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Alcune considerazioni in tema di danno “esistenziale” da inadempimento dei contratti di servizio, così come risarcito dalla

Nel documento Il danno non patrimoniale da inadempimento (pagine 169-174)

DI INADEMPIMENTI CONTRATTUAL

5.2. Alcune considerazioni in tema di danno “esistenziale” da inadempimento dei contratti di servizio, così come risarcito dalla

5.2. Alcune considerazioni in tema di danno “esistenziale” da inadempimento dei contratti di servizio, così come risarcito dalla recente giurisprudenza di merito

Si segnalano alcune pronunce di merito che in maniera più o meno consapevole hanno ammesso questo risarcimento per l’inadempimento di particolari fattispecie contrattuali.

Un noto caso è costituito dalla mancata riuscita della video-ripresa di cerimonia nuziale. Si tratta di un caso risalente agli anni novanta, affrontato dalla Pretura di Salerno341, che si segnala in quanto viene spesso citato come una delle prime aperture, da parte dei giudici, verso il riconoscimento del danno non patrimoniale da inadempimento. La sentenza tratta di un’ordinaria ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento avente ad oggetto un contratto d’opera stipulato fra una coppia di nubendi ed un fotografo, al quale era stato dato l’incarico di registrare su un supporto audio-visivo la loro cerimonia nuziale. I due coniugi, dimostrato che l’esecuzione dell’incarico era tanto scadente da rendere inutilizzabile l’opera realizzata, hanno chiesto al giudice adito di essere risarciti dal fotografo dei danni subiti, una volta dichiarata la risoluzione del contratto. Senonchè, è proprio la richiesta di risarcimento dei danni che presenta motivo di specifico interesse per la vicenda de qua. Il Pretore di Eboli, accogliendo una nozione di danno risarcibile alquanto moderna per il contesto dottrinario e giurisprudenziale di quegli anni, afferma: “alla stregua della prestazione rimasta ineseguita e non diversamente reintegrabile, non può dubitarsi che gli attori abbiano risentito, in un rapporto eziologico sempre direttamente riconducibile all’inadempimento del convenuto, anche

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di un danno ricollegato alla loro sfera psico-affettiva-emotiva (in dipendenza dell’utilizzazione che avrebbero fatto della cassetta anche in proiezione futura ed anche per il soddisfacimento di un loro interesse propriamente affettivo, estensibile anche alla sensibilità dei loro familiari) in relazione all’evidente importanza dagli stessi attribuita (e normalmente conferita dai nubendi allorquando decidono di far realizzare la riproduzione audio-visiva della loro cerimonia nuziale), al momento della stipulazione del contratto con il convenuto”. Tuttavia, quando si tratta di qualificare dal punto di vista dogmatico la voce di danno così stigmatizzata, il Pretore di Eboli, con un inquadramento da ritenersi ormai superato alla luce dei più recenti sviluppi giurisprudenziali, ritiene che il danno suddetto “non si iscrive in realtà nell’ambito dei c.d. danni morali in senso stretto, per i quali come è noto vige la regola della risarcibilità soltanto nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge (che si riducono, in pratica, solo a quelle in cui il danno derivi dalla commissione di un reato), ma nella sfera di un

tertium genus (tra il danno propriamente patrimoniale e, appunto, quello

morale) a cui appartengono le costruzioni del danno biologico e delle altre qualificazioni di danno in un primo tempo individuate dalla giurisprudenza (c.d. danno alla vita di relazione, danno estetico, ecc.) che attualmente vengono fatte rientrare in una rinnovata nozione dello stesso danno biologico. Evidentemente, tale forma di danno, inserito nella zona grigia dell’anzidetto tertium genus, non potendo essere quantificata sulla base di parametri predeterminati, deve essere liquidata sulla scorta di una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.”. Comunque, al di là della dubbia qualificazione del danno in questione, la sentenza ha certamente il pregio di individuare un interesse affettivo alla cui soddisfazione avrebbe dovuto tendere il comportamento diligente del fotografo: interesse che, pertanto, serve ad identificare il contenuto preciso dell’obbligo del professionista all’interno del tipo negoziale astrattamente prescelto dalle parti e al quale non può non attribuirsi rilevanza in sede risarcitoria.

Più recenti sono invece alcune sentenze di merito che riconoscono il risarcimento del danno non patrimoniale da inadempimento sotto forma di danno esistenziale, con tutte le conseguenze che ne derivano in ordine

all’ammissibilità stessa di tale figura di danno, soprattutto in quanto si tratta generalmente di casi in cui il riconoscimento del diritto al risarcimento poterebbe condurre ad una iper-protezione di situazioni giuridiche, la cui tutela è stata in alcuni casi riconosciuta se non attraverso un pallido aggancio costituzionale342.

Ne è un esempio il caso di danni da ritardata attivazione del servizio telefonico, il cui risarcimento è stato concesso sulla base del fatto che “la ritardata attivazione del servizio telefonico è un inadempimento contrattuale da cui deriva un danno esistenziale, suscettibile di valutazione equitativa e consistente non solo nell’impossibilità di disporre subito del servizio, ma anche dei disagi che il creditore deve affrontare per sollecitare la Società ad adempiere”343.

