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TITOLO XLIII

TITOLO XXV PERIODO DI PROVA

TITOLO XLIII

ENTE BILATERALE CONFEDERALE (ENBIC) Art. 176 - Ente Bilaterale Confederale - En.Bi.C.

L’Ente Bilaterale Confederale (“En.Bi.C.” o “ENBIC”) è stato costituito dalle Parti datoriali e sindacali firmatarie del presente Contratto Collettivo di Lavoro e opera ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 276/2003.

Pertanto, lo Statuto dell’Ente regolamenta il sistema di prestazioni e servizi derivanti dal presente CCNL, in conformità con le previsioni legislative e contrattuali, fatte salve diverse successive norme di Legge o intese tra le Parti.

Le Parti delegano le competenze relative agli aspetti tecnici della Sicurezza e della Salute nell'ambito dei luoghi di lavoro all’Organismo Paritetico Nazionale Confederale, OPNC - ENBIC Sicurezza di cui all'Accordo Interconfederale del 21 marzo 2017, e al sistema degli Organismi Paritetici Regionali (OPRC) e Territoriali (OPTC).

Ciò premesso, l'Ente persegue le seguenti finalità:

a) formative, in conformità con l’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e con tutte le norme collegate, in riferimento alla sicurezza sul lavoro e alla qualificazione e ai contratti di apprendistato, finalizzando tutto ciò anche al rilascio della certificazione di qualità. Nell’ottica della tutela del lavoratore, si tiene conto della sua formazione in ambito professionalizzante, del livello di conoscenza della lingua italiana, anche con percorsi formativi sulla lingua italiana;

b) a sostegno del reddito e dell’occupazione, mediante riqualificazione professionale dei dipendenti;

c) sociali/sanitarie, a vantaggio dei lavoratori iscritti all’Ente, con particolare riguardo all’erogazione di prestazioni sanitarie integrative al S.S.N.;

d) di sussidi in caso di decesso del Lavoratore o per infortunio professionale o extraprofessionale, come previsto dal Regolamento e dalle Convenzioni (vedasi: www.enbic.it);

e) d’integrazione nazionale delle prestazioni di cui ai punti c) e d) nei trattamenti di Welfare Contrattuale;

f) di monitoraggio, attraverso la Costituzione di una Commissione pari opportunità, sulla parità di trattamento tra i lavoratori e le lavoratrici e per evitare le discriminazioni basate su nazionalità, sesso, idee politiche, sindacali o religiose;

g) di certificazione, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

h) di costituzione della banca dati delle R.S.A. per l’esercizio dei diritti di informazione e di rappresentanza;

i) d’Interpretazione Contrattuale Autentica del testo del C.C.N.L. e di risoluzione di eventuali controversie in merito allo stesso, attraverso la Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Intepretazione, Certificazione e Conciliazione;

j) di costituzione di un Osservatorio per il monitoraggio, ai fini statistici, delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, modelli contrattuali, formazione e qualificazione professionale, nonché di verifica dell’andamento della contrattazione di secondo livello e delle vertenze esaminate dalla Commissione Nazionale di Garanzia, Interpretazione e Conciliazione;

k) di gestione dei contributi obbligatori di cui agli articoli successivi, conformemente ai regolamenti formulati dalle Parti che hanno stipulato il presente contratto;

l) di provvedere alla costituzione degli Enti Bilaterali Regionali e/o Provinciali, seguendo le indicazioni delle Parti sociali, coordinandone l'attività e verificando in ambito territoriale l’attuazione delle procedure così come definite a livello nazionale, conformemente alle previsioni legislative vigenti in materia;

m) di emanazione di apposito Regolamento per disciplinare tutte le attività che le Parti sociali intenderanno perseguire, in conformità a quanto previsto dallo statuto;

n) d’attuazione di ogni ulteriore compito che rientri nelle previsioni di Legge e che sia affidato all’Ente dalle Parti stipulanti.

