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Introduce l’articolo 5-bis, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori

autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro per il 2021, che costituisce anche il relativo limite di spesa.

Tale Fondo è destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali (ad esclusione dei premi dovuti all’INAIL) dovuti:

 dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza che abbiano percepito nell’anno d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000,00 euro e abbiano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019 non inferiore al 33 per cento (comma 1);

 dai medici, dagli infermieri e dagli altri professionisti ed operatori di cui alla L. 3/2018 (recante disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute) assunti per l’emergenza Covid 19 e già in quiescenza (comma 2, ultimo periodo).

Inoltre, si demanda ad uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame), la definizione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento del predetto esonero, nonché della quota del suddetto limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (comma 2).

Infine, il monitoraggio del rispetto dei suddetti limiti di spesa è affidato agli enti previdenziali che ne comunicano i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di

Estremi Iniziativa Gruppo Data Oggetto Conseguentemente,

all’articolo 207, viene disposta la riduzione di 1 miliardo di euro per il 2021 del Fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Articolo 5-bis - Rientro al lavoro delle madri lavoratrici (commi 23-28 dell’A.C. 2790-bis-A)

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5.026 Del Barba IV

Consenso unanime dei gruppi

19.12 Aggiunge l’art. 5-bis che incrementa il Fondo per le politiche della famiglia nella misura di:

 50 mln di euro per il 2021, da destinare al sostegno delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle madri lavoratrici dopo il parto. La definizione delle modalità attuative per l’attribuzione delle predette risorse è demandata ad un decreto del Ministro con delega alle politiche familiari, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata (commi 1 e 2);

 500 mila euro per il 2021 per il finanziamento delle attività di associazioni che prestino assistenza psicologica, psicosociologica in tutte le forme a favore dei genitori in relazione al lutto per la perdita dei propri figli, contestualmente inserendo tra le finalità del predetto Fondo anche il finanziamento di interventi per il sostegno ai genitori che affrontano il lutto per la perdita di un figlio (comma 4).

Inoltre, la disposizione in commento:

 estende il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo ai casi di morte perinatale (comma 3);

 autorizza la spesa di 2 mln di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 allo scopo di garantire e implementare la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva (comma 5);

 incrementa di 1 mln di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al fine di contenere i gravi effetti economici, derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, di cui all’art. 105-bis del D.L. 34/2020 (comma 6).

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Si segnala che sul finanziamento del Fondo in oggetto interviene anche l’emendamento 60.03 NF Annibaldi, con 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Conseguentemente:

 all’articolo 207, è ridotto di 50 mln di euro per il 2021 il Fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

 all’articolo 209 il Fondo per le esigenze indifferibili è ridotto di 4,7 mln di euro per il 2021, di 3 mln per il 2022 e di 2 mln per il 2023.

Articolo 5-bis – Misure a sostegno del lavoro giornalistico (commi 29-32 dell’A.C. 2790-bis-A)

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5.04 NF Garavaglia 20.12 Aggiunge l’art. 5-bis che reca alcune misure a tutela del lavoro giornalistico.

In particolare, il comma 1 salvo diversa previsione di legge, per le assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2021 si dispone che le disposizioni legislative statali che prevedono incentivi diretti alla salvaguardia o all’incremento dell’occupazione, riconosciuti in favore dei datori di lavoro per la generalità dei settori economici, si applichino anche ai dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell’INPGI (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani

"Giovanni Amendola") con riferimento alla contribuzione per essi dovuta.

Il relativo onere è posto a carico del bilancio dello Stato a titolo di fiscalizzazione. A tal fine, si prevede che l’INPGI invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un rendiconto semestrale per il rimborso dei relativi oneri.

Ai fini degli adempimenti previsti dal registro nazionale sugli aiuti di Stato, l’Istituto medesimo assume la funzione di amministrazione concedente e come tale, per quanto di competenza, provvede al monitoraggio in coerenza con quanto previsto dal Quadro temporaneo degli aiuti di Stato (Temporary framework).

Il Temporary Framework è stato esteso ed integrato più volte, da ultimo, il 13 ottobre 2020, con la Comunicazione della Commissione C(2020)7127 final. Con tale comunicazione, le disposizioni del Quadro temporaneo sono state estese per altri sei mesi, fino al 30 giugno 2021, ad eccezione di quelle relative alle misure di ricapitalizzazione che vengono prorogate per ulteriori tre mesi fino al 30 settembre 2021, e sono state ulteriormente estese le tipologie di aiuti di Stato ammissibili. Il sostegno per i costi fissi delle imprese non coperti a causa della pandemia rientra ora, a date condizioni, nei regimi del Temporary Framework (cfr. Sezione 3.12, punti 86-87 del Quadro). La versione consolidata del Temporary Framework è stata pubblicata dalla Commissione UE, sul sito istituzionale.

