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Altri Congedi o Aspettative (previsione legale)

TITOLO XXV PERIODO DI PROVA

RIPOSO GIORNALIERO E RIPOSO SETTIMANALE Art. 155 - Riposo giornaliero

7) Altri Congedi o Aspettative (previsione legale)

Tipologia Condizioni

Soccorso alpino e speleologico

Per le fattispecie specifiche riferite ai lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, si rinvia alle disposizioni legislative vigenti in materia.

*** Congedo di maternità, paternità, parentale ***

Constatato che vari Paesi europei hanno permessi per maternità inferiori a quelli italiani e il cui godimento è collocato in archi temporali più contenuti, le Parti ritengono che, almeno durante l’attuale crisi, i permessi legalmente previsti non siano estensibili, e pertanto, fanno ad essi l’esclusivo riferimento contrattuale. Gli stessi, di seguito, si riportano:

8) Congedo di maternità (astensione obbligatoria: artt. 16-26 del D.Lgs. 151/2001) Durata * Periodo ** Indennità economica Previdenza 5 mesi

- dalla data di concepimento, ove previsto dal D.V.R., o

- ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora

* Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità la Lavoratrice, se non vi sono controindicazioni mediche, può scegliere di posticipare il periodo, assentandosi dal mese precedente la data presunta del parto e per i successivi 4 mesi (c.d. Flessibilità del congedo).

** L'interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della Legge 22 maggio 1978, n. 194, entro i primi 180 giorni dall’inizio della gestazione è considerata a tutti gli effetti come malattia; superato tale termine è considerata maternità. Nei casi di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza avvenuta successivamente al 180° giorno dall'inizio della gestazione, o in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, è riconosciuta alla Lavoratrice la facoltà di riprendere l'attività lavorativa in qualunque momento. Le condizioni richieste per la ripresa dell'attività lavorativa sono: un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro; un doppio certificato del medico specialista del SSN o convenzionato e del Medico competente, i quali attestino l'assenza di pregiudizio alla salute della donna.

9) Congedo di paternità (astensione obbligatoria “alternativa” alla Madre: artt.

28-31 del D.Lgs. 151/2001)

Durata Periodo Indennità

economica Previdenza 5 mesi complessivi utilizzati dal padre

in alternativa alla madre soltanto nelle seguenti ipotesi e previa certificazione del Lavoratore relativa alle condizioni di richiesta:

- morte o grave infermità della madre;

- abbandono del bambino da parte della madre;

- affidamento del bambino al padre in via esclusiva

- madre lavoratrice autonoma.

In aggiunta a quanto sopra:

5 giorni di astensione

* Dal 2019, l’esercizio dell’astensione obbligatoria, dovrà avvenire nei termini previsti dalla normativa vigente.

Per l’anno 2020, il congedo obbligatorio è stato prorogato, con durata elevata a 7 giorni (art. 1, comma 342, lett. a) e b), L. 160/2019).

** L’astensione è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post-partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre.

10) Congedo parentale giornaliero (ex maternità/astensione facoltativa: artt.

32-38 del D.Lgs. 151/2001) *

Durata e condizioni Periodo Indennità economica Previdenza 6 mesi continuativi o entro la data di inizio del congedo. d’anzianità) previste “a tempo”. Condizioni più favorevoli al Lavoratore potranno essere determinate nei Contratti Individuali di assunzione o nei successivi Accordi individuali o collettivi di Secondo livello.

** Durata di 10 mesi nel caso di un solo genitore. Le astensioni complessive (quelle della madre più quelle del padre) non possono eccedere i 10 mesi. Qualora il padre usufruisca per più di 3 mesi dell’astensione, il limite massimo complessivo è elevato a mesi 11. In caso di parto gemellare, i limiti di congedo sono riferiti per ogni figlio nato.

*** Fino al compimento degli 8 anni del bambino, e comunque per il restante periodo di astensione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione.

11) Congedo parentale orario (ex maternità facoltativa: artt. 32-38 del D.Lgs.

