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RESIDENTI Bassa

5. Altri obblighi di servizio pubblico

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Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,

IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D’ACQUA INTERNE

Continuità, regolarità e accessibilità

I collegamenti dovranno essere garantiti in maniera continuativa secondo i requisiti in precedenza indicati. Variazioni di orario, di frequenza, riduzioni o incrementi di corse possono essere operate dalla compagnia di navigazione solo previo assenso del Ministero. La prestazione del servizio non può essere interrotta, né variata o sospesa.

Le interruzioni o sospensioni del servizio sono ammesse:

a) nel caso di impossibilità ad assicurare il servizio in sicurezza a causa di avverse condizioni meteorologiche e del mare o per impreviste avarie tecniche;

b) a causa di sospensioni disposte dalle pubbliche Autorità per motivi di ordine e sicurezza;

c) per altre cause di forza maggiore, anche formalmente accertate e dichiarate dalle Autorità competenti, da cui discenda l’impossibilità o il divieto di svolgere il servizio.

Obblighi verso le persone a mobilità ridotta (PMR)

Fermo restando il rispetto delle condizioni minime di qualità (CMQ) dei servizi di cabotaggio marittimo individuate dall’Allegato A alla Delibera ART n.96/2018, nonché dal Reg. UE 1177/2010, è fatto divieto in relazione a motivi di disabilità o di mobilità ridotta di:

1) non accettare una prenotazione, o di non emettere un biglietto;

2) non imbarcare una persona con disabilità o a mobilità ridotta purché la persona interessata sia in possesso di un biglietto valido o di una prenotazione;

3) applicare oneri aggiuntivi sulle prenotazioni e i biglietti offerti alle persone con disabilità e a mobilità ridotta.

In caso di partenza, transito o arrivo di una persona con disabilità o a mobilità ridotta in un porto, deve essere fornita gratuitamente all’interessato l’assistenza necessaria per salire sul servizio in partenza o scendere dal servizio in arrivo per cui ha acquistato un biglietto. La compagnia titolare del contratto di servizio pubblico deve cooperare con gli enti di gestione dei porti al fine di fornire un livello adeguato di assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta. Per ogni altro obbligo si rimanda allo schema di contratto di servizio e al relativo allegato.

Servizi minimi di accessibilità commerciale e informazioni al pubblico

La compagnia di navigazione titolare del contratto di servizio pubblico sarà obbligata a garantire un adeguato livello minimo di accessibilità commerciale, ai sensi della Misura 9 dell’Allegato A della Delibera ART n. 96/2018 del 04/10/2018, e di informazione agli utenti e cittadini nella fase precedente e durante il viaggio, nonché garantire condizioni minime di trasparenza, ai sensi delle Misure 6, 7 e 8 dell’Allegato A della Delibera ART n. 96/2018 del 04/10/2018.

Per quanto riguarda il livello minimo di accessibilità commerciale (Misura 9 Allegato A della Delibera ART n.96/2018) la compagnia deve assicurare:

1) biglietterie in porto aperte agli utenti almeno tutti i giorni di partenza, almeno nei 60 minuti che precedono l’orario di ogni partenza e fino alla partenza; presso lo scalo di Arbatax, tale canale di vendita può non essere erogato come livello minimo, fermi restando gli ulteriori canali di cui di seguito;

2) di almeno un canale di vendita a scelta tra quelli indicati alle lettere c) e d) del punto 4 della Misura 9 della Delibera ART 96/2018 (biglietteria self-service, oppure agenzie di viaggio o altri punti convenzionati);

3) un servizio di biglietteria telematica tramite un sito internet aziendale (almeno in lingua italiana e inglese), pienamente accessibile e funzionante, in cui riportare le informazioni all’utenza relative ad orari e tariffe e ogni altra comunicazione relativa alla regolarità e

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Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,

IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D’ACQUA INTERNE

puntualità del servizio, con apposito canale telematico per la prenotazione e acquisto online di titoli di viaggio. L’accessibilità al canale telematico di vendita deve essere garantita anche alle PMR conformemente al punto 8 della misura 9 sopra citata;

4) un call center di cui alla lettera “e” del punto 4) della Misura 9 dell’Allegato A alla Delibera ART n.96/2018.

