a tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità
ALLEGATO A) CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO
Con la presente privata scrittura, che si redige in duplice originale, fra:
la Regione Emilia-Romagna, rappresentata dal Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni, Dott. Francesco Raphael Frieri, a ciò autorizzato da deliberazione della Giunta regionale n. _______ del _________ esecutiva ai sensi di legge;
e
il Dott. ____________, nato/a a --- (--) il ---, residente a --- (--) in ---, n. --;
si conviene e stipula quanto segue
1) ASSUNZIONE
La Regione Emilia-Romagna assume a tempo determinato, ai sensi dell’art.
18 della L.R. 26 novembre 2001 n. 43 e successive modificazioni, alle proprie dipendenze il Dott. _________________, che accetta.
2)
SEDE DI LAVORO - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
La sede di lavoro è Bologna, presso ______________________________.
Il dirigente svolgerà i compiti risultanti dalla definizione dei contenuti dell’incarico che verrà conferito con provvedimento del Direttore _____________________________, con i poteri necessari per l’espletamento delle funzioni connesse all’incarico stesso, avvalendosi dei soggetti assegnati alla struttura in cui è allocata la posizione dirigenziale, ferme restando le norme vigenti in materia di responsabilità.
3)
DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
Il rapporto di lavoro decorre dal ________ e durerà fino al _________
ovvero, se anteriore, fino al raggiungimento del limite massimo previsto per il collocamento a riposo d’ufficio.
Alla scadenza del termine sopra indicato il rapporto di lavoro cesserà automaticamente, senza obbligo di preavviso.
4)
PERIODO DI PROVA
La definitiva costituzione del rapporto di lavoro è subordinata al favorevole esito della prova, la cui durata viene fissata in sei mesi.
Durante tale periodo è in facoltà di ciascuna delle parti recedere dal rapporto, senza motivazione e senza alcun obbligo di preavviso o di indennizzo.
5)
VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE
Il dirigente è sottoposto a valutazione nei casi e secondo le modalità previste dalla L.R. n. 43/2001 e successive modificazioni, e relativi atti applicativi.
6)
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico spettante è determinato, su base annua, come segue:
1. retribuzione tabellare nella misura definita per i dirigenti di ruolo, alla data dell’assunzione, pari a € ____________;
2. indennità di vacanza contrattuale nella misura definita per i dirigenti di ruolo, alla data dell’assunzione, pari a € _________;
3. retribuzione di posizione nella misura stabilita per la fascia retributiva ______ alla data dell’assunzione, pari a € ___________;
Gli importi sopra indicati includono la tredicesima mensilità.
Potrà inoltre essere erogata, all'esito del processo di valutazione delle prestazioni, una retribuzione di risultato nella misura prevista, a parità di valutazione, per i dirigenti di ruolo, secondo la quantificazione definita in sede di contratto collettivo decentrato integrativo.
Le componenti economiche sopra elencate sono individuate nella stessa misura che si applica ai dirigenti di ruolo e potranno di conseguenza variare, anche in diminuzione, in seguito a modifiche derivanti dai Contratti Collettivi nazionali e decentrati o da revisione della disciplina in materia di dirigenza regionale.
7)
MISSIONI E TRASFERTE
In caso di missioni e trasferte è dovuto un trattamento pari a quello previsto per i dirigenti regionali.
8)
ORARIO DI LAVORO
Il dirigente presta la propria attività secondo l’articolazione oraria del sistema organizzativo dell’Ente e la disponibilità che è richiesta in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.
9) FERIE
Il periodo di ferie corrisponde a quello previsto per il personale dirigenziale regionale secondo la normativa vigente.
10)
TRATTAMENTO DI MALATTIA PER RICONOSCIUTA DIPENDENZA DELL’INFERMITA’ DA CAUSE DI SERVIZIO
Nel caso di interruzione del servizio, la Regione conserverà l’incarico al dirigente assunto a termine e gli corrisponderà l’intera retribuzione fino ad accertata guarigione o fino a quando sia stata accertata, ai sensi dell’art. 28 – lettera e) - della L.R. n. 43/2001, una inabilità tale da non consentire lo svolgimento delle attribuzioni connesse all’incarico.
In ogni caso, il periodo di corresponsione della retribuzione non potrà superare la data di scadenza del contratto.
11)
TRATTAMENTO DI MALATTIA NON DERIVANTE DA CAUSE DI SERVIZIO
Nel caso di interruzione della prestazione, dovuta a malattie o infortunio non dipendenti da cause di servizio, la Regione conserverà l’incarico per un periodo proporzionale alla durata del rapporto di lavoro, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Allo scadere di tale periodo la Regione provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro.
