• Non ci sono risultati.

Aggiunge l’articolo 42-bis che consente agli operatori di finanza mutualistica e solidale iscritti nell'apposito elenco (di cui all'articolo 111, comma 1, del Testo unico delle leggi in materia

N. B. Tale comma è

19.12 Aggiunge l’articolo 42-bis che consente agli operatori di finanza mutualistica e solidale iscritti nell'apposito elenco (di cui all'articolo 111, comma 1, del Testo unico delle leggi in materia

bancaria e creditizia – TUB. D.lgs. n. 385 del 1993) costituiti in forma di cooperativa a mutualità prevalente e adeguatamente patrimonializzati di erogare credito alle microimprese che presentino requisiti dimensionali non superiori al doppio di quelli previsti, ai fini dell’esclusione dalla disciplina sul fallimento e dal concordato preventivo, dalla legge fallimentare (articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267:attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a trecentomila euro nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a duecentomila euro nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore) e un livello di indebitamento non superiore a 200.000 euro. Si affida al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di apportare le conseguenti modifiche alla normativa secondaria (decreto ministeriale 17 ottobre 2014, n. 176).

Articolo 42-bis – Ulteriori misure di sostegno alle imprese (comma 266 dell’A.C. 2790-bis-A)

Estremi Iniziativa Gruppo Data Oggetto

42.01 NF 44.012 NF

D’Alessandro Dal Moro IV

PD 20.12 Aggiunge l’articolo 42-bis che sostituisce integralmente l’articolo 6 del decreto-legge n. 23 del 2020, inserendovi ulteriori commi dopo il primo. L’articolo 6 reca disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale sociale e sospende fino al 31 dicembre 2020 gli obblighi - previsti dal codice civile per le società di capitali - in tema di perdita del capitale sociale in relazione alle perdite verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data del 31 dicembre, specificando che per il medesimo arco temporale non operano le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale.

Con le modifiche in esame si specifica che il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non è l’esercizio immediatamente successivo, bensì il quinto esercizio successivo. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate (nuovo comma 2 dell’articolo 6). Nelle ipotesi in cui la perdita riduca il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l'assemblea è convocata senza indugio dagli amministratori e, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale (come previsto ordinariamente), può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di diminuzione e di aumento del capitale (di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile, rispettivamente per le SpA e le srl). Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale (di cui agli articoli 2484, comma 1, punto n. 4), e 2545-duodecies del codice civile; nuovo comma 3). Si chiarisce che le perdite di cui ai già menzionati commi devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio (nuovo comma 4).

Articolo 44-bis – Interventi per favorire la successione e la trasmissione delle imprese (commi 270-273 dell’A.C.

2790-bis-A)

Estremi Iniziativa Gruppo Data Oggetto

44.07

Nel dettaglio, il comma 1 del nuovo articolo inserisce una ulteriore finalità del Fondo crescita sostenibile di cui all’articolo 23 del D.L. n. 83/2012, quale il finanziamento di interventi diretti a salvaguardare l’occupazione e a dare continuità all’esercizio delle attività imprenditoriali (a tal fine, si introduce una nuova lettera c-ter) nel comma 2 del citato articolo 23, il quale elenca le finalità del Fondo). Per tale nuova finalità, possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il MISE si avvale, attraverso apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all’articolo 11-octies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile.

Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, le modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti (a tale fine, si inserisce un nuovo comma 3-quater articolo 23).

Si rileva l’opportunità di chiarire ed esplicitare a quali investitori istituzionali si intende far riferimento, esplicitando il relativo richiamo normativo all’articolo 11-octies.

I successivi commi da 2 a 4 recano talune agevolazioni fiscali per le piccole società cooperative sopra indicate.

In particolare, gli importi di TFR che vengono destinati dai lavoratori alla sottoscrizione del capitale sociale delle cooperative in questione non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei medesimi lavoratori (comma 2).

L'esenzione dall'imposta di successione e donazione per i trasferimenti di aziende o rami di esse,

Estremi Iniziativa Gruppo Data Oggetto

relativa alle piccole società cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi (comma 3).

Ai sensi del comma 4, le predette società cooperative sono tenute a rispettare la condizione di prevalenza (di cui all'articolo 2513 del codice civile; si tratta delle caratteristiche che qualificano la cooperativa come "a mutualità prevalente", in ragione del tipo di scambio mutualistico) a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione.

Conseguentemente

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: – 5.000.000;

2022: – 5.000.000;

2023: – 5.000.000.

Articolo 44-bis – Modifiche all’articolo 43 del D.L. n. 109/2018 – termini mutui agevolati concessi da Invitalia (comma 274 dell’A.C. 2790-bis-A)

Estremi Iniziativa Gruppo Data Oggetto

44.025 NF Adelizzi M5S 20.12 Introduce l’articolo 44-bis che modifica l’articolo 43 del decreto-legge n. 109 del 2018, che aveva disposto delle agevolazioni per i beneficiari dei mutui agevolati concessi da Invitalia, consistenti nella sospensione di 12 mesi del pagamento delle rate da versare e nell'allungamento della durata dell'ammortamento.

