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Altri benefici della sicurezza sociale connessi al rapporto d

molti dei benefici rientranti nell’ampia nozione di sicurezza sociale pre-

sa in considerazione dal legislatore comunitario interessato al coordi-

namento fra responsabilità civile e welfare state degli stati membri – la

clcd è stata messa alla prova in una serie composita di attribuzioni be-

neficiali.

Rientra fra queste l’assistenza garantita al lavoratore in caso di di-

soccupazione e più in generale tutta la vasta gamma di misure di soste-

gno al reddito stabilite a beneficio del lavoratore la cui erogazione è

posta a carico dell’INPS, le quali disegnano uno spettro di misure bene-

ficiali che solo in parte possono essere oggetto di assimilazione nel più

ampio tema dell’aliunde perceptum o percipiendum del lavoratore.

Perché il problema del titolo dell’attribuzione non sembra suscettibi-

le di essere valutato con egual ponderazione se a concorrere col danno

siano somme che il lavoratore si procura, venendo retribuito da un di-

verso datore di lavoro o mettendo a frutto in altro modo le proprie ca-

pacità di reddito da lavoro, ovvero siano somme percepite dal lavorato-

re quale misura concreta di un welfare destinato a beneficiare tutti i

zione di quella di vecchiaia. Un diverso iter argomentativo, a giudizio di questa Corte è inaccettabile. Sia perché – come esattamente evidenziato dal giudice a quo – per tal via il danneggiato verrebbe a beneficiare, senza causa, di un inde- bito arricchimento (venendo a cumulare in pratica la retribuzione con la pensio- ne di invalidità), sia perché, comunque, ciò esporrebbe il danneggiante a risarci- re due volte lo stesso danno, in caso di azione di rivalsa dell’INPS.

46 Cass. civ., 28 luglio 2005, n. 15822, in Nuova giur. civ. comm., 2006, I, 629, con

nota di P. QUARTICELLI, Scontro tra veicoli, presunzione di responsabilità concorrente

dei conducenti, danno patrimoniale del lavoratore e applicabilità della compensatio lucri cum damno, che sul punto ha invece ritenuto che la pensione di invalidità anticipa- ta non incida sul danno prodotto al lavoratore subordinato dalla invalidità, configuran- dosi come «un incremento patrimoniale del tutto indipendente da questo danno, che rimane inalterato».

CAPITOLO TERZO

soggetti che si trovano nello stato di bisogno individuato da una norma,

a seguito di un pregresso sacrificio che la legge stessa può voler porre

in misura variabile in capo al danneggiato stesso (il lavoratore), al dan-

neggiante (che all’occorrenza può essere anche il datore) o a entrambi

questi soggetti.

Non è un caso che questo tipo di considerazione sia stato al centro

del ragionamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità intorno alla

metà degli anni Novanta, con un’argomentazione che – nell’accogliere

l’eccezione datoriale tesa a invocare la riduzione dell’importo del risar-

cimento, dovuto al lavoratore ex art. 18 Statuto dei lavoratori, al solo

periodo nel quale il lavoratore non avesse fruito della Cassa Integrazio-

ne e Guadagni – ha attribuito rilievo decisivo alla circostanza che, in

quel contesto, l’importo pervenuto al lavoratore in base a CIG fosse

effettivamente frutto di un sacrificio economico che la legge istitutiva

del beneficio in questione pone a carico del solo datore

47

.

