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Aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in cris

1.4 La disciplina degli aiuti di Stato nell’ordinamento comunitario

1.4.1 Aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in cris

I primi Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà risalgono al 1994; in seguito sono stati oggetto di diversi emendamenti e da ultimo emanati nel 200495. Essi avrebbero dovuto scadere il 9 ottobre 2009, ma sono state prorogate sine die e la loro revisione fa parte del processo di modernizzazione della normativa in materia di aiuti di Stato, conclusasi il 28 giugno 2013.

Va premesso che il salvataggio e la ristrutturazione sono una delle fattispecie più dannose di aiuto di Stato, in quanto un’impresa in difficoltà non dovrebbe di

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Si tratta di aiuti che non possono qualificarsi come settoriali in quanto trascendono l’ambito di uno specifico settore ma, allo stesso tempo, non sono misure di carattere generale in quanto vanno a beneficio solo di alcuni settori.

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Cfr. PINOTTI C., Gli aiuti di stato alle imprese nel diritto comunitario della concorrenza, Padova, 2000, pag. 121.

95

Per un commento si veda ANESTIS P., MAVROGHENIS S., DRAKAKAKIS S., Rescue

and restructuring aid. A brief assessment of the principle provisions of the Guidelines, in European State Aid Law Quarterly, 2004, pag. 27 ss.

Il diritto della concorrenza nella Unione Europea e la disciplina degli aiuti di Stato

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norma essere tenuta sul mercato artificialmente dallo Stato, evitando l’involuzione dell’impresa verso procedure di tipo concorsuale96.

Gli Orientamenti fissano strette condizioni per valutare la compatibilità degli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione, che si basano sull’eccezione fissata nell’art. 87, par. 3, lett. c) con riguardo agli «aiuti per facilitare lo sviluppo di certe attività economiche o di certe aree economiche, nei casi in cui tali aiuti non producano conseguenze negative sul commercio in una misura contraria all’interesse comune»97.

Per la Commissione, l’impresa è da considerare in difficoltà: «qualora essa non sia in grado con le proprie risorse finanziarie, o ottenendo i fondi dai proprietari azionisti o dai creditori, di contenere le perdite che potrebbero condurla, quasi certamente, senza un intervento esterno dei pubblici poteri, al collasso economico a breve o medio termine»98.

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Cfr. IDOT L., op. cit., pag. 296. La Commissione stessa afferma: «(a)id for rescue and

restructuring firms in difficulty is undoubtedly one of the most potentially distortive types of state aid. It cannot be the norm that a company which runs into difficulties is kept artificially in the market by the state. The exit of unprofitable firms is a normal part of the functioning of a market economy». COMMISSIONE EUROPEA, State aid scoreboard, n. 636/2003 del 29 ottobre 2003,

pag. 13.

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La forzatura interpretativa trova le sue ragioni nel contesto sociale, economico e politico degli anni successivi alla emanazione del Trattato, nei quali le economie degli Stati comunitari erano tutte fortemente caratterizzate da una cospicua presenza statale. Politicamente, la Commissione non avrebbe potuto negare agli Stati il diritto ad intervenire a protezione dei propri “campioni nazionali”. Cfr. GIGLIO V., SETOLA R., La disciplina degli aiuti di Stato e le crisi bancarie italiane, in Merc.

conc. reg., 2002, pag. 216.

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Comunicazione della Commissione europea, Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per

il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, n. 244/02 del 1 ottobre 2004, pag. 2, in http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:244:0002:0017:IT:PDF.

CAPITOLO PRIMO

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L’impresa in difficoltà può beneficiare di aiuti alla ristrutturazione solo previa verifica della sua incapacità di riprendersi con le forze proprie e con fondi ottenuti dai suoi proprietari/azionisti o dai creditori99.

La filosofia sottesa agli Orientamenti è così riassumibile: per aiuti al salvataggio si intendono interventi che mantengono temporaneamente in vita un’impresa in grave difficoltà finanziaria, caratterizzata da una forte crisi di liquidità o da insolvenza tecnica, per un periodo utile ad elaborare soluzioni a lungo termine miranti a superare le difficoltà dell’impresa in questione100. Pertanto, tali aiuti hanno lo scopo di fornire un breve sollievo, per non più di sei mesi, ai problemi dell’impresa. Tra i criteri rigorosi che vengono seguiti per l’approvazione di tali aiuti si specifica che l’operazione è una tantum101, non vengono cioè previste ulteriori erogazioni. Gli Orientamenti oggi in vigore ampliano la definizione di aiuti al salvataggio per ricomprendervi anche misure urgenti di carattere strutturale, come la chiusura di una filiale o la cessazione di un’attività in perdita102.

Quanto agli aiuti alla ristrutturazione, questi sono interventi che debbono essere inseriti in un piano di ristrutturazione tale da ripristinare la redditività a lungo termine, entro un periodo ragionevole103.

99

Cfr. PINOTTI C., op. cit., pag. 135 ss.

100

Cfr. GIGLIO V., SETOLA R., op. cit., pag. 215.

101

«In practice, however, “one time, last time” means not more than once per ten years». Così NICOLAIDES P., KEKELEKIS M., BUYSKES P., State Aid Policy in the European Community: A

Guide for Practitioners, L’Aia, 2005, pag.114.

102

Comunicazione della Commissione europea, Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per

il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, n. 244/02 del 1 ottobre 2004, pag. 1.

103

Comunicazione della Commissione europea, Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato

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Tra le condizioni che questi devono rispettare, si segnalano: la proporzionalità dell’aiuto alle finalità perseguite e l’apporto di contropartite sufficienti per compensare l’effetto discorsivo dell’aiuto sulla concorrenza per poter quindi concludere che esso non è contrario al diritto comune.

Gli aiuti alla ristrutturazione possono assumere svariate forme, fra cui conferimenti di capitali, cancellazione dei debiti, erogazione di crediti, agevolazioni sugli interessi, sgravi fiscali o contributivi e garanzie sui prestiti. Nel caso degli aiuti al salvataggio, dovrebbero invece limitarsi a prestiti concessi a tassi di interesse di mercato o garanzie sui prestiti104. Gli Orientamenti fanno espressa eccezione a questa regola per gli enti creditizi, nel caso in cui gli aiuti concessi siano finalizzati a consentire all’istituto di credito di proseguire temporaneamente l’attività rispettando la legislazione prudenziale in vigore.