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La direttiva, oltre a quanto descritto nel paragrafo precedente, afferma che inoltre la copertura delle perdite da parte degli azionisti e creditori deve procedere secondo una ben precisa gerarchia di utilizzo.

Fonte: www.consob.it

In particolare, i primi ad essere chiamati a sopportare le perdite saranno gli azionisti o quei soggetti titolari di altri titoli di proprietà della banca, tramite la diluizione, l’azzeramento o tramite il trasferimento delle azioni a creditori soggetti a bail in. Solo

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una volta esaurita l’intera categoria, ed in presenza di ulteriori perdite da sopportare, saranno chiamati a farlo anche i creditori dell’istituto.

Nel dettaglio, la lista gerarchica da utilizzare con la logica sopra enunciata è la seguente:

1. azionisti;

2. detentori di altri titoli di capitale (obbligazioni subordinate); 3. altri creditori subordinati;

4. creditori chirografari;

5. persone fisiche e pmi titolari di depositi per importo eccedente euro 100.000; 6. il fondo di garanzia dei depositi.

Continuando la nostra analisi dalla terza posizione, risulta possibile affermare come in questo caso i creditori possono vedere convertito il loro titolo in azioni; mentre merita un’ampia parentesi il quinto livello di tale gerarchia.

Difatti, per i conti correnti fino a 100.000 euro, vige la protezione da parte del fondo interbancario di tutela dei deposi, mentre per gli altri, la protezione opererà solo fino all’importo limite di 100.000 euro, consentendo di utilizzare la restante parte ai fini del bail in.

Bisogna infine precisare come nei casi particolari di conto cointestato la garanzia opererà per entrambi i titolari, quindi considerando la soglia di 100.000€ a soggetto, se nessuno dei due tuttavia ha altri conti nella stessa banca. Invece, nel caso in cui un soggetto ha più conti, le possibilità cambiano in base a:

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• se i conti sono domiciliati nella stessa banca, la garanzia opera come se ci fosse un deposito unico ed il totale è coperto fino al tetto complessivo di 100 mila euro, mentre;

• se i conti sono in banche diverse e se entrambi gli istituti sono in risoluzione, il cliente risulta tutelato fino al limite di 100 mila euro per ogni istituto di credito.

Risulta quindi evidente, quanto confermato dalla Banca d’Italia, ovvero che Il bail in si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva, meno rischiosa.

E soltanto dopo che azionisti e creditori avranno coperto le perdite per un importo non inferiore all’8% delle passività totali della banca, sarà possibile come ultima spiaggia e solo al seguito di determinate condizioni, il ritorno alla logica precedente di bail out, ovvero l’intervento dello Stato nel piano di risanamento. Questo si rifà alla filosofia di tale direttiva, ovvero evitare che il salvataggio delle banche in crisi metta in pericolo la stabilità finanziaria dell’unione.

Ma come funziona il Bail in?

Per una più agevole comprensione utilizziamo una rappresentazione della Banca d’Italia che esprime in modo semplice e intuitivo i tre stadi di un istituto in procinto di utilizzare tale strumento.

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Fonte: www.bancaditalia.it

Nella situazione iniziale a sinistra (banca in condizioni di normalità), la banca dispone di attività e di passività. Analizzando il passivo, possiamo notare come l’istituto sia dotato di capitale, di passività che possono essere utilizzati ai fini del bail in (passività ammissibili) e di passività escluse dal bail in che analizzeremo dettagliatamente nel paragrafo successivo.

Nella parte centrale del grafico, ovvero la fase di dissesto, a seguito del verificarsi delle perdite, il valore delle attività si riduce e il capitale è azzerato.

Mentre nell’ultima fase (risoluzione o nuova banca), l’autorità di risoluzione dispone il bail in che permette di ricostituire il capitale attraverso la conversione di parte delle passività ammissibili in azioni. Il bail in, quindi, dà la possibilità alla banca “di continuare

a operare e a offrire i servizi finanziari ritenuti essenziali per la collettività40”, ricordando

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sempre che essendo un salvataggio interno, le risorse finanziarie provengono da azionisti e creditori e non comportano costi per i contribuenti.

Come già accennato precedentemente, il bail in deve interessare almeno l’8% delle passività dell’istituto di credito, e solo in determinate condizioni si può richiedere l’intervento del fondo di risoluzione che potrà fornire un contributo non superiore al 5% del passivo.

Quindi ricapitolando, le condizioni per il ricorso al fondo di risoluzione, sussistono quando:

• si abbia, da parte di azionisti e detentori di strumenti di altri strumenti di capitale e di altre passività assoggettabili, un contributo per l’assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione pari almeno all’8% del totale delle passività, considerando i fondi propri, della banca sottoposta a risoluzione, calcolati al momento dell’azione di risoluzione in linea con la valutazione di cui all’art. 30 della proposta di direttiva che analizzeremo in seguito;

• il contributo del fondo non ecceda il 5% del totale delle passività, compresi anche in questo caso i fondi propri, della banca sottoposta a risoluzione.