Art. 177 - Welfare Contrattuale: costituzione

In aggiunta agli eventuali benefici aziendalmente già stabiliti, le Parti concordano un “Welfare Contrattuale”, successivamente definito, obbligatoriamente dovuto al Lavoratore.

Le prestazioni di Welfare Contrattuale, saranno erogate tramite Accordi Aziendali di Secondo livello o mediante Regolamento Aziendale, con beneficiari tutti i Lavoratori.

Art. 178 - Welfare Contrattuale: importi e condizioni

Le Parti, riconoscendo l’importanza e la convenienza per i Lavoratori delle prestazioni di Welfare, concordano quanto segue:

a) Valori di Welfare Contrattuale:

1) Triennio 2019 - 2021

Il Datore di lavoro metterà a disposizione un Welfare Contrattuale pari a:

• € 600,00 (seicento Euro) annui per i Dirigenti;

• € 200,00 (duecento Euro) annui per i Quadri;

• € 100,00 (cento Euro) annui per tutti gli altri livelli d’inquadramento (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1 e D2).

Tale Welfare sarà a disposizione di tutti i Lavoratori in forza all’atto dell’accredito, che abbiano superato il Patto di prova, nel mese di giugno e nel mese di dicembre, così come precisato: 1° versamento (100% Credito): dicembre 2019; 2° versamento (50% Credito): giugno 2020;

3° versamento (50% Credito): dicembre 2020; 4° versamento (50%

Credito): giugno 2021; 5° versamento (50% Credito): dicembre 2021; 6°

versamento (100% Credito): giugno 2022.

Tali importi dovranno considerarsi distinti e non assorbibili rispetto alle prestazioni di Welfare Aziendale, fruito in sostituzione del Premio di Risultato e saranno in aggiunta agli eventuali benefici di analoga natura che già fossero presenti in Azienda.

2) Verifiche annuali

Le Parti s’incontreranno nel primo quadrimestre di ciascun anno per valutare il grado di apprezzamento e applicazione del Welfare Contrattuale e decidere eventuali modifiche dei valori ad esso destinati o integrazioni delle relative previsioni.

b) I valori di Welfare Contrattuale saranno spettanti a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro Categoria, dal tipo di contratto di lavoro subordinato che sia stato sottoscritto: tempo indeterminato o determinato, purché di durata contrattuale prevista superiore a 12 (dodici) mesi; a tempo pieno o parziale, purché il tempo medio ordinario lavorato sia almeno pari a 20 (venti) ore settimanali; lavoratori apprendisti; lavoratori intermittenti con indennità di disponibilità o telelavoratori. Sono altresì compresi i lavoratori dipendenti in astensione obbligatoria o in congedo parentale.

Sono invece esclusi i tirocinanti o stagisti e i lavoratori in aspettativa non retribuita.

c) I valori di Welfare Contrattuale definiti nel precedente punto a) sono comprensivi di eventuali ritenute previdenziali o fiscali che fossero poste a carico dell’Ente. Pertanto, i valori indicati coincideranno con il costo aziendale. In caso di diverso trattamento previdenziale o fiscale, l’Ente s’impegna a garantire solo l’invarianza di costo. I valori di Welfare Contrattuale saranno esposti nel cedolino paga, ai fini della prova e della corretta gestione degli stessi, attualmente nel loro valore netto, cioè senza ritenuta previdenziale e assoggettamento fiscale.

d) I valori di Welfare Contrattuale dovranno essere normalmente utilizzati entro 12 mesi dalla loro messa a disposizione al Lavoratore, con l’attenzione di