5) Con riferimento ai vari canali di vendita, l’impresa di navigazione dovrà predisporre una procedura informatizzata che consenta di:

6) conoscere in tempo reale la disponibilità di posto per le destinazioni richieste;

7) effettuare operazioni di prenotazione in tempo reale, con automatismo di scadenza se non convertita in titolo di viaggio entro tempi prestabiliti, e di acquisto di biglietti, anche solo di tipo elettronico;

8) richiedere la sistemazione per i viaggiatori diversamente abili.

Informazioni al pubblico

Per quanto riguarda le condizioni minime di informazione nei confronti degli utenti prima e durante il viaggio, la compagnia di navigazione deve garantire la pubblicazione e diffusione delle informazioni minime previste per ciascun canale di comunicazione da garantire (compresi i canali di accessibilità commerciale di cui sopra), almeno in lingua italiana e inglese, elencate nelle tabella 2 della misura 6 (informazioni prima del viaggio) e tabella 3 e 4 della Misura 7 (informazioni durante il viaggio) dell’Allegato A alla Delibera ART 96/2018. Per quanto riguarda il livello minimo delle informazioni da pubblicare si rimanda alla disciplina della sopracitata Delibera ART 96/2018.

Servizi minimi e strutture a terra

L’impresa di navigazione titolare del contratto di servizio dovrà disporre, dalla data di avvio e per tutta la durata del servizio, nei porti di approdo, di idonee strutture (in proprietà o con altro titolo giuridico valido), adeguatamente attrezzate per l’accosto dei mezzi (banchine); con ubicazione delle biglietterie e dei punti di ricovero per i passeggeri nelle immediate vicinanze degli accosti stessi. La documentazione comprovante detta disponibilità dovrà essere prodotta prima della sottoscrizione del contratto.

Qualità

Per quanto riguarda il livello minimo di qualità da garantire si rimanda alla disciplina della sopracitata Delibera ART 96/2018. Più in particolare, come previsto nella Delibera ART 96/2018 (Misura 5, punto 18), l’impresa di navigazione titolare del contratto di servizio dovrà essere dotata di un sistema di monitoraggio aziendale, tenendo conto dei sistemi di monitoraggio e delle tecnologie già utilizzate nei porti interessati dal servizio, per l’acquisizione dei dati inerenti il servizio, compresi gli orari di partenza e arrivo delle varie navi agli approdi, i passeggeri trasportati su ogni singola corsa, le eventuali auto al seguito, la tipologia di naviglio.

M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.I.0026223.10-09-2021

Via dell’Arte 16 00144 Roma tel. 0659084792

riferimento: Alessandra Toparini alessandra.toparini@mit.gov.it dg.tm@pec.mit.gov.it

Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D’ACQUA INTERNE

- Alla Soc. Grimaldi Euromed p.A.

Via Emerico Amari, 8 90139 PALERMO

grimaldieuromed@legalmail.it

OGGETTO: Servizio di collegamento marittimo di persone e merci in continuità territoriale sulla linea Civitavecchia-Cagliari-Arbatax.

Si fa riferimento alla nota pervenuta in data 9 settembre 2021 e, ringraziando, si prende atto della disponibilità dimostrata.

Al riguardo, nel ritenere che tale disponibilità non possa che essere intesa a svolgere il servizio di collegamento marittimo alle stesse condizioni di cui all’Allegato 1 della nota 20 luglio 21393, che ad ogni buon fine si allega in copia, si invia la bozza di contratto per opportuna conoscenza ed eventuali osservazioni stante l’urgenza di sottoscriverlo onde avviare il servizio dal 15 settembre p.v..