47 Cass. civ., 29 marzo 1996, n. 2906, in Foro it., 1997, I, 554, con nota di richiami

di S.L. GENTILE, ove – dopo aver sottolineato che il fondamento della clcd non risiede

nella corrispondenza soggettiva o nella identità di rapporti generatori di cui la ricorrente deduce la mancanza nella fattispecie, ma consiste, piuttosto, nella identità del fatto generatore del quale il danno, come il vantaggio, debbono essere conseguenza imme- diata e diretta – la Cassazione rilevava con piglio ricostruttivo:

che l’indennità di disoccupazione presuppone di norma l’estinzione di un pre- gresso rapporto di lavoro (essendone esclusi gli “inoccupati” in cerca di prima occupazione), determinata (di norma) da fatto del datore di lavoro (non spetta in caso di dimissioni o di risoluzione consensuale del rapporto) e la relativa con- tribuzione è a totale carico del datore di lavoro (il d.leg. lgt. 2 aprile 1946, n. 142, innovando rispetto al r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, pose i contributi del- le assicurazioni sociali obbligatorie a carico esclusivo dei datori di lavoro, e la successiva l. 4 aprile 1952, n. 218, ha nuovamente esteso l’obbligo contributivo anche ai lavoratori, ma limitatamente alla assicurazione per la invalidità, la vec- chiaia ed i superstiti per la quale contribuisce anche lo Stato; la indennità di di- soccupazione sociale, prevista dagli artt. 8 ss., l. 5 novembre 1968, n. 1115, è, essa pure, finanziata dalle imprese industriali che occupano lavoratori destinata- ri eventuali del trattamento relativo e dalle imprese industriali che effettuino li- cenziamenti di detti lavoratori). Se, dunque, la indennità di disoccupazione è ri- conducibile al rapporto di lavoro pregresso ed alla contribuzione versata dal da- tore di lavoro e trova di norma quale evento generatore del credito relativo la ri- soluzione del rapporto per volontà di detto soggetto e se, d’altro lato, dallo stes- so evento nasce il danno da mancato guadagno del lavoratore licenziato, sareb- be logicamente oltre che giuridicamente non corretto far lucrare al lavoratore un doppio ristoro di una situazione pregiudizievole sostanzialmente unica e porre a

LA GRAMMATICA APPLICATIVA DELLA COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO

165

Uniformando il senso della decisione alla considerazione riservata al

beneficio determinato dalla percezione della CIG, pur senza esplicitare

il rinvio alla soluzione raggiunta in quel contesto, la Cassazione ha poi

ritenuto operante la clcd anche in relazione allo scomputo dal danno –

risarcibile al lavoratore illegittimamente licenziato in violazione delle

norme sulla scelta dei lavoratori da mettere in mobilità – del contributo

goduto da quest’ultimo in pendenza della mobilità stessa

48

.

L’indagine sul titolo, operata con riferimento alla specifica misura

beneficiale del lavoratore invocata in clcd, ha in seguito indotto la Cas-

sazione a mutare avviso con riguardo alla defalcabilità dell’indennità di

disoccupazione dal danno per licenziamento illegittimo

49

, mettendo in

carico del datore di lavoro in sede contributiva prima ed in sede risarcitoria poi i relativi oneri.

Tale orientamento è stato poi seguito da Cass. civ., 4 febbraio 1998, n. 1150, in Lav. prev. oggi, 1998, 1865, limitatasi ad osservare che

il vantaggio costituito dalla percezione della indennità di disoccupazione è con- seguenza immediata e diretta del licenziamento illegittimo. Consegue che a sensi dell’art. 1223 c.c. la liquidazione del danno deve essere fatta compen- sando il danno con il lucro da esso derivante, non rilevando la diversa natura del lucro dal danno.

Da ultimo, confermano la detraibilità della CIG da un risarcimento danni, ex art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, Cass. civ., 25 novembre 2009, n. 24786; e Cass. civ., 30 novembre 2009, n. 25235, non massimate sul punto, in www.leggiditalia.it.

48 Cass. civ., 13 novembre 2000, n. 14679, in Riv. giur. lav., 2001, II, 583, con nota

di G.M. CASAMENTO, I licenziamenti collettivi: violazione degli obblighi procedimenta-

li ed efficacia sanante degli accordi collettivi, confermando un orientamento già rag- giunto da Cass. civ., 22 giugno 1999, n. 6537, in www.leggiditalia.it.