evitare il superamento dei limiti legali di utilizzo previsti per anno solare (esempio: destinazione n. 7), successivo punto f), utilizzabile entro il limite di € 258,23 per anno solare). Per questo, salvo evidenti casi di forza maggiore o per diverso Accordo Aziendale di Secondo Livello, decorso il termine, essi scadranno senza alcun diritto di rimborso o di tardiva prestazione sostitutiva. Essi potranno essere destinati al Lavoratore e ai suoi familiari nei casi previsti anche se non fiscalmente a carico, ad eccezione degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (coniuge non legalmente ed effettivamente separato; figli, compresi quelli riconosciuti, adottivi o affidati; per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile. Cfr. Art. 51, comma 2 e 12 TUIR), per una o più destinazioni del successivo punto f), fermo restando che l’utilizzo contrattuale sarà scelto dal Lavoratore tra una delle esemplificazioni ivi previste. I valori di Welfare Contrattuale non sono divisibili o frazionabili, non sono rimborsabili né cedibili, salvo il caso di destinazione alla Previdenza Complementare decisa dal Lavoratore.

e) Attuali caratteristiche del Welfare Contrattuale

§ Regime fiscale e contributivo: esente ai sensi dell’art. 51, D.P.R. n.

917/1986 e s.m.i., c.d. “TUIR”;

§ Soggetti beneficiari: Lavoratori dipendenti e i loro familiari, ex art. 12

“TUIR”;

§ Fermo restando che non è ammessa l'erogazione sostitutiva in denaro dei valori di Welfare Contrattuale, il loro utilizzo avverrà tramite la piattaforma individuata attraverso il Contratto di Secondo Livello o il Regolamento Aziendale oppure, per scelta del Lavoratore potranno essere destinati alla Previdenza Complementare.

f) Possibili destinazioni dei valori di Welfare Contrattuale da integrare, coordinare ed eventualmente estendere, per il tramite della Contrattazione di Secondo livello o del Regolamento Aziendale, anche in funzione delle possibili future modifiche dell’art. 51 TUIR:

1) Per Opere e servizi per finalità sociali:

• Check up medici

• Visite specialistiche

• Cure odontoiatriche

• Terapie e riabilitazione

• Sportello ascolto psicologico

• Assistenza domiciliare

• Badanti

• Case di riposo

2) Per Servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi:

• Asili nido

• Servizi di baby-sitting

• Spese di iscrizione e frequenza a scuola materna, elementare, media e superiore

• Università e Master

• Libri di testo scolastici e universitari

• Doposcuola o Pre-scuola

• Buoni pasto e mensa scolastica

• Scuolabus o gite didattiche

• Frequentazione di corso integrativo (lingue straniere/lingua italiana per bambini stranieri ecc.)

3) Per Ludoteche, centri estivi o invernali:

• Spese per frequentazione di campus estivi o invernali

• Spese per frequentazione di ludoteche

4) Per Servizi di assistenza ai familiari anziani che abbiano compiuto 75 anni e/o non autosufficienti nello svolgimento di attività quotidiane, ovvero con necessità di documentata sorveglianza continua:

• Badanti

• Assistenza domiciliare

• Case di riposo (Residenza Sanitaria Assistita)

• Case di cura

5) Per Servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi, ivi compresi gli esercenti servizi pubblici

6) Abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari a carico

7) Per Beni e servizi in natura (entro il limite massimo € 258,23/anno solare, onnicomprensivi):

• Buoni spesa per generi alimentari

• Buoni spesa per acquisti vari

• Buoni carburante

• Ricariche telefoniche 8) Previdenza Complementare

Art. 179 - Welfare Aziendale integrativo di quello contrattuale:

costituzione

L’Impresa, preferibilmente tramite Accordo di Secondo livello sottoscritto con la R.S.A., o anche tramite Regolamento Aziendale, potrà costituire il Welfare Aziendale, in favore dei Lavoratori dipendenti, ampliando i valori e le destinazioni del Welfare Contrattuale, che sarà anch’esso esente da contribuzione previdenziale e assoggettamento fiscale, a norma del citato art. 51, TUIR.

Inoltre, in aggiunta a tutto quanto precede, l’Accordo di Secondo livello (ex art.

1, comma 187, L. 208/2015) potrà prevedere la destinazione, per volontà del lavoratore, del Premio di Risultato Aziendale alle possibili scelte di Welfare.

