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La situazione opposta a quella appena descritta, e molto più prevedibile in ottica cyber, è quella prevista dall'art. 1898 C.C., che disciplina appunto il caso di un "aggravamento del rischio", ossia un aumento delle possibilità di verificazione dell'evento previsto dal contratto di assicurazione.

Il fatto che provoca l'aggravamento del rischio comunque deve essere "estrinseco" ad esso, cioè non deve costituire la normale evoluzione dello stato delle cose che erano esistenti al momento della conclusione del contratto.

L'aggravamento deve presentare inoltre il carattere della "novità", cioè non deve essere stato previsto e non deve, quanto meno, essere stato prevedibile dai contraenti al momento della stipula56.

Infine, esso deve essere anche "permanente", cioè stabile o persistente, per la situazione sopravvenuta, rimanendo quindi invece privo di rilevanza ogni cambiamento che sia meramente episodico o transitorio57, nonostante una parte della

dottrina abbia ritenuto che anche un aggravamento temporaneo sia sufficiente per l'applicazione dell'art. 1898 C.C.58. Altri autori infine considerano indifferente che

l'aggravamento sia duraturo o transitorio, ammettendo che, quanto più l'aggravamento è temporaneo, tanto più esso si avvicina all'irrilevanza59.

In particolare, come nel caso precedente della diminuzione del rischio, non ha rilevanza ogni aggravamento del rischio ma solamente l'aggravamento che, se presente al momento della stipula della polizza, avrebbe indotto l'assicuratore a chiedere il pagamento di un premio maggiore o addirittura a non stipulare il contratto di assicurazione in quanto il rischio sarebbe stato insopportabile. Risulta quindi confermato il principio, presente anche nel Codice del Commercio del 1882, per il quale la disciplina dell'aggravamento del rischio viene fondata sull'esigenza di

56 DONATI A., op. ult. cit., p. 401; SCALFI G., op. ult. cit., p. 361.

57 Cass. Civ., Sez. I, 10 aprile 1987, n. 3563, in Riv. circolaz. trasp., 1987, p. 645. 58 CASTELLANO G.,SCARLATELLA S., op. cit., p. 251.

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mantenere inalterata "la equivalenza obiettiva delle prestazioni per tutta la durata del contratto"60.

Anche in questo caso quindi si tratta di una norma diretta a preservare l'equilibrio contrattuale individuato dalle parti al momento della stipula. Alcuni autori61 ritengono

infatti che l'accordo tra le parti al momento della conclusione del contratto in merito all'equilibrio delle prestazioni sia una presupposizione62. Altri autori sono invece critici,

sul punto63. Quale sia tra i due l'orientamento corretto, l'art. 1898 C.C. stabilisce una

disciplina che permette di preservare questo equilibrio contrattuale tra le parti.

6.1 Possibilità di recesso dell'assicuratore

L'assicuratore, posto che si ritroverebbe a dover adempiere ad una prestazione che è superiore a quella su cui sono stati parametrati i premi, in questi casi ha la possibilità di recedere dal contratto (a diverse condizioni in base alla tipologia di aggravamento che si è verificata), dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o comunque in cui è venuto a conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il termine che viene assegnato dalla norma ha chiaramente una natura di decadenza64: il mancato esercizio del potere di recesso

nello spazio temporale definito dalla norma ne comporta la perdita, con la conseguenza della continuazione della garanzia assicurativa65.

L'efficacia del recesso è immediata nel caso in cui l'aggravamento sia di entità tale per cui l'assicuratore non avrebbe consentito alla stipula del contratto se l'avesse conosciuto ab origine, mentre nel caso in cui l'assicuratore si sarebbe limitato a

60 VIVANTE C., op. ult. cit., p. 459.

61 BOSELLI A., "La eccessiva onerosità nel contratto di assicurazione", in Assicurazioni, I, Roma, 1950, p.

344 ss.

62 Intesa come ipotesi di scioglimento del contratto non prevista dalla legge, ma costruita dalla dottrina

e accolta dalla giurisprudenza. La presupposizione consiste in una situazione di fatto, comune ad entrambe le parti, che le stesse hanno implicitamente assunto come motivo determinante del consenso al momento della stipula del contratto.

63 GAMBINO A., "Contratto di assicurazione e attività assicurativa", in Rivista di diritto commerciale,

Padova, 1963, p. 368.

64 ROSSETTI M., "Il contenuto oggettivo del contratto di assicurazione", in Le assicurazioni private a cura di

G.ALPA, Torino, 2006, p. 1073 ss.

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richiedere un premio di importo maggiore, l'efficacia del recesso è procrastinata di quindici giorni dalla comunicazione, in modo da consentire all'assicurato di rinegoziare la copertura assicurativa66.

6.1.1 Verificarsi del sinistro in pendenza del termine per la comunicazione o l'efficacia del recesso

Questa disciplina evidentemente incide sulla operatività della copertura assicurativa nel caso in cui il rischio si dovesse concretizzare a seguito del verificarsi dell'evento dedotto in contratto prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso67. La conseguenza di ciò infatti è che l'assicuratore non è tenuto

alla corresponsione della prestazione indennitaria nel caso in cui l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe acconsentito alla stipulazione del contratto di assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento della stipula, mentre la somma dovuta dall'assicuratore sarà ridotta considerando il rapporto tra il premio stabilito nel contratto al momento della stipula e quello che sarebbe invece stato fissato nel caso in cui il maggior rischio fosse esistito al momento della stipulazione di quest'ultimo.