49 Cass. civ., 16 marzo 2002, n. 3904, in Riv. it. dir. lav., 2003, II, 124, con nota di

M. MOCELLA, Sulla configurabilità dell’indennità di disoccupazione come aliud per-

ceptum. Contra in precedenza, senza particolari argomentazioni sul punto (limitandosi ad invocare l’aliunde perceptum o richiamando la già ricordata giurisprudenza iniziale in tema di clcd e CIG), Cass. civ., 15 maggio 2000, n. 6265, in www.leggiditalia.it; Cass. civ., 27 settembre 1997, n. 9483, in Rep. Foro it., 1997, voce Lavoro (rapporto), n. 1871. Ma non si è esitato ad applicare la clcd (Cass. civ., 29 maggio 2006, n. 12731, in www.leggiditalia.it) all’importo corrisposto al lavoratore per lo svolgimento, durante il periodo susseguente al licenziamento poi dichiarato illegittimo, di lavori socialmente utili, in quanto collegato ad una attività lavorativa, evocando la giurisprudenza incline ad applicare la clcd quando l’aliunde perceptum sia conseguito dal lavoratore reimpie- gando la capacità di lavoro non impegnata nell’attività cessata a causa del licenziamen-

CAPITOLO TERZO

rilievo il paradosso legato alla circostanza che la dichiarazione di ille-

gittimità del licenziamento determina il venire meno ex tunc dei pre-

supposti di legge giustificanti l’erogazione beneficiale percepita dal

lavoratore, con l’effetto di legittimare l’INPS a chiedere a quest’ultimo

la ripetizione dell’indebito. Il che neutralizza il possibile effetto locu-

pletativo connesso alla percezione del beneficio, suscettibile di essere

corretto riconoscendo la clcd eccepita dal datore

50

.

Il medesimo ragionamento ha indotto i giudici di legittimità a ritene-

re non applicabile la clcd alla quantificazione del danno subito dal lavo-

to poi di chiarato illegittimo (orientamento risalente almeno a Cass. civ., 29 aprile 1985, n. 2762, in Foro it., 1985, I, 1290 e 2247, con nota di M. D’ANTONA, Licenziamento

illegittimo e prova del danno: la stabilità «economica» del lavoro secondo le Sezioni Unite), senza peraltro attribuire rilievo al fatto che al reddito percepito dal lavoratore impegnato in lavori socialmente utili fosse espressamente riconosciuta natura assisten- ziale e non contributiva e che lo stesso non fosse assoggettato a contribuzione.

50 Così Cass. civ., 16 marzo 2002, n. 3904, cit.:

l’indennità di disoccupazione, infatti, costituisce una indennità non già in senso risarcitorio bensì in senso assistenziale, trovando il suo fondamento in ragioni di solidarietà sociale che lo Stato persegue attraverso l’attività di un ente pub- blico come l’Inps, che è l’unico e definitivo obbligato della prestazione. La di- versità dei titoli di erogazione, oltre che dei soggetti obbligati, esclude, pertan- to, che il datore di lavoro possa opporre in detrazione al lavoratore a titolo di “aliunde perceptum” l’indennità di disoccupazione percepita dallo stesso duran- te il periodo del licenziamento. Invero il lavoratore, a titolo di risarcimento ex art. 18 Statuto dei Lavoratori novellato, ha diritto ad avere corrisposti i contri- buti previdenziali e assistenziali come se il rapporto di lavoro avesse avuto ef- fettivo svolgimento anche durante il periodo in cui esso è stato unilateralmente risolto dal datore di lavoro. Ne consegue che l’Inps, dopo che il lavoratore ha conseguito il risarcimento dal datore di lavoro, ha il potere di ripetere dal lavo- ratore le somme dal medesimo percepite a titolo di indennità di disoccupazione, in riferimento ai periodi per i quali il datore di lavoro ha corrisposto le retribu- zioni e i contributi previdenziali e assistenziali.