Al proposito, è particolarmente agevolata la conversione, totale o parziale, dei valori del Premio di Risultato spettante in Previdenza Complementare, sempre in regime di esenzione e con massimale proprio annuale elevato ad € 5.164,57.

Art. 180 - En.Bi.C.: iscrizione dell’Azienda e dei Lavoratori

Le Parti, condividendo l'importanza dell'istituzione e dell’ampliamento di tutele specifiche a favore dei Lavoratori e le prestazioni di Welfare, come sopraddetto, concordano che esse siano parte obbligatoria delle controprestazioni previste dal presente CCNL e, pertanto, per quanti lo applicano, è obbligatoria la relativa iscrizione (sia per le Aziende, sia per i Lavoratori) all’En.Bi.C., nonché la relativa contribuzione.

Nei casi di prima applicazione, per passaggio da altro CCNL o per nuova attività, l’iscrizione dell’Azienda e dei Lavoratori dovrà avvenire entro il 1°

(primo) mese di applicazione del presente CCNL, previo versamento da parte dell’Azienda di un contributo “Una tantum” di € 60,00 per l’apertura della sua posizione anagrafica. L’Azienda sarà poi tenuta a iscrivere tutti i lavoratori in forza e i nuovi assunti entro 30 giorni dall’inizio del loro rapporto di lavoro o dall’applicazione del presente CCNL. L’iscrizione dovrà avvenire a cura dell’Azienda o per il tramite del suo Consulente del lavoro, utilizzando la modulistica predisposta dall’En.Bi.C. e ricavabile dal sito: www.enbic.it.

Art. 181 - En.Bi.C.: adempimenti obbligatori

I contributi a favore dell’En.Bi.C., previsti nelle successive Tabelle, dovranno essere mensilmente versati, tramite Mod. “F24” e con codice causale “ENBC”, con gli eventuali adempimenti previsti dall’En.Bi.C. (visitare il sito: www.enbic.it).

I versamenti all’En.Bi.C. dovranno avvenire negli importi differenziati per tipologia contrattuale, come riportato nelle successive Tabelle 1), 2), 3), 4), 5) e 6).

Tabella 1): Contributi dovuti all’En.Bi.C. per la generalità dei Lavoratori (Dirigenti e Quadri esclusi), assunti con contratto a tempo determinato superiore a 12 mesi, a tempo indeterminato, in apprendistato e/o a tempo parziale, purché pari o superiore a 16 h settimanali *

Descrizione Contributo

mensile

Contributo annuo A. “Gestione Ordinaria” (Codice causale Mod. F24

“ENBC”):

Il contributo garantisce il funzionamento dell’Ente; la pratica realizzazione e il funzionamento di tutti gli strumenti contrattuali paritetici territoriali sull’Interpretazione autentica, sulla formazione e sulle Certificazioni. Inoltre, assicura l’efficienza e l’efficacia delle strutture Bilaterali Nazionali ** e garantisce i servizi previsti in modo conforme ai rispettivi Regolamenti. È comprensivo delle quote per il funzionamento delle R.S.T. (art. 6) e dei R.S.D. (Responsabili Sindacali Datoriali), secondo le modalità deliberate dall’Assemblea.

di cui a carico dell’Azienda, per ciascun Lavoratore: € 7,75 € 93,00

di cui a carico del Lavoratore: € 1,50 € 18,00

B. “Gestione Speciale” (Codice causale Mod. F24

“ENBC”):

Per le Prestazioni Sanitarie Integrative al S.S.N. (con diritto del lavoratore ad usufruire di rimborsi e prestazioni in ambito sanitario) e di sostegno economico tramite specifici sussidi ai dipendenti o ai loro eredi, rispettivamente in caso di grave infortunio professionale o extraprofessionale o di decesso secondo il Regolamento adottato dall’Assemblea dell’En.Bi.C.