12)
TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, PREVIDENZA E ASSISTENZA – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Il dirigente viene iscritto, per il trattamento di quiescenza, di assistenza e previdenza, ai relativi istituti previsti per i dirigenti regionali di ruolo, nel rispetto delle vigenti norme in materia.
13)
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il presente contratto non potrà essere risolto dalla Regione prima della scadenza del termine se non per giusta causa, ai sensi dell’art. 2119 del Codice Civile.
Il rapporto di lavoro si estingue nei casi e con le modalità previsti o richiamati dalla L.R. n. 43/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre che dai contratti collettivi di lavoro. Il prestatore di lavoro ha la facoltà di recedere anteriormente alla scadenza del termine dando un preavviso di mesi tre.
14)
INCOMPATIBILITA’
Il presente rapporto di lavoro, secondo quanto dispone l’art. 19 comma primo della L.R. n. 43/2001, è incompatibile con l'esercizio di attività commerciali, industriali o professionali, con l’assunzione di cariche in società con fini di lucro, - ad esclusione di quelle a partecipazione
pubblica - e con altri impieghi alle dipendenze di soggetti pubblici o privati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18 della L. n. 183/2010.
Su richiesta dell'interessato, può essere autorizzata l'accettazione di incarichi temporanei ed occasionali nei limiti previsti dalla delibera della Giunta regionale n. 52 del 28/1/2002 e successive modificazioni e integrazioni.
Il dirigente non deve trovarsi nelle situazioni di incompatibilità e inconferibilità sancite dal D.Lgs. n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma all'articolo 1, commi 49 e 50, della precitata legge n. 190/2012” e dalle relative disposizioni applicative nell’ordinamento regionale.
In caso di sopravvenuta condanna penale, anche non definitiva, per i reati previsti al capo I del Titolo II del libro secondo del Codice Penale, nel corso dell’incarico, verranno applicate le conseguenze sancite dal D.Lgs. 39/2013. In caso di incompatibilità sopravvenuta, si applicheranno le prescrizioni previste dall’art. 19 del D.Lgs. 39/2013.
Il dirigente è altresì tenuto al rispetto degli obblighi di legalità ed integrità enunciati dal Codice di comportamento approvato con D.P.R. n.
62/2013 e dal Codice di comportamento adottato dalla Regione, pubblicato sul sito web dell’Ente.
15)
CLAUSOLA FINALE
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia agli istituti giuridici, vigenti nel tempo, anche derivanti dalla contrattazione collettiva, disciplinanti il rapporto di lavoro dei dirigenti di ruolo a tempo indeterminato della Regione Emilia-Romagna, se ed in quanto compatibili con la natura del presente rapporto di lavoro.
16)
Il presente contratto di lavoro è esente da bollo (DPR 642/72 Tabella art. 25) e da registrazione (DPR 131/86 Tabella art. 10).
Letto, approvato e sottoscritto in Bologna, lì___________
Il Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e
Istituzioni
Dott. Francesco R. Frieri
Il Dirigente
______________________________ __________________________
Il/la sottoscritto/a _________________________, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 secondo comma del Codice Civile, dichiara di conoscere ed accettare pienamente le condizioni di cui ai punti:
3) Decorrenza e durata del contratto 4) Periodo di prova
5) Valutazione del dirigente 14) Incompatibilità
Clausola letta, confermata e sottoscritta.
Bologna, lì _______________________
Il Dirigente
_________________________
Accordo e convenzione con il MISE e il MEF per l'istituzione di una sezione speciale del Fondo centrale di garanzia de-nominata Fondo Special-ER finalizzata a sostenere l'accesso al credito delle imprese della regione. Accertamento entrate
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Visti:
- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europe-o e del CEurope-onsigliEurope-o del 17 dicembre 2013 (regEurope-olamentEurope-o generale) con il quale sono state fornite le “disposizioni comuni sul Fon-do europeo di sviluppo regionale, sul FonFon-do sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e di-sposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo euro-peo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”;
- in particolare, l’articolo 123, paragrafo 6, del regolamen-to (UE) n. 1303/2013, che stabilisce che “lo Staregolamen-to membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell’Autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità” e precisa, al paragrafo 7, che “lo Stato membro o l’Autorità di gestione può affidare la gestione di parte di un programma operativo a un organismo in-termedio mediante un accordo scritto […]”;
- gli articoli da 37 a 46 del citato regolamento generale, che disciplinano il funzionamento degli strumenti finanziari nella pro-grammazione 2014-2020;
- il Regolamento n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’o-biettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, che abroga il regolamento (CE) n. 1082/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti
«de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazio-ne), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di
"impresa unica"), 3 (soglia), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commis-sione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimen-to europei, e in particolare l’art.10 “Norme che disciplinano la composizione del comitato di sorveglianza”;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibi-li con il mercato interno in appcompatibi-licazione degcompatibi-li articocompatibi-li 107 e 108 del Trattato;
- il Regolamento (UE) n. 821/2014 recante le modalità di ap-plicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettaglia-te per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazio-ni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
generale per gli incentivi alle imprese “l’esercizio delle funzioni di Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali finan-ziati con il contributo dei Fondi strutturali europei nella titolarità del Ministero”;
- gli articoli da 37 a 46 del citato regolamento generale 1303/2013, che disciplinano il funzionamento degli strumenti fi-nanziari nella programmazione 2014-2020;
- la legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevede, all’articolo 2, comma 100, lettera a), istituzione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
- il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilan-cio e della programmazione economica del 31 maggio 1999, n.
