaneamente utilizzate nel fondo per la retribuzione di risultato relativo al medesimo anno e riassegnate al fondo di cui al presente articolo a decorrere dall’esercizio finanziario dell’anno successivo.

6. In sede di contrattazione decentrata, in base ai modelli organizzativi adottati dall’azienda o ente ai sensi degli artt. 17(pag. 54) 331, 18(pag. 57) 332 e 19(pag. 58) 333 del CCNL 5.12.1996 (Orario di lavoro dei dirigenti, Servizio di guardia e Pronta disponibilità), il fondo annuale di cui al comma 1 può essere destinato in parte al fondo di cui all’art. 58, (pag. 183) CCNL 5.12.1996 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione) (ovvero finalizzato a rideterminare l’importo dell’indennità di pronta disponibilità tuttora fissato dall’art. 51, comma 2, del D.P.R. 384/1990. Il trasferimento effettuato a favore del fondo di cui all’art. 58,

(pag. 183) (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione) del CCNL 5.12.1996 è irreversibile.

329 Il riferimento vigente è all’art. 16 CCNL del 3.11.2005.

330 Il riferimento vigente è all’art. 17 CCNL del 3.11.2005.

331 Il riferimento vigente è all’art. 14 del CCNL del 3.11.2005.

332 Il riferimento vigente è all’art. 16 del CCNL del 3.11.2005.

333 Il riferimento vigente è all’art. 17 del CCNL del 3.11.2005.

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7. Tali disposizioni, dall’entrata in vigore del presente contratto, si applicano in quanto compatibili anche alle IPAB aventi finalità sanitarie.

Biennio 1998-1999

(Articolo 51 CCNL 8.6.2000 I biennio economico)

1. É confermato il fondo per la corresponsione degli emolumenti connessi a determinate condizioni lavorative, già previsto dall’art. 60 del CCNL 5 dicembre 1996...omissis...334

2. Al fine dell’utilizzo del fondo sono, altresì, confermate tutte le disposizioni per remunerare le particolari condizioni di lavoro previste dall’art. 60 del citato CCNL 5 dicembre 1996, ivi compresi i destinatari, la misura delle indennità, le modalità della loro erogazione e la flessibilità dell’utilizzo delle risorse del fondo con riguardo al loro spostamento temporaneo o permanente nei fondi, rispettivamente, per la retribuzione di risultato o di posizione.

3. E’ confermata l’abrogazione dell’istituto dello straordinario per i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo indipendentemente dall’incarico, nonché per i dirigenti del ruolo sanitario limitatamente a quelli con incarico di direzione di struttura complessa.

4. La contrattazione integrativa, in base ai modelli organizzativi adottati dall’azienda con riguardo agli istituti dell’orario di lavoro, servizi di guardia e pronta disponibilità che abbiano carattere di stabilità, potrà integrare il fondo di cui all’art.

50 (pag. 186) del CCNL 8.6.2000 I biennio economico 133 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione), commi 2 e 3, ovvero destinare i relativi risparmi a rideterminare l’importo dell’indennità di pronta disponibilità tuttora fissato nella quota minima di € 20,66 (L 40.000). L’eventuale trasferimento nel fondo per la retribuzione di posizione è irreversibile.

5. ...omissis...335

Biennio 2000-2001

(Articolo 9 CCNL 8.6.2000 II biennio economico)

1. Nulla è innovato per quanto attiene il fondo previsto dall’art. 51 (pag. 197) (Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro....omissis...336

334 Periodo che ha esaurito i propri effetti. Il testo originario così recitava: “il cui ammontare è quello consolidato al 31.12.1997”.

335 Comma che ha esaurito i propri effetti. Il testo originario così recitava: “E’ abrogato l’art. 51, comma 2 del DPR 384/1990”.

336 Periodo che ha esaurito i propri effetti. Il testo originario così recitava: “ Il suo ammontare è quello consolidato al 31.12.1999”.

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2. ...omissis

Biennio 2002-2003 (Articolo 50 CCNL 3.11.2005)

1. Nulla è innovato per quanto attiene il fondo previsto dagli artt. 51 e 9, comma 1 del CCNL dell’8 giugno 2000, I e II biennio, per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro e per le modalità del suo utilizzo, con particolare riguardo alle relative flessibilità....omissis...337

2. Sono, pertanto, confermati, in particolare, i commi 2, 3 e 4 dell’art. 51 di cui al comma 1.

3. Con valenza per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti, il fondo del comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 2003, è incrementato complessivamente di € 11,22 mensili per dodici mesi al netto degli oneri riflessi per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre 2001. Il predetto importo è utilizzato come segue:

a) € 0,93 mensili (art. 47 (pag.216) (Indennità per servizio notturno e festivo) del CCNL 3.11.2005 );

b) € 10,29 mensili da destinare, all’interno del fondo per le condizioni di lavoro, alla quota parte prevista per il compenso del lavoro straordinario...omissis...338 4. Gli incrementi di cui al comma 3 sono finanziati con le risorse economiche

regionali indicate nell’art. 53 (pag. 215) del CCNL 3.11.2005 (Risorse economiche regionali) , tenuto conto della flessibilità di utilizzo del fondo richiamata nel comma 1.

