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Risarcimenti per errato intervento chirurgico: una conferma della configurabilità del danno non patrimoniale da

Nel documento Il danno non patrimoniale da inadempimento (pagine 141-143)

IL DANNO DA INADEMPIMENTO NEL SETTORE SANITARIO

4.3. Risarcimenti per errato intervento chirurgico: una conferma della configurabilità del danno non patrimoniale da

inadempimento in ambito sanitario

Compiute queste necessarie precisazioni in tema di inquadramento giuridico delle responsabilità del medico e della struttura sanitaria, nonché in ordine alla ripartizione dell’onere probatorio, si può ora verificare come, nelle più frequenti fattispecie di responsabilità configurabili in ambito sanitario (errore chirurgico e terapeutico, violazione degli obblighi di informazione, omesse diagnosi), le giurisprudenza sia recentemente giunta, in forme più o meno esplicite, al riconoscimento in capo al paziente del diritto al risarcimento di danni non patrimoniali da inadempimento.

Un ambito nel quale più frequentemente si è ammessa la risarcibilità dei danni non patrimoniali per responsabilità contrattuale del medico (eventualmente da “contatto sociale”) e/o della struttura sanitaria è rappresentato dall’esercizio della pratica chirurgica.

Circa la configurabilità dell’inadempimento del medico e della struttura ospedaliera in caso di errato intervento chirurgico o trattamento terapeutico, si rinvia a quanto detto in ordine all’inquadramento della prestazione in esame all’interno delle obbligazioni di mezzi, nonché alla necessità di differenziare a seconda della natura dell’intervento (routinario o di facile esecuzione)293: queste distinzioni, infatti, se non hanno più rilievo ai fini del riparto probatorio, non solo mantengono comunque una loro valenza descrittiva, ma consentono anche di determinare il contenuto dell’obbligo e, quindi, di accertare l’esattezza o meno dell’adempimento e permettono di valutare il grado di diligenza richiesta e, dunque, la configurabilità o meno della colpa medica. Peraltro, si deve al riguardo evidenziare che, trattandosi di obbligazioni inerenti all’esercizio di attività professionali, il grado di diligenza necessario per la valutazione dell’esatto adempimento del medico va considerata in relazione agli articoli 1176, 2° co., e 2236 c.c. Quindi, è la diligenza qualificata di cui alla prima disposizione citata che costituisce il modello di condotta rispetto al quale parametrare il comportamento del sanitario e che si specifica nei profili

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della cura, della cautela e soprattutto della perizia, intesa come impiego delle abilità e delle appropriate nozioni tecniche peculiari dell’attività esercitata. L’art. 1176, 2° co., c.c., poi, va letto congiuntamente con l’art. 2236 c.c., nel senso che entrambi esprimono “l’unitario concetto secondo cui la diligenza deve essere valutata con riguardo alla difficoltà della prestazione resa e la colpa è inosservanza della diligenza richiesta”294. Inoltre, va notato come la limitazione di responsabilità ai soli casi di “colpa grave” di cui all’art. 2236 c.c. venga ormai pacificamente riferita solo all’ipotesi dell’imperizia (e non all’imprudenza e alla negligenza). In tal modo è possibile riscontrare, sotto un duplice profilo, un condivisibile progressivo ridimensionamento dell’ambito operativo di questa disposizione, che aveva talvolta costituito un facile strumento attraverso cui esonerare il medico da ogni responsabilità. In particolare, da un lato, la “colpa grave” ivi prevista va ora parametrata al grado di più elevata diligenza richiesta dal 2° co. dell’art. 1173 c.c. (e non alla diligenza media di cui al 1° co.), mentre dall’altro lato la limitazione di responsabilità non opera rispetto all’imprudenza ed alla negligenza e non si estende a tutti gli atti del medico, ma solo ai casi di particolare complessità che vanno intesi esclusivamente come quelli non ancora sperimentati o studiati a sufficienza, o non ancora dibattuti con riferimento ai metodi terapeutici da seguire.

Un riscontro della copiosa giurisprudenza che si è occupata delle ipotesi di errato intervento chirurgico può facilmente compiersi se si considerano proprio le numerose pronunce che hanno affrontato la questione della natura contrattuale delle responsabilità del medico (e della struttura), nonché la problematica della distribuzione dell’onere probatorio. Infatti, i casi più frequenti che sono stati alla base di tale casistica giurisprudenziale, cui in questa sede si rinvia295, hanno appunto riguardato le fattispecie di

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In tal senso, cfr. Cass., 28.05.2004, n. 10297, cit.

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Tra le sentenze che si sono occupate della natura della responsabilità del medico e della struttura ospedaliera per errato intervento chirurgico, inquadrandole nell’ambito contrattuale, e che hanno conseguentemente riconosciuto la risarcibilità dei danni subiti dal paziente, anche di natura non patrimoniale, cfr.: Cass., 14.06.2007, n. 13953, cit.; Cass. n. 9085/2006, cit.; Cass., 13.01.2005, n. 571, cit.; Cass., 29.09.2004, n. 19564, cit.; Cass., 21.06.2004, n. 11488 cit.; Cass., 28.05.2004, n. 10297, cit. Affrontando il problema del riparto dell’onere probatorio, hanno riconosciuto il risarcimento dei danni non patrimoniali, pur se derivanti da un inadempimento contrattuale (rappresentato dall’errato intervento

errori compiuti dagli operatori sanitari in caso di interventi chirurgici o di trattamenti terapeutici ed in effetti il danno derivante da questo tipo di prestazioni mediche è di amplissima riscontrabilità, posto che ogni intervento può essere potenziale fonte di danno per la persona del paziente.

Come visto, i giudici hanno in proposito chiarito che, in caso di inesatto adempimento della prestazione, il medico-chirurgo può essere ritenuto responsabile ai sensi dell’art. 1218 c.c. e, in base alla regola generale ivi prevista, è stato poi stabilito il conseguente criterio di riparto della prova. Si aggiunge, ora, che tale responsabilità riguarda ovviamente non solo i danni patrimoniali, ma altresì quelli non patrimoniali derivanti dall’errato intervento, posto che da ogni intervento chirurgico può derivare un danno di natura biologica o, più genericamente, esistenziale, identificati rispettivamente con la lesione dell’integrità psico-fisica e la compromissione delle attività realizzatrici della persona. Questi tipi di danni, per definizione di natura non patrimoniale, sono stati dunque considerati risarcibili indipendentemente dalla fonte, che in questo caso è rappresentata dall’inadempimento contrattuale del medico.

4.4. Segue. L’inadempimento dell’obbligo di informazione nei

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