In base al comma 2, al fine di favorire il riequilibrio della gestione previdenziale sostitutiva dell’INPGI – relativa ai giornalisti lavoratori dipendenti - a carico del bilancio dello Stato a titolo di fiscalizzazione è posto, altresì, l’onere, comprensivo delle contribuzioni figurative accreditate, sostenuto dall’Istituto medesimo per l’erogazione degli ammortizzatori in costanza e in

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favore degli iscritti, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge o dai regolamenti dell’Istituto vigenti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Anche in questo caso, si prevede che l’INPGI invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un rendiconto semestrale per il rimborso degli oneri sostenuti per le suddette finalità, al netto del gettito contributivo derivante dalle corrispondenti aliquote contributive versato all’INPGI stesso dai soggetti obbligati, che resta acquisito dall’Istituto a titolo di compensazione; se l’ammontare di tale gettito risulti superiore all’onere sostenuto dall’INPGI, la differenza resterà acquisita presso l’Istituto a titolo di acconto in compensazione a valere sul semestre successivo, fermo restando l’obbligo di conguaglio a saldo finale, a credito o a debito, al 31 dicembre 2021.

Il comma 3 modifica alcuni termini temporali – di cui all’art. 16-quinquies, c. 2, del D.L. 34/2019 - relativi al processo di riequilibro finanziario dell’INPGI e alla sospensione della norma sull’eventuale commissariamento. In particolare, si differisce dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021:

 il termine entro cui l’Istituto deve trasmettere ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale, che tenga conto degli effetti delle misure adottate;

 il termine finale della sospensione - con esclusivo riferimento alla gestione relativa ai giornalisti lavoratori dipendenti ("gestione sostitutiva"), la quale presenta attualmente un disavanzo, anziché all’intero Istituto - della norma che prevede la nomina di un commissario straordinario per il caso in cui un ente di diritto privato che gestisca forme di previdenza obbligatoria presenti un disavanzo economico-patrimoniale.

Più in dettaglio, il citato articolo 16-quinquies, comma 2, demanda all'INPGI di adottare, entro il 31 dicembre 2020, misure di riforma intese al riequilibrio finanziario della gestione pensionistica concernente i giornalisti aventi un rapporto di lavoro dipendente ed alla sostenibilità economico-finanziaria di medio e lungo periodo della stessa gestione. Le misure devono intervenire, in via prioritaria, sul contenimento della spesa e, in subordine, sull'incremento delle entrate contributive. Le delibere in esame sono approvate - ai sensi della disciplina generale, di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, sull'adozione delle misure in materia di contributi e prestazioni degli enti di diritto privato che gestiscono forme di previdenza obbligatoria - da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Per i casi in cui le delibere concernano (come nel caso in esame) lavoratori dipendenti, la norma generale prevede che esse siano adottate sulla base delle determinazioni definite dalla contrattazione collettiva nazionale. La norma in oggetto non specifica se le nuove misure possano essere adottate in deroga a quest’ultima fase procedurale.

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Come detto, l'INPGI deve trasmettere - entro il termine ora posto al 31 dicembre 2020 e che è qualificato come perentorio - ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale, che tenga conto degli effetti delle misure adottate.

Qualora il suddetto bilancio tecnico non evidenzi la sostenibilità economico-finanziaria di medio e lungo periodo della gestione pensionistica relativa ai giornalisti aventi un rapporto di lavoro dipendente, il Governo adotta uno o più "regolamenti di delegificazione", intesi a definire un allargamento della platea contributiva dell'INPGI. Ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'eventuale adozione delle suddette norme regolamentari - le quali potrebbero comportare un passaggio di assicurati dall'INPS all'INPGI -, si prevede che sia accantonato e reso indisponibile nel bilancio dello Stato un importo pari a 159 milioni di euro per il 2023, 163 milioni per il 2024, 167 milioni per il 2025, 171 milioni per il 2026, 175 milioni per il 2027, 179 milioni per il 2028, 183 milioni per il 2029, 187 milioni per il 2030, 191 milioni annui a decorrere dal 2031 .

Riguardo alla norma sul commissariamento, si ricorda che l'articolo 2, comma 4, del citato D.Lgs. n. 509 del 1994, e successive modificazioni, prevede che, in caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio tecnico, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti, si provveda alla nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione. Sino al ristabilimento dell'equilibrio finanziario sono sospesi tutti i poteri degli organi di amministrazione dell'ente.

Ai fini dell'eventuale attivazione della procedura di commissariamento, la Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale segnala ai Ministeri vigilanti le situazioni di disavanzo economico-finanziario di cui sia venuta a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo dei bilanci degli enti privati suddetti.

Il successivo comma 4 affida all’INPGI - nell’ambito della propria autonomia organizzativa, gestionale e contabile - l’adozione delle ulteriori misure necessarie al riequilibrio finanziario della predetta gestione sostitutiva (da sottoporre alla vigilanza statale ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 509/1994).

Conseguentemente,

all’art. 209, viene disposta la riduzione di 8,9 mln di euro per il 2021, di 3,6 mln di euro per il 2022, di 5,7 mln per il 2023, di 6,9 mln per il 2024, di 6,7 mln per il 2025 e di 7 mln dal 2026 del Fondo per le esigenze indifferibili,.

Articolo 7-bis - Sospensione dei versamenti per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche (commi 36-37 dell’A.C. 2790-bis-A)

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7.029 Delrio e altri PD Consenso unanime dei gruppi

19.12 Introduce l’articolo 7-bis, che sospende (comma 1) i seguenti termini per le federazioni