Su questo rilievo, la Corte proseguì rilevando che dal risarcimento dovuto dal datore non può essere detratto quanto, come nella specie, risulti incompatibile con la natura delle somme percepite dal lavoratore in conseguenza della misura espul- siva e cioè con il diverso titolo delle somme erogategli per finalità di solidarietà sociale da un ente pubblico (Inps), che può ripetere dal lavoratore l’erogazione di cui è venuta meno, sia pure per fatti sopravvenuti, la ragione giustificativa.

LA GRAMMATICA APPLICATIVA DELLA COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO

167

ratore per licenziamento illegittimo ex art. 18, sia in caso d’indennità di

gravidanza e puerperio

51

, che d’indennità tubercolare

52

.

Infine, con riferimento alla possibilità di invocare in clcd, rispetto al

danno da risarcimento illegittimo, gli importi della pensione di cui ab-

bia cominciato a godere il lavoratore illegittimamente licenziato, anche

in virtù di particolari provvedimenti di legge abilitanti al prepensiona-

mento, una fitta, reiterata e costante giurisprudenza riafferma tutt’oggi

l’orientamento negativo espresso dalle Sezioni Unite nel 2002

53

, ove si

è fatto leva sulla non sovrapponibilità causale del fatto produttivo del

beneficio rispetto al fatto causativo di danno e si è evidenziata anche in

questo caso la possibilità che l’INPS eserciti la ripetizione del beneficio

indebitamente percepito dal lavoratore all’indomani della dichiarazione

di illegittimità ex tunc del licenziamento subito, così elidendo il rischio

di locupletazione

54

.

51 Cass. civ., 1 giugno 2004, n. 10531, in Arch. civ., 2004, 1152.

52 Cass. civ., 30 gennaio 2003, n. 1489, in Rep. Foro it., 2003, voce Lavoro (rap-

porto), n. 1770, in extenso in www.leggiditalia.it.

53 Sez. Un. civ., 13 agosto 2002, n. 12194, in Rep. Foro it., 2003, voce cit., n. 1774,

in extenso in Arch. civ., 2003, 282. L’orientamento ha ricevuto conferma, senza mai es- sere contraddetto, da una serie di sentenze troppo nutrita per essere ricordata, che arriva fino a Cass. civ., 15 luglio 2014, n. 16143, in Rep. Foro it., 2014, voce Lavoro (rappor- to), n. 1267 e, da ultimo, a Cass. civ., 3 luglio 2015, n. 13666, in www.leggiditalia.it.

54 Così Sez. Un. civ., 13 agosto 2002, n. 12194, cit.:

il diritto a pensione discende dal verificarsi di requisiti di età e contribuzione stabiliti dalla legge, prescinde del tutto dalla disponibilità di energie lavorative da parte dell’assicurato che abbia anteriormente perduto il posto di lavoro, né si pone di per sé come causa di risoluzione del rapporto di lavoro (…), sicché le utilità economiche che il lavoratore illegittimamente licenziato ne ritrae dipen- dono da fatti giuridici del tutto estranei al potere di recesso del datore di lavoro, non sono in alcun modo causalmente ricollegabili al licenziamento illegittima- mente subito e si sottraggono per tale ragione all’operatività della regola della “compensatio lucri cum damno”. Può ben verificarsi, peraltro, che, in determi- nati casi, la legge deroghi a quei requisiti, anticipando, in relazione alla perdita del posto di lavoro, l’ammissione al trattamento previdenziale, di guisa che il rapporto fra pensione e retribuzione venga a porsi in termini di alternatività: ma in altrettanti casi la sopravvenuta declaratoria di illegittimità del licenziamento, facendo venir meno il presupposto della deroga, travolge “ex tunc” lo stesso di- ritto dell’assicurato a siffatta anticipazione e lo espone all’azione di ripetizione dell’indebito da parte del soggetto erogatore della pensione, con la conseguenza che le relative somme non possono configurarsi come “un lucro compensabile col danno”, cioè come un effettivo incremento patrimoniale del lavoratore, in

CAPITOLO TERZO

6. Pensione di reversibilità, pensioni e assegni di invalidità e di accom-

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