248, è stato adottato il “Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”;
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, all’articolo 11, comma 5, che prevede che la dotazione del Fondo di garanzia di cui all’articolo 15 delle legge 7 agosto 1997, n. 266 può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni e di altri enti ed organismi pubblici, ovve-ro con l’intervento della SACE S.p.A., secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di con-certo con il Ministro dello sviluppo economico;
- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di con-certo con il Ministro dello sviluppo economico del 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n 96 del 24 aprile 2012, recante “Modalità per l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”, prevede, all’articolo 2, comma 1, che le Regioni e le Province Autonome possano contribuire ad incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso la sottoscrizione di accordi con il Ministero dello sviluppo econo-mico e con il Ministero dell’economia e delle finanze; al comma 2 che, per le finalità di cui al comma 1, nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, sono istituite sezioni speciali con contabilità separata e, al comma 3, che nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell’industria, del com-mercio e dell’artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni, gli accordi individua-no, per ciascuna sezione speciale:
a) le tipologie di operazioni che possono essere garantite con le risorse della sezione speciale, nonché le relative tipolo-gie di intervento;
b) le percentuali integrative di copertura degli interventi di garanzia;
c) l’ammontare delle risorse regionali destinate ad integra-re il Fondo, con una dotazione minima di cinque milioni di euro;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concer-to con il Ministro dell’economia e delle finanze, 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
157 del 6 luglio 2013, recante “Modalità di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a pic-cole e medie imprese” e successive modificazioni e integrazioni,
autonome, o da altri enti od organismi pubblici ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gen-naio 2012”;
- il comma 6 dell’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ago-sto 2013, n. 98, così come sostituito dall’articolo 18, comma 9-bis, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, stabilisce che i finanziamenti di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 (anche detti finanziamenti Nuova Sabatini)
“… possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garan-zia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misu-ra massima dell’80 per cento dell’ammontare del finanziamento.
In tali casi, ai fini dell’accesso alla garanzia, la valutazione eco-nomico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti disposizioni sul Fondo di garanzia, è demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosi-tà dell’impresa finanziata, misurati in termini di probabilirischiosi-tà di inadempimento e definiti con decreto del Ministro dello svilup-po economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il medesimo decreto individua altresì le condizioni e i termini per l’estensione delle predette modalità di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle autorizza-zioni di spesa vigenti per la concessione delle garanzie del citato Fondo.”;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di con-certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, 29 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-liana del 11 dicembre 2015, n. 288, che stabilisce le modalità di valutazione dei finanziamenti Nuova Sabatini ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, 7 dicembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 135 del 13 giugno 2017, con cui sono state approvate le modificazioni e le integrazioni delle “condizioni di ammissi-bilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” che inclu-dono il modello di valutazione delle imprese basato sulla misura della probabilità di inadempimento del soggetto destinatario del finanziamento Nuova Sabatini;
- decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concer-to con il Ministro dell’economia e delle finanze, 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
157 del 7 luglio 2017, con cui sono state stabilite le condizioni e i termini per l’estensione delle predette modalità di accesso pre-viste per i finanziamenti Nuova Sabatini agli altri interventi del Fondo di garanzia;
- il Programma operativo nazionale “Imprese e Competitivi-tà” FESR 2014-2020 (nel prosieguo, “PON IC”), approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2015) 4444 final del 23 giugno 2015 e successive modificazioni, identifica, tra i princi-pali strumenti di intervento, il ricorso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, mediante l’attivazione, nel suo ambito, di specifiche riserve speciali con capitale e contabilità separati;
marzo 2010 e dal Consiglio Europeo il 17 luglio 2010 per uscire dalla crisi e per preparare l’economia del XXI secolo;