Si coglie l’occasione per segnalare che tutte le comunicazioni devono essere inviate all’indirizzo pec: dg.tm@pec.mit.gov.it.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE

M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.I.0026635.15-09-2021

ALLEGATO

1. A pag. 1, le generalità della persona da indicare sono le seguenti:

.;

2. A pag. 1, i dati mancanti per la Società Grimaldi Euromed S.p.A. sono i seguenti: capitale sociale € 120.000.000,00, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Palermo 00278730825;

3. A pag. 4, si prega modificare la premessa n. 11 come segue:

“con nota del 9 settembre 2021, acquisita al prot. n. 26223 del 10 settembre 2021, e successiva nota del 15 settembre 2021, la Società GRIMALDI EUROMED S.p.A., con sede legale in Via Emerico Amari 8, Palermo, Partita IVA\CF 00278730825, in esito alla citata richiesta del 20 luglio decorso, ha manifestato la propria disponibilità a svolgere in via emergenziale il servizio sulla base delle condizioni già previste nell’All. 1 della nota del 20 luglio 2021, a partire dal 15 settembre 2021 per 6 mesi o per il tempo strettamente necessario alla conclusione dell’affidamento a seguito della procedura di gara in essere illustrate nella nota del 15 settembre 2021, a partire dal 23 settembre 2021 per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l’affidamento definitivo del servizio e per un importo pari ad 1.000.000 euro/mese di svolgimento del servizio”;

4. A pag. 4, si prega modificare la premessa n. 12 indicando quale periodo di svolgimento del servizio il seguente: “dal 23 settembre 2021 al 20 marzo 2022”;

5. Alle premesse n. 13 e n. 14 e all’art. 1, si prega integrare il testo con i riferimenti (n. e data) delle determine ivi menzionate;

6. Si prende atto dell’eliminazione del riferimento al Capitolato tecnico. Si prega pertanto di eliminare ogni residuo riferimento al Capitolato tecnico (artt. 14, 16, 19, 27, 32);

7. Con riferimento alla documentazione tecnica menzionata all’art. 1, si prega di inserire anche il riferimento alla nota del 15.9.2021 della società Grimaldi Euromed S.p.A. comprensiva del presente allegato;

8. All’art. 8, appare necessario integrare la clausola al fine di prevedere un meccanismo di adeguamento del corrispettivo qualora in corso di esecuzione del contratto sopravvengano aumenti del prezzo del carburante eccedenti il 10% rispetto al prezzo vigente al 14 settembre 2021 presso il porto di Civitavecchia (pari a € 370 per HSFO e € 550 per MGO), analogamente a quanto già previsto nel contratto di servizio pubblico relativo alla linea Napoli-Cagliari-Palermo;

9. Gli estremi del conto corrente dedicato indicato a pag. 20 sono i seguenti:

;

10. Le persone delegate ad operare sul conto corrente indicato a pag. 20 sono:

11. Con riferimento alla clausola sociale di cui all’art. 11, si premette che la stessa nel caso in esame appare ingiustificata in quanto il gestore uscente risulta avere operato sulla linea mediante navi noleggiate, e non con personale alle proprie dirette dipendenze. Dato che il contratto non prevede alcun trasferimento di navi dal gestore uscente al gestore entrante, e che per prassi del settore marittimo l’equipaggio di regola ‘segue’ la nave, l’equipaggio delle navi noleggiate dal gestore uscente potrà continuare ad essere impiegato sulle navi stesse in ragione dell’utilizzo che sarà deciso dall’armatore. Non sussistono quindi esigenze di tutela, tanto più che l’equipaggio uscente risulta essere prevalentemente straniero e pertanto l’applicazione della clausola risulterebbe discriminatoria nei confronti del personale italiano alle dirette dipendenze di questa Compagnia.

La clausola per come formulata risulta inoltre fortemente ambigua sotto il profilo della conformità con i principi dell’ordinamento comunitario. La giurisprudenza europea e nazionale hanno chiarito che simili clausole possono dirsi legittime solo se applicate in modo da salvaguardare l’applicazione dei principi di libertà di stabilimento, libera prestazione dei servizi, concorrenza e libertà di impresa (cfr. Cons. Stato, Sez. III, sentenza n. 8442/2020 pubbl. il 28/12/2020, Corte di giustizia, cause C-549/13, C-271/08, C-386/03; AGCM, parere AS1546; ANAC, Delibera n. 1016/2018 e Linee Guida n. 13).

In concreto, la necessaria applicazione dei suddetti principi comporta che il trasferimento del personale previsto dalla clausola sociale possa operare solo se e nei limiti in cui l’assorbimento del personale del gestore uscente sia compatibile con l’organizzazione del gestore entrante.

