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Introduce l’articolo 14-bis il quale estende la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni di impresa attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva anche all'avviamento e alle altre

N. B. Tali commi sono

20.12 Introduce l’articolo 14-bis il quale estende la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni di impresa attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva anche all'avviamento e alle altre

attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Conseguentemente

il fondo di cui al comma 209 è incrementato di 14,7 milioni per l'anno 2021 e 6,2 milioni per l'anno 2022 ed è ridotto di 14 milioni per l'anno 2023, di 19,5 milioni per l'anno 2024 e 20,1 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026

Articolo 15-bis – Sostegno alle attività economiche nei comuni di particolare interesse per il turismo straniero (commi 87-88 dell’A.C. 2790-bis-A)

Estremi Iniziativa Gruppo Data Oggetto

15.06 Pagano PD 19.12 Aggiunge l’articolo 15-bis, il quale interviene sulla disciplina del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici di rilevante interesse turistico, di cui all’articolo 59 del D.L. n. 104/2020 (cd. D.L. Agosto, conv. con mod. in L. n. 126/2020). Il contributo è attualmente riconosciuto, ai sensi del citato art. 59, agli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti (centri storici) dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri: per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni; per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

L’articolo in esame estende il contributo agli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni dove sono situati santuari religiosi (ove siano state registrate, nell’ultima rilevazione presenze turistiche in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti). Per tali comuni, diversi dai quelli capoluogo, tale previsione ha effetto per l’anno 2021 e ai relativi oneri si provvede entro il limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per il medesimo anno.

Conseguentemente,

riduce di 10 milioni di euro per l’anno 2021 il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 209.

Articolo 15-bis – Misura per incentivare il turismo (commi 89-94 dell’A.C. 2790-bis-A)

Estremi Iniziativa Gruppo Data Oggetto

15.017 NF La Marca PD 19.12 Aggiunge l’articolo 15-bis, il quale reca misure per incentivare il turismo. Nel dettaglio, il nuovo articolo, al comma 1, prevede la costituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni, le attività culturali e il turismo (MIBACT) di un Fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023, per incentivare la ripresa dei flussi turistici di ritorno. Il Fondo è finalizzato a consentire, ai cittadini italiani residenti all’estero, che attestino la loro iscrizione all’AIRE, l’ingresso gratuito della rete dei musei delle aree e dei parchi archeologici di pertinenza pubblica di cui all’art. 101 del Codice dei beni culturali (D.Lgs. n.

42/2004).

I commi 2-5 istituiscono presso la Presidenza del Consiglio, un Fondo, con una dotazione di 4 milioni di euro per l’anno 2021, per la tutela e valorizzazione delle aree di interesse archeologico e speleologico, anche per la loro fruizione pubblica (comma 1), e recano la disciplina del Fondo in questione (commi 3-5). In particolare, il Fondo viene finalizzato agli interventi di riqualificazione ed adeguamento degli impianti di illuminazione, di sicurezza e multimediali dei complessi carsici a vocazione turistica. Si demanda ad un decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie la ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni e le province autonome in cui siano presenti le grotte naturali turistiche aventi specifiche caratteristiche (percorso visibile di lunghezza minima di 2km, una media annua di almeno 300 mila visitatori nel periodo 2015-2019, ricadenti in siti di interesse comunitario). A loro volta, gli enti territoriali provvederanno a trasferire le risorse a favore degli enti gestori dei complessi carsici.

Conseguentemente,

riduce il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 209 di 5,5 milioni di euro per l’anno 2021 e di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Articolo 17-bis – Promozione dell’attività di capital venture in favore di progetti di imprenditoria femminile ad elevata innovazione (commi 107-108 dell’A.C. 2790-bis-A)

Estremi Iniziativa Gruppo Data Oggetto

17.06 NF Carfagna FI 19.12 Aggiunge un nuovo articolo 17-bis, il quale reca misure per la promozione dell’attività di venture capital in favore di progetti di imprenditoria femminile ad elevata innovazione. L’articolo, in particolare, rifinanzia di 3 milioni di euro per l’anno 2021 il Fondo a sostegno del Venture capital, istituito dall’articolo 1, comma 209 della legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) al fine di sostenere investimenti in capitale di rischio in progetti di imprenditoria femminile ad elevata innovazione, ovvero a contenuto di innovazione tecnologica, con periodo di rientro dell’investimento iniziale esclusivamente nel lungo periodo, realizzati entro i confini territoriali nazionali da società il cui capitale sia detenuto in maggioranza da donne.

Si demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico (MISE), da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, la definizione dei criteri di selezione ed individuazione da parte del MEF dei fondi da integrare, nonché le modalità per l’assegnazione dei finanziamenti ai progetti imprenditoriali.

Conseguentemente,

il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 209 è ridotto di 3 milioni di euro per l’anno 2021.

Articolo 18-bis – Fondo per il sostegno al settore dei festival, dei cori e bande musicali e della musica jazz (commi 114-116 dell’A.C. 2790-bis-A)

Estremi Iniziativa Gruppo Data Oggetto

18.025 NF Carbonaro M5S 19.12 Inserisce l’articolo 18-bis, che istituisce nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo il Fondo per il sostegno del settore dei festival, dei cori e bande musicali e della musica jazz, con una dotazione di € 3 mln per il 2021.

In particolare, si precisa che gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

I termini, le modalità e la procedura per il riparto delle risorse del Fondo e per l’individuazione dei soggetti beneficiari e dei relativi progetti ammessi al finanziamento sono definiti con decreto del Mibact.

Conseguentemente

modifica l’articolo 209, riducendo di € 3 mln le risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014).

Articolo 18-bis – Credito d’imposta in favore dei cuochi professionisti (commi 117-123 dell’A.C. 2790-bis-A)

Estremi Iniziativa Gruppo Data Oggetto

18.042 NF Spena FI 19.12 Introduce l’articolo 18-bis, che istituisce un credito d’imposta in favore dei cuochi professionisti fino al 40 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali durevoli e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. L’agevolazione riguarda i cuochi professionisti presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratori dipendenti, che come lavoratori autonomi con partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0 (comma 1).

Il comma 2 indica le spese ammissibili al credito d’imposta: si tratta delle spese sostenute per l'acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari e di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione, nonché per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

Il comma 3 chiarisce che esso spetta fino ad un massimo di 6.000 euro e nel limite complessivo di 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2021-2023.

Il comma 4 specifica che il credito è utilizzabile in compensazione mediante F24, che esso è escluso da IRPEF e IRAP e non concorre alla determinazione del rapporto di deducibilità (di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi – TUIR, D.P.R. n. 917 del 1986).

Si consente (comma 5) di cedere l’agevolazione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Il comma 6 affida a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di definire i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni in esame.

Si chiarisce inoltre (comma 7) che l’agevolazione in commento spetta nel quadro del Temporary

Estremi Iniziativa Gruppo Data Oggetto Conseguentemente

il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 1 milione cli euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Articolo 21, comma 2-bis - Ristoro aziende agricole (comma 130 dell’A.C. 2790-bis-A)

Estremi Iniziativa Gruppo Data Oggetto

8.8 Garavaglia Lega

Consenso unanime dei gruppi

19.12 Aggiunge il comma 2-bis all’articolo 21, che, al fine di assicurare un adeguato ristoro alle