di cui a carico dell’Azienda, per ciascun Lavoratore: € 6,00 € 72,00

di cui a carico del Lavoratore: € 1,00 € 12,00

Totale contributi mensili/annuali dovuti all’En.Bi.C. € 16,25 € 195,00

Tabella 2) Contributi dovuti all’En.Bi.C. per i Dirigenti, assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno o parziale, purché pari o superiore a 16 h settimanali *

Descrizione Contributo

mensile

Contributo annuo A. “Gestione Ordinaria” (Codice causale Mod. F24

“ENBC”):

Il contributo garantisce il funzionamento dell’Ente; la pratica realizzazione e il funzionamento di tutti gli strumenti contrattuali paritetici territoriali sull’Interpretazione autentica, sulla formazione e sulle Certificazioni. Inoltre, assicura l’efficienza e l’efficacia delle strutture Bilaterali Nazionali ** e garantisce i servizi previsti in modo conforme ai rispettivi Regolamenti. È comprensivo delle quote per il funzionamento delle R.S.T. (art. 6) e dei R.S.D. (Responsabili Sindacali Datoriali), secondo le modalità deliberate dall’Assemblea.

di cui a carico dell’Azienda, per ciascun Dirigente: € 7,50 € 90,00

di cui a carico del Dirigente: € 1,50 € 18,00

B. “Gestione Speciale” (Codice causale Mod. F24

“ENBC”):

Per le Prestazioni Sanitarie Integrative al S.S.N. (con diritto del lavoratore ad usufruire di più ampi rimborsi e prestazioni in ambito sanitario) e di sostegno economico tramite specifici sussidi ai dipendenti o ai loro eredi, rispettivamente in caso di grave infortunio professionale o extraprofessionale o di decesso secondo il Regolamento adottato dall’Assemblea dell’En.Bi.C.

di cui a carico dell’Azienda, per ciascun Dirigente: € 77,50 € 930,00

di cui a carico del Dirigente: € 5,00 € 60,00

Totale contributi mensili/annuali dovuti all’En.Bi.C.

per i Dirigenti: € 91,50 € 1.098,00

Tabella 3) Contributi dovuti all’En.Bi.C. per i Quadri, assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno o parziale, purché pari o superiore a 16 h settimanali *

Descrizione Contributo

mensile

Contributo annuo A. “Gestione Ordinaria” (Codice causale Mod. F24

“ENBC”):

Il contributo garantisce il funzionamento dell’Ente; la pratica realizzazione e il funzionamento di tutti gli strumenti contrattuali paritetici territoriali sull’Interpretazione autentica, sulla formazione e sulle Certificazioni. Inoltre, assicura l’efficienza e l’efficacia delle strutture Bilaterali Nazionali ** e garantisce i servizi previsti in modo conforme ai rispettivi Regolamenti. È comprensivo delle quote per il funzionamento delle R.S.T. (art. 6) e dei R.S.D. (Responsabili Sindacali Datoriali), secondo le modalità deliberate dall’Assemblea.

di cui a carico dell’Azienda, per ciascun Quadro: € 7,50 € 90,00

di cui a carico del Quadro: € 1,50 € 18,00

B. “Gestione Speciale” (Codice causale Mod. F24

“ENBC”):

Per le Prestazioni Sanitarie Integrative al S.S.N. (con diritto del lavoratore ad usufruire di più ampi rimborsi e prestazioni in ambito sanitario) e di sostegno economico tramite specifici sussidi ai dipendenti o ai loro eredi, rispettivamente in caso di grave infortunio professionale o extraprofessionale o di decesso secondo il Regolamento adottato dall’Assemblea dell’En.Bi.C.

di cui a carico dell’Azienda, per ciascun Quadro: € 40,67 € 488,04

di cui a carico del Quadro: € 1,00 € 12,00

Totale contributi mensili/annuali dovuti

all’En.Bi.C. per i Quadri: € 50,67 € 608,04

Tabella 4): Contributi dovuti alla sola “Gestione Ordinaria” dell’En.Bi.C.

per i lavoratori assunti con Contratto a Tempo Determinato, pari o inferiori a 12 mesi (comprensivi delle eventuali proroghe)

