• Non ci sono risultati.

MALATTIA O INFORTUNIO PROFESSIONALI Art. 166 - Malattia o Infortunio Professionali

TITOLO XXV PERIODO DI PROVA

MALATTIA O INFORTUNIO PROFESSIONALI Art. 166 - Malattia o Infortunio Professionali

In caso di malattia o infortunio professionali si prevede la seguente disciplina:

1. Malattia o Infortunio Professionale:

Condizioni

Il Lavoratore deve dare immediata notizia alla propria Azienda di qualsiasi infortunio occorso sul lavoro, anche se di lieve entità.

Se il Lavoratore trascura d’ottemperare all’obbligo suddetto e l’Azienda non può di conseguenza inoltrare tempestivamente la denuncia all’INAIL o all’autorità giudiziaria, la stessa sarà esonerata da ogni responsabilità derivante dal ritardo e il Lavoratore, salvo provate ragioni d’impedimento, sarà considerato ingiustificato, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla Legge per il ritardo o la mancata consegna della comunicazione. L’assenza deve essere comunicata con tempestiva diligenza e, comunque, salvo i casi di giustificata impossibilità, entro le prime 4 (quattro) ore dal previsto inizio del lavoro.

2. Malattia o impedisca al Dipendente medesimo di attendere al lavoro e, comunque, non oltre la data indicata nel certificato definitivo d’abilitazione alla ripresa del lavoro o nel certificato d’invalidità o inabilità permanente al lavoro.

Quanto precede, fermo restando che, qualora non sussista una responsabilità del Datore di lavoro ex art. 2087 c.c., il periodo di comporto spettante sarà quello previsto per la malattia o l’infortunio extraprofessionali (punto 2, art.

165), ma con l’indennità erogata dall’INAIL e l’integrazione datoriale, come ai punti 2 e 4 del presente articolo.

B) Malattia professionale: il Lavoratore non in prova, per tale titolo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi anche non consecutivi, senza interruzione dell’anzianità.

Ai fini del calcolo del periodo di comporto decorso per malattia professionale, si farà riferimento all’arco temporale degli ultimi 3 anni dalla data dell’inizio dell'ultimo evento morboso, sommando a ritroso le prognosi. Qualora il comporto per malattia non professionale risultasse superiore a quello previsto per malattia professionale, il Lavoratore ha diritto al trattamento più favorevole. In caso di astensione dal lavoro per malattia professionale oltre i termini del periodo di comporto e di impossibilità per il Dipendente di riprendere il lavoro per il perdurare della malattia professionale, è facoltà del Datore di recedere dal rapporto di lavoro, per giustificato motivo soggettivo, riconoscendo al Lavoratore la relativa indennità sostitutiva del preavviso.

Se il Datore di lavoro, entro 30 giorni solari dal superamento del periodo di comporto, non procede al licenziamento del Lavoratore, il rapporto di lavoro si considera sospeso, a tutti gli effetti contrattuali, dalla data di compimento del comporto per un tempo pari alla metà dello stesso.

Tale periodo di sospensione è neutro ai fini del computo del periodo di comporto per malattia.

Segue Malattia giorni dal termine del periodo di malattia, sarà licenziabile per giustificato motivo soggettivo (art. 317).

Dal termine della prognosi alla data di effettiva cessazione, il Lavoratore sarà considerato, a tutti gli effetti contrattuali, in aspettativa non retribuita.

C) Infortunio in itinere: il Lavoratore dipendente non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo analogo a quello previsto per la malattia non professionale. Anche per le norme di riferimento sul comporto, si rinvia a quelle previste per la malattia extra-professionale.