Si rammenta inoltre che in riscontro ai suddetti rilievi già espressi da questa Compagnia in relazione alla clausola sociale contenuta nel contratto relativo alla linea Napoli-Cagliari-Palermo, la Stazione appaltante ha chiarito che: “In ragione del richiamo espresso al diritto UE, la clausola sociale prevista dal Disciplinare di gara – in conformità con quanto disposto dall’art. 50 del Codice dei Contratti Pubblici - consiste nell'applicazione di un obbligo di assunzione condizionato alle effettive esigenze organizzative e di personale del nuovo gestore entrante; pertanto, ai sensi del diritto comunitario e nazionale (ivi compresi, in merito all’argomento in parola, gli orientamenti giurisprudenziali e delle autorità all’uopo competenti), richiamati dal Disciplinare di gara medesimo, il riassorbimento del personale è imposto nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall’esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l’organizzazione definita dal nuovo gestore (i.e. Autorità Nazionale Anticorruzione, Linee Guida n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali”…)”.

Tutto ciò premesso, si prega di voler esplicitare i suddetti chiarimenti nel testo dell’art. 11, che dovrebbe quindi essere formulato come segue:

“Al fine di promuovere la stabilità occupazionale, in caso di subentro di un nuovo aggiudicatario, il personale amministrativo e quello di cui all’art. 115

del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e s.m.i. alle dipendenze dirette del gestore uscente e già assegnato in via prevalente all’esercizio della linea, con esclusione del personale di livello dirigenziale o equiparato, nei limiti di quanto consentito dall’ordinamento europeo è trasferito senza soluzione di continuità all’impresa di navigazione subentrante nel rispetto degli artt. 323 e ss. del Codice. Il trasferimento è operante nei limiti del personale previsto dalle tabelle di armamento e di quello, di terra ed imbarcato, previsto dalle tabelle di esercizio in rapporto al numero dei passeggeri per garantire lo svolgimento a bordo dei servizi di ristorazione, alberghieri e di ricettività. Al personale trasferito viene garantita l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Il trasferimento è condizionato alle effettive esigenze organizzative e di personale del nuovo gestore entrante ed opera nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall’esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l’organizzazione definita dal nuovo gestore”;

12. All’art. 15 (Subappalto) si prega indicare quanto segue:

“l’Affidatario ha dichiarato di ricorrere al subappalto per le seguenti attività:

servizi terminalistici portuali; servizio di catering; gestione negozi di bordo;

ispezione scialuppe di salvataggio; manutenzione scrubber; manutenzione HW\SW a bordo; manutenzione AMOSBS&MAIL, Block fee; lavanderia;

indagini ambientali e valutazione dei rischi, monitoraggio piano HACCP”.

13. In considerazione della durata limitata del contratto (6 mesi) e del fatto che lo stesso prevede un importo non vincolato al raggiungimento di un equilibrio economico-finanziario, ed anche al fine di agevolare gli adempimenti contabili connessi all’esercizio temporaneo ed emergenziale del servizio, si chiede di modificare l’art. 18.1 (in tema di Obblighi di contabilità regolatoria) al fine di consentire alla Società di predisporre – in luogo del bilancio della linea composto da Stato Patrimoniale e Conto Economico – il solo Conto Economico della linea per il periodo di esercizio, beninteso soggetto a procedure di revisione contabile da parte di qualificato soggetto esterno;

14. All’art. 31, si prega indicare il referente per le attività contrattuali per l’Ente Affidante.

Per l’Affidatario, il referente è: Ing.

Ai fini dell’esecuzione del contratto, l’Affidatario elegge domicilio come segue: grimaldieuromed@legalmail.it

15. A pag. 45 si prega indicare il numero di pagine del contratto.

Con riferimento all'All.A "Servizi e dotazioni di bordo", lett. d), la Compagnia si impegna ad effettuare nei tempi più brevi possibili un intervento di upgrade della sala poltrone anche con riferimento alla caratteristica delle poltrone reclinabili, fermo restando l'avvio del servizio il 21.9.2021 e la continuità dello stesso.