6.2 Aggravamento del rischio nel contesto cyber

Al contrario della situazione precedente di diminuzione del rischio, un aggravamento del rischio in ambito cyber può essere plausibile: gli attacchi informatici hanno un impatto sempre più significativo ed in crescita per le organizzazioni di tutto il mondo. Secondo uno studio chiamato Cost of cyber crime study68 pubblicato da Accenture69 e

dal Ponemon Institute, nel 2017 il costo medio dei crimini informatici raggiunge gli

66 ROSSETTI M., op. cit., p. 1073.

67 Cass. Civ., Sez. I, 23 maggio 1978, n. 2566, in Assicurazioni, Mass., 1978, II, n. 67.

BRACCIODIETA A., La divisibilità del premio di assicurazione, Bari, 1973, p. 26.

68 La ricerca analizza una serie di costi associati ad attacchi informatici alle infrastrutture IT, spionaggio

economico, interruzione dell'attività, furto di proprietà intellettuali e mancati ricavi. I dati sono stati raccolti con 2182 interviste effettuate in un arco temporale di 10 mesi da un campione di riferimento

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11.7 milioni di dollari per impresa, registrando un aumento del 23% rispetto ai 9.5 milioni di dollari che erano stati registrati nel 2016 e del 62% nell'ultimo quinquennio70.

Confrontando i vari paesi che sono stati analizzati, sono le imprese statunitensi a sopportare il costo medio più alto, pari a 21.22 milioni di dollari. Un'impresa italiana invece in media, secondo la ricerca, ha una perdita annua di 6.73 milioni di dollari, a causa di attacchi informatici71.

Infine, un dato interessante è che la Germania è il paese che soffre della crescita più significativa tra tutti, con un costo medio che è passato da 7.84 a 11.15 milioni di dollari. Questo incremento così significativo si può comunque ricondurre ai recenti attacchi malware di cui si è sentito parlare come WannaCry72 e Petya73, che a molte

imprese sono costati centinaia di migliaia di dollari in termini di mancati ricavi. Secondo il report in questione, dal 2009, cioè l'anno in cui il Ponemon Institute ha avviato lo studio, il numero degli attacchi informatici non ha minimamente mostrato segni di rallentamento, ma solamente di crescita.

composto da 254 imprese in 7 paesi: Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Germania, Giappone, Francia e Italia.

La ricerca riporta infine il costo annualizzato di tutti i reati informatici che si sono verificati nel corso di un anno. Questo costo comprende anche le spese per indagare, individuare e risolvere gli attacchi informatici, oltre ad essere considerati anche i costi relativi ad attività indipendenti dall'attacco e a misure necessarie per limitare spese aggiuntive che derivino da un'interruzione di attività e da una perdita di clienti.

69 Accenture è un'impresa che opera nel settore dei servizi professionali, che fornisce molti servizi nei

settori strategy, consulting, digital, technology e operations. Fa parte di essa anche Accenture Security, che aiuta le imprese a creare resilienza partendo dal loro interno, in modo da favorire l'innovazione e la crescita essendo sempre protette.

70 ACCENTURE,UFFICIO STAMPA, "Il cyber crime costa 11,7 milioni di dollari l'anno per azienda, con un

aumento del 62% in cinque anni". Accenture. 26/09/2017. https://www.accenture.com/it-it/company-

news-release-cost-cyber-crime.

71 MEGGIATO R., "Ogni azienda italiana perde 6,73 milioni all'anno a causa del cyber crime", Wired.

https://www.wired.it/internet/web/2017/09/26/cyber-crime-italia-studio-accenture/.

72 WannaCry, chiamato anche WanaCrypt0r 2.0, è un ransomware responsabile di un'epidemia di

attacchi su larga scala avvenuta nel maggio del 2017 su computer che utilizzano Microsoft Windows. Questi attacchi hanno criptato i file presenti sui computer attaccati chiedendo un riscatto di alcune centinaia di dollari per decriptarli.

Al 28 maggio sono stati colpiti oltre duecentotrentamila computer in 150 paesi, rendendolo uno dei maggiori contagi informatici mai avvenuti.

73 Attacco simile al precedente, che richiedeva però un riscatto che consisteva in un pagamento in

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Gli stessi risultati sono ben visibili dal confronto del Global Economic Crime Survey74

dell'anno 2014 con quello del 2016: in questo report il cyber crime in termini di crimine economico globale è passato infatti dalla quarta alla seconda posizione in soli due anni, con un forte incremento degli incidenti registrati75. L'aumento significativo di questi

numeri mostra come la criminalità si stia muovendo verso la dimensione cyber: questo grazie soprattutto alla facilità di monetizzazione, la quasi certa impunità e la facilità tecnica della attuazione del crimine.

Dati questi risultati, è ovvio che per le imprese guardare al tema della cybersecurity con ottimismo al giorno d'oggi non è facile: i rischi legati al rischio informatico non possono essere ritenuti transeunti e poco significativi, ma all'opposto, in crescita e massicci.

74 Si tratta di un'ampia indagine condotta nel mondo del business sul fenomeno delle frodi economico-

finanziarie. Questa, promossa ed elaborata da PwC, ha l'obiettivo di fornire alle imprese e alle funzioni chiamate ad affrontare il rischio di frode un quadro conoscitivo del problema. GLOBAL ECONOMIC CRIME

SURVEY ITALIA, PWC. https://www.pwc.com/it/it/publications/gecs.html

75 GIARDINI P., "Il business del cybercrime", Techeconomy. http://techeconomy.it/2016/05/05/business-

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Capitolo II: Analisi normativa delle polizze cyber come contratti