Mentre, è l’articolo 4941nei commi successivi ad inserire delle deroghe alle condizioni

elencate. Difatti detta che il fondo può erogare un contributo se:

• il contributo per l’assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione sia almeno pari al 20% di RWA della banca in risoluzione;

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• Il fondo di risoluzione nazionale ha a sua disposizione, proveniente da contributi ordinari, un ammontare almeno apri al 3% dei depositi garantiti di tutte le banche autorizzate nel territorio dello Stato;

• La banca in risoluzione ha un totale attivo inferiore a 900 miliardi su base consolidata.

Sempre il medesimo decreto riconosce solo in presenza di circostanze definite come “eccezionali”, la possibilità di ricorrere a forme alternative di finanziamento, e solo dopo aver raggiunto la soglia del 5% fissata sul contributo da parte del fondo di risoluzione ed in più tutte le passività non garantite e non privilegiate, diverse dai depositi ammissibili, sono state completamente annullate o convertite.

Oltre alle cosiddette forme alternative di finanziamento, il legislatore fa un passo indietro e consente al ricorrere di entrambe le condizioni, la possibilità al fondo di superare la soglia del 5% avvalendosi delle risorse provenienti da contribuzioni ex-ante.

Per quanto concerne l’importo del bail in, esso viene determinato sulla base di una valutazione basata su diversi presupposti. Il primo riguarda la necessità di ristabilire un livello di fiducia adeguato nei confronti dell'ente sottoposto a risoluzione in modo tale che possa rispettare per un periodo di un anno i requisiti prudenziali. Inoltre, necessita una stima prudente del fabbisogno di capitale della società veicolo per la gestione delle attività (nei casi in cui sia prevista la cessione). Infine, l’ultimo presupposto riguarda una valutazione in merito al contributo del fondo di risoluzione erogato.

L’articolo successivo in merito al bail in ci detta l’ordine con la quale viene calcolato l’importo, elemento già analizzato in questo capitolo, specificando inoltre che saranno

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oggetto di riduzione fino alla completa copertura delle perdite determinate dalla valutazione.

Bisogna porre invece particolare attenzione a come all’articolo 5242, si esplica la tutela

nei confronti dei soggetti proprietari dei titoli che concorrano alla copertura delle perdite. In particolare si precisa che azioni, strumenti di capitale e passività riconducibili alla stessa classe devono essere trattate in modo analogo nell’applicazione dello strumento; assicurando inoltre che nessun soggetto titolare di determinati titoli riceva un trattamento diverso, peggiore, rispetto a quello che riceverebbe se l'ente sottoposto a risoluzione fosse stato liquidato nel momento in cui è stata accertata la sussistenza dei presupposti per l'avvio della risoluzione.

Inoltre, una delle condizioni di applicabilità del bail in viene definita nell’art. 50, che sancisce il requisito MREL43 su base individuale imposto dalle autorità di risoluzione,

ovvero il livello minimo di passività, incluso capitale, riserve e crediti, che possono essere sacrificate in tale procedura per assorbire eventuali perdite. In altre parole, l’istituto deve essere già dotato, prima di un’eventuale crisi, delle risorse sufficienti da destinare ad un eventuale bail in e quindi al fine ultimo di mantenere la continuità delle funzioni

42 Sezione III, Capo IV, Titolo IV, d.lvo 180/2015, Art. 52 – comma 2 “Le misure di cui al comma 1 sono

disposte: a) in modo uniforme nei confronti di tutti gli azionisti e i creditori dell'ente appartenenti alla stessa categoria, proporzionalmente al valore nominale dei rispettivi strumenti finanziari o crediti, secondo la gerarchia applicabile in sede concorsuale e tenuto conto delle clausole di subordinazione, salvo quanto previsto dall'articolo 49, commi 1 e 2; b) in misura tale da assicurare che nessun titolare degli strumenti, degli elementi o delle passivita' ammissibili di cui al comma 1 riceva un trattamento peggiore rispetto a quello che riceverebbe se l'ente sottoposto a risoluzione fosse stato liquidato nel momento in cui e' stata accertata la sussistenza dei presupposti per l'avvio della risoluzione, secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile; c) tenendo conto del valore nominale degli strumenti finanziari o dei crediti, al netto dell'eventuale compensazione tra crediti e debiti, purche' i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima dell'avvio della risoluzione; resta ferma l'applicazione degli articoli 54 e 91; d) in caso di passivita' contestate, sull'ammontare riconosciuto dall'ente sottoposto a risoluzione; definita la contestazione, il bail-in e' esteso sull'eventuale eccedenza e il valore delle passivita' nei confronti delle quali e' stato attuato il bail-in e' ripristinato per la differenza.”

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essenziali. Per quanto riguarda la sua determinazione44 e la verifica, avviene secondo

quanto disposto nel piano di risoluzione, individuale o di gruppo.

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