Mediante un articolo aggiuntivo i termini di restituzione dei mutui agevolati vengono allungati di 84 mesi, anche se sia stata già disposta la risoluzione del contratto, purché non siano state avviate procedure di contenzioso.

Considerata la durata settennale della proroga dei termini per la restituzione dei crediti agevolati, appare opportuno introdurre una clausola che subordini l’efficacia delle disposizioni in questione all’autorizzazione della Commissione dell’Unione europea ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato.

Conseguentemente

il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 7 milioni di euro per l'anno 2022.

Articolo 45-bis – Istituzione del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere (commi 276-277 dell’A.C.

2790-bis-A)

Estremi Iniziativa Gruppo Data Oggetto

45.06 NF Gribaudo PD 19.12 Aggiunge l’articolo 45-bis che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere, destinato alla copertura finanziaria, nei limiti della dotazione del Fondo – pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2022 – di interventi finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore sociale ed economico della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro (comma 1).

Si demanda a un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, l’individuazione delle modalità di attuazione della norma (comma 2).

Conseguentemente,

il Fondo di cui all'articolo 209 del ddl in esame è ridotto di 2 milioni di euro a decorrere dal 2022.

Articolo 48-bis – Disposizioni in materia di lavoro portuale (comma 281 dell’A.C. 2790-bis-A)

Estremi Iniziativa Gruppo Data Oggetto

48.05 NF Pastorino LEU 19.12 Introduce l’articolo 48-bis recante disposizioni in materia di lavoro portuale, che interviene Aggiunge l’articolo 48-bis, recante disposizioni in materia di lavoro portuale, che interviene sull’articolo 199, comma 1, lettera b), del D.L. n. 34/2020, come modificato dall'art. 93, comma 1, lett. 0a), D.L. n. 104/2020, con particolare riferimento alla facoltà, ivi prevista per le Autorità di sistema portuale, di corrispondere al soggetto fornitore di lavoro portuale, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, un contributo, nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, pari a 90 euro per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID-19.

La norma in commento aggiunge al limite massimo di 4 milioni di euro, già previsto per l'anno 2020, entro il quale il contributo in questione può essere riconosciuto, il limite massimo di 2 milioni di euro per il 2021.

Conseguentemente

il fondo di cui all’articolo 209 è ridotto di 2 milioni di euro per l’anno 2021.

Articolo 51-bis – Prosecuzione CIG in deroga per crisi aziendali incardinate presso unità di crisi (commi 286-288 dell’A.C. 2790-bis-A)

Estremi Iniziativa Gruppo Data Oggetto

51.03 autonome di Trento e di Bolzano la possibilità di concedere ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga – per un periodo massimo di dodici mesi, anche non continuativi - per il completamento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni (comma 2) (ora comma 286).

Al relativo onere si fa fronte nei limiti delle risorse già assegnate ai predetti soggetti per la concessione di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga o, in alternativa, a misure di politica attiva (ai sensi dell’art. 44, c. 6-bis, del D.Lgs. 148/2015), ove non utilizzate per le finalità di cui agli artt.. 26-ter, c. 3, del D.L. 4/2019 e 22, c. 8-quater e 8-quinquies, del D.L.

18/2020. Si specifica che il predetto beneficio è riconosciuto esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell’INPS. (comma 2) (ora comma 287).

I richiamati articoli prevedono, rispettivamente - sempre a valere sulle predette risorse di cui all’art. 44, c.

6-bis, del D.Lgs. 148/2015 - la possibilità per il Ministro del lavoro di disporre acconti sulla erogazione del trattamento di integrazione salariale al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori sospesi di aziende ricadenti in aree di crisi complessa con organico superiore a 500 unità lavorative e la concessione in determinate regioni – ossia Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, qualificate inizialmente come zone rosse a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 - di trattamenti di CIG in deroga per ulteriori quattro settimane, aggiuntive rispetto a quelle inizialmente previste in conseguenza della suddetta emergenza epidemiologica

Ai beneficiari dei suddetti trattamenti di integrazione salariale in deroga è assicurata da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano l’applicazione di misure di politica attiva, individuate, a valere sulle risorse proprie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (comma 3) (ora comma 288).

Estremi Iniziativa Gruppo Data Oggetto

Em 1.11 Relatori 23.12 Modifica il comma 286 prevedendo che la suddetta possibilità sia riconosciuta per il 2021 e modifica il comma 287 specificando che la medesima possibilità opera nel limite di 10 mln di euro per il 2021.

Conseguentemente

modifica il comma 1141 riducendo la dotazione del Fondo di 10 mln di euro per il 2021.

Articolo 52-bis – Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa (comma 290 dell’A.C. 2790-bis-A)

Estremi Iniziativa Gruppo Data Oggetto

52.3 NF

19.12 Aggiunge l’articolo 52-bis il quale, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cassa