Altra ipotesi è legata ai ritardi in aeroporto. Sul punto, è stato ad esempio affermato che “nel trasporto aereo, l’informazione sull’evolversi dei contrattempi e sulle prevedibili contromisure, rientra tra gli obblighi non solo di cortesia, ma anche di assistenza del vettore nei confronti dei passeggeri-clienti. Dall’inadempimento di tali obblighi sorge in capo al vettore stesso un’obbligazione risarcitoria. Oltre ai danni patrimoniali di cui l’attore deve dare una prova specifica, deriva, in ogni caso, da tale inadempimento un danno alla sfera esistenziale, quali il nervosismo e la frustrazione connessi al notevole ritardo accumulato dal volo. Tale danno esistenziale è quantificabile equitativamente”344.

Ancor più emblematico è un recentissimo caso di danni da interruzione nella somministrazione di energia elettrica345 La sentenza,

342 Si tratta dei criticati risarcimenti di danni c.d. “bagatellari”, cui ha talvolta dato luogo un

uso distorto della figura del danno esistenziale, venga essa riferita ad un illecito extracontrattuale o ad un inadempimento contrattuale. Per un maggiore approfondimento, v. supra, nota n. 3

343 G.d.P. Verona, 16 marzo 2000, in Giur. it., 2001, 1159 344

G.d.P. Milano, 18 dicembre 2000, in Dir. trasporti, 2002, 288; in senso conforme, G.d.P. Bari, 7 novembre 2003, in Danno e resp., 2004, 626

345 Trib. Napoli, 16 aprile 2007, in Corr. Mer., 2007, sez. Osservat. proc. e dir. civ., fasc. n.

8-9. Nella specie, Tizio, avendo stipulato un contratto di somministrazione di energia elettrica con l’Enel Distribuzione S.p.a., cita quest’ultima davanti al Giudice di Pace, per far dichiarare l’inadempimento del suddetto contratto e per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, a seguito dell’interruzione della somministrazione di energia, che aveva interessato l’intero territorio nazionale, ed in particolare la Campania, per circa 15-18 ore. Di fronte all’accoglimento della domanda da parte del Giudice di Pace,

una volta riconosciuto l’inadempimento dell’Enel rispetto al contratto di somministrazione, che la obbligava ad assumersi anche i rischi della fornitura, si sofferma sulle voci di danno risarcibili e, dopo aver ritenuto pacifica la liquidazione dei danni patrimoniali, procede all’esame dei c.d. danni non patrimoniali. Richiamandosi alla nota svolta giurisprudenziale del 2003, che ha ricondotto nell’ambito applicativo dell’art. 2059 c.c. il risarcimento non più solo del danno morale da reato, ma anche del danno biologico e di ogni altro danno che leda un interesse della persona costituzionalmente protetto, il Tribunale ritiene che anche l’inadempimento del contratto di somministrazione di energia elettrica, con le conseguenze spiacevoli che esso può comportare sulla persona, possa essere fonte del risarcimento di un danno non patrimoniale. In particolare, tale danno è nella specie qualificato dal Tribunale come danno esistenziale, mostrando così di condividere quel filone giurisprudenziale che, anche di recente, si è espresso a favore della configurabilità di tale controversa figura di danno, definendolo come danno che altera le abitudini di vita e le potenzialità realizzatrici della persona. La sentenza ritiene perciò che l’interruzione di energia elettrica per un lungo lasso di tempo abbia provocato nell’utente una forte limitazione delle normali attività, espressioni del più generale svolgimento della propria personalità346.

E’ evidente come, in questi ultimi casi esaminati, il problema che emerge non è tanto quello della risarcibilità di un “danno esistenziale da inadempimento”, quanto piuttosto della necessità di stabilire dei limiti per tale risarcimento, evitando che la figura del danno esistenziale finisca per trasformarsi in un’occasione di incremento generalizzato delle poste di danno o in uno strumento di duplicazione risarcitoria di medesimi pregiudizi, dovendo piuttosto rappresentare, anche in caso responsabilità da

l’Enel propone impugnazione avanti al Tribunale di Napoli, che tuttavia conferma la piena responsabilità di dell’appellante in ordine al black out.

346 In particolare, si afferma che l’assenza di luce artificiale, l’impossibilità di utilizzare tutti

gli elettrodomestici, il mancato funzionamento dei condizionatori e dei computers, dell’impianto di riscaldamento dell’acqua e dei citofoni, l’impossibile ricaricamento dei telefoni cellulari ed in generale il senso di angoscia provocato dall’attesa di un ritorno alla normalità, attesa durata circa quindici ore, sono elementi che hanno provocato un danno esistenziale, ingiusto e risarcibile.

inadempimento, un mezzo per colmare le lacune nella tutela risarcitoria della persona.

Nel documento Il danno non patrimoniale da inadempimento (pagine 169-174)

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