Descrizione Contributo

mensile

Contributo annuo A. “Gestione Ordinaria” (Codice causale Mod. F24

“ENBC”):

Il contributo garantisce il funzionamento dell’Ente; la pratica realizzazione e il funzionamento di tutti gli strumenti contrattuali paritetici territoriali sull’Interpretazione autentica, sulla formazione e sulle Certificazioni. Inoltre, assicura l’efficienza e l’efficacia delle strutture Bilaterali Nazionali ** e garantisce i servizi previsti in modo conforme ai rispettivi Regolamenti. È comprensivo delle quote per il funzionamento delle R.S.T. (art. 6) e dei R.S.D. (Responsabili Sindacali Datoriali), secondo le modalità deliberate dall’Assemblea.

• di cui a carico dell’Azienda, per ciascun Lavoratore: € 4,50 € 54,00

• di cui a carico del Lavoratore: € 1,50 € 18,00

Totale contributi mensili/annuali dovuti all’En.Bi.C. € 6,00 € 72,00 Tabella 5) Contributi dovuti all’En.Bi.C. per la generalità dei Lavoratori, assunti con Contratto a Tempo Indeterminato o in Apprendistato a Tempo Parziale inferiore a 16 ore settimanali *

Descrizione Contributo

mensile

Contributo annuo A. “Gestione Ordinaria” (Codice causale Mod. F24

“ENBC”):

Il contributo garantisce il funzionamento dell’Ente; la pratica realizzazione e il funzionamento di tutti gli strumenti contrattuali paritetici territoriali sull’Interpretazione autentica, sulla formazione e sulle Certificazioni. Inoltre, assicura l’efficienza e l’efficacia delle strutture Bilaterali Nazionali ** e garantisce i servizi previsti in modo conforme ai rispettivi Regolamenti. È comprensivo delle quote per il funzionamento delle R.S.T. (art. 6) e dei R.S.D. (Responsabili Sindacali Datoriali), secondo le modalità deliberate dall’Assemblea.

• di cui a carico dell’Azienda, per ciascun Lavoratore: € 7,50 € 90,00

• di cui a carico del Lavoratore: € 1,50 € 18,00

Totale contributi mensili/annuali dovuti all’En.Bi.C. € 9,00 € 108,00

* Nel caso in cui l’orario di lavoro fosse inferiore ai predetti limiti, al lavoratore spetterà solo l’Elemento Contrattuale Perequativo e Sostitutivo di cui al successivo art. 182, proporzionato all’eventuale percentuale di tempo parziale effettuato (c.d. Indice di Prestazione).

** Le competenze delle Commissioni Bilaterali e le loro attività sono ricavabili dal sito dell’En.Bi.C., al quale si rinvia anche per ulteriori informazioni (www.enbic.it).

Tabella 6): Contributo alla “Gestione Ordinaria” dell’En.Bi.C per i Lavoratori Intermittenti *

Descrizione Contributo

orario **

A. “Gestione Ordinaria” (Codice causale Mod. F24 “ENBC”):

Il contributo garantisce il funzionamento dell’Ente; la pratica realizzazione e il funzionamento di tutti gli strumenti contrattuali paritetici territoriali sull’Interpretazione autentica, sulla formazione e sulle Certificazioni. Inoltre, assicura l’efficienza e l’efficacia delle strutture Bilaterali Nazionali e garantisce i servizi previsti in modo conforme ai rispettivi Regolamenti. È comprensivo delle quote per il funzionamento delle R.S.T. (art.

6).

Totale contributo orario dovuti all’En.Bi.C., a totale carico del

Datore 0,0347

* per ogni ora di lavoro prestato dal Lavoratore.