5. ...omissis...339

Biennio 2004-2005 (Articolo 10 CCNL 5.7.2006)

1. Il fondo previsto dall’ art. 50 del CCNL del 3 novembre 2005, per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro è confermato sia per le modalità del suo utilizzo che per le relative flessibilità...omissis...340

337 Comma che ha esaurito i propri effetti. Il testo originario così recitava: “Il suo ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2001”.

338 Periodo che ha esaurito i propri effetti. Il testo originario così recitava: “Tale ultimo incremento è temporaneamente destinato a detto fondo sino alla stipulazione del CCNL relativo al II biennio economico 2004 – 2005 che ne stabilirà l’utilizzazione definitiva anche al fine di una diversa remunerazione dei servizi di guardia in attuazione dell’art. 16, comma 5”.

339 Comma che ha esaurito i propri effetti, in quanto superato dai CCNL successivi. Il testo originario così recitava: “A decorrere dal 1° gennaio 2003 la retribuzione oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti, maggiorata del 15%, è fissata in € 19,13. In caso di lavoro notturno o festivo, la tariffa, maggiorata del 30%, è pari ad € 21, 60 ed, in caso di lavoro notturno festivo, maggiorata del 50%, è pari ad € 24,96. Le predette tariffe rimangono invariate sino all’entrata in vigore del CCNL relativo al II biennio economico 2004-2005”.

340 Periodo che ha esaurito i propri effetti. Il testo originario così recitava: “. Il suo ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2003, comprensivo degli incrementi di cui al comma 3, lettere a) e b) del medesimo articolo”.

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2. Al fine di corrispondere il compenso di cui all’art. 7 (pag. 217) del CCNL 5.7.2006 (Turni di guardia notturni), comma 2, il fondo del presente articolo, dal 31 dicembre 2005 ed a valere dal 1 gennaio 2006, è incrementato di € 5,50 mensili per ogni dirigente biologo, chimico, fisico, psicologo e farmacista in servizio al 31 dicembre 2003 per tredici mesi al netto degli oneri riflessi.

3. Alle risorse del comma 2 si aggiungono alla medesima data € 10,29, mensili per ogni dirigente del comma 2 in servizio al 31 dicembre 2001, per dodici mesi al netto degli oneri riflessi già confluiti nel fondo di cui al comma 1 e sino all’entrata in vigore del presente contratto usate provvisoriamente per remunerare le ore di lavoro straordinario.

4. Qualora in ragione dell’attività svolta nelle aziende ed enti non vengano effettuati, in tutto o in parte, servizi di guardia notturna, per la differenza non utilizzata nel fondo di cui al comma 1, si applicano i criteri di flessibilità richiamati nello stesso comma, secondo i criteri stabiliti in contrattazione integrativa, finalizzando le relative risorse agli stessi dirigenti.

5. ...omissis...341

Biennio 2006-2007 (Articolo 26 CCNL 17.10.2008)

1. Il fondo previsto dall’art. 10 del CCNL del 5 luglio 2006, per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro è confermato sia per le modalità del suo utilizzo che per le relative flessibilità....omissis...342

2. Al fine di incentivare la qualità dei servizi erogati, il fondo del presente articolo, è così incrementato:

- per l’anno 2007: di € 63,49 annui lordi per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre 2005 al netto degli oneri riflessi;

- per l’anno 2008: di € 117,91 annui lordi per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre 2005 al netto degli oneri riflessi. Tale importo assorbe e contiene l’incremento previsto per l’anno 2007.

3. ...omissis...343

341 Comma che ha esaurito i propri effetti, in quanto superato dai CCNL successivi. Il testo originario così recitava: “A decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto la retribuzione oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti, maggiorata del 15%, è fissata in € 24,59. In caso di lavoro notturno o festivo, la tariffa, maggiorata del 30%, è pari ad € 27,80 ed in caso di lavoro notturno festivo, maggiorata del 50%, è pari ad € 32,08.”.

342 Periodo che ha esaurito i propri effetti. Il testo originario così recitava: “ Il suo ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2005”.

343 Comma che ha esaurito i propri effetti in quanto superato dai CCNL successivi. Il testo originario così recitava: “A decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto, la retribuzione oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti è rideterminata in relazione alla nuova misura dello stipendio tabellare di cui all’art. 19 del presente CCNL”.

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Biennio 2008-2009 (Articolo 9 CCNL 6.5.2010)

1. Il fondo previsto dall’art. 26 (pag. 199) (Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro) del CCNL del 17 ottobre 2008, per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro è confermato nel suo ammontare consolidato secondo le disposizioni del CCNL del 17.10.2008, sia per le modalità del suo utilizzo, che per le relative flessibilità.

2. A decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto, la retribuzione oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti, maggiorata del 15% è fissata in € 26,61. In caso di lavoro notturno o festivo la tariffa maggiorata del 30% è pari a € 30,08 ed in caso di lavoro notturno festivo maggiorata del 50% è pari a € 34,70.