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Aspettative, Permessi e Congedi Straordinari (previsione legale e contrattuale)

TITOLO XXV PERIODO DI PROVA

RIPOSO GIORNALIERO E RIPOSO SETTIMANALE Art. 155 - Riposo giornaliero

2) Aspettative, Permessi e Congedi Straordinari (previsione legale e contrattuale)

Tipologia Durata Retribuzione *

Matrimonio di un figlio 1 giorno per evento Retribuzione

Giornaliera Normale,

midollo osseo Secondo disposizioni L. 6 marzo 2001 n. 52, art. 5.

sangue 24 ore di riposo dal momento in

cui il dipendente si è assentato dal lavoro per la donazione di sangue.

Segue Tipologia

I Lavoratori che adempiono funzioni presso gli Uffici elettorali hanno diritto, a richiesta con almeno un giorno di anticipo, salvo che nei casi imprevisti, ad assentarsi dal seggio, la data, l’orario di inizio e di chiusura delle operazioni.

Nel caso in cui il periodo comprenda giorni festivi o

Cariche elettive per i membri del Parlamento nazionale o europeo e dei Consigli regionali.

Aspettativa per tutta la durata

del mandato. L’aspettativa non è

retribuita e non decorrono

del mandato. L’aspettativa non è

retribuita, ma è considerata

Cariche elettive per i membri dei consigli comunali, provinciali e altri enti pubblici territoriali

Permessi retribuiti e non retribuiti, come previsto dal D.Lgs. 267/2000:

per il tempo necessario alle sedute e allo spostamento;

Segue Tipologia

* Sia i permessi retribuiti goduti, che le loro indennità sostitutive, saranno liquidate con l’aliquota oraria ordinaria vigente all’atto del loro godimento o pagamento.

3) Permessi e agevolazioni per lavoratori studenti (vigente previsione legale: art. 10, L. 300/1970)

Permessi e agevolazioni Destinatari e Condizioni Retribuzione Sono concessi permessi per i giorni

degli esami.

Inoltre, è data la possibilità di concordare un orario di lavoro, purché compatibile con le esigenze dell’Ente, che permetta la frequenza dei corsi e la preparazione degli esami.

Infine, vi è l’esenzione dal prestare lavoro straordinario durante i riposi settimanali.

• Lavoratori che intendono frequentare corsi di studio in scuole dell’obbligo o superiori statali, parificate o legalmente riconosciute o abilitate al rilascio di titoli legali di studio, nonché corsi regolari per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e dei diplomi universitari o di laurea.

• È necessaria la documentazione di frequenza del corso e delle prove d’esame. Inoltre, il Datore può chiedere ai lavoratori studenti la produzione dei Certificati di iscrizione ai corsi.

4) Congedo per la formazione (vigente previsione legale: L. 53/2000)

Durata Destinatari e Condizioni Retribuzione

Congedo

• Lavoratori con anzianità di servizio di almeno 5 anni presso la stessa Azienda.

• Al fine di completare la scuola dell’obbligo, conseguire un titolo di studio di secondo grado o diploma universitario o di laurea e per partecipare ad attività formative diverse.

• Esso non è cumulabile con ferie, malattia o altri congedi e può essere frazionato solo se compatibile con i carichi di lavoro o con le eventuali sostituzioni.

• Esso dev’essere richiesto con un preavviso pari al triplo della sua durata, con il limite minimo di 30 giorni e massimo di 3 mesi.

• Il congedo sarà riconosciuto dall’Ente compatibilmente con le motivate e inderogabili esigenze di servizio.

Non è prevista la

5) Aspettativa per gravi motivi di salute di un familiare (vigente previsione legale: D.M. 278/2000) ** Segue in pagina successiva

Definizione e

• Comprovate situazioni che comportano un impegno particolare e personale nella cura e assistenza del familiare, derivanti da patologie acute o croniche che gli determinano una temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia.

• Durante tale aspettativa, il Lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto di lavoro.

