È importante inoltre sottolineare che il fattore di rischio, essendo legato a molteplici elementi esterni, può conoscere delle variazioni del corso di svolgimento del rapporto negoziale, idonee ad incidere sull'equilibrio di sinallagma funzionale, con conseguenti ripercussioni a livello disciplinare51.
Interessante è infatti anche l'analisi dell'articolo seguente a quello appena analizzato, l'art. 1897 C.C., che tratta il caso di una "diminuzione del rischio durante l'assicurazione".
La ratio di questa norma è quella di garantire che permanga l'equilibrio tra il rischio che l'assicuratore sopporta ed il premio che l'assicurato deve corrispondere: il punto nodale della norma è quindi la relazione tra "rischio" e "premio" e le alterazioni di questa relazione che si riverberano sul contratto.
Per la corretta lettura e interpretazione di questa norma infatti è importante considerare che la diminuzione del rischio riduce l'esposizione debitoria da parte dell'assicuratore, giacché quest'ultimo al momento della stipula del contratto ha parametrato le obbligazioni future, cioè quelle che assumerà nel momento in cui si verificherà l'evento dedotto in contratto, sulla base del rischio presente in quel momento. Se il rischio si dovesse ridurre durante il rapporto contrattuale e l'evento dedotto in contratto si dovesse verificare si avrebbero dei riflessi sulla prestazione che l'assicuratore deve all'assicurato: se si riduce il rischio non sarebbe corretto affermare che permane senza variazioni l'obbligo di adempimento dell'assicurato in quanto ci si aspetterebbe che nel momento e nel caso in cui si riduca la prestazione di un
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contraente nei confronti dell'altro si riduce anche la prestazione dell'altro contraente. Infatti, come già specificato in precedenza, il contratto di assicurazione è un contratto "sinallagmatico", cioè a prestazioni corrispettive, in cui il termine "sinallagma" sta ad indicare proprio la reciprocità di queste prestazioni.
In quest'ottica si comprende il significato dell'art. 1897 C.C., secondo il quale, nel caso in cui il contraente comunichi all'assicuratore dei mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore può esigere solamente il minor premio in questione, ma ha la facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione da parte dell'assicurato. Ovviamente si deve trattare di una diminuzione del rischio che sia duratura e non meramente occasionale o che attenga alla minore probabilità di avveramento del rischio52, ovvero a una consistente ed oggettiva perdita di valore del
bene assicurato53.
5.1 Principio di indivisibilità
La riduzione del premio comunque, come si deduce facilmente dalla lettura della norma, non è immediata, in quanto opera dal momento in cui giunge a scadenza l'obbligo di pagamento del premio successivo o della rata di premio successiva.
Il Codice, stabilendo che, quando l'assicuratore decide di non esercitare il recesso, potrà esigere solamente il minor premio, corrispondente alla sopravvenuta realtà, mostra la sua costante attenzione nei confronti dell'assicuratore, in attuazione del principio di indivisibilità.
Il principio di indivisibilità dei premi è essenziale nel senso che consente all'assicuratore di trattenere i premi o le quote di premi già versati in suo favore prima che l'evento possa verificarsi. L'essenzialità di questa regola si spiega in quanto quel
52 SCALFI G., op. cit., p. 153.
53 BUTTARO L., "Diminuzione del rischio e diminuzione del valore delle cose assicurate", in Rivista di diritto
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premio, sommato ai premi che sono versati da ciascun assicurato, va a formare l'insieme delle risorse mediante il quale l'impresa di assicurazione si pone nelle condizioni di adempiere in generale nei confronti di tutti gli assicurati, e non solo nei confronti di uno solo di essi. Questo apparente favor contenuto nel Codice Civile e che spesso si ritrova in varie norme, è in realtà un meccanismo che consente di tutelare la totalità degli assicurati, in quanto consente all'impresa di assicurazione di adempiere nei loro confronti in futuro.
Si nota che il legislatore disponendo ciò, attribuisce all'assicuratore la facoltà di percepire un premio che è sovradimensionato rispetto alla nuova realtà del rischio, fino a quando non viene a scadere il premio o la rata di premio successiva alla comunicazione da parte dell'assicurato.
La disciplina risulta quindi caratterizzata dalla particolare cura degli interessi dell'assicuratore, dato anche che l'alterazione dell'equilibrio iniziale delle prestazioni viene fatta gravare maggiormente sull'assicurato. Quest'ultimo, infatti, nonostante non sia cosciente dell'organizzazione tecnica dell'assicuratore, quindi delle varie classi di rischio e dei criteri di inclusione, viene onerato della comunicazione di questa diminuzione del rischio, che egli può valutare solamente con dei criteri empirici.
5.2 Momento della diminuzione
Si segnala un possibile anacoluto logico nella impostazione della norma, ossia che questa sembrerebbe riferirsi ad una diminuzione del rischio che è preesistente e che avrebbe quindi potuto essere conosciuta nel momento della stipula. Dato il senso complessivo della disposizione e la considerazione che una situazione di fatto che non viene correttamente riportata al momento della stipula rientrerebbe nella disciplina degli artt. 1892 e 1893 C.C.54, fanno ritenere che l'inciso "se fosse stata conosciuta al
momento della conclusione del contratto" deve essere letto invece come "se fosse
54 ANTONUCCI A., Commentario breve al diritto delle assicurazioni - sub art. 1897 diretto da G.VOLPE
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esistita e conosciuta al momento della conclusione del contratto", dizione che peraltro viene correttamente utilizzata nella successiva disciplina dell'aggravamento del rischio.
5.3 Riduzione del rischio cyber
Pensare ad una diminuzione del rischio cyber per un'impresa, che sia dovuta da una oggettiva riduzione della probabilità di avveramento dell'evento, sembra piuttosto improbabile.
Un simile scenario si poteva pensare plausibile ai tempi del primo cyber attacco nel 183455, ma non di certo nell'era moderna in cui è sufficiente scorrere le notizie di
cronaca per rendersi conto che il cyber crime è un problema a livello mondiale ormai assodato e in crescita.
Riconsiderando però il discorso fatto analizzando la possibilità di cessazione del rischio cyber, si potrebbe vedere quest'ultimo come una composizione di più rischi diversi, che quindi, in parte, potrebbero essere superati o comunque resi oggettivamente meno critici dalla stessa tecnologia in un futuro, anche prossimo. Si riconferma anche in questa sede quindi l'attualità delle norme del Codice Civile, che continuano ad essere i capisaldi anche di questa polizza così contemporanea, impensabile fino a qualche anno fa.
55 Dal 1792 in Francia si utilizzava un sistema di comunicazione a distanza per mezzo di segnalatori
meccanici, in particolare il telegrafo ottico inventato da Claude Chappe. In ogni stazione un addetto, dotato di microscopio, osservava la posizione di tre regoli di legno e li ripeteva alla stazione successiva: in questo modo in poche ore un messaggio poteva attraversare la Francia. Il telegrafo ottico veniva utilizzato dal governo francese e i messaggi erano criptati. Nel 1834 due fratelli, François e Joseph Blanc, che erano a capo di una società di investimento di Bordeaux, riuscirono a bucare la rete governativa, inserendo delle sequenze private all'interno delle comunicazioni ufficiali. Essi facevano inserire un codice quando c'erano state delle fluttuazioni importanti sulla Borsa di Parigi. Così facendo, essi in poche ore sapevano quello che gli altri operatori finanziari avrebbero saputo solamente 5 giorni dopo, e in questo modo potevano giocare d'anticipo nella Borsa di Bordeaux.
ROTONDI G., "Qual'è stato il primo cyber attacco della storia?". Focus.
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