3. Malattia o Infortunio Professionale:

Indennità INAIL

1. Dal 4° al 90° giorno di infortunio o malattia professionale: 60% (sessanta per cento) della R.M.G.

2. Dal 91° giorno e fino a quanto dura l’inabilità assoluta che impedisca all’infortunato di riprendere il lavoro: 75% (settantacinque per cento) della R.M.G. malattia o infortunio professionali, l’Impresa corrisponderà al Lavoratore dipendente, alle normali scadenze di paga, l’anticipazione dell'indennità INAIL e una retribuzione o un’integrazione dell’indennità INAIL, nelle seguenti misure:

§ il giorno dell’infortunio: sarà retribuito come se fosse stato regolarmente lavorato;

§ dal 1° al 3° giorno: sarà retribuito con il 60% (sessanta percento) della Retribuzione Giornaliera Normale che sarebbe spettata per i giorni coincidenti con quelli lavorativi, secondo l’orario che il lavoratore avebbe dovuto effettuare, con esclusione delle voci correlate alla presenza;

§ dal 4° al 90° giorno: per gli infortuni non in itinere, vi sarà un’integrazione pari al 15% (quindici percento) della Retribuzione Giornaliera Normale che sarebbe spettata al Lavoratore, sempre con esclusione delle voci correlate alla presenza (per gli infortuni in itinere, non sarà dovuta alcuna integrazione datoriale all’Indennità INAIL);

§ dal 91° giorno: non vi sarà alcuna integrazione all’Indennità INAIL già del 75% della R.M.G.

L’Impresa s’impegna ad anticipare per conto dell’INAIL le indennità dovute al Lavoratore. Le indennità saranno poi rimborsate dall’INAIL all’Azienda che ha anticipato il trattamento. Qualora, per qualsiasi motivo, il Dipendente venisse in possesso di tale indennità già anticipata, dovrà restituirla immediatamente all’Ente, al fine d’evitare il reato di appropriazione indebita.

L’integrazione aziendale non è dovuta se l’INAIL non corrisponde, per qualsiasi motivo, l’indennità a proprio carico. Nel caso l'INAIL non riconosca l'infortunio del Dipendente e la pratica sia trasferita all’INPS per competenza, l'eventuale trattamento economico erogato sarà conguagliato, anche con trattenuta delle somme eccedenti, secondo le regole previste per la malattia o per l’infortunio non professionale. In tal caso, l’evento concorrerà al comporto contrattuale.

Segue Malattia

Sintesi condizioni economiche in caso di infortunio o malattia professionale

Copertura figurativa del 100%, fino alla guarigione.

6. Malattia o Infortunio Professionale:

Controllo dell’assenza

L’Ente ha diritto di effettuare le visite di controllo del Lavoratore assente per infortunio o malattia professionale, nel rispetto dell’art. 5, comma 2, della L.

300/1970.

La visita di controllo dovrà effettuarsi presso il domicilio del Lavoratore, all’interno delle fasce orarie contrattualmente e legalmente previste per le infermità extraprofessionali.

Quale conseguenza di quanto precede, il Lavoratore ha l’obbligo, salvo documentati casi di forza maggiore, di rendersi disponibile presso il proprio domicilio durante le fasce orarie.

Quando il Lavoratore, durante le fasce orarie, preveda di assentarsi legittimamente dal proprio domicilio (per visite o cure non rinviabili) dovrà informare preventivamente di tale fatto l’Azienda.

In caso d’assenza ingiustificata alla visita di controllo medico, il Lavoratore è soggetto sia alla sanzione disciplinare (secondo le previsioni della malattia non professionale), sia alla perdita dell’integrazione aziendale.

7. Malattia o Infortunio Professionale:

Pignorabilità

Ai sensi dell'art. 110, D.P.R. n. 1124/1965, il credito delle indennità INAIL non può essere ceduto per alcun titolo nè può essere pignorato o sequestrato, tranne che per spese di giudizio alle quali l'assicurato o gli aventi diritto, con sentenza passata in giudicato, siano stati condannati in seguito a controversia dipendente dall'esecuzione del detto D.P.R.

8. Dirigenti Per i Dirigenti, comporto e retribuzione in caso di infortunio sono disciplinati al Titolo L del presente CCNL.