• Il Datore dovrà accogliere la richiesta di aspettativa contemperando le necessità del Lavoratore alle esigenze organizzative e tecnico-produttive, ivi compresa l’impossibilità derivante dall’obbligo di rispettare scadenze tassativamente previste dalla Legge o simili. Il Datore potrà negare il congedo quando il rapporto è stato instaurato a tempo determinato per la sostituzione di altro dipendente in congedo.

• Il Datore è tenuto a rilasciare al termine del rapporto di lavoro l'attestazione del periodo di congedo fruito ai sensi del presente punto 5).

• Il lavoratore che entro 7 giorni di calendario dalla scadenza del periodo d’aspettativa non si presenti per riprendere servizio e non documenti la causa di forza maggiore o di sopravvenuta impossibilità, previo esperimento della procedura disciplinare, sarà passibile di licenziamento per giustificato motivo soggettivo (cfr.

art. 317).

• Il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione della presente aspettativa è nullo.

• L’Azienda, qualora accerti che durante il periodo d’aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificata la concessione, potrà richiedere al Lavoratore di riprendere il lavoro entro il termine di 7 giorni di calendario.

• Il Lavoratore avrà diritto di rientrare al lavoro prima del termine del congedo, dando preventiva comunicazione al Datore, nel rispetto del seguente preavviso: almeno 3 giorni, in caso di aspettativa della durata iniziale inferiore a 45 giorni o di almeno 7 giorni, in caso di aspettativa della durata iniziale superiore a 45 giorni.

Segue Tabella 5) Condizioni

• Durante l’aspettativa, il Lavoratore non può svolgere altre attività lavorativa. Viceversa, nel caso in cui presti a terzi lavoro subordinato, se retribuito, sarà passibile di licenziamento per grave lesione del rapporto fiduciario, c.d. per giusta causa o in tronco (cfr. art. 318); se non retribuito, sarà licenziabile per giustificato motivo soggettivo, cioè con riconoscimento del preavviso contrattuale (cfr. art. 317).

• Nel caso in cui, durante l’aspettativa e in assenza di preventivo accordo scritto con l’Azienda, il Lavoratore presti l’opera in forma diversa dal lavoro subordinato, sarà passibile di licenziamento per giustificato motivo soggettivo (cfr.

art. 317).

• Per tutto quanto non previsto nel presente punto, si rinvia al D.M. 278/2000.

** In altri casi di documentata forza maggiore o di grave problema familiare del dipendente non rientranti nei precedenti, il Lavoratore potrà concordare con l’Azienda la concessione di congedi/permessi non retribuiti o il godimento di ore già accreditate presso la Banca delle Ore. In caso di brevi permessi non retribuiti, la relativa trattenuta oraria dovrà comprendere, oltre la R.O.N., le quote orarie di retribuzioni differite e di T.F.R. Perciò, essa dovrà essere incrementata del 24% in modo da permettere, alla naturale scadenza, la normale erogazione dell’indennità di ferie, della tredicesima mensilità e del T.F.R.

6) Congedo matrimoniale (previsione legale e contrattuale)

Durata Condizioni Retribuzione

In occasione del primo matrimonio civile, ai lavoratori non in prova, sarà concesso un periodo di congedo matrimoniale retribuito pari a 15 giorni consecutivi di calendario.

I lavoratori assunti a tempo determinato con contratto della durata di almeno 12 mesi, hanno diritto di usufruire del congedo matrimoniale come i lavoratori a tempo indeterminato, purché tale congedo sia compreso entro il termine finale pattuito.

Qualora per necessità personali del lavoratore o inerenti alla produzione o ai servizi svolti non fosse possibile, in tutto o in parte, l’utilizzo del congedo all’epoca del matrimonio, il periodo potrà essere concesso o completato nei successivi 30 giorni dalla celebrazione delle nozze. In occasione dell’eventuale secondo matrimonio civile, il congedo sarà ridotto a 8 giorni, sempre consecutivi di calendario.