Articolo 40 CCNL 8.6.2000 I biennio economico, come modificato dall’art. 44 CCNL 10.2.2004 e articoli 24, commi 11,12 e 13 CCNL 3.11.2005
(Articolo 40 CCNL 8.6.2000 I biennio economico) 269
1. La retribuzione di posizione è una componente del trattamento economico dei dirigenti che, in relazione alla graduazione delle funzioni prevista dall’art. 50 (pag.
157) comma 3 del CCNL 5.12.1996 (Graduazione delle funzioni dei dirigenti di I e II livello ai fini della determinazione della retribuzione di posizione) è collegata all’incarico agli stessi conferito.
2. ...omissis...270
267 Tale articolo è stato superato dai CCNL successivi. Il riferimento vigente è all’art. 8 CCNL 6.5.2010, II biennio economico.
268 Parola aggiunta dall’art. 9, comma 1 del CCNL 5.12.1996 II biennio economico.
269 Tale articolo ha disapplicato l’art. 53 CCNL 5.12.1996, I biennio economico.
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3. ...omissis...271 4. ...omissis...272
5. In prima applicazione del CCNL 5 dicembre 1996, come integrato dal CCNL 1 luglio 1997, il valore economico minimo contrattuale della retribuzione di posizione parte fissa e variabile per il personale già in servizio all’entrata in vigore del contratto medesimo - è stato indicato nella Tabella All. 1 CCNL in pari data relativo al secondo biennio, secondo le posizioni funzionali od economiche di provenienza dei dirigenti.
6. La componente fissa della retribuzione di posizione stabilita nella Tabella indicata nel comma 5 non è modificabile, mentre l’incremento della componente variabile minima contrattuale della medesima tabella sulla base della graduazione delle funzioni di cui all’art. 26 CCNL 8.6.2000 è di competenza delle singole aziende in relazione alle risorse disponibili nell’apposito fondo. Di conseguenza la retribuzione di posizione dei dirigenti, fermo rimanendo il principio che, a parità di graduazione delle funzioni, deve essere identica, si colloca - in base alla tipologia degli incarichi conferiti - nelle fasce economiche degli artt. 54 (pag. 160) e 55(pag. 162) del CCNL 5.12.1996 (Incarichi di direzione di struttura: determinazione e attribuzione della retribuzione di posizione dei Dirigenti dei ruoli professionale, tecnico, amministrativo e dei Dirigenti di I e II livello del ruolo sanitario e Incarichi non comportanti direzione di struttura: determinazione ed attribuzione della retribuzione di posizione relativa alle funzioni dirigenziali dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo nonché di I livello del ruolo sanitario) ...omissis...273. 7. Il valore economico complessivo dell’incarico determinato ai sensi del comma 6 è
la risultante della somma del minimo contrattuale del comma 5 e della quota aggiuntiva variabile definita aziendalmente. Detto valore, a parità di funzioni, si ottiene mediante i relativi conguagli sulla parte variabile rispetto al minimo contrattuale in godimento fino al raggiungimento del valore economico complessivo.
8. Nel caso di attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto, a seguito di ristrutturazione aziendale, in presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente, allo stesso sarà conferito, ai sensi degli artt. 28 (pag. 45) e 29 (pag. 49)del CCNL 8.6.2000 I biennio economico (Affidamento e revoca degli incarichi
270 Comma disapplicato dall’art. 44, comma 7 del CCNL 3.11.2005. Il testo originario così recitava:” La retribuzione di posizione è composta da una parte fissa ed una variabile e compete per tredici mensilità”.
271 Comma disapplicato dall’art. 44, comma 7 del CCNL 3.11.2005. Il testo originario così recitava:”La componente fissa della retribuzione di posizione è garantita al dirigente nella misura in atto goduta in caso di mobilità o trasferimento, anche per vincita di concorso o di incarico ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992”.
272 Comma disapplicato dall’art. 44, comma 7 del CCNL 3.11.2005. Il testo originario così recitava:”La componente fissa della retribuzione di cui al presente articolo è mantenuta anche nei casi previsti dall’art. 34, operando gli effetti della valutazione negativa solo sulla parte variabile della medesima retribuzione di posizione”.
273 Eliminato il periodo “secondo la tabella di corrispondenza allegato 1 al presente contratto” per effetto dell’art. 44, comma 2 del CCNL 10.2.2004. i valori massimi sono stati modificati dall’art. 4 CCNL integrativo 6.5.2010.
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dirigenziali - Criteri e procedure e Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa), un altro incarico di pari valore economico274.
9. Nel conferimento dell’incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano – secondo l’atto aziendale – più strutture complesse - per la retribuzione di posizione – parte variabile – del dirigente interessato senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell’Azienda è prevista una maggiorazione fra il 30 % ed il 50% calcolata sul valore massimo della fascia di appartenenza come rideterminata dal comma 10.