151/2001)

Misura e condizioni Divieti e compatibilità

Durata, Periodo, Indennità e Contribuzione Il congedo orario è fruibile in

misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero contrattualmente previsto. Il Lavoratore dovrà comunicarlo al Datore di lavoro con un preavviso non inferiore a 2 entro la data di inizio del congedo.

Non può essere fruito nei giorni in cui il genitore utilizzi i riposi per allattamento (artt. 39-40 del D.Lgs 151/2001), oppure dei riposi orari per assistenza ai figli disabili (art. 33 del medesimo Decreto). E’

invece compatibile con la contemporanea fruizione di permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal D.Lgs 151/2001 (ad esempio con i permessi di cui all'art. 33, Legge 104/1992, per l'assistenza a persone con handicap).

12) Riposi giornalieri (ex permessi per allattamento: artt. 39-46 del D.Lgs. 151/2001) Durata e condizioni Periodo Trattamento Previdenza Madre:

Diritto di uscire dal luogo di lavoro, per i seguenti periodi: fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

Padre:

Diritto di uscire dal luogo di lavoro, come previsto per la

13) Congedi per Malattia del bambino e della Madre gestante - Controlli prenatali (artt. 47-52 e 14 del D.Lgs. 151 2001)

Genitore Durata e periodo di

godimento Retribuzione Previdenza

Madre o

Padre - Fino al 3° anno di vita del bambino: il diritto è riconosciuto per tutta la durata della malattia del bambino (alternativamente tra i genitori);

- dai 3 agli 8 anni: 5 giorni lavorativi per ciascun genitore nell’anno.

Per tali permessi, non si applicano le disposizioni sul controllo della

gestante Permessi per esami prenatali, accertamenti clinici o medici, lavoro, la Lavoratrice dipendente ha l’obbligo di esibire all’Ente, all’INPS e al gestore dell’Assistenza Sanitaria Integrativa, il certificato medico rilasciato dall’ufficiale sanitario o dal medico del S.S.N. indicante la data presunta del parto, fermo restando che per usufruire dei benefici connessi al parto e al puerperio, la Lavoratrice dipendente è tenuta ad inviare all’INPS, entro 30 (trenta) giorni dal parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero la Dichiarazione sostitutiva prevista dalla Legge.

Per la compilazione e la trasmissione della richiesta di congedo di maternità, la Lavoratrice (o il Lavoratore), potrà richiedere l’assistenza del Patronato ENCAL (www.encal.it) o di qualsiasi altro Patronato.

Durante i periodi di gravidanza e puerperio, la Lavoratrice dipendente ha diritto di astenersi dal lavoro secondo i modi stabiliti dalle norme di Legge vigenti.

La Lavoratrice dipendente ha diritto all’erogazione da parte dell’INPS di un’indennità giornaliera per tutto il periodo del congedo di maternità obbligatoria, pari all’80% (ottanta percento) dell’imponibile contributivo del mese immediatamente precedente a quello d’inizio del congedo e, durante l’astensione facoltativa, di un’indennità giornaliera del 30% (trenta percento), a seconda dei casi indicati nelle successive Tabelle.

L’Impresa è esonerata da qualsiasi integrazione dell’indennità a carico dell’INPS, ad eccezione dell’indennità atta a garantire l’importo pieno della tredicesima mensilità.

L'indennità è anticipata dal Datore di lavoro e il relativo importo sarà posto a conguaglio con i contributi e le altre somme dovute all'INPS secondo la prassi in uso.

Per le lavoratrici dipendenti assunte con contratto a termine o stagionale, l’INPS, a domanda, provvederà direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità.

I periodi di congedo di maternità obbligatoria devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie.

La Lavoratrice dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutto il periodo di gravidanza, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. In tale periodo opera, quindi, il divieto di licenziamento, salvo in caso di:

a) esito negativo della prova;

b) licenziamento per giusta causa;

c) cessazione dell’attività dell’Ente;

d) nel tempo determinato, ultimazione della prestazione per la quale la Lavoratrice era stata assunta o per scadenza del termine.