- il "Documento strategico regionale dell'Emilia-Romagna per la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 2014-2020. Strategia, approccio territoriale, pri-orità e strumenti di attuazione" approvato con Deliberazione di Giunta n. 571 del 28 aprile 2014 e con D.A.L. n. 167 del 15 luglio 2014;
- l’Accordo di Partenariato approvato dalla Commissione Eu-ropea con Decisione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
- il Programma operativo regionale FESR Emilia-Romagna 2014-2020 (nel prosieguo POR), approvato dalla Commissione europea con decisione n. C/2015/928 del 12/2/2015;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 179/2015 recante
“Presa d’atto del Programma Operativo FESR Emilia-Romagna 2014–2020 e nomina dell’Autorità di Gestione”;
- i Criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comita-to di Sorveglianza del 31 marzo 2015 ed integrati con procedura scritta dell’11 giugno 2015 e con Decisione del Comitato di Sor-veglianza del 28 gennaio 2016;
- la modifica del POR, comunicata con Procedura scritta del Comitato di Sorveglianza del 3 agosto 2017, nell’ambito dell’a-zione 3.6.1, con cui sono stati inseriti tra le “Tipologie indicative di beneficiari” i soggetti gestori di fondi ed è stata inserita nel te-sto dell’azione con la seguente integrazione: “Qualora, la gestione dell’azione lo richieda, potranno essere individuati Organismi In-termedi (ad esempio il MISE) delle cui deleghe sarà dato conto nel Sistema di Gestione e Controllo del Programma”;
Rilevato che:
- la nuova programmazione dei fondi POR FESR 2014-2020 si concentra su sei assi prioritari fra loro strettamente coerenti ed integrati, che riprendono gli obiettivi tematici (OT) previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/13 finalizzati ad attuare la Strategia Europa 2020;
- l’asse 3 del POR ha, quale obiettivo specifico, “Compe-titività ed attrattività del sistema produttivo”, in particolare, e ferma restando la possibilità di prevedere il conferimento di ul-teriori risorse, intende affidare alla costituenda “Sezione speciale Emilia-Romagna” del Fondo Centrale di garanzia la gestione di risorse del POR, quantificate, in fase di prima assegnazione, pari a euro 5.150.000,00 in relazione alla azione del terzo asse priori-tario del POR (Competitività e attrattività del sistema produttivo) 3.6.1. “Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito […] che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci” (le “Risorse ER”), per lo svi-luppo della garanzia a supporto delle PMI operanti sul territorio regionale;
- in attuazione della suddetta attività, la Regione, con pro-pria deliberazione n. 179 del 27/2/2015, ha adottato il POR FESR 2014-2020;
- ai sensi dell’articolo 37, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n.1303/2013, la valutazione ex ante relativa agli strumen-ti finanziari previsstrumen-ti nel POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020 è stata completata e presentata al Comitato di Sorveglianza del POR in data 28/01/2016;
le PMI, con risorse pari a 5.150.000,00 milioni a valere sul POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020 (in seguito anche
“Accordo”);
- lo strumento finanziario istituito mediante la predetta se-zione speciale del Fondo di garanzia per le PMI è attuato in base alla valutazione ex ante di cui alla lettera c), in quanto essa ha fornito evidenza che il fondo garanzia ha l’obiettivo di sostene-re l’accesso al csostene-redito, attraverso interventi di garanzia, delle imprese. Può essere gestito da un soggetto con esperienza nel-la gestione di strumenti di garanzia con conoscenza del tessuto imprenditoriale locale. I beneficiari sono le PMI in forma singo-la o associata, professionisti e loro associazioni. Lo strumento attivabile è quello della garanzia, anche in complementarietà con le azioni promosse a livello comunitario (COSME) e na-zionale. Il fondo può avere una dimensione fino a 15 milioni di euro;
visti inoltre:
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33 “Riordino della disciplina ri-guardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 recante “Misure ur-genti per la competitività e la giustizia sociale”, convertito con modificazioni in Legge 23 giugno 2014, n. 89;
- la propria deliberazione n.89/2017 recante “Approvazio-ne Piano Triennale di Prevenzio“Approvazio-ne della corruzio“Approvazio-ne 2017-2019.”
- la determinazione dirigenziale n. 12096 del 25 luglio 2016,
“Ampliamento della Trasparenza ai sensi dell'art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 33/2013, di cui alla deliberazione di Giunta regionale 25 gennaio 2016, n. 66”;
- la propria deliberazione n. 486 del 10 aprile 2017 recante
“Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obbli-ghi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di Organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizza-tive e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008.
Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.
per quanto applicabile;
- la propria deliberazione n. 627/2015 “Approvazione della carta dei principi di responsabilità sociale delle imprese e
- la propria deliberazione n. 627/2015 “Approvazione della carta dei principi di responsabilità sociale delle imprese e