• Non ci sono risultati.

Aggiunge l’articolo 21-bis, con il quale viene istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno

N. B. Tale comma è

19.12 Aggiunge l’articolo 21-bis, con il quale viene istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno

2021, un Fondo per lo stoccaggio privato dei vini DOC, DOCG e IGT certificati o atti a divenire tali e conservati in impianti situati nel territorio nazionale.

La definizione dei criteri e delle modalità di utilizzazione del suddetto Fondo sono demandate ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

Conseguentemente,

il Fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, di cui all’art. 207 è ridotto di 10 milioni di euro per l’anno 2021.

Articolo 21-bis – Misure per il sostegno del settore suinicolo (commi 136-137 dell’A.C. 2790-bis-A)

Estremi Iniziativa Gruppo Data Oggetto

21.08 NF 21.051 NF 21.097 NF 21.57 NF

Incerti Golinelli Gallinella Nevi

PD Lega M5S FI

19.12 Aggiunge l’articolo 21-bis, che rifinanzia il Fondo nazionale per la suinicoltura nella misura di 10 milioni di euro per l’anno 2021. Si ricorda che il suddetto Fondo è stato istituito dal decreto legge 27 marzo 2019, n. 27 con una dotazione iniziale di 1 milione di euro per l’anno 2019 e di 4 milioni di euro per l’anno 2020.

Sono, inoltre, integrate le finalità del suddetto Fondo, prevedendo che le stesse siano volte anche a contribuire alla realizzazione di progetti o investimenti finalizzati a migliorare la misurabilità e l’accrescimento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche, di produzione e di trasformazione di carne.

Conseguentemente,

la relativa copertura viene rinvenuta nel Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’art. 209 del provvedimento in esame, che viene ridotto di 10 milioni di euro per il 2021.

Articolo 21-bis – Fondo per la tutela e il rilancio di filiere agricole (commi 138-139 dell’A.C. 2790-bis-A)

Estremi Iniziativa Gruppo Data Oggetto

21.083 NF Gagnarli M5S 19.12 Introduce l’articolo 21-bis con il quale si istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021, un Fondo per la tutela ed il rilancio delle filiere apistica, brassicola, quella della canapa e della frutta a guscio.

La definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del suddetto Fondo è demandata ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi - di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed acquisita l’intesa della Conferenza Stato-Regioni - entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio.

Conseguentemente,

la relativa copertura è attuata attraverso la corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dall’art. 209 che viene ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2021

Articolo 21-bis – Monitoraggio della produzione cerealicola e dell’acquisto di cereali e sfarinati a base di cereali (commi 140-143 dell’A.C. 2790-bis-A)

Estremi Iniziativa Gruppo Data Oggetto

21.086 NF

Cillis M5S 20.12 Introduce l’articolo 21-bis che prevede, a carico di chiunque detenga a qualsiasi titolo cereali e farine di cereali, l’obbligo di registrare su un apposito registro elettronico, istituito nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutte le operazioni di carico e scarico, nel caso in cui la quantità del singolo prodotto superi le 5 tonnellate annue.

Le modalità di applicazione della disposizione in esame -– per le quali sono previsti oneri per 1 milione di euro per l’anno 2021 - sono demandate ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio.

È prevista l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di mancata istituzione del registro sopra ricordato e di mancato rispetto delle modalità di tenuta telematica dello stesso registro. L’autorità competente per l’irrogazione delle suddette sanzioni è individuata nel Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Conseguentemente,

la relativa copertura viene rinvenuta nel Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all’art. 209 che viene ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2021

Em. 1.4 Relatori 23.12 Aggiunge il comma 143-bis che prevede che, all’attuazione dei commi da 140 a 143, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provveda con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Articolo 23 – Promozione dei marchi collettivi e di certificazione all’estero (commi 144-145 dell’A.C. 2790-bis-A)

Estremi Iniziativa Gruppo Data Oggetto

210.03 NF Borghese Misto - MAIE - Movimento Associativo Italiani all'estero

20.12 Modifica il comma 1 che aveva disposto la soppressione di parte della disciplina sull’Italian sounding. In particolare, circoscrive la soppressione dell’articolo 32 del decreto-legge n. 34 del 2019 ai commi 1-3, che hanno introdotto un’agevolazione in favore dei consorzi nazionali e delle organizzazioni collettive delle imprese operanti nei mercati esteri per le spese per la tutela legale dei prodotti colpiti dal fenomeno dell’Italian sounding.

Vengono invece fatti salvi il comma 5 e le lettere a) e b) del comma 6, che modificano il codice della proprietà industriale (rispettivamente agli articoli 144 e 145), laddove vengono definite le pratiche di Italian Sounding (pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti) e affida al Consiglio nazionale anticontraffazione l’attività di contrasto alla falsa evocazione dell’origine italiana dei prodotti.

Inoltre, l’agevolazione diretta a sostenere la promozione all’estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani, da parte di associazioni rappresentative di categoria, viene estesa anche ai consorzi di tutela sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di autenticità autorizzati dal Ministero delle politiche agricole e forestali e di altri organismi di tipo associativo o cooperativo.

Aggiunge inoltre un nuovo articolo 210-bis, contenente disposizioni volte a valorizzare le tradizioni enogastronomiche, dello stile alimentare, delle produzioni agroalimentari ed industriali italiane e a contrastare le suddette pratiche di Italian Sounding (cfr. la relativa scheda).

Conseguentemente,

alla Tabella A Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale apportare le seguenti variazioni:

2021: –1.000.000;

2022: –1.000.000;

2023: –1.000.000.

Estremi Iniziativa Gruppo Data Oggetto

23.8 Manzo M5S

Consenso unanime dei gruppi

19.12 Aggiunge il comma 1-bis, il quale incrementa di 145 milioni di euro per l'anno 2021