10.I valori massimi delle fasce di cui agli art. 54 (pag. 160) e 55 (pag. 162) del CCNL 5.12.1996 (Incarichi di direzione di struttura: determinazione e attribuzione della retribuzione di posizione dei Dirigenti dei ruoli professionale, tecnico, amministrativo e dei Dirigenti di I e II livello del ruolo sanitario e Incarichi non comportanti direzione di struttura: determinazione ed attribuzione della retribuzione di posizione relativa alle funzioni dirigenziali dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo nonché di I livello del ruolo sanitario) sono così rideterminati275:
Fascia a) dell’art. 54 del CCNL 5.12.1996: € 50.000,00 Fascia b) dell’art. 54 del CCNL 5.12.1996: € 42.000,00 Fascia a) dell’art. 55 del CCNL 5.12.1996: € 42.000,00 Fascia b) dell’art. 55 del CCNL 5.12.1996: € 30.000,00
11.Per i dirigenti di nuova assunzione, ai quali le aziende non abbiano già conferito un incarico diverso, la retribuzione di posizione minima contrattuale ..omissis……..276, fatto salvo quanto previsto dall’art. 47, (pag. 167) comma 1 lett. a). del CCNL 8.6.2000 I biennio economico (La retribuzione di posizione dirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo).
12.Alla corresponsione della retribuzione di posizione nelle sue componenti – fissa e variabile – in applicazione del presente articolo si provvede con il fondo di cui all’art. 50 (pag. 186) del CCNL 8.6.2000 I biennio economico (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione). Alla maggiorazione di cui al comma 9 le aziende provvedono con oneri a carico del proprio bilancio.
(Articolo 24, commi 11, 12 e 13 CCNL 3.11.2005)
...omissis...
11. A titolo di interpretazione autentica dell’art. 53 CCNL 5.12.1996 e dell’art. 40 CCNL 8.6.2000, con riguardo alle modalità di composizione della retribuzione di
274 Su tale materia è intervenuto l’art. 9, comma 32 del il D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010.
275 I valori massimi delle fasce sono stati modificati dall’art. 4, comma 3 CCNL 6.5.2010.
276 Il testo originario faceva riferimento a valori economici che hanno esaurito i propri effetti, in quanto superati dalle disposizioni di cui all’art. 4 CCNL 8.6.2000, II biennio economico, nonché dagli artt. 42 e 43 CCNL 3.11.2005 e dai successivi CCNL. Gli importi vigenti sono quelli indicati dal CCNL 6.5.2010, II biennio economico.
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posizione complessiva di ciascun dirigente, le parti precisano che essa è definita in azienda sulla base della graduazione delle funzioni. La retribuzione di posizione minima contrattuale prevista dalle citate disposizioni (e stabilita dalle disposizioni dei CCNL succedutisi nel tempo). è corrisposta, quindi, quale anticipazione di detta retribuzione e, pertanto, è assorbita nel valore economico complessivo successivamente attribuito all’incarico in base alla graduazione delle funzioni, nel rispetto della disponibilità dell’apposito fondo. Ne deriva che alla retribuzione minima contrattuale si aggiunge la somma mancante al valore complessivo dell’incarico stabilito in azienda con l’unica garanzia che il valore dell’incarico, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo contrattuale già percepito. Si rinvia, per chiarezza, all’esempio dell’allegato n. 4 CCNL 3.11.2005277.
12.Ai fini di una corretta applicazione dell’art. 40, comma 8,CCNL 8.6.2000 relativo all’attribuzione ai dirigenti di un incarico diverso a seguito dei processi di ristrutturazione delle aziende ed enti278, le parti ritengono opportuno richiamare le procedure previste dai vigenti contratti collettivi prima di modificare l’incarico:
- obbligo della consultazione delle componenti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto collettivo vigente ai sensi dell’art. 6, (pag. 22)
comma 1, lettera C) del CCNL 3.11.2005 (Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche) prima della ridefinizione delle dotazioni organiche mediante l’atto aziendale;
- verifica in contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 4, commi 2, lettera F) e comma 3, CCNL 3.11.2005 (pag. 17) (Contrattazione collettiva integrativa) delle implicazioni del processo di riorganizzazione sulla posizione di lavoro dei dirigenti ed, in particolare, sugli incarichi loro conferiti, al fine di rinvenire, nell’ambito degli strumenti contrattuali, soluzioni di giusto equilibrio che tengano conto della valutazione riportata;
- applicazione dell’art. 30, (pag. 87) comma 1 del CCNL 5.12.1996 (Accordi di mobilità) ove ne ricorrano le condizioni ed i requisiti, per evitare situazioni di esubero in generale o di perdita dell’incarico da parte dei dirigenti anche di struttura complessa ...omissis...279;
- applicazione del citato art. 30 (pag. 87) del CCNL 5.12.1996 (Accordi di mobilità) o dell’art. 17 (pag. 90) del CCNL 10.2.2004 (Passaggio diretto ad altre amministrazioni dei dirigenti in eccedenza) per i dirigenti in eccedenza tenuto conto dell’art. 9, (pag. 25) comma 1, lettera h) del CCNL 3.11.2005 ( Coordinamento regionale) .
13. Il valore minimo delle fasce di incarico coincide con la retribuzione di posizione minima contrattuale prevista dalle tavole di cui agli art. 44 (pag. 171) e 45 (pag. 179) del CCNL 3.11.2005 (La retribuzione di posizione minima dei quattro ruoli dal 31
277 Tale allegato, anche nella presente Raccolta sistematica, corrisponde all’ Allegato n.11.
278 Su tale materia è intervenuto l’art. 9, comma 32 del il D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010.
279 Eliminato il periodo “A tal fine la parola “ultima” del periodo finale del comma 1 della citata disposizione è abrogata”.
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dicembre 2003. Rideterminazione) e (La retribuzione di posizione minima contrattuale per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo dal 31 dicembre 2003. Rideterminazione.), in relazione alle tipologie degli incarichi e di rapporto di lavoro ivi indicati.
...omissis...