1 Considerato che le prestazioni di Assistenza Sanitaria Integrativa e Assicurative erogate dalla “Gestione Speciale”

dell’En.Bi.C., al fine di essere garantite, suppongono il versamento di un contributo annuale predefinito e che nel Lavoro Intermittente manca la garanzia di una “soglia minima” della prestazione lavorativa, le Parti hanno concordato che, in tali casi, vi sia l’esonero dal versamento del contributo destinato alla “Gestione Speciale”

dell’En.Bi.C. e, conseguentemente, dal diritto del lavoratore di richiedere le relative prestazioni. A ristoro però di tale perdita, le Parti hanno previsto il riconoscimento al lavoratore di un’indennità “per mancate prestazioni”, pari ad € 0,2023 per ogni ora ordinaria lavorata.

I contributi previsti alla Gestione Speciale sono destinati esclusivamente all’erogazione di mutualità sanitaria integrativa al S.S.N. (ora attraverso la Mutua MBA: www.mbamutua.org) e di sussidi economici per sostegno al reddito in caso di morte e invalidità permanente assoluta professionale o extraprofessionale, escludendo tassativamente ogni altra destinazione.

Per i requisiti, le condizioni e la decorrenza delle prestazioni sanitarie integrative al S.S.N. e per le coperture assicurative si rinvia al sito dell’Ente Bilaterale (www.enbic.it).

Le prestazioni dell’En.Bi.C. e di Welfare Contrattuale, costituiscono parte integrante delle obbligazioni previste dal presente CCNL e di essi si è tenuto conto nella determinazione complessiva dei trattamenti dovuti al lavoratore, così come nella determinazione dei costi Contrattuali.

Inoltre, le Parti, in conformità alle previsioni legali in materia, intendono costituire il Fondo di Solidarietà Bilaterale contrattuale, allo scopo di assicurare trattamenti integrativi a sostegno del reddito nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni in materia di Cassa Integrazione, in tutte le realtà che per le loro caratteristiche dimensionali non danno diritto alle integrazioni salariari dell’INPS.

In attesa di tale costituzione, i Datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 (cinque) dipendenti dovranno versare il contributo legalmente previsto al

“Fondo di integrazione salariale” (già “Fondo di Solidarietà residuale”) istituto presso l’INPS, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 94343 del 3 febbraio 2016, che precisa le prestazioni del Fondo.

Per eventuali aggiornamenti in merito alla costituzione del Fondo di Solidarietà Bilaterale contrattuale si rinvia al sito dell’Ente Bilaterale (www.enbic.it).

Art. 182 - Elemento Contrattuale Perequativo e Sostitutivo della

“Gestione Speciale”

Solo per i Lavoratori assunti con contratti di durata prevista inferiore a 12 (dodici) mesi, e/o con orario di lavoro inferiore alle 16 (sedici) ore settimanali, o 64 (sessantaquattro) ore mensili o 532 (cinquecentotrentadue) ore annuali, ai quali non competono le prestazioni della “Gestione Speciale” dell’En.Bi.C., sarà corrisposto un Elemento Contrattuale Perequativo e Sostitutivo pari a lordi € 0,2023 per ogni ora ordinaria lavorata. Tale Elemento non sarà utile nella determinazione della R.M.N., dei ratei di retribuzioni differite (tredicesima, ferie, permessi) nè del T.F.R.

L’Elemento Contrattuale Perequativo e Sostitutivo spetterà anche in caso di proroga del contratto a tempo determinato, quando esso fosse complessivamente inferiore a 12 (dodici) mesi.

Pertanto, in presenza di Elemento Contrattuale Perequativo e Sostitutivo, così come previsto dal presente articolo, non saranno dovute al Lavoratore le prestazioni di cui alla “Gestione Speciale” dell’articolo che precede.

In caso di trasformazione del contratto da tempo determinano a contratto a tempo indeterminato, il Lavoratore non avrà più diritto all’Elemento Contrattuale Perequativo e Sostitutivo, ma alle prestazioni previste dalla

“Gestione Speciale”, con conseguente obbligo del Datore di versare all’En.Bi.C. la relativa contribuzione.

“Gestione Speciale”, con conseguente obbligo del Datore di versare all’En.Bi.C. la relativa contribuzione.