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Assicurazione in nome e per conto di terz

Capitolo III: Analisi normativa dei comportamenti richiesti all'assicurato

7. Assicurazione in nome e per conto di terz

Come affermato in precedenza nell'analizzare il concetto di titolarità dell'interesse all'assicurazione (Cap. III, paragrafo 2.4), nel contesto cyber negli ultimi anni ci sono stati degli sviluppi per cui si sono rese necessarie delle polizze, già presenti in altri contesti del mercato assicurativo, in cui i soggetti identificati come contraente, beneficiario e assicurato, non sempre coincidevano. Si è quindi detto che, considerando il settore dei trasporti e in particolare quello marittimo, a causa della vulnerabilità dei sistemi informatici delle navi, che da questo punto di vista posso essere equiparati a quelli delle imprese su terra, si è resa spesso necessaria la stipula di polizze per conto altrui in cui l'assicurato sia il mittente o il destinatario della merce o, ancora, polizze per conto di chi spetta nelle quali l'assicurato viene identificato con colui che dimostri di essere il legittimo possessore delle merci.

Con questa premessa quindi è opportuno considerare che l'art. 1894 C.C. contempla un caso che può essere associato a quelli descritti dai due articoli precedenti, cioè quello dell'assicurazione in nome o per conto di terzi. Mentre però la disciplina di cui agli artt. 1892 e 1893 C.C. sanziona il comportamento del contraente al momento della descrizione del rischio che viene assicurato, le disposizioni di cui all'art. 1894 C.C. ne estendono l'applicazione anche alle ipotesi in cui vi sia una dissociazione tra la figura del contraente e dell'assicurato, e quindi i casi di assicurazione in nome dell'assicurato da parte del suo rappresentante oppure l'assicurazione in nome proprio ma per conto di terzi. In particolare rileva il caso in cui l'assicurato abbia conoscenza delle

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inesattezze o delle reticenze in cui sia incorso lo stipulante nella descrizione del rischio dedotto in contratto.

L'art. 1894 C.C. quindi prevede che, nel caso in cui i terzi per i quali è stato stipulato il contratto, che quindi sono gli assicurati, sappiano delle reticenze o delle inesattezze che si sono verificate nella descrizione del rischio, allora si applicheranno a favore dell'assicuratore le disposizioni che sono contenute negli artt. 1892 e 1893 C.C.

Nella fattispecie quindi ciò che rileva non è che le reticenze o le inesattezze siano realizzate dallo stipulante che quindi contrae l'assicurazione per conto di terzi, ma piuttosto che questi ultimi, che sono gli assicurati terzi per cui è stato stipulato il contratto, siano a conoscenza di queste inesattezze o reticenze.

L'art. 1894 C.C. quindi non sembra supporre un eventuale pactum sceleris tra il contraente e l'assicurato, ma piuttosto si considera che quest'ultimo, in quanto titolare dell'interesse che viene assicurato, sia consapevole dello stato reale del rischio dedotto in contratto e che gli scostamenti effettuati nella sua descrizione possano essere dallo stesso percepibili. La norma quindi vuole evitare che la buona fede dello stipulante possa giovare all'assicurato, se quest'ultimo è a conoscenza delle inesattezze o delle reticenze che vengono rese dal primo194. Ne deriva quindi che l'assicurato ha l'obbligo

di comunicare all'assicuratore quelle circostanze influenti riguardanti la descrizione del rischio, che egli conosce e che il contraente potrebbe invece aver ignorato o che comunque abbia taciuto o inesattamente dichiarato195.

È importante evidenziare che la disciplina assume come dato rilevante la semplice conoscenza della situazione descritta da parte dell'assicurato, anche se egli non è in grado di percepire l'atteggiamento doloso, di colpa grave o meno dello stipulante196. La

consapevolezza da parte dell'assicurato della non corrispondenza delle informazioni rese dal contraente alla realtà del rischio è infatti il requisito fondamentale ai fini dell'applicabilità della disciplina descritta dai due precedenti articoli, in quanto si dà per scontato che lo stipulante sia in buona fede, sulla base dei dati non conosciuti o

194 DE GREGORIO A.,FANELLI G.,LA TORRE A., op. cit., p. 72. 195 SALANDRA A., op. ult. cit., p. 255.

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errati che sono stati ricevuti da parte del soggetto in nome o per conto del quale è stato stipulato il contratto197.

È stato osservato198 quindi che, in caso di buona fede del contraente, non è sufficiente

che l'assicurato non sia in mala fede, ma è necessario che egli non sia a conoscenza della reticenza o dell'inesattezza delle dichiarazioni.

Nel caso particolare delle assicurazioni cyber comunque, e in particolare di quelle del settore dei trasporti marittimi, risulta improbabile che l'assicurato, essendo in una posizione di terzietà, conosca le vulnerabilità dei sistemi informativi utilizzati dal trasportatore che, si ricorda, sono lo strumento o il fine ultimo di un eventuale danno causato.

L'art. 1894 C.C. comunque non chiarisce quale dei due rimedi tra annullamento e recesso possa essere esercitato dall'assicuratore in questi casi, dato che l'atteggiamento dell'assicurato è di semplice conoscenza delle inesattezze o delle reticenze effettuate dallo stipulante nella descrizione del rischio, mentre nelle due norme in precedenza esaminate determinante è lo stato soggettivo dello stipulante. Sicuramente nel caso dell'assicurazione stipulata in nome dell'assicurato da parte del suo rappresentante ci si trova davanti ad uno speciale adattamento del principio proprio della rappresentanza. Si guarda quindi in questo caso al diritto comune, e in particolare alla disciplina degli stati soggettivi rilevanti dell'art. 1391 C.C., risultando risolutivo per la scelta l'atteggiamento psicologico del rappresentante. Seguendo le disposizioni del diritto comune, si chiarisce comunque che l'assicurato rappresentato che sia in mala fede non potrà mai avvalersi della buona fede o dell'ignoranza del rappresentante.

L'art. 1894 C.C. invece risulta maggiormente rilevante nel caso di assicurazione stipulata per conto dell'assicurato199, in quanto in questo caso è mancante la diretta

riferibilità dell'agire dello stipulante in capo al titolare dell'interesse assicurato. In tale

197 SCALFI G., "Assicurazione (contratto di)", in Digesto commerciale, vol. I, Torino, 1987, p. 345. 198 DE GREGORIO A.,FANELLI G.,LA TORRE A., op. cit., p. 72.

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situazione quindi la semplice conoscenza dell'assicurato in merito alle inesattezze e alle reticenze dello stipulante consentirà all'assicuratore di scegliere il rimedio in base allo stato soggettivo di dolo, colpa grave o mancanza di esse dell'assicurato.

Ovviamente, la disciplina degli artt. 1892 e 1893 C.C. non si applica nel caso in cui il terzo non è a conoscenza della stipulazione del contratto di assicurazione.

Guardando poi al contratto di assicurazione concluso da un rappresentante privo però di poteri rappresentativi, si è ritenuto che la disciplina di cui all'art. 1894 C.C. possa ritenersi applicabile nel caso in cui il preteso rappresentato venga a conoscenza dell'esistenza del contratto, anche con un atto che richiede la sua ratifica200.