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I Principi Unidroit ed i Principi di diritto europeo dei contratti: prospettive per un riconoscimento normativo a favore

Nel documento Il danno non patrimoniale da inadempimento (pagine 178-182)

DA INADEMPIMENTO IN AMBITO EUROPEO

6.2. I Principi Unidroit ed i Principi di diritto europeo dei contratti: prospettive per un riconoscimento normativo a favore

della risarcibilità

Il problema della risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento ha assunto di recente una vera e propria dimensione sovranazionale. In particolare, le stesse istituzioni comunitarie (cfr. la Comunicazione della Commissione Europea dell’ 11 luglio 2001) hanno evidenziato come uno dei punti su cui è necessario uniformare il diritto contrattuale europeo è proprio quello della responsabilità civile da inadempimento, atteso che in questo settore sussistono delle differenze piuttosto marcate tra le diverse discipline vigenti negli Stati membri, tali da

360 Peraltro, successivamente alla svolta che il danno non patrimoniale ha subito

nell’interpretazione giurisprudenziale a partire dall’anno 2003, ci si chiede se esso debba essere riconosciuto anche in tema di overbooking aereo (cfr., sul punto, Giandomenico, Il

danno non patrimoniale per negato o ritardato imbarco, in DT, 2005, 1). In giurisprudenza,

riconosce espressamente la risarcibilità del danno non patrimoniale da mancato imbarco, G d. P. Alghero, 4 agosto 2004, in Dir. Tur., 2005, 373. Nella giurisprudenza recente si segnala, inoltre, la propensione a riconoscere la risarcibilità del danno da vacanza rovinata anche in presenza di servizi turistici disaggregati non combinati in un viaggio organizzato. Cfr., ad esempio, G.d.P. Massa, 13 novembre 2003, che ha riconosciuto il danno da vacanza rovinata in materia di trasporto aereo, in presenza di mancata o ritardata consegna del bagaglio del passeggero, sulla base della considerazione che il servizio di trasporto era stato nella specie acquistato al fine di fruire di una vacanza. In senso analogo, v. anche G.d.P. Mestre, 22 novembre 2004, in DT, 2005, 691.

361 In questo senso già Busnelli, Interessi della persona e risarcimento del danno, in Riv.

trim. dir. proc. civ., 1996, 15, il quale afferma che in tema di danno da vacanza rovinata,

“trattandosi di responsabilità contrattuale, è tutt’altro che pacifico il fatto che il risarcimento del danno non patrimoniale subisca i limiti di cui all’art. 2059 c.c.”. Per Gazzara, invece, “non pare che la questione rivesta ancora qualche rilevanza, atteso il sia pur implicito riconoscimento operato dal legislatore di un danno contrattuale non patrimoniale” (così Gazzara, Vacanze tutto compreso e risarcimento del danno morale, in

Danno e Resp., n. 3/2003, p. 247). In realtà, il problema del fondamento normativo, come

già visto in precedenza, è tutt’altro che di poco conto, in quanto l’esser il danno morale in questione di natura contrattuale significa che esso può ritenersi sottoposto ai principi vigenti in tema di responsabilità contrattuale; così, ad esempio, principio cardine della responsabilità contrattuale è quello della prevedibilità del danno di cui all’art. 1225 c.c., che sicuramente ben si concilia con l’art. 5, par. 2, della direttiva, nel quale si consente di limitare contrattualmente il danno risarcibile diverso dalle lesioni corporali.

poter quasi annullare l’opera di armonizzazione del diritto contrattuale europeo e da comportare anche squilibri concorrenziali consistenti. Infatti, a fronte di sistemi giuridici, come quello francese, nei quali la regola di generale è nel senso della risarcibilità del danno non patrimoniale contrattuale, si riscontrano sistemi nei quali la soluzione sul punto risulta molto più diversificata. Ad esempio, nel diritto inglese si distingue talora tra le varie tipologie di pregiudizi non patrimoniali, affermandone la risarcibilità solo in determinate ipotesi, quali quelle del danno consistente in una sofferenza psichica o in un patema d’animo o in una compromissione della salute. L’ordinamento tedesco, poi, si configura, quanto al risarcimento dei danni non patrimoniali, come un sistema fortemente restrittivo, ispirato al principio di tipicità delle ipotesi in cui è ammesso il risarcimento. Peraltro, a fronte di queste differenze normative, sia i Principi Unidroit (i quali hanno incontrato discreto favore come legge applicabile, per scelta dei contraenti, in sede di giudizio arbitrale, nonché come principi ispiratori di alcune legislazioni nazionali) sia i Principi di diritto europeo dei contratti hanno cercato di fornire un utile contributo verso il riconoscimento di una generalizzata risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento. L’art. 7.4.2. dei Principi Unidroit stabilisce che in caso di inadempimento “il danno può essere di natura non pecuniaria e comprendere, per esempio, la sofferenza fisica e morale”. Analogamente l’art. 9:501 dei Principi di diritto europeo dei contratti afferma che “il danno di cui può essere domandato il risarcimento comprende il danno non patrimoniale e il danno futuro che è ragionevolmente prevedibile”. La peculiarità di queste previsioni consiste nel fatto che, in tal caso, la regolamentazione di diritto privato europeo non si è limitata a recepire soluzioni già largamente radicate nei diversi ordinamenti (ove le normative al riguardo sono molto diversificate), ma ha piuttosto tentato di cogliere le linee di sviluppo interne a tutti i diversi sistemi giuridici, dalle quali sembra emergere, soprattutto a livello giurisprudenziale, una sempre più marcata esigenza di una generalizzata risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento.

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Nel documento Il danno non patrimoniale da inadempimento (pagine 178-182)

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